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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 6319/2024 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da quale mandataria di rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. MALIZIA ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
- attrice -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. CAMILLETTI FRANCESCO Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il difensore,
rappresentata e difesa dall'avv. GIANOTTI MARIA TERESA e Controparte_2 dall'avv. BONAMICO DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
- convenuti -
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER Parte_2 insiste perchè l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accoglierne le già rassegnate conclusioni, come di seguito trascritte, cioè affinchè:
“contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione di terzo ex art. 404, comma I, c.p.c., ritenutane la piena ammissibilità alla stregua di quanto dedotto sub par. n. 1) della narrativa:
1 - In via principale, annullare l'opposta Sentenza n. 5766/2019 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 13.06.2019, passata in giudicato tra l'Avv.
[...]
e o, in subordine, dichiararne l'inefficacia e CP Controparte_2
l'inopponibilità nei confronti dell'odierna terza opponente, accertando e dichiarando il difetto di legittimazione di dal lato passivo del rapporto di Parte_2 mutuo fonte del credito ceduto, per l'effetto la sua carenza di legittimazione passiva rispetto a tutte le eventuali passività, domande di natura risarcitoria e/o restitutoria e/ controcrediti in relazione ad atti e/o fatti e/o condotte anteriori alla cessione del credito o rispetto a vizi genetici del contratto di mutuo fondiario del 20.11.2002 per atto a rogito del Notaio Dott.ssa di Milano, rep. n. 42106, racc. n. Persona_1
2823, in accoglimento del motivo di opposizione formulato sub par. n. 2) della narrativa, con statuizione a valere anche nella controversia attualmente pendente, per le medesime causali, tra l'Avv. e la Controparte_1 Parte_2 iscritto al n. RG 27721/2023 degli affari civili di Codesto Tribunale, G.U. Dott.ssa
Guantario, ai fini della declaratoria, preliminare alla delibazione del merito che in quella sede verrà deciso, dell'esclusiva legittimazione passiva della cedente e contraente il mutuo attualmente Controparte_3 Controparte_2 illegittimamente pretermessa da tale giudizio pendente iscritto al n. RG 27721/2023 sulla scorta dell'illegittimo decisum di cui alla Sentenza n. 5766/2019 del Tribunale di Milano che in questa sede si oppone;
- Con vittoria di spese di lite, rimborso s.g. ed oneri accessori, come per legge
CONCLUSIONI PER ED EX
Voglia il Tribunale di Milano così giudicare:
In via principale:
2 CONCLUSIONI PER CP_2
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessarie e conseguenziale, in via pregiudiziale e di rito
-dichiarare inammissibili le domande svolte da nei confronti Parte_2 di Controparte_2
in via subordinata nel merito
-rigettare le domande tutte svolte da verso Parte_2 CP_2 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in parte motiva.
[...]
In ogni caso e comunque rigettare le domande proposte dall'avv. Controparte_1 nei confronti di in quanto inammissibili, infondate o come Controparte_2 meglio.
Con vittoria di spese e competenze legali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'avv. , anni addietro, aveva proposto domanda di condanna di CP [...] alla restituzione di somme indebitamente versate ex art. 2033 cc a CP_4 seguito di applicazione di interessi in misura superiore rispetto a quanto pattuito nel
CP_ 1 di seguito solo o BANCA
3 contratto di mutuo stipulato tra le parti. La causa si è conclusa con la sentenza n.
5766 del 2019 (Sezione sesta civile), con cui è stata affermata la carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito, poiché “il contratto era ormai nella titolarità di a seguito di un'operazione di cartolarizzazione”. Parte_2
La cessione era antecedente all'introduzione di quel giudizio.
La sentenza è passata in giudicato.
L'avv. ha quindi proposto la medesima domanda nei confronti di CP
(RG 27721/2023 pendente avanti alla Sezione sesta civile). Controparte_5
La convenuta, costituitasi in quel giudizio, ha eccepito, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che la sentenza del 2019 non fa stato nei suoi confronti poiché è stata pronunciata inter alios, ed ha aggiunto che la cessione ha riguardato il credito e non invece il contratto, sicché essa non potrebbe rispondere della restituzione dell'indebito chiesta dall'attore.
