Articolo 1 della Legge 24 novembre 1970, n. 964
Articolo 2
Versione
29 dicembre 1970
Art. 1.
Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939 , con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge:
a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri;
b) sulle imbarcazioni previste dall' articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970
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