TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.2698 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 16.05.2025, vertente
TRA
nato il giorno 4.1.1957 in TORRE ANNUNZIATA e residente in Parte_1
TRECASE, C.F.: , elettivamente domiciliato in TORRE CodiceFiscale_1
ANNUNZIATA alla p.zza M. R. IMBRIANI n.5, presso lo studio dell'avv. Alessandro LAURETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente all'avv. Gabriella LAURETTA RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 8.5.2024 il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando la declaratoria di illegittimità dell'azione di recupero operata dall' con il provvedimento di indebito in CP_1
1 data11/01/2024 siccome riferito al periodo gennaio 2018/dicembre 2022, per un importo di euro 15.076,88.
A seguito della notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva in Giudizio l che resisteva alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea.
Stante la concludenza del supporto cartolare di riferimento, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, aIla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 16 maggio 2025, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome in epigrafe già richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, parzialmente fondata risultando la domanda ad esso sottesa.
Questi i fatti di causa, documentati e, per vero, incontestati.
Titolare di trattamento assistenziale cat. INVCIV n. 0736 1976 dal giugno 2012, il sig. si vedeva recapitare una missiva datata 11 gennaio Parte_1
2024 avente ad oggetto “ricalcolo” di prestazione assistenziale e richiesta di indebito. Le determinazioni restitutorie assunte dall' sono riferibili al periodo gennaio CP_1
2018/dicembre 2022 e quantificate in euro 15.076,88. La causale dell'indebito, resta individuato nella “nuova” situazione reddituale personale del sig. . Pt_1
Questi, infatti, inoccupato fino a febbraio 2017, a decorrere dal 3 marzo 2017 aveva instaurato rapporto di lavoro dipendente che originava un reddito direttamente interferente, in negativo, con il trattamento assistenziale già da tempo in godimento. L' pertanto con l'indebito in questa sede “impugnato” -11 gennaio 2024- CP_1 esternava la volontà di recuperare le somme erogate a titolo di prestazione assistenziale in riferimento al periodo gennaio 2018/dicembre 2022. Era, tuttavia, nelle more accaduto che il sig. in data 25 marzo 2022 aveva Pt_1 sollecitato, peraltro con esito positivo, sulla base dell'asserito aggravamento delle sue condizioni psico-fisiche, la rivisitazione del trattamento assistenziale e, quindi, il riconoscimento della pensione in luogo dell'assegno (ai sensi della Legge n.118/971 e successive modifiche ed integrazioni). In tale circostanza l'odierno ricorrente, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Istituto, aveva chiarito di essere in possesso di reddito da lavoro dipendente, precisandone anche la decorrenza e la consistenza.
Resta, nella buona sostanza, pacifico inter partes che:
-- al momento del riconoscimento dell'originaria prestazione assistenziale il beneficiario non svolgeva attività lavorativa e non era titolare di fonti reddituali negativamente interferenti con la prestazione stessa;
-- il rapporto di lavoro dipendente è iniziato a marzo 2017;
2 -- la relativa fonte reddituale negativamente incide(va) sul trattamento assistenziale;
-- la prima comunicazione informativa all' proveniente dal sig. CP_1 Pt_1 concernente la variazione reddituale risale al 25 marzo 2022;
-- il trattamento è proseguito nella stessa misura per tutto l'anno 2022.
Parimenti incontroverso deve ritenersi che l'istante non ha predisposto l'apposito “Mod. 730” per gli anni di interesse e che l'aggiornamento reddituale presso l'Agenzia delle Entrate si basa sulle Certificazioni Uniche trasmesse dall'Azienda datrice di lavoro a fronte di un rapporto puntualmente “regolarizzato”. (3)
Assume il ricorrente essere l'indebito irripetibile alla luce dell'asserito principio ermeneutico fondato sulla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, id est: della non debenza dell'erogazione, e della sussistenza di una situazione idonea ad ingenerare la buona fede in capo al beneficiario del trattamento assistenziale.
