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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 4/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 4 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato CP_2 in Roma, piazza delle cinque giornate, 3, presso l'avvocatura regionale CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Maria Colombino in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio dell'1/8/2024, Rep. n. 93118 e Racc. n. Persona_1
28300. RESISTENTE OGGETTO: infortunio sul lavoro – determinazione periodo di inabilità temporanea assoluta. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2025 la ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che il 5.8.2021 aveva subito un infortunio sul lavoro durante l'espletamento dell'attività di impiegata presso la sede di Viterbo di con conseguente inabilità al lavoro sino al 18.8.2021; che il Controparte_3
13.9.2021, avvertendo ancora postumi del medesimo infortunio, chiedeva ed otteneva di essere riammessa in temporanea fino al 3.10.2021; che l' disconosceva lo stato CP_1 inabilitante e non attivava il procedimento di trasferimento della pratica all' per il CP_4 riconoscimento della malattia comune;
che, in conseguenza della non riammissione in temporanea, il datore di lavoro recuperava l'indennità di malattia anticipata per € 358,69; che veniva presentata opposizione avverso il diniego di riammissione in temporanea, rimasta senza riscontro da parte dell' CP_1
Tutto ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare il diritto della ricorrente alla riammissione in temporanea dal 13/09 al 03/10 / 2021 per l'infortunio sul lavoro subito il 05/08/2021, condannando l' all'erogazione delle provvidenze di legge;
in CP_1 subordine e qualora non venga riconosciuta l'esistenza del diritto soggettivo come sopra richiesto, accertata l'inadempienza dell' all'obbligo di trasmissione all' per dubbia competenza del caso ed CP_1 CP_4 in ossequio alle previsioni contenute nell'art. 2 comma 1 della Convenzione per l'erogazione CP_5 della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza stipulata il 15 dicembre 2014, piaccia condannare l' al risarcimento del danno in misura non inferiore all'importo dell'indennità di malattia CP_1 comune che avrebbe erogato l' se il caso fosse stato trasmesso a detto Istituto, con rivalutazione CP_4 monetaria ed interessi come per legge. Salvo ogni altro diritto”. L' costituitosi in giudizio, ha rappresentato che il periodo reclamato per la CP_1 riammissione in temporanea non poteva considerarsi ricaduta dell'infortunio del 5.8.2021 e che la valutazione di assenza di inabilità assoluta al lavoro aveva impedito di segnalare il caso all' ai sensi della convenzione vigente tra i due enti in assenza di CP_4 una patologia da qualificare come malattia comune. L' ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Qualificato dall' l'evento del 5.8.2021 come infortunio sul lavoro ex art. 2 del D.P.R. CP_1
n. 1124/65 e riconosciuto dall' un periodo di inabilità temporanea assoluta fino al CP_1 CP_ 18.8.2021, il giudizio ha ad oggetto la domanda della ricorrente, respinta dall' di riammissione in temporanea per il periodo dal 13.9.2021 al 3.10.2021, con conseguente riconoscimento di un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta in relazione a detto lasso di tempo. A tal fine è stata disposta CTU medico-legale sul seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta ove occorra a visita la ricorrente, dica il CTU se a causa dell'infortunio sul lavoro del 5.8.2021 la ricorrente abbia riportato nel periodo dal 13.9.2024 al 3.10.2021 (o in un lasso di tempo inferiore ricompreso in detto periodo) una inabilità temporanea assoluta ex art. 68 D.P.R. n. 1124/65”. La Consulente, anche in riposta al chiarimento richiesto, ha concluso fornendo risposta affermativa al quesito. Le risultanze della CTU medico - legale appaiono condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 13.9.2021 al 3.10.2021. Di conseguenza l' va condannato a corrispondere alla ricorrente la predetta CP_1 prestazione nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , accerta e dichiara che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in CP_1 data 05.08.2021, la ricorrente ha riportato una inabilità temporanea assoluta dal 13.09.2021 al 03.10.2021;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità per inabilità CP_1 temporanea assoluta DAL 13.09.2021 al 03.10.2021, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' a rimborsare in favore della ricorrente i compensi legali, che si CP_1 liquidano in € 1.800,00, oltre rimb. forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_1 liquidate.
Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 4/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTICELLI GUIDO per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 4 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Antonio Pacinotti, 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo telematico.
