Art. 7. (( Introduzione di sale per le industrie. )) ((Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie)) .
Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie)) .