Articolo 528 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 527Articolo 520
Versione
6 maggio 1952
Art. 528.
(Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi)


Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della.
gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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