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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
BLATTI CARMELO, Giudice
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5880/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. FERM n. 2958020250002068000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto il ric. impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.295 80 202500002068/000 di Euro 45.829,51, notificata in data 23 maggio 2025, limitatamente alla somma dovuta per il mancato pagamento di TARSU/TIA 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per il complessivo ammontare di euro 11.662,51.
Rileva che il credito nascente da Tarsu 2006-2012 è inesistente perché la relativa cartella è stata annullata dalla sentenza n. 3502/2025 emessa della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in data
13.6.2025.
Si è costituita ADER eccependo che il preavviso impugnato si fonda su molte altre cartelle non impugnate e, dunque, non potrà essere interamente annullato e che la sentenza è stata pronunziata il 13 giugno 2025
e non è ancora definitiva.
Il ricorso è fondato.
La sentenza in questione così ha statuito “Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Ed invero, con riferimento alla tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012 la pretesa avanzata dall'ente impositore deve essere rigettata in ragione della sentenza n.577/21, passata in giudicato, con la quale questa Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ed annullato gli atti impugnati. La pretesa avanzata dall'ATO Me 1 incontra, quindi, lo sbarramento costituito dal precedente giudicato. Con riguardo alla richiesta di pagamento della TARSU/TIA anno 2006 la cartella esattoriale oggetto del presente ricorso è stata notificata nel 2024. In mancanza della documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di atti pervenuti all'obbligato e interruttivi della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, la tassa rifiuti oggetto di richiesta deve ritenersi estinta con conseguente annullamento della contestata cartella, notificata tardivamente”.
Alla data odierna non risulta che la pronunzia sia stata impugnata ed è, dunque, decorso il termine di sei mesi con conseguente passaggio in giudicato della stessa.
°°°
Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ai sensi dell'art. 96 cpc perché il titolo è venuto meno solo a seguito di sentenza di data successiva alla notificazione del preavviso di fermo (che, dunque, al momento della sua notifica era fondato su un titolo esistente).
Le medesime ragioni giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara il preavviso di fermo impugnato illegittimo limitatamente al credito di euro 11.662,51 a titlo di
Tarsu anni dal 2006 al 2012. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Messina, 12.01.2024 Il presidente estensore Antonino Fichera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA ANTONINO, Presidente e Relatore
BLATTI CARMELO, Giudice
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5880/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. FERM n. 2958020250002068000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto e diritto il ric. impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.295 80 202500002068/000 di Euro 45.829,51, notificata in data 23 maggio 2025, limitatamente alla somma dovuta per il mancato pagamento di TARSU/TIA 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per il complessivo ammontare di euro 11.662,51.
Rileva che il credito nascente da Tarsu 2006-2012 è inesistente perché la relativa cartella è stata annullata dalla sentenza n. 3502/2025 emessa della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina in data
13.6.2025.
Si è costituita ADER eccependo che il preavviso impugnato si fonda su molte altre cartelle non impugnate e, dunque, non potrà essere interamente annullato e che la sentenza è stata pronunziata il 13 giugno 2025
e non è ancora definitiva.
Il ricorso è fondato.
La sentenza in questione così ha statuito “Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Ed invero, con riferimento alla tassa rifiuti anni dal 2008 al 2012 la pretesa avanzata dall'ente impositore deve essere rigettata in ragione della sentenza n.577/21, passata in giudicato, con la quale questa Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ed annullato gli atti impugnati. La pretesa avanzata dall'ATO Me 1 incontra, quindi, lo sbarramento costituito dal precedente giudicato. Con riguardo alla richiesta di pagamento della TARSU/TIA anno 2006 la cartella esattoriale oggetto del presente ricorso è stata notificata nel 2024. In mancanza della documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza di atti pervenuti all'obbligato e interruttivi della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, la tassa rifiuti oggetto di richiesta deve ritenersi estinta con conseguente annullamento della contestata cartella, notificata tardivamente”.
Alla data odierna non risulta che la pronunzia sia stata impugnata ed è, dunque, decorso il termine di sei mesi con conseguente passaggio in giudicato della stessa.
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Non sussistono i presupposti per la chiesta condanna ai sensi dell'art. 96 cpc perché il titolo è venuto meno solo a seguito di sentenza di data successiva alla notificazione del preavviso di fermo (che, dunque, al momento della sua notifica era fondato su un titolo esistente).
Le medesime ragioni giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara il preavviso di fermo impugnato illegittimo limitatamente al credito di euro 11.662,51 a titlo di
Tarsu anni dal 2006 al 2012. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Messina, 12.01.2024 Il presidente estensore Antonino Fichera