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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 6519/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6519/24 di R.G. promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Nadia Buso
ricorrente contro
CP_2
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 19.2.24 notificato ex art. 143 c.p.c. parte ricorrente ha intimato al Sig.
lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento delle spese CP_2
pagina 1 di 4 accessorie relative all'immobile sito in Moncalieri, via Montenero n. 13 oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 25.1.22;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa in udienza;
- è stata disposta la conversione del rito poiché la modalità di notifica lasciava presumere la mancata conoscenza da parte dell'intimato della procedura in corso con le conseguenze di cui all'art. 663 primo comma seconda parte c.p.c. e non appariva possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- parte intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del 23.9.24;
- è perdurata la contumacia della parte intimata;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter assegnati con ordinanza del 16.6.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato il mancato pagamento a saldo di euro 3.181,97 a titolo di oneri accessori ed ha provato di aver corrisposto il corrispondente importo al condominio nel quale è ubicata l'unità immobiliare locata al Sig. CP_2
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento del predetto importo e l'ottemperanza al piano di rientro accordato dal locatore;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova;
- il resistente è dunque incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- la domanda attorea va pertanto accolta;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del resistente;
pagina 2 di 4 - i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 401,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 25.1.22 per inadempimento di;
CP_2
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile CP_2 Controparte_1
sito in Moncalieri, via Montenero n. 13 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 ottobre 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_2 Controparte_1
processuali che liquida in euro 401,32 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non pagina 3 di 4 detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 16 settembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6519/24 di R.G. promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Nadia Buso
ricorrente contro
CP_2
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 19.2.24 notificato ex art. 143 c.p.c. parte ricorrente ha intimato al Sig.
lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento delle spese CP_2
pagina 1 di 4 accessorie relative all'immobile sito in Moncalieri, via Montenero n. 13 oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo del 25.1.22;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa in udienza;
- è stata disposta la conversione del rito poiché la modalità di notifica lasciava presumere la mancata conoscenza da parte dell'intimato della procedura in corso con le conseguenze di cui all'art. 663 primo comma seconda parte c.p.c. e non appariva possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- parte intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del 23.9.24;
- è perdurata la contumacia della parte intimata;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter assegnati con ordinanza del 16.6.25 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato il mancato pagamento a saldo di euro 3.181,97 a titolo di oneri accessori ed ha provato di aver corrisposto il corrispondente importo al condominio nel quale è ubicata l'unità immobiliare locata al Sig. CP_2
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento del predetto importo e l'ottemperanza al piano di rientro accordato dal locatore;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova;
- il resistente è dunque incorso in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- la domanda attorea va pertanto accolta;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del resistente;
pagina 2 di 4 - i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 265
- fase introduttiva: euro 247
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 142
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 426
- fase decisionale: euro 426
per complessivi euro 1.506, oltre ad euro 401,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 25.1.22 per inadempimento di;
CP_2
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile CP_2 Controparte_1
sito in Moncalieri, via Montenero n. 13 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 30 ottobre 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle spese CP_2 Controparte_1
processuali che liquida in euro 401,32 per esposti ed euro 1.506 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non pagina 3 di 4 detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 16 settembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4