In punto di fatto sostiene il sig. che l'indebito sarebbe stato Pt_1 originato da un errore dell'ente previdenziale nell'esame della domanda di aggravamento del 25 marzo 2022, inclusiva dei dati necessari al calcolo del limite reddituale, e che l' avrebbe da sempre avuto a disposizione la “conoscibilità” CP_1 della sua situazione reddituale desumibile dall'estratto contributivo e dalle notizie in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ragione per la quale nessun dovere informativo
“diretto” residuerebbe in capo all'istante.
Va subito segnalato che una tale prospettazione confonde tra loro dati e situazioni del tutto diversi e non omologabili. Ed invero, il denunciato errore nell'esame della documentazione trasmessa personalmente dal sig. può in astratto incidere sulla decisione solo per il Pt_1 periodo successivo al 25 marzo 2022, ben difficilmente potendosi attribuire a tale evenienza effetti … retroattivi. Quanto alla “conoscibilità” della situazione reddituale, il relativo concetto va analizzato funditus una volta operata la corretta perimetrazione del tracciato giuridico-ermeneutico di riferimento. Ciò che, tuttavia, va ribadito è il presupposto storico-fenomenico di tale “conoscibilità”, costituito non dalla esistenza del “Mod. 730” o di altri atti provenienti direttamente dal beneficiario della prestazione ma da informazioni trasmesse dall'Azienda datrice, alcune di pertinenza dell'ente previdenziale (versamento dei contributi), altre di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate (Certificazioni Uniche). A tal proposito sembra del tutto evidente che il principio dei “vasi comunicanti” sul quale si regge la pretesa attorea non prevede un dovere informativo incondizionato a carico dell'Agenzia delle Entrate in favore dell ma solo un dovere di CP_1 collaborazione laddove il caso concreto lo richieda (cfr. infra). E quindi a fronte di condizioni di accertata rilevanza, per l'ente previdenziale, della mutata situazione reddituale del lavoratore, peraltro proveniente, nel caso di specie, non
3 dall'interessato ma dall'Azienda. Situazione cui specularmente corrisponde la conoscenza, in capo all'amministrazione esterna, di quella “rilevanza”. (4)
Ciò precisato, devono verificarsi le coordinate legali cui fare riferimento. Muovendo da un tracciato ermeneutico che, in parte sovrapponibile a quello evocato dal ricorrente, va scrutinato in maniera obiettiva, e quindi senza accelerazioni interpretative più o meno interessate, all'uopo valorizzando anche i concetti desumibili dalla sentenza n.8/2023 della Corte Costituzionale. Il Giudice delle Leggi, in una ricostruzione a tutto campo dell'indebito, inclusiva anche di quello assistenziale, muove da una premessa di fondo che coinvolge la perimetrazione effettiva dell'affidamento legittimo dell'accipiens al cospetto di una prestazione indebita. La chiave di lettura di questa situazione è data da una serie di indici che vanno dall'analisi della relazione tra solvens ed accipiens, al tipo di prestazione erogata (retributiva-pensionistica-assistenziale), passando attraverso il carattere ordinario dell'attribuzione ed il suo perdurare nel tempo. Tuttavia, passaggio nevralgico di tale iter analitico resta quello della buona fede soggettiva del percipiente. Di guisa che una prima conclusione a trarsi concerne l'errata confusione terminologica e concettuale fra la situazione del “legittimo affidamento” e quella della “buona fede soggettiva” che, al contrario di quanto potrebbe sembrare, non sono categorie sovrapponibili, la prima rimandando ad uno scenario “oggettivo” da scrutinare anche sulla base della situazione soggettiva in cui versa il beneficiario della prestazione. I criteri attraverso cui sondare la situazione soggettiva dell'accipiens -secondo la Corte Costituzionale- possono così sintetizzarsi:
-- spontaneità della attribuzione o suo riconoscimento ad istanza di parte veicolata in buona fede;
-- erogazione manifestamente priva di titolo, oppure fondata su mero errore di calcolo, oppure ancora su errore materiale;
-- omessa previsione di clausola di “riserva di ripetizione”.
Pare evidente al G.U.L. che qualsiasi sforzo interpretativo non riconducibile a tale perimetrazione presta il fianco a rilievi di ordine costituzionale. (5)
Alla luce della premessa appena sintetizzata deve concludersi che la
“lettura” dei numerosi interventi della Corte Regolatrice va effettuata nell'ambito dei principi ispiratori di cui si è data contezza. Una delle pronunzie di maggiore impatto risale al 2020. Questi i suoi passaggi più significativi. <il concetto stato reso ancor pi chiaro ed esplicito dal d.l. n. del art. convertito con modificazioni dalla l. agosto il quale prevede che primo gennaio l finanziaria ogni altra amministrazione pubblica detengono informazioni utili a determinare> 4 delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire al in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal CP_1 in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare al soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. ... perciò confermato che essi non devono comunicare al la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza … quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e che quindi già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera CP_1
5 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso del CP_1
"Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.”>> Così in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.13223/2020.
In realtà, tale intervento affonda le sue radici in pregresse pronunzie ed in particolare in due sentenze rese, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019 entrambe espressamente richiamate nell'ordinanza del 2020. <sicch la regola che ne deriva quella per cui l assistenziale in mancanza di norme specifiche dispongano diversamente ripetibile solo successivamente al momento intervenga il provvedimento accerta venir meno delle condizioni legge e ci a non ricorrano ipotesi priori escludano un qualsivoglia affidamento come nel caso erogazione prestazione chi sia parte alcun rapporto n abbia mai fatto richiesta agosto n. radicale incompatibilit tra beneficio ed esigenze assistenziali marzo riguardante dell accompagnamento difetto del requisito mancato ricovero istituto cura carico o dolo comprovato regole ricorrono riconnesso venire dei requisiti sanitari co. l. consente ripetibilit fin dal sfavorevole della visita verifica mentre pu dirsi sussistano rispetto all economici. si deve definitiva confermare principio desumibile dall pronunce sopra esaminate reddituali inteso rigorosamente quale titolo una era stata chiesta aveva diritto percepire determina ripetere le somme versate partire preposto accerti superamento risulti provato> 6 trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nel caso di specie la Corte territoriale ha positivamente accertato, senza essere stata sul punto raggiunta da critiche, l'insussistenza di dolo e il provvedimento di accertamento dell'indebito maturato nel 2007 è intervenuto nell'anno 2008 allorquando, addirittura, la pensionata aveva pacificamente recuperato le condizioni reddituali che le consentivano di godere del beneficio. >> Così Cass. sent. n.28771/2018.
Impalcatura motivazionale identica sorregge Cass. sent. n.26036/2019 di cui si riporta il solo passaggio relativo all'analisi della fattispecie concreta. <la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi essendo stata la revoca disposta il con effetto dal a fronte del superamento reddito per l nella ritenuta assenza dolo da parte pensionato cui mancato inoltro della dichiarazione reddituale ad avviso giudice merito poteva ritenersi compatibile una mera dimenticanza tanto pi in quanto era limitato all mentre gli anni successivi requisito economico sussistente.>> (6)
Dunque.
Non esiste un obbligo generalizzato di informazione reddituale a carico del cittadino interessato ad una determinata prestazione assistenziale.
Tale obbligo sorge solo al cospetto di situazioni reddituali “incidenti” sulla prestazione e/o “nuove” rispetto all'anno precedente.
L'obbligo, peraltro, resta assolto anche attraverso le informazioni direttamente acquisibili dall attraverso l'esame della complessiva posizione CP_1 del beneficiario della prestazione di cui l'ente dispone “realisticamente”.
Il nodo da sciogliere, a ben vedere, è proprio quest'ultimo. E ciò muovendo dalla ineludibile premessa che tutte le regole ermeneutiche sopra richiamate muovono da una determinata fattispecie concreta con la conseguenza che residua in ogni caso l'onere dell'interprete di astrarle e renderle a copertura generalizzata.