RICORRENTE E
Controparte_1
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato CP_2 in Roma, piazza delle cinque giornate, 3, presso l'avvocatura regionale CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sandra Maria Colombino in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio dell'1/8/2024, Rep. n. 93118 e Racc. n. Persona_1
28300. RESISTENTE OGGETTO: infortunio sul lavoro – determinazione periodo di inabilità temporanea assoluta. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.1.2025 la ricorrente ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che il 5.8.2021 aveva subito un infortunio sul lavoro durante l'espletamento dell'attività di impiegata presso la sede di Viterbo di con conseguente inabilità al lavoro sino al 18.8.2021; che il Controparte_3
13.9.2021, avvertendo ancora postumi del medesimo infortunio, chiedeva ed otteneva di essere riammessa in temporanea fino al 3.10.2021; che l' disconosceva lo stato CP_1 inabilitante e non attivava il procedimento di trasferimento della pratica all' per il CP_4 riconoscimento della malattia comune;
che, in conseguenza della non riammissione in temporanea, il datore di lavoro recuperava l'indennità di malattia anticipata per € 358,69; che veniva presentata opposizione avverso il diniego di riammissione in temporanea, rimasta senza riscontro da parte dell' CP_1
Tutto ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare il diritto della ricorrente alla riammissione in temporanea dal 13/09 al 03/10 / 2021 per l'infortunio sul lavoro subito il 05/08/2021, condannando l' all'erogazione delle provvidenze di legge;
in CP_1 subordine e qualora non venga riconosciuta l'esistenza del diritto soggettivo come sopra richiesto, accertata l'inadempienza dell' all'obbligo di trasmissione all' per dubbia competenza del caso ed CP_1 CP_4 in ossequio alle previsioni contenute nell'art. 2 comma 1 della Convenzione per l'erogazione CP_5 della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza stipulata il 15 dicembre 2014, piaccia condannare l' al risarcimento del danno in misura non inferiore all'importo dell'indennità di malattia CP_1 comune che avrebbe erogato l' se il caso fosse stato trasmesso a detto Istituto, con rivalutazione CP_4 monetaria ed interessi come per legge. Salvo ogni altro diritto”. L' costituitosi in giudizio, ha rappresentato che il periodo reclamato per la CP_1 riammissione in temporanea non poteva considerarsi ricaduta dell'infortunio del 5.8.2021 e che la valutazione di assenza di inabilità assoluta al lavoro aveva impedito di segnalare il caso all' ai sensi della convenzione vigente tra i due enti in assenza di CP_4 una patologia da qualificare come malattia comune. L' ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. CP_1
La causa, istruita con prove documentali e CTU medico legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Qualificato dall' l'evento del 5.8.2021 come infortunio sul lavoro ex art. 2 del D.P.R. CP_1
n. 1124/65 e riconosciuto dall' un periodo di inabilità temporanea assoluta fino al CP_1 CP_ 18.8.2021, il giudizio ha ad oggetto la domanda della ricorrente, respinta dall' di riammissione in temporanea per il periodo dal 13.9.2021 al 3.10.2021, con conseguente riconoscimento di un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta in relazione a detto lasso di tempo. A tal fine è stata disposta CTU medico-legale sul seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e la documentazione medica prodotta dalle parti, sottoposta ove occorra a visita la ricorrente, dica il CTU se a causa dell'infortunio sul lavoro del 5.8.2021 la ricorrente abbia riportato nel periodo dal 13.9.2024 al 3.10.2021 (o in un lasso di tempo inferiore ricompreso in detto periodo) una inabilità temporanea assoluta ex art. 68 D.P.R. n. 1124/65”. La Consulente, anche in riposta al chiarimento richiesto, ha concluso fornendo risposta affermativa al quesito. Le risultanze della CTU medico - legale appaiono condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità per inabilità temporanea assoluta dal 13.9.2021 al 3.10.2021. Di conseguenza l' va condannato a corrispondere alla ricorrente la predetta CP_1 prestazione nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , accerta e dichiara che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in CP_1 data 05.08.2021, la ricorrente ha riportato una inabilità temporanea assoluta dal 13.09.2021 al 03.10.2021;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità per inabilità CP_1 temporanea assoluta DAL 13.09.2021 al 03.10.2021, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' a rimborsare in favore della ricorrente i compensi legali, che si CP_1 liquidano in € 1.800,00, oltre rimb. forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente CP_1 liquidate.
Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci