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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 97/2024 resa il 1* maggio 2024 dal
Giudice di pace di Buccino, iscritto al n. 6959/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 e pendente
TRA
con sede in Milano alla Via Marco Aurelio n. 24 (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, giusta la scrittura privata autenticata nelle firme della dott.ssa Per_1
, notaio in Roma, dell'8 novembre 2022, rep. n. 19220 e racc. 9369, dagli avvocati
[...]
ES AO TO (C.F. ), SC TO (C.F. C.F._1
) e GI TO (C.F. ), presso il cui C.F._2 C.F._3
studio elettivamente domicilia in Avellino, alla Via Campane, 18
-appellante-
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gaetano Del Chierico (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Buccino, alla via C.F._6
Provinciale, 81
-appellati- RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 4 ottobre 2023, e evocarono Controparte_1 CP_2
in giudizio dinanzi al Giudice di Buccino la per ottenerne la condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 1.032,00, pari al danno subito per effetto dell'illecita installazione di due pali telefonici e dell'illegittima apposizione di svariati metri di cavi aerei sui fondi di loro proprietà, siti, quello di , alla Contrada Monte di Pruno Controparte_1
di Palomonte, catastalmente identificato alla particella 24 del foglio 2, e, quello di CP_2
, alla località Cannetiello di Oliveto Citra, catastalmente identificato alla particella 109
[...]
del foglio 26, così intralciando le normali attività agricole, con rallentamento dei tempi di lavorazione e aumento dei costi di coltivazione. Invocata, pertanto, la responsabilità
extracontrattuale della società telefonica, per aver occupato i fondi dei ricorrenti senza il loro consenso, essendo le linee telefoniche al servizio di abitazioni terze limitrofe agli stessi, gli attori chiesero: “accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante l'impianto ed il
mantenimento delle linee telefoniche sui fondi di parte ricorrente e ritenuta l'illiceità della
condotta posta in essere ex art. 2043 c.c., condannare la FI PA in persona del legale
rappresentante p.t. al risarcimento in favore di parte ricorrente di tutti i danni che l'attività
illecita descritta in premessa ha determinato, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalla domanda, entro il limite di € 1.032,00 con espressa
rinuncia all'eventuale supero. Condannare altresì la resistente al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito per
dichiarato anticipo, ex art. 93 cpc” (così nel ricorso di primo grado, pagina 2).
La costituendosi, eccepì l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace Parte_1
adito, per essere competente, relativamente alla domanda proposta da , ai CP_2
sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c. il Giudice di Pace di Milano, o, in alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il Giudice di Pace di Eboli;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex lege n. 162 del 2014; la nullità del ricorso, in quanto privo degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda risarcitoria. La convenuta, poi, contestò la fondatezza delle pretese avanzate dai ricorrenti,
chiedendone il rigetto, attesa la liceità della condotta della società e la presenza in loco dei pali da oltre vent'anni, proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione.
La causa fu istruita dall'adito Giudice di Pace di Buccino con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testimoni, quindi decisa con sentenza n. 97/2024.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 97/2024, pronunciata e resa pubblica il 1° maggio 2024, il Giudice di
Pace di Buccino, affermata la sua competenza, accolse la domanda attorea, condannando la società convenuta a pagare a e € 1.000,00 oltre Controparte_1 CP_2
interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda, nonché alla refusione delle spese del giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata l'11 settembre 2024, la impugnò detta decisione Parte_1
innanzi a questo Tribunale di Salerno, reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace di Buccino e quella di improponibilità delle avverse domande per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché dolendosi dell'errata interpretazione e valutazione del materiale istruttorio e della normativa di settore,
e chiese: “a) riformare la sentenza di primo grado e, in accoglimento dei motivi dedotti nel
proposto appello, respingere la domanda originariamente proposta, poiché inammissibile,
improcedibile e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente appello;
b) In caso di accoglimento del presente appello, condannare gli appellati alla restituzione
delle somme percepite dalla odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado
oltre gli interessi dalla data di ricezione al saldo effettivo;
c) Il tutto con vittoria di spese e
competenze di giudizio, con attribuzione”.
