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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2621/2023
Udienza dell'11/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2621/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Facciolla
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Pr sentant rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna (Avvocatura Regionale)
- RESISTENTE-
avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa - sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2023, , già Parte_1
Dirigente dell' con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato, ha convenuto in giudizio la al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità della Controparte_1 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per giorni 45, comminatagli dall'Ufficio Procedimenti
Disciplinari di detto Ente con nota prot. gen. SIAR n. 0386954 del
15/11/2018 (doc. n. 9 allegato al ricorso).
Ha altresì chiesto che, per l'effetto, la convenuta venga condannata alla restituzione delle somme oggetto di trattenuta stipendiale, pari ad €
2.925,68, in esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato.
1.1. Il ricorrente ha in particolare dedotto:
- la nullità della sanzione per mancata affissione del codice disciplinare;
- la nullità del procedimento disciplinare e della contestazione per violazione dell'art. 1 del CCNL del personale Dirigente comparto Regioni
Autonomie Locali del 22/02/2010;
- la nullità della sanzione per genericità della contestazione quanto al profilo del danno arrecato all'Ente.
1.2. La sanzione - precisa ancora il ricorrente - veniva concretamente applicata, anche per ciò che concerne la parte economica, dal CNR -
Istituto di Ricerca per la Protezione idrogeologica - sede secondaria di
Rende (CS), dal quale egli dipende funzionalmente e presso il quale è rientrato in servizio al termine dell'esperienza lavorativa in CP_1
(17/11/2018).
[...]
Infatti, con nota del 28/11/2018 (doc. n. 10 allegato al ricorso) il CNR dava esecuzione al dispositivo sanzionatorio irrogato dall'Ufficio
Procedimenti Disciplinari della Regione Calabria.
2. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
3. Il ricorso deve essere accolto risultando fondata la doglianza inerente alla genericità della contestazione disciplinare, restando assorbita ogni ulteriore censura in applicazione del principio della ragione più liquida.
4. Nella contestazione disciplinare dell'addebito, recante il prot. n.
0323676 del 27/09/2018 (doc. n. 2 allegato al ricorso), si legge che vi era stata una nota del Dirigente generale del Dipartimento di “Presidenza”
(Ing. ), nella quale si comunicava la commissione di Persona_1 fatti disciplinarmente rilevanti da parte dell'odierno ricorrente.
Nello specifico, dagli allegati alla citata nota (una comunicazione del consigliere regionale On. ed alcuni post pubblicati dal Persona_2 ricorrente sulla propria pagina Facebook) era emerso che il ricorrente avrebbe dichiarato:
- “ln vista del mio rinnovo un certo mi attacca. Il vecchio vuole Per_2 ripristinare il vecchio andazzo nella Protezione civile? Ah”;
- “…un attacco incrociato denigratorio nei miei confronti di colletti bianchi, pseudo politici … tutti funzionali a difendere un sistema di interessi di svariati milioni di euro che ho sottratto loro con il mio arrivo
e del quale vorrebbero riappropriarsi se dovessi andare via. Questa è la vera ndrangheta, quella che non spara, ma che agisce sotto traccia”;
- “… da qui al 18 novembre mi aspetto attacchi di fuoco incrociati, tentativi mediatici … da vari ambienti rappresentativi di gruppi di potere
e malaffare a cui ho tolto molti privilegi che con la mia uscita di scena potranno ripristinare l'Eldorado esistente prima del mio arrivo”;
- “ tuona contro la Protezione civile regionale deve Per_2 Pt_1 tornare alla politica (cit. Lercio Lercio)”.
4.1. Nella contestazione si legge, poi, che i comportamenti rappresentati, laddove effettivamente accertati, avrebbero violato il
Codice di comportamento dei dipendenti della . Si Controparte_1 richiama, in particolare, l'art. 3 del Codice, rubricato “Principi generali”, che al comma 3, recita: “il dipendente … evita situazioni e comportamenti che possano … nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
amministrazione”.
