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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 14/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 398/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in appello iscritta al n. 398/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avverso la sentenza n. 246/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Ischia
TRA
, P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Donato Lettieri, domiciliata Parte_2
come in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Veronica La Mura, domiciliato come in atti.
APPELLATO
C.F. , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giulia di Fiore domiciliato come in atti;
APPELLATO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 , C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
, C.F. , in persona del Prefetto p.t. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L in qualità di Agente di Riscossione per la Parte_3
Provincia di con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_2
sig. , per chiedere la riforma della sentenza n.246/2022, pronunciata dal Giudice di Controparte_1
Pace di Ischia in data 26.01.2022
L'appellante, convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di primo grado (R.G. 139/2020), lamentava l'ingiusta soccombenza nel procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dall'opponente, odierno convenuto, avente ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento n.
0712015007578941, emessa dalla prefettura di;
n. 0712017000057204030 emessa dal CP_4
n. 07120170035546552 emessa dal per i crediti Controparte_3 Controparte_2 vantati nei confronti dell'odierno appellato, e conclusosi con una sentenza di accoglimento della suddetta opposizione, sul presupposto che l'ente riscossore non avrebbe documentato in giudizio la ritualità notifica delle relative cartelle di pagamento impugnate e, maturata la prescrizione quinquennale, tutti i crediti risulterebbero estinti.
L'appellante sosteneva, con argomentazioni variamente articolate, la fondatezza dell'impugnazione.
Si costituiva in giudizio che, contestava, con argomentazioni varie la Controparte_1 pretesa, e chiedeva nel merito, il rigetto integrale dell'appello con condanna di parte convenuta alla refusione delle spese per c.d. “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il che,, nl merito, insisteva per l'accoglimento del Controparte_2 gravame e, dunque, il rigetto dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente-appellato.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Gli altri enti creditori, ovvero il di e la , restavano CP_2 Controparte_3 Controparte_4
contumaci.
All'odierna udienza cartolare la causa, sulle note delle parti, è decisa con la presente sentenza.
In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di parte appellata di inammissibilità.
Va osservato, infatti, che l' ha correttamente indicato, nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, la parte della sentenza di primo grado appellata. (cfr., atto di citazione in appello, pp
2-3.)
Risultano delineati i motivi di impugnazione e chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza appellata e, con essi, le relative doglianze.
Venendo al merito dell'odierno appello va detto come lo stesso è fondato e deve essere accolto..
Giova rammentare che, in materia di riscossione mediante estratto di ruolo, è intervenuto l'art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602.
L'intervento legislativo ha, in tal modo, codificato la non impugnabilità del mero estratto di ruolo, salvo che si ricada in una delle ipotesi tassative, a ricorrere delle quali il Legislatore stesso ammette la diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, purché il debitore dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo potrebbe derivargli un pregiudizio ad uno degli interessi che la norma intende specificamente tutelare.
La questione è stata, poi, oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che ha chiarito la portata anche cd. “temporale” dell'applicabilità della suddetta disposizione, in particolare, con riguardo ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.”
Si è anche chiarito che la normativa in esame riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 n.285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 rileva come disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Tale disposizione, infatti, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato dall'istante.
In proposito- stante le deduzioni di parte appellata – va osservato che sulla concezione cd. dinamica dell'interesse ad agire la Suprema Corte di Cassazione è, ancor più di recente “tornata” a precisare che ( il riferimento è a Cassazione civile sez. III, 14/02/2023, n.4448 ) “colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché
l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, "mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c."
In sostanza l'operatività della previsione trova il solo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse che se non sussistente dovrà permanere stante la citata concezione dinamica.
L'amministrazione resistente con l'odierno appello ha inteso proprio stigmatizzare il difetto di interesse e sulla questione, dunque, non si è formato alcun giudicato neanche implicito essendo appunto lo stesso difetto di interesse espresso motivo di odierna doglianza ( si vedano di recente le autorevoli riflessioni in Cassazione civile sez. trib., 08/01/2025, n.292 )
Per tali ragioni - in accoglimento integrale dell'appello - l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Va notato, infatti, che dalla prospettazione dell'appellato, non sono state allegate od emerse circostanze rilevabili di Ufficio che possano dirsi inverato l'interesse ad agire nelle ipotesi
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 “codificate” dal Legislatore nel senso supra chiarito anche alla luce dell'ermeneutica delle Sezioni
Unite.
La detta statuizione assorbe ogni altra doglianza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'impugnazione deve essere accolta con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Peraltro, in data antecedente all'intervento del Legislatore, occorre notare che sussisteva un significativo contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità o meno del cd. “estratto di ruolo”, rectius delle somme a debito presuntamente apprese solo mediante la mera consultazione delle risultanze dell'estratto di ruolo.
In tal prospettiva appare evidente che la questione trattata è riconducibile ad una delle ipotesi che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comma 2.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e della;
Controparte_5 Controparte_4
2) accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara l'opposizione inammissibile;
3) compensa integralmente le spese per il doppio grado di giudizio;
4) rigetta ogni altra domanda.