(rappresentata da nel febbraio 2024 ha Parte_2 Parte_1 instaurato l'attuale controversia nei confronti dell'avv. e della cedente CP
proponendo domanda ex art. 404 cpc con la richiesta di annullamento della CP_2 sentenza del 2019, esponendo che l'affermazione in essa contenuta sarebbe incompatibile con il suo diritto autonomo rappresentato dal fatto che la cessione ha riguardato il credito e non il contratto.
La parte ha chiesto l'accertamento della legittimazione passiva di CP
, ovvero alternativamente di;
la ha domandato la Pt_2 CP_2 CP_2 declaratoria di inammissibilità della domanda.
Il giudice della causa RG 27721/2023 (Sezione sesta civile), con ordinanza del marzo
2024 ha disposto la sospensione del giudizio (ai sensi dell'art. 337 cpc) affermando l'esistenza di pregiudizialità della presente causa (RG 6319/2024) con quella avanti ad esso pendente (RG 27721/23) e ciò “visto l'art. 337 cpc”.
Reputa il giudice che l'opposizione di terzo è inammissibile. Si condivide infatti di legittimità, certo risalente e tuttavia mai smentito in seguito, in cui si è affermato – con riferimento al tema analogo dell'intervento in appello, consentito solo ai legittimati all'opposizione di terzo – che “in sede di gravame avverso la pronuncia di primo grado, che abbia riconosciuto l'estraneità del convenuto al rapporto obbligatorio dedotto dall'attore, indicando un terzo non partecipante al giudizio quale unico e vero soggetto passivo della obbligazione, deve negarsi
l'ammissibilità dell'intervento di questo ultimo, stante l'inidoneità di detta pronuncia a spiegare alcun effetto nei suoi confronti” (Cass. n. 1592 del 1979). Tale principio va avallato, perché coerente con la regola dell'efficacia del giudicato.
Ed infatti, il giudicato formatosi sulla statuizione del 2019 non sembra idoneo a vincolare la cessionaria, dato che questa non è stata messa in condizione di interloquire sull'esistenza del debito verso l'avv. . CP Parte_2 potrà dunque svolgere le difese ritenute opportune nell'ambito del giudizio in cui essa è stata evocata per il pagamento dell'indebito richiesto dal mutuatario, non essendo vincolata dal giudicato del 2019 che la indica come successore di nel CP_2 diritto controverso.
A ben vedere, infatti, è in errore quando sostiene che la sentenza del Pt_2
2019 emessa tra l'avv. e pregiudica i suoi diritti, poiché, essendo CP CP_2 solo due i possibili debitori dell'avv. , il rigetto della domanda di condanna CP proposta da quest'ultimo nei confronti della significherebbe l'attribuzione ad CP_2 essa della veste di debitore esclusivo. L'errore è agevolmente rilevabile perché
non tiene conto dei limiti soggettivi del giudicato che, maturato nei Pt_2 confronti dell'avv. e di , non esplica alcuna efficacia nei confronti del CP CP_2 cessionario (ante causam) del credito, dato che la posizione di non è Pt_2 dipendente o subordinata rispetto a quella di , come accadrebbe invece se la CP_2 cessione del credito fosse avvenuta dopo la sentenza del 2019. potrà Pt_2 quindi far valere tutte le possibili eccezioni e spiegare ogni difesa nel giudizio promosso nei suoi confronti nel 2023 senza alcuna particolare preclusione.
Per le ragioni dette, l'opposizione di terzo va dichiarata inammissibile.
5 Le spese seguono la soccombenza secondo il principio di causalità e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da quale Parte_1 mandataria di nei confronti di e Parte_3 Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza Controparte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida per ciascuno in € 4.217,00, oltre a IVA se dovuta, CP, e rimborso forfettario per spese generali del 15%.
Milano, 21 gennaio 2025.
Il Giudice Marianna Galioto
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 d'ora in avanti, più brevemente, Pt_2
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 6319/2024 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da quale mandataria di rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. MALIZIA ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
- attrice -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. CAMILLETTI FRANCESCO Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il difensore,
rappresentata e difesa dall'avv. GIANOTTI MARIA TERESA e Controparte_2 dall'avv. BONAMICO DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
- convenuti -
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER Parte_2 insiste perchè l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accoglierne le già rassegnate conclusioni, come di seguito trascritte, cioè affinchè:
“contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione di terzo ex art. 404, comma I, c.p.c., ritenutane la piena ammissibilità alla stregua di quanto dedotto sub par. n. 1) della narrativa:
1 - In via principale, annullare l'opposta Sentenza n. 5766/2019 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 13.06.2019, passata in giudicato tra l'Avv.
[...]
e o, in subordine, dichiararne l'inefficacia e CP Controparte_2
l'inopponibilità nei confronti dell'odierna terza opponente, accertando e dichiarando il difetto di legittimazione di dal lato passivo del rapporto di Parte_2 mutuo fonte del credito ceduto, per l'effetto la sua carenza di legittimazione passiva rispetto a tutte le eventuali passività, domande di natura risarcitoria e/o restitutoria e/ controcrediti in relazione ad atti e/o fatti e/o condotte anteriori alla cessione del credito o rispetto a vizi genetici del contratto di mutuo fondiario del 20.11.2002 per atto a rogito del Notaio Dott.ssa di Milano, rep. n. 42106, racc. n. Persona_1
2823, in accoglimento del motivo di opposizione formulato sub par. n. 2) della narrativa, con statuizione a valere anche nella controversia attualmente pendente, per le medesime causali, tra l'Avv. e la Controparte_1 Parte_2 iscritto al n. RG 27721/2023 degli affari civili di Codesto Tribunale, G.U. Dott.ssa
Guantario, ai fini della declaratoria, preliminare alla delibazione del merito che in quella sede verrà deciso, dell'esclusiva legittimazione passiva della cedente e contraente il mutuo attualmente Controparte_3 Controparte_2 illegittimamente pretermessa da tale giudizio pendente iscritto al n. RG 27721/2023 sulla scorta dell'illegittimo decisum di cui alla Sentenza n. 5766/2019 del Tribunale di Milano che in questa sede si oppone;
- Con vittoria di spese di lite, rimborso s.g. ed oneri accessori, come per legge
CONCLUSIONI PER ED EX
Voglia il Tribunale di Milano così giudicare:
In via principale:
2 CONCLUSIONI PER CP_2
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con ogni declaratoria necessarie e conseguenziale, in via pregiudiziale e di rito
-dichiarare inammissibili le domande svolte da nei confronti Parte_2 di Controparte_2
in via subordinata nel merito
-rigettare le domande tutte svolte da verso Parte_2 CP_2 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in parte motiva.
[...]
In ogni caso e comunque rigettare le domande proposte dall'avv. Controparte_1 nei confronti di in quanto inammissibili, infondate o come Controparte_2 meglio.
Con vittoria di spese e competenze legali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'avv. , anni addietro, aveva proposto domanda di condanna di CP [...] alla restituzione di somme indebitamente versate ex art. 2033 cc a CP_4 seguito di applicazione di interessi in misura superiore rispetto a quanto pattuito nel
CP_ 1 di seguito solo o BANCA
3 contratto di mutuo stipulato tra le parti. La causa si è conclusa con la sentenza n.
5766 del 2019 (Sezione sesta civile), con cui è stata affermata la carenza di legittimazione passiva dell'istituto di credito, poiché “il contratto era ormai nella titolarità di a seguito di un'operazione di cartolarizzazione”. Parte_2
La cessione era antecedente all'introduzione di quel giudizio.
La sentenza è passata in giudicato.
L'avv. ha quindi proposto la medesima domanda nei confronti di CP
(RG 27721/2023 pendente avanti alla Sezione sesta civile). Controparte_5
La convenuta, costituitasi in quel giudizio, ha eccepito, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che la sentenza del 2019 non fa stato nei suoi confronti poiché è stata pronunciata inter alios, ed ha aggiunto che la cessione ha riguardato il credito e non invece il contratto, sicché essa non potrebbe rispondere della restituzione dell'indebito chiesta dall'attore.