Costituendosi con comparsa del 10 marzo 2025, e Controparte_1 CP_2 eccepirono l'inammissibilità dell'appello, per essere stata la decisione di primo grado pronunciata secondo equità, e l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. Gli appellati, quindi,
chiesero: “in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto;
nel merito, rigettare
il gravame proposto e confermare la sentenza n. 97/2024 del Giudice di Pace di Buccino”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22 ottobre 2025, celebrata ex art.127
ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad €
1.100,00 devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (“Le sentenze rese dal giudice di pace in
cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da
considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.”:
così Cass. n. 5287/2012; cfr. pure, fra le tante, da ultimo, Cass. 769/2021 e n. 27384/2022).
Secondo la regola dettata dall'art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2 c.p.c. – salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c. – sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Le norme sulla competenza devono farsi rientrare fra quelle relative al "procedimento", rispetto alle quali è previsto espressamente il grado di appello (cfr. art. 339 c.p.c., comma 3).
La decisione di primo grado, quindi, è certamente appellabile quanto alla pronuncia sulla competenza, affermata dal primo giudice (anche) con riferimento alla domanda proposta da , ad onta della rituale eccezione della Ed è errata, posto che, CP_2 Controparte_3
per un verso, va escluso che quella attrice fosse “unica … la parte procedente” (così a pagina 2 della sentenza), avendo agito e per pretese CP_2 Controparte_1
risarcitorie distinte, riferite a diverse condotte della materializzatesi su Controparte_4
fondi diversi, e che, per altro verso, è privo di dignità giuridica il personale interesse dei due attori a concentrare le domande in un unico processo dinanzi allo stesso giudice.
L'identità delle questioni di fatto poste in giudizio da e CP_2 Controparte_1
(soggetti giuridici distinti, indifferenti l'uno all'altro e titolari di posizioni giuridiche soggettive individuali, ancorché di identica natura), riferite a fatti materiali diversi (installazione di pali diversi su fondi differenti, non contigui), non esclude che essi abbiano semplicemente cumulato nel medesimo processo domande distinte (essendo chiaramente diversi i soggetti attivi del rapporto processuale) e che il cumulo soggettivo di domande di soggetti diversi,
espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, non consente la deroga alla competenza (per materia e) per territorio, venendo altrimenti leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost.
Ciò posto e precisato che non rilevano le diverse strategie seguite dall'odierna appellante in altri giudizi, va osservato che: la convenuta aveva (ed ha tuttora) sede legale a Milano,
con conseguente competenza del Giudice di pace di Milano ex art. 19 c.p.c.; applicandosi alla domanda risarcitoria la regola dettata dall'art. 20 c.p.c., il fondo dell'indicato CP_2
, sul quale sono stati infissi i pali che avrebbero provocato il danno lamentato
[...]
dall'attore, si trova agro di Oliveto Citra, comune che rientra nella circoscrizione del giudice di pace di Eboli;
il luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria del danno da quantificarsi nel giudizio, e non già liquido al momento della proposizione della domanda,
coincide con quello di residenza del (preteso) debitore obbligato, quindi Milano.
Se il primo giudice avrebbe potuto (e dovuto) separare le domande, rimettendo quella per la quale non era competente ad altro ufficio giudiziario, il giudice di appello che ravvisa l'incompetenza di quello di primo grado non può trattenerle e deciderle entrambe, ma deve dichiarare l'incompetenza indicando il giudice competente in primo grado, davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando al riguardo il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. tra le tante
Cass., sentenza n. 22958 del 12/11/2010 e ordinanza n. 13439 del 01/07 /2020 nonché
Corte di appello di Napoli sentenza n. 2232 del 16 maggio 2022, alle quali si fa rinvio, questo giudice condividendole appieno).
