Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 13/10/2022, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01045/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2022, proposto da
C.I.S.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
contro
Provincia di Taranto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia - A.R.P.A. Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Chiapperini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta, n. 2;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. 29434 dell’8 settembre 2022 con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente della Provincia di Taranto ha rigettato l’istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 74/2015 presentata dalla Società ricorrente inerente l’incremento del periodo di stoccaggio del C.S.S. destinato al recupero (ossia ai Termovalorizzatori) - cod. attività R13 - da uno a due anni nonché, ove occorra, della nota A.R.P.A. Puglia acquisita al protocollo della Provincia di Taranto al n. 24380 del 21 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia - A.R.P.A. Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to L. Quinto, avv.to C. Semeraro e avv.to M.L. Chiapperini;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto l’impugnato provvedimento dirigenziale di diniego adottato dalla Provincia di Taranto sembra fondarsi, come evincibile dal suo inequivoco tenore testuale, sull’errato presupposto che l’invocato prolungamento del periodo di stoccaggio del C.S.S. destinato al recupero da uno a due anni sia impedito in radice dalla richiamata Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21 gennaio 2019 nel mentre, in disparte dal carattere non cogente della stessa, la suddetta Circolare (che impone un termine massimo di stoccaggio di un anno dalla data di accettazione nell’impianto) si riferisce espressamente ai soli impianti in procedura semplificata, con la conseguenza che a quelli in procedura ordinaria o A.I.A. (come quello di che trattasi) resta applicabile, in forza dell’art. 2, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n. 36 del 2003, il limite legale generale allo stoccaggio di tre anni;
rilevato, altresì, che tale termine di tre anni è quello massimo concedibile in sede autorizzativa sicché, nel caso di specie, è la Provincia di Taranto a dovere rivalutare discrezionalmente - previa istruttoria sulle condizioni di sicurezza in concreto e con adeguata motivazione - l’istanza di modifica in questione presentata dalla Società ricorrente con la conseguenza che la domanda cautelare spiccata da quest’ultima può, in questa sede, essere accolta ai soli fini del riesame della vicenda e salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione Provinciale resistente intenda adottare;
ritenuto, in ultimo, sussistente il periculum in mora dedotto da parte ricorrente anche alla luce della situazione di emergenza illustrata nel Tavolo tecnico regionale del 16 marzo 2022 legata alla limitata capacità effettiva di trattamento degli impianti di termovalorizzazione operanti in Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare proposta da parte ricorrente nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato ai soli fini del riesame e salvi i successivi provvedimenti che la P.A. intenderà adottare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO