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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13332/2024 promossa da:
ET e con il patrocinio dell'avv. Stefano CP_1 Controparte_2
BO e dell'avv. Pierpaolo Bugarella
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“− dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Padova in data 19.01.2013, registrato nei registri dello stato Civile del predetto Comune nell'anno 2013, al n. 10, parte I, vol 01;
− ordinare al Comune di Padova di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− omologare e confermare le condizioni qui di seguito riportate che, fatta eccezione per quanto previsto per gli aspetti relativi alla casa coniugale e le relative pattuizioni (come detto, già posti in essere nelle more dell'instaurando procedimento di divorzio), confermano quanto a responsabilità genitoriali (1), tempi di permanenza (2), contributo al mantenimento (3) gli accordi raggiunti tra i coniugi già in sede di separazione consensuale. Pertanto le condizioni sono le seguenti:
pagina 1 di 7
1. Responsabilità genitoriale - I figli minori e vengono affidati in via Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione fintanto che i figli permarranno presso ciascuno di loro. I genitori confermano, anche in questa sede, il consenso ad aggiungere il cognome materno ( a quello paterno ( ) ai figli minori e CP_1 CP_2 Persona_1
e dunque per espletare tutte le procedure a tal fine necessarie presso i competenti Persona_2
Pubblici Uffici, le cui spese verranno sostenute per intero dalla madre. Entrambi i genitori non esprimono il consenso all'espatrio dei figli minori, e , in paesi non appartenenti Per_1 Persona_2
all'Unione Europea, nemmeno se accompagnati da uno dei genitori e, pertanto, non si rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto dei figli minori e . Per_1 Persona_2
2. Tempi di permanenza - I figli minori e resteranno collocati Persona_1 Persona_2
anagraficamente e in via prevalente presso l'abitazione della madre (abitazione con riferimento alla quale il sig. ha rinunciato a qualsiasi diritto e facoltà) ed il padre terrà Controparte_2
con sé i figli secondo il seguente calendario di visita:
− durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati (dunque un weekend sì ed uno no) e quindi: nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con il padre, il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 della domenica, quando li riporterà alla madre già cenati e con i compiti già fatti, mentre nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con la madre, il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì quando li riporterà a scuola, ove li preleverà la madre al termine delle lezioni;
nei restanti giorni in cui i figli si trovano presso la madre, il padre potrà vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze e delle necessità dei minori;
− durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente la ripresa delle lezioni: metà delle vacanze natalizie, anche non continuative e salvo diverso accordo con la madre, comprendenti, ad anni alterni, il Natale e il Capodanno;
− durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente la ripresa delle lezioni: metà delle vacanze pasquali,
pagina 2 di 7 anche non continuative e salvo diverso accordo con la madre, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
− durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− i ponti delle vacanze scolastiche alternati.
3. Contributo al mantenimento - Il padre corrisponderà alla madre SI a titolo Parte_1
di concorso al mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 400,00 Per_1 Persona_2
(euro 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova da intendersi qui richiamato. I coniugi convengono altresì che l'assegno unico universale per i figli e Per_1 Per_2
sarà richiesto e percepito in via esclusiva dalla sola madre SI . I coniugi
[...] Parte_1
dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e\o patrimoniale e/o finanziario non avendo, pertanto, nulla da pretendere
l'uno dall'altra ed avendo altresì definito ogni questione con riferimento alla casa coniugale e alla cessione da parte del marito della sua quota del 50% come disposto nella separazione consensuale e con le modalità ivi previste. I coniugi precisano infine che il predetto accordo in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli è stato raggiunto sul presupposto essenziale dell'attuale importo dell'assegno unico, pari a circa euro 370,00/mese, nonché dell'attuale condizione reddituale del padre e che pertanto il predetto importo potrà essere soggetto ad una proporzionale rivalutazione in caso di diminuzione dell'assegno unico, nonché in caso di eventuale miglioramento delle condizioni reddituali dei genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato in [...] Parte_1 Controparte_2
l'11.3.1992, contraevano matrimonio con rito civile in data 19.1.2013 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte 1, vol. 1, anno 2013.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 19.1.2020, e il 23.4.2013. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 115/2024, pubblicata il 10.4.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi, omologandola alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale del 9.4.2024.
pagina 3 di 7 In data 15.11.2024 le parti depositavano ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Bielorussia), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono a
Padova e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel
pagina 4 di 7 territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
pagina 5 di 7 Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1 (limitatamente alla parte relativa all'affido condiviso ad entrambi i genitori), 2, 3, (limitatamente alla parte relativa all'assegno di mantenimento e alle spese straordinarie) sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 1, ultimi due periodi, 3, seconda parte, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_2
contratto in data 19.1.2013 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte 1, vol. 1, anno 2013;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1 (prima parte), 2, 3 (prima parte) di cui pagina 6 di 7 al ricorso congiunto depositato in data 15.11.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 13332/2024 promossa da:
ET e con il patrocinio dell'avv. Stefano CP_1 Controparte_2
BO e dell'avv. Pierpaolo Bugarella
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“− dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Padova in data 19.01.2013, registrato nei registri dello stato Civile del predetto Comune nell'anno 2013, al n. 10, parte I, vol 01;
− ordinare al Comune di Padova di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− omologare e confermare le condizioni qui di seguito riportate che, fatta eccezione per quanto previsto per gli aspetti relativi alla casa coniugale e le relative pattuizioni (come detto, già posti in essere nelle more dell'instaurando procedimento di divorzio), confermano quanto a responsabilità genitoriali (1), tempi di permanenza (2), contributo al mantenimento (3) gli accordi raggiunti tra i coniugi già in sede di separazione consensuale. Pertanto le condizioni sono le seguenti:
pagina 1 di 7
1. Responsabilità genitoriale - I figli minori e vengono affidati in via Persona_1 Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione fintanto che i figli permarranno presso ciascuno di loro. I genitori confermano, anche in questa sede, il consenso ad aggiungere il cognome materno ( a quello paterno ( ) ai figli minori e CP_1 CP_2 Persona_1
e dunque per espletare tutte le procedure a tal fine necessarie presso i competenti Persona_2
Pubblici Uffici, le cui spese verranno sostenute per intero dalla madre. Entrambi i genitori non esprimono il consenso all'espatrio dei figli minori, e , in paesi non appartenenti Per_1 Persona_2
all'Unione Europea, nemmeno se accompagnati da uno dei genitori e, pertanto, non si rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto dei figli minori e . Per_1 Persona_2
2. Tempi di permanenza - I figli minori e resteranno collocati Persona_1 Persona_2
anagraficamente e in via prevalente presso l'abitazione della madre (abitazione con riferimento alla quale il sig. ha rinunciato a qualsiasi diritto e facoltà) ed il padre terrà Controparte_2
con sé i figli secondo il seguente calendario di visita:
− durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati (dunque un weekend sì ed uno no) e quindi: nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con il padre, il giovedì dall'uscita da scuola sino alle 21.00 della domenica, quando li riporterà alla madre già cenati e con i compiti già fatti, mentre nelle settimane in cui i bambini trascorrono il fine settimana con la madre, il giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì quando li riporterà a scuola, ove li preleverà la madre al termine delle lezioni;
nei restanti giorni in cui i figli si trovano presso la madre, il padre potrà vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze e delle necessità dei minori;
− durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente la ripresa delle lezioni: metà delle vacanze natalizie, anche non continuative e salvo diverso accordo con la madre, comprendenti, ad anni alterni, il Natale e il Capodanno;
− durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente la ripresa delle lezioni: metà delle vacanze pasquali,
pagina 2 di 7 anche non continuative e salvo diverso accordo con la madre, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
− durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
− i ponti delle vacanze scolastiche alternati.
3. Contributo al mantenimento - Il padre corrisponderà alla madre SI a titolo Parte_1
di concorso al mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 400,00 Per_1 Persona_2
(euro 200,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova da intendersi qui richiamato. I coniugi convengono altresì che l'assegno unico universale per i figli e Per_1 Per_2
sarà richiesto e percepito in via esclusiva dalla sola madre SI . I coniugi
[...] Parte_1
dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e\o patrimoniale e/o finanziario non avendo, pertanto, nulla da pretendere
l'uno dall'altra ed avendo altresì definito ogni questione con riferimento alla casa coniugale e alla cessione da parte del marito della sua quota del 50% come disposto nella separazione consensuale e con le modalità ivi previste. I coniugi precisano infine che il predetto accordo in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli è stato raggiunto sul presupposto essenziale dell'attuale importo dell'assegno unico, pari a circa euro 370,00/mese, nonché dell'attuale condizione reddituale del padre e che pertanto il predetto importo potrà essere soggetto ad una proporzionale rivalutazione in caso di diminuzione dell'assegno unico, nonché in caso di eventuale miglioramento delle condizioni reddituali dei genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e , nato in [...] Parte_1 Controparte_2
l'11.3.1992, contraevano matrimonio con rito civile in data 19.1.2013 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte 1, vol. 1, anno 2013.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 19.1.2020, e il 23.4.2013. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 115/2024, pubblicata il 10.4.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione personale tra i coniugi, omologandola alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale del 9.4.2024.
pagina 3 di 7 In data 15.11.2024 le parti depositavano ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Attesa la natura dell'unione in questione, che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Bielorussia), appare quindi necessario verificare, per ogni domanda proposta, se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, stabilire quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “i) la residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti, è in Italia.
Tale regolamento si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di
Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che precisa Parte_2 Parte_3 che il Regolamento in questione “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno stato membro sia competente in base agli articoli 3-5- del Regolamento stesso.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono a
Padova e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel
pagina 4 di 7 territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
pagina 5 di 7 Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1 (limitatamente alla parte relativa all'affido condiviso ad entrambi i genitori), 2, 3, (limitatamente alla parte relativa all'assegno di mantenimento e alle spese straordinarie) sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 1, ultimi due periodi, 3, seconda parte, espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_2
contratto in data 19.1.2013 a Padova (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile dello stesso Comune, al n. 10, parte 1, vol. 1, anno 2013;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1 (prima parte), 2, 3 (prima parte) di cui pagina 6 di 7 al ricorso congiunto depositato in data 15.11.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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