4.2.- È ammissibile l'appello nella parte in cui la si duole della violazione Parte_1
dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014, convertito in l. 162/2014, per omessa pronuncia sulla proponibilità della domanda, trattandosi di un motivo ad oggetto la violazione di norme sul procedimento (cfr. Cass., ordinanza n. 34524 del 16/11/2021).
Il motivo, tuttavia, non è fondato, posto che il comma 7 dell'art. 3 del richiamato d.l. n.
132/2014 esclude la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando la parte può stare in giudizio personalmente, e cioè, a norma dell'art. 82
c.p.c., quando il valore della domanda non ecceda €. 1.100,00, esattamente come nel caso di specie.
Occorrendo assumere a riferimento il valore della causa, va osservato che nella specie,
e avevano chiesto la condanna della Controparte_1 Parte_2 Parte_1
“al risarcimento in favore di parte ricorrente di tutti i danni che l'attività illecita descritta in
premessa ha determinato, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalla domanda, entro il limite di € 1.032,00 con espressa rinuncia
all'eventuale supero” (così nelle conclusioni a pagina 2 del ricorso introduttivo del processo di primo grado); anche la dichiarazione del valore della causa, sebbene resa ai fini della determinazione del contributo unificato, era contenuta nei limiti di € 1.000,00. Nella sentenza di primo grado si legge la condanna della resistente al “pagamento della somma di €
1.000,00, liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno”.
4.3.- Parimenti ammissibile e fondato è il motivo di gravame in punto di “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c.”, col quale l'appellante lamenta l'errata applicazione della regola di giudizio concernente la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, in specie in caso di domanda risarcitoria per illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
Il giudice di pace ha, infatti, violato i principi informatori posti in limine dalla legge ordinaria a presidio di una corretta operatività dei meccanismi risarcitori previsti dall'artt. 2043 c.c.,
con specifico riguardo al profilo della prova del danno: deve difatti ritenersi principio informatore della materia dell'illecito aquiliano quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata da parte del danneggiato. La prova potrà venir legittimamente articolata con qualsiasi mezzo, ivi comprese le mere allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa demonstratio dovrà
pur sempre risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della regula iuris di cui all'art. 116 c.p.c., una valutazione in concreto – e cioè caso per caso, anche al di là e a prescindere da mere regole statistiche – dell'assunto attoreo, rappresentato in termini
(consequenziali) di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa,
secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non".
Sotto questo profilo, la sentenza impugnata risulta totalmente carente di motivazione,
avendo così il primo giudice argomentato: “laddove come nel caso di specie, si accerti la
sussistenza della condotta illecita da parte della società di telefonìa, attraverso
l'installazione ed il mantenimento di sostegni su fondo altrui in mancanza di consenso del
proprietario e/o in assenza di titolo abilitativo, viene a configurarsi ipotesi di illecito a
carattere permanente per il solo fatto del perdurare della situazione illecita fino a quando
non venga rimosso l'impianto o cessi il suo esercizio” (a pagina 3) e “Ritenuta provata la
domanda in punto di an debeatur per quanto di ragione in virtù delle risultanze istruttorie e
in assenza di ogni contestazione o contraria deduzione formulata avverso le dichiarazioni
rese dal teste escusso, va riconosciuto alla parte ricorrente il risarcimento del danno derivato
dal pregiudizio subìto e ravvisato nella limitazione del godimento delle res di proprietà, a
liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda, ritenendo questo giudice di procedere ai sensi della norma predetta, laddove,
come nel caso di specie, non sia stata prodotta la prova del danno nel suo preciso
ammontare, ma sia stata data concretezza alla pretesa avanzata attraverso le deduzioni
confermate nell'istruttoria svolta (…) detta attività infatti, ha lo scopo di fornire una base di
partenza al giudice per la conseguente liquidazione ex articolo 1226 cc, con la conseguenza
che la richiesta può essere correttamente disattesa ove tali deduzioni siano omesse, poiché
l'applicazione del principio giurisprudenziale - secondo cui è in re ipsa il danno per la
privazione del godimento o la mancata disponibilità di un bene - può essere sufficiente alla
decisione limitatamente all' an debeatur, non esimendo tuttavia il danneggiato ai fini del
quantum, dall'onere probatorio o quanto meno specificamente deduttivo, di fornire elementi
al giudice per la relativa liquidazione (Cass., sez. III Civ., 24 ottobre/29 novembre 2012, n.