4.2. Tali comportamenti - prosegue la contestazione - avrebbero altresì violato il CCNL 22 febbraio 2010, Area della Dirigenza, art. 7, comma 8, lett. g), laddove viene sanzionato “qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi”, cui il medesimo comma commina la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
5. Orbene, dalla lettura della contestazione degli addebiti si evince che, Contr in effetti, l' si era limitato a descrivere i post ritenuti illeciti e le norme asseritamente violate (contenute nel Codice di comportamento e nel
CCNL del 22/02/2010).
5.1. Tale contestazione, specie ove si consideri la natura dell'illecito contestato (consistente nell'espressione del pensiero, comunque garantita a tutti i cittadini dall'art. 21 della Costituzione), non soddisfa però il requisito della specificità che deve connotare la contestazione dell'illecito disciplinare in esame.
5.2. In ossequio al principio di specificità, la contestazione disciplinare deve infatti fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.
Il requisito in esame (desumibile dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori)
è, dunque, integrato dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa;
a tal fine, si richiede che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (Cass. n.
6889/2018).
5.3. Orbene, nel caso di specie, poiché il fatto contestato non consiste in qualsivoglia comportamento, ma in un comportamento che deve potenzialmente avere determinate conseguenze (ovvero che - secondo il
Codice di comportamento - possa “nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”), la contestazione avrebbe dovuto
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
specificare anche le ragioni per le quali detto comportamento poteva avere le paventate conseguenze.
In altri termini, la potenzialità lesiva del comportamento (pure evocata dal Codice di comportamento) è essa stessa inglobata nel “fatto” materiale disciplinarmente rilevante e non può, pertanto, essere pretermessa in sede di contestazione disciplinare.
Diversamente opinando, si finirebbe per ledere gravemente (come è avvenuto nella fattispecie) il diritto di difesa del lavoratore, il quale non viene posto in grado di argomentare in ordine a tale profilo che è essenziale ai fini della stessa configurabilità dell'illecito (un fatto inidoneo a ledere gli interessi o l'immagine della P.A. non potrebbe costituire illecito disciplinare). Qualunque espressione, anche quella più neutrale, senza la predetta specificazione (in ordine alla potenzialità lesiva), si presterebbe infatti ad essere individuata come potenzialmente “nociva”, ma ciò consentirebbe al datore di lavoro di sconfinare nel vero e proprio arbitrio.
5.4. Nulla si specifica, nella contestazione oggetto di controversia, su quali “interessi” della pubblica amministrazione i post scritti dal ricorrente sul noto social network avrebbero potuto incidere né si indica in che modo essi avrebbero potuto lederne l'immagine.
Solo nel provvedimento disciplinare si palesa, per la prima volta (a pag.
5), che la lesività sarebbe consistita nella “volontà insita nella S.V. di denigrare ulteriormente il Consigliere regionale , Persona_2 circostanza che, invece, si sarebbe dovuta indicare sin dalla contestazione disciplinare al fine di garantire il diritto di difesa del dipendente (basti pensare al dato della non identificabilità del consigliere regionale, figura politica ed elettiva, con la “pubblica amministrazione” tutelata dal Codice di comportamento).
5.5. Il vizio emerge ancor più marcatamente con riferimento alla condotta sanzionata dal CCNL che richiede non un danno potenziale, ma effettivo (“dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi”).
A prescindere dall'applicabilità del CCNL al ricorrente, è in ogni caso
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pacifico che nella contestazione non vi sia il benché minimo riferimento a tale profilo, non specificandosi affatto in cosa il danno (peraltro, “grave”) sia consistito e a chi sia stato eventualmente arrecato (alla o a CP_1 terzi?).
6. Non vi è stata specifica contestazione in ordine alla somma oggetto di trattenuta stipendiale ad opera del CNR, peraltro documentata dalle buste paga (voce “ritenute varie operate”) dei mesi di maggio, giugno, luglio e dicembre 2019 (doc. n. 27 allegato al ricorso).
Essa deve essere pertanto restituita al ricorrente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per giorni 45, comminata al ricorrente Parte_1 dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Regione Calabria con nota prot. gen. SIAR n. 0386954 del 15/11/2018;
- condanna la alla restituzione, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di € 2.925,68, oltre interessi legali decorrenti dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo, come per legge;
- condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore del ricorrente , che si liquidano nelle somme Parte_1 di € 50,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza dell'11/03/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2621/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Facciolla
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Pr sentant rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna (Avvocatura Regionale)
- RESISTENTE-
avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa - sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2023, , già Parte_1
Dirigente dell' con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato, ha convenuto in giudizio la al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità della Controparte_1 sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per giorni 45, comminatagli dall'Ufficio Procedimenti
Disciplinari di detto Ente con nota prot. gen. SIAR n. 0386954 del
15/11/2018 (doc. n. 9 allegato al ricorso).
