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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2024, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 giugno 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 278/2023 RG Lavoro vertente
TRA
nato il [...] in [...] e ivi residente a[...]
Giuseppe Mazzini, 45/C, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Avellino alla via Circumvallazione, 46, presso lo studio legale dell'Avv. Ciarimboli Paolo, C.F. telefax 0825 25271 ex artt. 125, comma 1°, CodiceFiscale_2
c.p.c. e 16 comma 1° bis, d.lgs n. 546 del 31/12/1992, indirizzo P.E.C. ex art. 37 del decreto legge n. 98 del Email_1
06/07/2011, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
- Appellante
E
CP_1
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, n. 41/2023 pubbl. il 19/01/2023 con la quale era stato accolto il suo ricorso, accertando quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 01.02.2019 un' invalidità permanente nella misura del #24# (ventiquattro)%, in relazione alle patologie accertate dal CTU, a decorrere dallo 02.02.2022 e, per l'effetto, era stato condannato l' al pagamento delle relative provvidenze, con accessori nella CP_1
1 misura di legge sui singoli ratei come per legge, con compensazione delle spese processuali. La compensazione delle spese era stata giustificata in questi termini, “in quanto il beneficio è riconosciuto in misura di poco superiore a quanto già accertato”. L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha evidenziato in particolare che l'accoglimento della pretesa era stato pari ad un aggravamento del 3%, con significative ricadute sulla riliquidazione della prestazione in godimento. Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado oltre IVA CPA e rimborso spese generali. Vinte le spese di questo grado.
Notificato l'atto, l' non si è costituito. CP_2
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art.
2 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame nell'atto introduttivo di primo grado era stato chiesto di “accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro n. 516562279 del 30/09/2019 ha determinato un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica(danno biologico) in misura percentuale pari o superiore al 22%,” con le conseguenti statuizioni di condanna. Pertanto il riconoscimento del 24% costituisce un accoglimento del ricorso, senza alcuna soccombenza reciproca: alcuna analogia si ravvisa tra la fattispecie e le ipotesi tipizzate dal legislatore di modo che le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero. Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha invocato la liquidazione – per l'intero – dell'importo, senza allegare nota spese, senza fare alcun riferimento alla tariffa professionale forense né allo scaglione applicabile.
In ogni caso la tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 147/2022; deve applicarsi lo scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'entità del riconoscimento del diritto e della liquidazione spettante al ricorrente.
Ne consegue la condanna al pagamento della somma di euro 1.700,00 a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei
3 compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese relative al CP_1 giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Paolo Ciarimboli;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 965,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 giugno 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 278/2023 RG Lavoro vertente
TRA
nato il [...] in [...] e ivi residente a[...]
Giuseppe Mazzini, 45/C, C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Avellino alla via Circumvallazione, 46, presso lo studio legale dell'Avv. Ciarimboli Paolo, C.F. telefax 0825 25271 ex artt. 125, comma 1°, CodiceFiscale_2
c.p.c. e 16 comma 1° bis, d.lgs n. 546 del 31/12/1992, indirizzo P.E.C. ex art. 37 del decreto legge n. 98 del Email_1
06/07/2011, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
- Appellante
E
CP_1
- Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, n. 41/2023 pubbl. il 19/01/2023 con la quale era stato accolto il suo ricorso, accertando quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 01.02.2019 un' invalidità permanente nella misura del #24# (ventiquattro)%, in relazione alle patologie accertate dal CTU, a decorrere dallo 02.02.2022 e, per l'effetto, era stato condannato l' al pagamento delle relative provvidenze, con accessori nella CP_1
1 misura di legge sui singoli ratei come per legge, con compensazione delle spese processuali. La compensazione delle spese era stata giustificata in questi termini, “in quanto il beneficio è riconosciuto in misura di poco superiore a quanto già accertato”. L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha evidenziato in particolare che l'accoglimento della pretesa era stato pari ad un aggravamento del 3%, con significative ricadute sulla riliquidazione della prestazione in godimento. Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese processuali del primo grado oltre IVA CPA e rimborso spese generali. Vinte le spese di questo grado.
Notificato l'atto, l' non si è costituito. CP_2
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte appellante, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art.
2 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Con riguardo alla fattispecie in esame nell'atto introduttivo di primo grado era stato chiesto di “accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro n. 516562279 del 30/09/2019 ha determinato un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica(danno biologico) in misura percentuale pari o superiore al 22%,” con le conseguenti statuizioni di condanna. Pertanto il riconoscimento del 24% costituisce un accoglimento del ricorso, senza alcuna soccombenza reciproca: alcuna analogia si ravvisa tra la fattispecie e le ipotesi tipizzate dal legislatore di modo che le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero. Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha invocato la liquidazione – per l'intero – dell'importo, senza allegare nota spese, senza fare alcun riferimento alla tariffa professionale forense né allo scaglione applicabile.
In ogni caso la tariffa cui far riferimento ratione temporis è quella del DM 147/2022; deve applicarsi lo scaglione da euro 5.200,00 a 26.000,00 in relazione all'entità del riconoscimento del diritto e della liquidazione spettante al ricorrente.
Ne consegue la condanna al pagamento della somma di euro 1.700,00 a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con CP_1 attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei
3 compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese relative al CP_1 giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.700,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario avv. Paolo Ciarimboli;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 965,00 oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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