21246)” (così a pagina 6).
Se, invero, il generico riferimento alla dichiarazione di un teste (non identificato tra quelli chiamati a deporre) non pare sufficiente a confermare la “sussistenza della condotta illecita
da parte della società di telefonìa, attraverso l'installazione ed il mantenimento di sostegni
su fondo altrui in mancanza di consenso del proprietario e/o in assenza di titolo abilitativo”,
posto che non risulta in nessun modo indagato il profilo, puntualmente dedotto e abbondantemente argomentato da parte convenuta, della liceità dell'installazione dei pali perché di sostegno della linea telefonica a servizio anche delle utenze di soggetti terzi.
Parimenti, inconsistente è la motivazione in punto di danno – “Ritenuta provata la
domanda in punto di an debeatur per quanto di ragione in virtù delle risultanze istruttorie e
in assenza di ogni contestazione o contraria deduzione formulata avverso le dichiarazioni
rese dal teste escusso” – non risultando in alcun modo evidenziato in cosa sarebbe consistito il danno ipoteticamente subito da parte attrice sotto il profilo dell'an e del quomodo, di talché il lamentato “intralcio alle normali attività agricole ritardando i tempi di
lavorazione e rendendo più gravosi i costi di coltivazione” (così nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, a pagina 2), non avendo ricevuto in alcun modo un (sia pur presuntivo) supporto probatorio, appare del tutto inidoneo a configurarsi come legittimo fondamento della pretesa risarcitoria, e ciò al di là e a prescindere dalla astratta predicabilità
dell'evento di danno in termini di ingiustizia derivante da lesione di valori/interessi costituzionalmente tutelati. Il teste escusso, secondo quanto riportato nella decisione impugnata, ha solo riferito che i pali installati nei fondi di parte attrice “arrecano intralcio alle
attività agricole ed in particolare ostacolano le lavorazioni eseguite con mezzi meccanici”,
ma nulla dimostra in che modo e misura tali difficoltà abbiano inciso sul patrimonio di parte istante il risarcimento, con maggiori esborsi di denaro o minore reddito.
Ancora, è certamente errata e non coerente con i principi informatori della materia l'affermazione del primo giudice circa il “danno in re ipsa”, posto che il danno non patrimoniale non è configurabile di pe sé, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione di una posizione giuridica soggettiva, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità
giuridica all'evento di danno, indagine del tutto pretermessa in prime cure.
Infine, la liquidazione equitativa del danno postula sempre l'accertamento dell'esistenza del pregiudizio, oltre che l'emergenza della impossibilità o della estrema difficoltà di quantificarlo.
4.4.- Va disattesa la domanda di restituzione proposta dall'appellante, non avendo essa dato prova di aver pagato la somma al pagamento della quale era stata condannata dal primo giudice.
4.5.- In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata,
dichiarandosi la competenza del Giudice di pace di Milano o del Giudice di pace di Buccino
sulla domanda proposta da va dichiarata, con assegnazione del termine (di CP_2
tre mesi) per la (eventuale) riassunzione, e il rigetto della domanda di . Controparte_1
5.- Le spese.
5.1.- Le spese vanno disciplinate in applicazione della regola della soccombenza, quindi,
poste a carico degli appellati per entrambi i gradi del processo, con vincolo di solidarietà verso l'esterno e per quote uguali nei rapporti in terni tra loro, e liquidate, in applicazione dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo: spettano, pertanto, per il primo grado, €
75,00 per la fase di studio, € 75,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 100,00 per la fase conclusionale;
per il presente grado, € 91,50 per esborsi, € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 120,00 per la fase conclusionale).