(rappresentata da nel febbraio 2024 ha Parte_2 Parte_1 instaurato l'attuale controversia nei confronti dell'avv. e della cedente CP
proponendo domanda ex art. 404 cpc con la richiesta di annullamento della CP_2 sentenza del 2019, esponendo che l'affermazione in essa contenuta sarebbe incompatibile con il suo diritto autonomo rappresentato dal fatto che la cessione ha riguardato il credito e non il contratto.
La parte ha chiesto l'accertamento della legittimazione passiva di CP
, ovvero alternativamente di;
la ha domandato la Pt_2 CP_2 CP_2 declaratoria di inammissibilità della domanda.
Il giudice della causa RG 27721/2023 (Sezione sesta civile), con ordinanza del marzo
2024 ha disposto la sospensione del giudizio (ai sensi dell'art. 337 cpc) affermando l'esistenza di pregiudizialità della presente causa (RG 6319/2024) con quella avanti ad esso pendente (RG 27721/23) e ciò “visto l'art. 337 cpc”.
Reputa il giudice che l'opposizione di terzo è inammissibile. Si condivide infatti di legittimità, certo risalente e tuttavia mai smentito in seguito, in cui si è affermato – con riferimento al tema analogo dell'intervento in appello, consentito solo ai legittimati all'opposizione di terzo – che “in sede di gravame avverso la pronuncia di primo grado, che abbia riconosciuto l'estraneità del convenuto al rapporto obbligatorio dedotto dall'attore, indicando un terzo non partecipante al giudizio quale unico e vero soggetto passivo della obbligazione, deve negarsi
l'ammissibilità dell'intervento di questo ultimo, stante l'inidoneità di detta pronuncia a spiegare alcun effetto nei suoi confronti” (Cass. n. 1592 del 1979). Tale principio va avallato, perché coerente con la regola dell'efficacia del giudicato.
Ed infatti, il giudicato formatosi sulla statuizione del 2019 non sembra idoneo a vincolare la cessionaria, dato che questa non è stata messa in condizione di interloquire sull'esistenza del debito verso l'avv. . CP Parte_2 potrà dunque svolgere le difese ritenute opportune nell'ambito del giudizio in cui essa è stata evocata per il pagamento dell'indebito richiesto dal mutuatario, non essendo vincolata dal giudicato del 2019 che la indica come successore di nel CP_2 diritto controverso.
A ben vedere, infatti, è in errore quando sostiene che la sentenza del Pt_2
2019 emessa tra l'avv. e pregiudica i suoi diritti, poiché, essendo CP CP_2 solo due i possibili debitori dell'avv. , il rigetto della domanda di condanna CP proposta da quest'ultimo nei confronti della significherebbe l'attribuzione ad CP_2 essa della veste di debitore esclusivo. L'errore è agevolmente rilevabile perché
non tiene conto dei limiti soggettivi del giudicato che, maturato nei Pt_2 confronti dell'avv. e di , non esplica alcuna efficacia nei confronti del CP CP_2 cessionario (ante causam) del credito, dato che la posizione di non è Pt_2 dipendente o subordinata rispetto a quella di , come accadrebbe invece se la CP_2 cessione del credito fosse avvenuta dopo la sentenza del 2019. potrà Pt_2 quindi far valere tutte le possibili eccezioni e spiegare ogni difesa nel giudizio promosso nei suoi confronti nel 2023 senza alcuna particolare preclusione.
Per le ragioni dette, l'opposizione di terzo va dichiarata inammissibile.
5 Le spese seguono la soccombenza secondo il principio di causalità e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da quale Parte_1 mandataria di nei confronti di e Parte_3 Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza Controparte_2 ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda;
2. condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida per ciascuno in € 4.217,00, oltre a IVA se dovuta, CP, e rimborso forfettario per spese generali del 15%.
Milano, 21 gennaio 2025.
Il Giudice Marianna Galioto
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 d'ora in avanti, più brevemente, Pt_2
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