Ora, la situazione personale del sig. resta segnata dalla pacifica Pt_1 circostanza del mutamento, all'interessato ben noto, della sua posizione reddituale a decorrere dal marzo 2017; dalla mancanza di qualsiasi comunicazione informativa all'ente previdenziale;
dalla mancata predisposizione del “Mod. 730”. Il che implica:
-- sul piano oggettivo, un mutamento dell'originaria situazione di legittimo affidamento, essendo intervenuta una modifica delle condizioni di accesso alla prestazione, e segnatamente della condizione reddituale;
7 -- sul piano soggettivo la consapevolezza in capo al beneficiario del trattamento della sua totale inerzia comunicativa nelle varie possibili direzioni.
A stretto rigore, quindi, verrebbe in immediata emersione la regola ermeneutica ricavabile letteralmente dall'impianto interpretativo sopra sintetizzato a tenore della quale il beneficiario di prestazioni collegate al reddito che non comunica integralmente all'amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale incidente sul trattamento in godimento deve effettuare la comunicazione al CP_1
Ciò in quanto non risulta predisposto il “Mod. 730” né esistono altri atti comunicati dall'interessato all'amministrazione finanziaria. (7)
Obietta, tuttavia, il ricorrente che ben avrebbe potuto -e dovuto- l'ente previdenziale attingere sua sponte notizie presso l'Agenzia delle Entrate o addirittura scrutinare l'estratto contributivo del sig. . In entrambi i casi sarebbe emerso Pt_1 il dato nuovo del reddito da lavoro dipendente dell'interessato sulla cui base procedere alle verifiche del caso.
L'assunto non è condivisibile in quanto contrasta con i principi ermeneutici posti dalla Corte Regolatrice a perimetrazione, costituzionalmente orientata, della materia. L'estratto conto previdenziale si basa su informazioni non provenienti dal lavoratore. Lo stesso è a dirsi per i dati informativi ricavabili dalle Certificazioni Uniche. Quando i Giudici di legittimità, sulla scia dell'impulso interpretativo proveniente dalla Corte Costituzionale, evocano il “Mod. 730” intendono privilegiare il dato della diretta ed immediata riferibilità delle informazioni reddituali all'interessato. Questo dato pacificamente manca. Qualsiasi impulso conoscitivo dell' sarebbe planato su dati di diversa CP_1 provenienza.
Né può enfatizzarsi, in maniera del tutto irrealistica, id est: assolutamente astratta, la funzione del “Casellario” delle posizioni assistenziali. A tutto voler concedere, l'obbligo delle varie amministrazioni, finanziaria e pubbliche, di immettervi i dati “sensibili” alla quantificazione delle prestazioni a carico dell' presuppone che le stesse siano al corrente che quel determinato CP_1 nominativo è entrato nella rete dell'assistenza sociale. Per evidenti motivi di “ragionevolezza” la Corte Regolatrice delinea l'onere a carico delle suddette amministrazioni sul parametro della “utilità” dell'informazione a determinare l'importo della prestazione, muovendo pertanto dal presupposto che una prestazione vi sia e che questa sia nota all'amministrazione. Nel caso di specie una tale premessa non è stata neppure allegata.
