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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
AS ROBERTO, Presidente
PI TO, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. Rappr. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 BOLLO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 SRL”, con sede legale in Pogliano Milanese (MI), ha convenuto in giudizio l'A.D.E.R. per la Prov. di Milano proponendo ricorso avverso l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
n. 061 2025 9000904359/000 E SOTTOSTANTI CARTELLE DI PAGAMENTO QUALI ATTI PRESUPPOSTI, notificata in data 04.02.2025, per omesso e/o parziale versamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale relative all'anno 2002, per complessivi euro 462.133,01: motivi:
1) prescrizione e decadenza per mancata notifica rituale delle cartelle di pagamento sottostante e dei successivi atti interruttivi prima della scadenza dei termini di prescrizione del credito che è relativo all'anno di imposta 2002 mentre il primo atto impositivo conosciuto dalla contribuente le è stato notificato sono nel
2025.
2) Nullità dell'atto impugnato perché privo di motivazione inerente modalità e indici di calcolo degli interessi, omessa specificazione delle aliquote, somme a titolo di capitale, sanzioni e accessori, essendovi indicazione della somma richiesta a titolo di interessi senza indicazione del come essa sia stata calcolata, in tal modo violando il diritto di difesa del contribuente;
Si è costituito in giudizio l'Ufficio finanziario procedente che ha osservato come la eccezione di prescrizione/ decadenzaper mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto e dei successivi atti di intimazione interruttivi della prescrizione è infondata per come emerge per tabulas dal comportamento tenuto dallo stesso contribuente che ha avanzato per la cartella n. 06120070016928805000 Istanza di rateazione del
18/06/2013 (doc. 6); Istanza di rateazione del 19/11/2015 (doc. 7); Istanza di rateazione del 02/11/2016 e poi istanza di definizione agevolata della pretesa tributaria oggi controversa in data 27/03/2017, seguita dal provvedimento di accoglimento da parte di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla presentazione di istanza di definizione agevolata consegue l'effetto di incondizionata accettazione del debito, di definitivo riconoscimento dello stesso con conseguente definitiva rinuncia a proseguire o instaurare contenziosi aventi ad oggetto i carichi sottesi alla domanda.
Irrilevante, ai fini del perfezionamento della definizione e della conseguente produzione dell'effetto giuridico di riconoscimento definitivo di debito, è il mancato pagamento delle somme dovute, che comporta unicamente l'effetto della decadenza dal beneficio del versamento in misura ridotta, così autorizzando l'ADER a riprendere la riscossione per l'intero credito a ruolo, ormai incontestabile.
L'accesso alla procedura di definizione agevolata (art. 6, d.lgs. 193/2016), che presenta un vantaggio per il debitore in termini di quantum del dovuto e di rateizzazione dei pagamenti, comporta altresì l'impegno a rinunciare ai giudizi.
L'impegno deve essere inteso come riferito sia ai giudizi in corso sia alla facoltà di intraprendere un giudizio successivamente.
Una volta scelta la strada della agevolazione, pertanto, non è più possibile ricorrere contro l'originario provvedimento impositivo o le relative cartelle di pagamento in quanto il contribuente rappresenta la volontà di voler estinguere il debito, di cui riconosce la consistenza e validità.
L'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, giacché, in quanto volta a definire “transattivamente” la controversia. La declaratoria di inammissibilità del ricorso è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di controparte, afferenti sia vizi propri delle cartelle (comunque non più eccepibili per intervenuta decadenza e per effetto del riconoscimento di debito intervenuto con la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata), sia la decadenza e prescrizione dei crediti, in ogni caso non maturata, in quanto il termine di prescrizione decorrerebbe nuovamente dalla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata che interrompe i termini prescrizionali, facendone decorrere di nuovi.
Il riconoscimento del debito, che trova il proprio addentellato normativo nell'art.2944 c.c., nel caso di specie si estrinseca chiaramente in una dichiarazione di ammissione dell'esistenza del debito con richiesta di pagamento in misura agevolata, alias in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere
(anche successivamente) la pretesa del creditore.
l'istanza di rateazione è incompatibile con l'eccezione di mancata notifica delle cartelle chieste in rateazione;
costituisce atto di riconoscimento di debito e acquiescenza ove non seguita da tempestiva opposizione nel termine di 60 giorni dalla sua presentazione.
Pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia, la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
La richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti.
L'eccezione di decadenza è inconferente poiché riguardante gli accertamenti sul reddito (diversamente la cartella in esame ha ad oggetto imposta di registro, ipotecaria e catastale) ed è comunque inammissibile poiché non sollevata nel termine perentorio previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92.
Il contribuente non può, mediante l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge della sottostante cartella di pagamento, dovendo tale difesa proporsi entro il termine di impugnazione della cartella medesima, decorso il quale, il relativo credito diviene definitivo.
La contestazione è comunque destituita di fondamento alla luce della rituale notifica della cartella e della durata decennale del credito tributario trattandosi di credito erariale.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla Società contribuente è invece fondata relativamente al credito relativo alle sanzioni (v. giurisprudenza più recente della Cassazione che ritiene che la prescrizione sia quinquennale).
in ragione della parziale fondatezza del ricorso vi sono fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni per intervenuta prescrizione.
Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
AS ROBERTO, Presidente
PI TO, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 87/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1. Rappr. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06120259000904359/000 BOLLO 2002 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 308/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 SRL”, con sede legale in Pogliano Milanese (MI), ha convenuto in giudizio l'A.D.E.R. per la Prov. di Milano proponendo ricorso avverso l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
n. 061 2025 9000904359/000 E SOTTOSTANTI CARTELLE DI PAGAMENTO QUALI ATTI PRESUPPOSTI, notificata in data 04.02.2025, per omesso e/o parziale versamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale relative all'anno 2002, per complessivi euro 462.133,01: motivi:
1) prescrizione e decadenza per mancata notifica rituale delle cartelle di pagamento sottostante e dei successivi atti interruttivi prima della scadenza dei termini di prescrizione del credito che è relativo all'anno di imposta 2002 mentre il primo atto impositivo conosciuto dalla contribuente le è stato notificato sono nel
2025.
2) Nullità dell'atto impugnato perché privo di motivazione inerente modalità e indici di calcolo degli interessi, omessa specificazione delle aliquote, somme a titolo di capitale, sanzioni e accessori, essendovi indicazione della somma richiesta a titolo di interessi senza indicazione del come essa sia stata calcolata, in tal modo violando il diritto di difesa del contribuente;
Si è costituito in giudizio l'Ufficio finanziario procedente che ha osservato come la eccezione di prescrizione/ decadenzaper mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto e dei successivi atti di intimazione interruttivi della prescrizione è infondata per come emerge per tabulas dal comportamento tenuto dallo stesso contribuente che ha avanzato per la cartella n. 06120070016928805000 Istanza di rateazione del
18/06/2013 (doc. 6); Istanza di rateazione del 19/11/2015 (doc. 7); Istanza di rateazione del 02/11/2016 e poi istanza di definizione agevolata della pretesa tributaria oggi controversa in data 27/03/2017, seguita dal provvedimento di accoglimento da parte di ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla presentazione di istanza di definizione agevolata consegue l'effetto di incondizionata accettazione del debito, di definitivo riconoscimento dello stesso con conseguente definitiva rinuncia a proseguire o instaurare contenziosi aventi ad oggetto i carichi sottesi alla domanda.
Irrilevante, ai fini del perfezionamento della definizione e della conseguente produzione dell'effetto giuridico di riconoscimento definitivo di debito, è il mancato pagamento delle somme dovute, che comporta unicamente l'effetto della decadenza dal beneficio del versamento in misura ridotta, così autorizzando l'ADER a riprendere la riscossione per l'intero credito a ruolo, ormai incontestabile.
L'accesso alla procedura di definizione agevolata (art. 6, d.lgs. 193/2016), che presenta un vantaggio per il debitore in termini di quantum del dovuto e di rateizzazione dei pagamenti, comporta altresì l'impegno a rinunciare ai giudizi.
L'impegno deve essere inteso come riferito sia ai giudizi in corso sia alla facoltà di intraprendere un giudizio successivamente.
Una volta scelta la strada della agevolazione, pertanto, non è più possibile ricorrere contro l'originario provvedimento impositivo o le relative cartelle di pagamento in quanto il contribuente rappresenta la volontà di voler estinguere il debito, di cui riconosce la consistenza e validità.
L'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, giacché, in quanto volta a definire “transattivamente” la controversia. La declaratoria di inammissibilità del ricorso è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze di controparte, afferenti sia vizi propri delle cartelle (comunque non più eccepibili per intervenuta decadenza e per effetto del riconoscimento di debito intervenuto con la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata), sia la decadenza e prescrizione dei crediti, in ogni caso non maturata, in quanto il termine di prescrizione decorrerebbe nuovamente dalla data di presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata che interrompe i termini prescrizionali, facendone decorrere di nuovi.
Il riconoscimento del debito, che trova il proprio addentellato normativo nell'art.2944 c.c., nel caso di specie si estrinseca chiaramente in una dichiarazione di ammissione dell'esistenza del debito con richiesta di pagamento in misura agevolata, alias in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere
(anche successivamente) la pretesa del creditore.
l'istanza di rateazione è incompatibile con l'eccezione di mancata notifica delle cartelle chieste in rateazione;
costituisce atto di riconoscimento di debito e acquiescenza ove non seguita da tempestiva opposizione nel termine di 60 giorni dalla sua presentazione.
Pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia, la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
La richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti.
L'eccezione di decadenza è inconferente poiché riguardante gli accertamenti sul reddito (diversamente la cartella in esame ha ad oggetto imposta di registro, ipotecaria e catastale) ed è comunque inammissibile poiché non sollevata nel termine perentorio previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92.
Il contribuente non può, mediante l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge della sottostante cartella di pagamento, dovendo tale difesa proporsi entro il termine di impugnazione della cartella medesima, decorso il quale, il relativo credito diviene definitivo.
La contestazione è comunque destituita di fondamento alla luce della rituale notifica della cartella e della durata decennale del credito tributario trattandosi di credito erariale.
L'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla Società contribuente è invece fondata relativamente al credito relativo alle sanzioni (v. giurisprudenza più recente della Cassazione che ritiene che la prescrizione sia quinquennale).
in ragione della parziale fondatezza del ricorso vi sono fondati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni per intervenuta prescrizione.
Rigetta nel resto. Spese compensate.