Ha altresì chiesto che, per l'effetto, la convenuta venga condannata alla restituzione delle somme oggetto di trattenuta stipendiale, pari ad €
2.925,68, in esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato.
1.1. Il ricorrente ha in particolare dedotto:
- la nullità della sanzione per mancata affissione del codice disciplinare;
- la nullità del procedimento disciplinare e della contestazione per violazione dell'art. 1 del CCNL del personale Dirigente comparto Regioni
Autonomie Locali del 22/02/2010;
- la nullità della sanzione per genericità della contestazione quanto al profilo del danno arrecato all'Ente.
1.2. La sanzione - precisa ancora il ricorrente - veniva concretamente applicata, anche per ciò che concerne la parte economica, dal CNR -
Istituto di Ricerca per la Protezione idrogeologica - sede secondaria di
Rende (CS), dal quale egli dipende funzionalmente e presso il quale è rientrato in servizio al termine dell'esperienza lavorativa in CP_1
(17/11/2018).
[...]
Infatti, con nota del 28/11/2018 (doc. n. 10 allegato al ricorso) il CNR dava esecuzione al dispositivo sanzionatorio irrogato dall'Ufficio
Procedimenti Disciplinari della Regione Calabria.
2. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto del Controparte_1 ricorso.
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
3. Il ricorso deve essere accolto risultando fondata la doglianza inerente alla genericità della contestazione disciplinare, restando assorbita ogni ulteriore censura in applicazione del principio della ragione più liquida.
4. Nella contestazione disciplinare dell'addebito, recante il prot. n.
0323676 del 27/09/2018 (doc. n. 2 allegato al ricorso), si legge che vi era stata una nota del Dirigente generale del Dipartimento di “Presidenza”
(Ing. ), nella quale si comunicava la commissione di Persona_1 fatti disciplinarmente rilevanti da parte dell'odierno ricorrente.
Nello specifico, dagli allegati alla citata nota (una comunicazione del consigliere regionale On. ed alcuni post pubblicati dal Persona_2 ricorrente sulla propria pagina Facebook) era emerso che il ricorrente avrebbe dichiarato:
- “ln vista del mio rinnovo un certo mi attacca. Il vecchio vuole Per_2 ripristinare il vecchio andazzo nella Protezione civile? Ah”;
- “…un attacco incrociato denigratorio nei miei confronti di colletti bianchi, pseudo politici … tutti funzionali a difendere un sistema di interessi di svariati milioni di euro che ho sottratto loro con il mio arrivo
e del quale vorrebbero riappropriarsi se dovessi andare via. Questa è la vera ndrangheta, quella che non spara, ma che agisce sotto traccia”;
- “… da qui al 18 novembre mi aspetto attacchi di fuoco incrociati, tentativi mediatici … da vari ambienti rappresentativi di gruppi di potere
e malaffare a cui ho tolto molti privilegi che con la mia uscita di scena potranno ripristinare l'Eldorado esistente prima del mio arrivo”;
- “ tuona contro la Protezione civile regionale deve Per_2 Pt_1 tornare alla politica (cit. Lercio Lercio)”.
4.1. Nella contestazione si legge, poi, che i comportamenti rappresentati, laddove effettivamente accertati, avrebbero violato il
Codice di comportamento dei dipendenti della . Si Controparte_1 richiama, in particolare, l'art. 3 del Codice, rubricato “Principi generali”, che al comma 3, recita: “il dipendente … evita situazioni e comportamenti che possano … nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
amministrazione”.
4.2. Tali comportamenti - prosegue la contestazione - avrebbero altresì violato il CCNL 22 febbraio 2010, Area della Dirigenza, art. 7, comma 8, lett. g), laddove viene sanzionato “qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi”, cui il medesimo comma commina la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.