Consegue, anche da tale concorrente prospettiva, che era preciso onere dell'istante informare l'ente previdenziale del novum reddituale. (8)
Quanto alla buona fede “soggettiva” paiono al G.U.L. dirimenti la natura e la pregnanza “oggettiva” del dato nuovo non comunicato all' CP_1
8 Viene in rilievo un mutamento situazionale di decisivo impatto sulle condizioni di accesso alla prestazione, non momentaneo ma duraturo. Il beneficiario passa dalla posizione di inoccupato a quella di lavoratore dipendente con precise ricadute in tema di situazione reddituale. E' irragionevole pensare che questa modifica non interagisca negativamente con la buona fede soggettiva del beneficiario del trattamento e che sia frutto di una mera dimenticanza, anche perché una tale eventualità non solo non è stata prospettata dall'interessato quanto risulta addirittura esclusa da allegazioni fondate su tutt'altra premessa. Né questa buona fede può farsi discendere “postuma” dalla dichiarazione annessa alla domanda di aggravamento del marzo 2022. E ciò per il semplice motivo che l'aggravamento delle condizioni di salute comportava la richiesta di una diversa prestazione assistenziale (pensione) sensibile a dati reddituali diversi da quelli che in precedenza sarebbero stati ostativi al trattamento originario (assegno di invalidità). (9)
In conclusione. Nessun legittimo affidamento in proiezione dinamica presidia la posizione dell'accipiens fino al 25 marzo 2022. Resta addebitabile al percipiente la perpetuazione di una prestazione assistenziale nelle more divenuta non dovuta per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la cui nuova perimetrazione non è stata direttamente comunicata dal beneficiario né all'amministrazione finanziaria né all'ente previdenziale. Nessun dato processualmente apprezzabile depone per la buona fede soggettiva del titolare del trattamento, ben consapevole dell'impatto della sua nuova, e duratura, posizione lavorativa e reddituale sulle condizioni di accesso alla prestazione assistenziale e della sua inerzia informativa.
Trattasi, pertanto, di indebito ripetibile. Naturalmente fino a quando l'ente previdenziale non è stato notiziato dal diretto interessato del novum reddituale. Da tale momento, il perdurare dell'erogazione non può che dipendere da comportamenti addebitabili esclusivamente all'Istituto che mai ha disvelato il contesto entro cui sono maturate le determinazioni restitutorie, o per meglio dire la tempistica delle stesse. Il resistente , cioè, non ha spiegato il motivo per il quale solo l'11 gennaio CP_1
2024 ha deciso di formalizzare l'indebito. E meno che mai ha chiarito le ragioni per le quali ha perpetuato la corresponsione nelle more divenuta indebita per il periodo aprile-dicembre 2022. Ragione per la quale, l'indebito assistenziale deve ritenersi irripetibile a decorrere dall'aprile 2022, mese successivo a quello in cui l' avrebbe dovuto attivarsi CP_1 quanto meno per sospendere il trattamento in attesa di eventuali più approfondite verifiche. Da quel momento, infatti, diviene processualmente apprezzabile l'affidamento legittimo posto dall'accipiens nelle decisioni dell'Istituto, valorizzabile anche alla luce della doverosa, ed esatta, iniziativa informativa dell'interessato.
9 La domanda attorea va accolta in riferimento alla non ripetibilità delle somme erogate sulla prestazione assistenziale a decorrere dall'aprile 2022. Consegue l'illegittimità parziale dell'indebito di cui alla comunicazione dell'11 gennaio 2024 e l'accertamento della perdurante esposizione debitoria in capo al ricorrente da quantificarsi in riferimento al solo periodo 1 gennaio 2018/31 marzo 2022.
Le spese di litre accedono al criterio della soccombenza solo parziale. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1 nei confronti dell in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa CP_1 istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
2. dichiara parzialmente illegittimo l'indebito, pari ad euro 15.076,88, di cui alla comunicazione dell'11 gennaio 2024;
3. accerta e dichiara che l'esposizione debitoria del ricorrente nei confronti dell' va ricalcolata, nella sua corretta perimetrazione legale, in CP_1 riferimento al solo periodo 1 gennaio 2018/31 marzo 2022;
4. condanna l'ente previdenziale a restituire al ricorrente le somme eventualmente trattenute in eccedenza rispetto al ricalcolo di cui al punto precedente, oltre accessori di Legge;
5. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa ai procuratori CP_1 dichiaratisi antistatari, le spese di Giudizio che, già compensate nella misura del 70%, si liquidano, con attribuzione, in euro 700,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 20/05/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
10