Dette spese vanno distratte in favore degli avvocati ES AO, GI e
SC TO, che ne hanno chiesto la diretta attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 97 Parte_1
del 1° maggio 2024, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza dell'adito Giudice di pace di Buccino sulla domanda proposta per essere competenti il Giudice di pace di Milano o il Giudice di pace CP_2
di Buccino, assegnando il termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione, e rigetta la domanda di;
Controparte_1
2) condanna e , con vincolo di solidarietà esterna e CP_2 Controparte_1
per quote uguali nei rapporti interni tra loro, a pagare alla le spese Parte_1
del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 320,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 91,50 per esborsi ed € 420,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce agli avvocati ES AO, GI e SC TO.
Salerno, 10 novembre 2025. Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 97/2024 resa il 1* maggio 2024 dal
Giudice di pace di Buccino, iscritto al n. 6959/2024 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 e pendente
TRA
con sede in Milano alla Via Marco Aurelio n. 24 (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, giusta la scrittura privata autenticata nelle firme della dott.ssa Per_1
, notaio in Roma, dell'8 novembre 2022, rep. n. 19220 e racc. 9369, dagli avvocati
[...]
ES AO TO (C.F. ), SC TO (C.F. C.F._1
) e GI TO (C.F. ), presso il cui C.F._2 C.F._3
studio elettivamente domicilia in Avellino, alla Via Campane, 18
-appellante-
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Gaetano Del Chierico (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Buccino, alla via C.F._6
Provinciale, 81
-appellati- RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 4 ottobre 2023, e evocarono Controparte_1 CP_2
in giudizio dinanzi al Giudice di Buccino la per ottenerne la condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 1.032,00, pari al danno subito per effetto dell'illecita installazione di due pali telefonici e dell'illegittima apposizione di svariati metri di cavi aerei sui fondi di loro proprietà, siti, quello di , alla Contrada Monte di Pruno Controparte_1
di Palomonte, catastalmente identificato alla particella 24 del foglio 2, e, quello di CP_2
, alla località Cannetiello di Oliveto Citra, catastalmente identificato alla particella 109
[...]
del foglio 26, così intralciando le normali attività agricole, con rallentamento dei tempi di lavorazione e aumento dei costi di coltivazione. Invocata, pertanto, la responsabilità
extracontrattuale della società telefonica, per aver occupato i fondi dei ricorrenti senza il loro consenso, essendo le linee telefoniche al servizio di abitazioni terze limitrofe agli stessi, gli attori chiesero: “accertata la mancanza di un qualsiasi titolo legittimante l'impianto ed il
mantenimento delle linee telefoniche sui fondi di parte ricorrente e ritenuta l'illiceità della
condotta posta in essere ex art. 2043 c.c., condannare la FI PA in persona del legale
rappresentante p.t. al risarcimento in favore di parte ricorrente di tutti i danni che l'attività
illecita descritta in premessa ha determinato, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalla domanda, entro il limite di € 1.032,00 con espressa
rinuncia all'eventuale supero. Condannare altresì la resistente al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito per
dichiarato anticipo, ex art. 93 cpc” (così nel ricorso di primo grado, pagina 2).
La costituendosi, eccepì l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace Parte_1
adito, per essere competente, relativamente alla domanda proposta da , ai CP_2
sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c. il Giudice di Pace di Milano, o, in alternativa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il Giudice di Pace di Eboli;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex lege n. 162 del 2014; la nullità del ricorso, in quanto privo degli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda risarcitoria. La convenuta, poi, contestò la fondatezza delle pretese avanzate dai ricorrenti,
chiedendone il rigetto, attesa la liceità della condotta della società e la presenza in loco dei pali da oltre vent'anni, proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione.