Ischia - Napoli, 11.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in appello iscritta al n. 398/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avverso la sentenza n. 246/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Ischia
TRA
, P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Donato Lettieri, domiciliata Parte_2
come in atti;
APPELLANTE
E
, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Veronica La Mura, domiciliato come in atti.
APPELLATO
C.F. , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giulia di Fiore domiciliato come in atti;
APPELLATO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 , C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
, C.F. , in persona del Prefetto p.t. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L in qualità di Agente di Riscossione per la Parte_3
Provincia di con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_2
sig. , per chiedere la riforma della sentenza n.246/2022, pronunciata dal Giudice di Controparte_1
Pace di Ischia in data 26.01.2022
L'appellante, convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di primo grado (R.G. 139/2020), lamentava l'ingiusta soccombenza nel procedimento di opposizione all'esecuzione instaurato dall'opponente, odierno convenuto, avente ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento n.
0712015007578941, emessa dalla prefettura di;
n. 0712017000057204030 emessa dal CP_4
n. 07120170035546552 emessa dal per i crediti Controparte_3 Controparte_2 vantati nei confronti dell'odierno appellato, e conclusosi con una sentenza di accoglimento della suddetta opposizione, sul presupposto che l'ente riscossore non avrebbe documentato in giudizio la ritualità notifica delle relative cartelle di pagamento impugnate e, maturata la prescrizione quinquennale, tutti i crediti risulterebbero estinti.
L'appellante sosteneva, con argomentazioni variamente articolate, la fondatezza dell'impugnazione.
Si costituiva in giudizio che, contestava, con argomentazioni varie la Controparte_1 pretesa, e chiedeva nel merito, il rigetto integrale dell'appello con condanna di parte convenuta alla refusione delle spese per c.d. “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il che,, nl merito, insisteva per l'accoglimento del Controparte_2 gravame e, dunque, il rigetto dell'opposizione per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'opponente-appellato.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Gli altri enti creditori, ovvero il di e la , restavano CP_2 Controparte_3 Controparte_4
contumaci.
All'odierna udienza cartolare la causa, sulle note delle parti, è decisa con la presente sentenza.
In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di parte appellata di inammissibilità.
Va osservato, infatti, che l' ha correttamente indicato, nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, la parte della sentenza di primo grado appellata. (cfr., atto di citazione in appello, pp
2-3.)
Risultano delineati i motivi di impugnazione e chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza appellata e, con essi, le relative doglianze.
Venendo al merito dell'odierno appello va detto come lo stesso è fondato e deve essere accolto..
Giova rammentare che, in materia di riscossione mediante estratto di ruolo, è intervenuto l'art. 3 bis del D.L. 21/10/2021 n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell'art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602.
L'intervento legislativo ha, in tal modo, codificato la non impugnabilità del mero estratto di ruolo, salvo che si ricada in una delle ipotesi tassative, a ricorrere delle quali il Legislatore stesso ammette la diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, purché il debitore dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo potrebbe derivargli un pregiudizio ad uno degli interessi che la norma intende specificamente tutelare.
La questione è stata, poi, oggetto di pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che ha chiarito la portata anche cd. “temporale” dell'applicabilità della suddetta disposizione, in particolare, con riguardo ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.”
Si è anche chiarito che la normativa in esame riguarda la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 n.285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 rileva come disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Tale disposizione, infatti, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato dall'istante.
In proposito- stante le deduzioni di parte appellata – va osservato che sulla concezione cd. dinamica dell'interesse ad agire la Suprema Corte di Cassazione è, ancor più di recente “tornata” a precisare che ( il riferimento è a Cassazione civile sez. III, 14/02/2023, n.4448 ) “colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché
l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, "mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c."
In sostanza l'operatività della previsione trova il solo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse che se non sussistente dovrà permanere stante la citata concezione dinamica.
L'amministrazione resistente con l'odierno appello ha inteso proprio stigmatizzare il difetto di interesse e sulla questione, dunque, non si è formato alcun giudicato neanche implicito essendo appunto lo stesso difetto di interesse espresso motivo di odierna doglianza ( si vedano di recente le autorevoli riflessioni in Cassazione civile sez. trib., 08/01/2025, n.292 )
Per tali ragioni - in accoglimento integrale dell'appello - l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Va notato, infatti, che dalla prospettazione dell'appellato, non sono state allegate od emerse circostanze rilevabili di Ufficio che possano dirsi inverato l'interesse ad agire nelle ipotesi
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 “codificate” dal Legislatore nel senso supra chiarito anche alla luce dell'ermeneutica delle Sezioni
Unite.
La detta statuizione assorbe ogni altra doglianza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'impugnazione deve essere accolta con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Peraltro, in data antecedente all'intervento del Legislatore, occorre notare che sussisteva un significativo contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità o meno del cd. “estratto di ruolo”, rectius delle somme a debito presuntamente apprese solo mediante la mera consultazione delle risultanze dell'estratto di ruolo.
In tal prospettiva appare evidente che la questione trattata è riconducibile ad una delle ipotesi che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. comma 2.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e della;
Controparte_5 Controparte_4
2) accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara l'opposizione inammissibile;
3) compensa integralmente le spese per il doppio grado di giudizio;
4) rigetta ogni altra domanda.
Ischia - Napoli, 11.04.2025
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