5. Orbene, dalla lettura della contestazione degli addebiti si evince che, Contr in effetti, l' si era limitato a descrivere i post ritenuti illeciti e le norme asseritamente violate (contenute nel Codice di comportamento e nel
CCNL del 22/02/2010).
5.1. Tale contestazione, specie ove si consideri la natura dell'illecito contestato (consistente nell'espressione del pensiero, comunque garantita a tutti i cittadini dall'art. 21 della Costituzione), non soddisfa però il requisito della specificità che deve connotare la contestazione dell'illecito disciplinare in esame.
5.2. In ossequio al principio di specificità, la contestazione disciplinare deve infatti fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.
Il requisito in esame (desumibile dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori)
è, dunque, integrato dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa;
a tal fine, si richiede che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (Cass. n.
6889/2018).
5.3. Orbene, nel caso di specie, poiché il fatto contestato non consiste in qualsivoglia comportamento, ma in un comportamento che deve potenzialmente avere determinate conseguenze (ovvero che - secondo il
Codice di comportamento - possa “nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”), la contestazione avrebbe dovuto
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2621/2023
specificare anche le ragioni per le quali detto comportamento poteva avere le paventate conseguenze.
In altri termini, la potenzialità lesiva del comportamento (pure evocata dal Codice di comportamento) è essa stessa inglobata nel “fatto” materiale disciplinarmente rilevante e non può, pertanto, essere pretermessa in sede di contestazione disciplinare.
Diversamente opinando, si finirebbe per ledere gravemente (come è avvenuto nella fattispecie) il diritto di difesa del lavoratore, il quale non viene posto in grado di argomentare in ordine a tale profilo che è essenziale ai fini della stessa configurabilità dell'illecito (un fatto inidoneo a ledere gli interessi o l'immagine della P.A. non potrebbe costituire illecito disciplinare). Qualunque espressione, anche quella più neutrale, senza la predetta specificazione (in ordine alla potenzialità lesiva), si presterebbe infatti ad essere individuata come potenzialmente “nociva”, ma ciò consentirebbe al datore di lavoro di sconfinare nel vero e proprio arbitrio.
5.4. Nulla si specifica, nella contestazione oggetto di controversia, su quali “interessi” della pubblica amministrazione i post scritti dal ricorrente sul noto social network avrebbero potuto incidere né si indica in che modo essi avrebbero potuto lederne l'immagine.
Solo nel provvedimento disciplinare si palesa, per la prima volta (a pag.
5), che la lesività sarebbe consistita nella “volontà insita nella S.V. di denigrare ulteriormente il Consigliere regionale , Persona_2 circostanza che, invece, si sarebbe dovuta indicare sin dalla contestazione disciplinare al fine di garantire il diritto di difesa del dipendente (basti pensare al dato della non identificabilità del consigliere regionale, figura politica ed elettiva, con la “pubblica amministrazione” tutelata dal Codice di comportamento).
5.5. Il vizio emerge ancor più marcatamente con riferimento alla condotta sanzionata dal CCNL che richiede non un danno potenziale, ma effettivo (“dal quale sia derivato grave danno all'Ente o a terzi”).
A prescindere dall'applicabilità del CCNL al ricorrente, è in ogni caso
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pacifico che nella contestazione non vi sia il benché minimo riferimento a tale profilo, non specificandosi affatto in cosa il danno (peraltro, “grave”) sia consistito e a chi sia stato eventualmente arrecato (alla o a CP_1 terzi?).
6. Non vi è stata specifica contestazione in ordine alla somma oggetto di trattenuta stipendiale ad opera del CNR, peraltro documentata dalle buste paga (voce “ritenute varie operate”) dei mesi di maggio, giugno, luglio e dicembre 2019 (doc. n. 27 allegato al ricorso).
Essa deve essere pertanto restituita al ricorrente.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per giorni 45, comminata al ricorrente Parte_1 dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Regione Calabria con nota prot. gen. SIAR n. 0386954 del 15/11/2018;
- condanna la alla restituzione, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di € 2.925,68, oltre interessi legali decorrenti dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo, come per legge;
- condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore del ricorrente , che si liquidano nelle somme Parte_1 di € 50,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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