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29 dicembre 1970
29 dicembre 1970
Art. 1.
Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939 , con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge:
a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri;
b) sulle imbarcazioni previste dall' articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.
Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939 , con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge:
a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri;
b) sulle imbarcazioni previste dall' articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/1974, n. 474Provvedimento: A norma dell'art 2 della legge 24 novembre 1970, n 964, le agevolazioni previste dal primo comma dell'art 1 della legge 21 luglio 1965, n 939 sono applicabili anche alle importazioni dei motori a scoppio, antecedenti al 30 giugno 1968, effettuate con la procedura del deposito in sospeso o con altra procedura sospensiva, a condizione che i detti motori abbiano conseguito o conseguano gli impieghi e le destinazioni di cui all'art 1 della detta legge n 964 del 1970.*Leggi di più...
- importazioni anteriori al 30 giugno 1968·
- esenzioni ed agevolazioni·
- tributi doganali (diritti di confine·
- dazi all'importazione ed all'esportazione·
- condizioni·
- importazione di motori a scoppio·
- tributi erariali indiretti·
- agevolazioni ex legge n 939 del 1965·
- applicabilita ex legge n 964 del 1970·
- diritti doganali)