La causa fu istruita dall'adito Giudice di Pace di Buccino con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testimoni, quindi decisa con sentenza n. 97/2024.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 97/2024, pronunciata e resa pubblica il 1° maggio 2024, il Giudice di
Pace di Buccino, affermata la sua competenza, accolse la domanda attorea, condannando la società convenuta a pagare a e € 1.000,00 oltre Controparte_1 CP_2
interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda, nonché alla refusione delle spese del giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata l'11 settembre 2024, la impugnò detta decisione Parte_1
innanzi a questo Tribunale di Salerno, reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Giudice di Pace di Buccino e quella di improponibilità delle avverse domande per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, nonché dolendosi dell'errata interpretazione e valutazione del materiale istruttorio e della normativa di settore,
e chiese: “a) riformare la sentenza di primo grado e, in accoglimento dei motivi dedotti nel
proposto appello, respingere la domanda originariamente proposta, poiché inammissibile,
improcedibile e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente appello;
b) In caso di accoglimento del presente appello, condannare gli appellati alla restituzione
delle somme percepite dalla odierna appellante in esecuzione della sentenza di primo grado
oltre gli interessi dalla data di ricezione al saldo effettivo;
c) Il tutto con vittoria di spese e
competenze di giudizio, con attribuzione”.
Costituendosi con comparsa del 10 marzo 2025, e Controparte_1 CP_2 eccepirono l'inammissibilità dell'appello, per essere stata la decisione di primo grado pronunciata secondo equità, e l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. Gli appellati, quindi,
chiesero: “in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto;
nel merito, rigettare
il gravame proposto e confermare la sentenza n. 97/2024 del Giudice di Pace di Buccino”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22 ottobre 2025, celebrata ex art.127
ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Le sentenze del Giudice di Pace rese in controversie di valore non superiore ad €
1.100,00 devono sempre considerarsi pronunciate secondo equità, come previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c., a prescindere dal fatto che il giudicante abbia applicato norme di legge ritenute corrispondenti all'equità oppure abbia espressamente fatto riferimento a norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (“Le sentenze rese dal giudice di pace in
cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici
relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da
considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.”:
così Cass. n. 5287/2012; cfr. pure, fra le tante, da ultimo, Cass. 769/2021 e n. 27384/2022).
Secondo la regola dettata dall'art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2 c.p.c. – salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c. – sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Le norme sulla competenza devono farsi rientrare fra quelle relative al "procedimento", rispetto alle quali è previsto espressamente il grado di appello (cfr. art. 339 c.p.c., comma 3).
La decisione di primo grado, quindi, è certamente appellabile quanto alla pronuncia sulla competenza, affermata dal primo giudice (anche) con riferimento alla domanda proposta da , ad onta della rituale eccezione della Ed è errata, posto che, CP_2 Controparte_3
per un verso, va escluso che quella attrice fosse “unica … la parte procedente” (così a pagina 2 della sentenza), avendo agito e per pretese CP_2 Controparte_1
risarcitorie distinte, riferite a diverse condotte della materializzatesi su Controparte_4
fondi diversi, e che, per altro verso, è privo di dignità giuridica il personale interesse dei due attori a concentrare le domande in un unico processo dinanzi allo stesso giudice.
L'identità delle questioni di fatto poste in giudizio da e CP_2 Controparte_1
(soggetti giuridici distinti, indifferenti l'uno all'altro e titolari di posizioni giuridiche soggettive individuali, ancorché di identica natura), riferite a fatti materiali diversi (installazione di pali diversi su fondi differenti, non contigui), non esclude che essi abbiano semplicemente cumulato nel medesimo processo domande distinte (essendo chiaramente diversi i soggetti attivi del rapporto processuale) e che il cumulo soggettivo di domande di soggetti diversi,
espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, non consente la deroga alla competenza (per materia e) per territorio, venendo altrimenti leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost.
Ciò posto e precisato che non rilevano le diverse strategie seguite dall'odierna appellante in altri giudizi, va osservato che: la convenuta aveva (ed ha tuttora) sede legale a Milano,
con conseguente competenza del Giudice di pace di Milano ex art. 19 c.p.c.; applicandosi alla domanda risarcitoria la regola dettata dall'art. 20 c.p.c., il fondo dell'indicato CP_2
, sul quale sono stati infissi i pali che avrebbero provocato il danno lamentato
[...]
dall'attore, si trova agro di Oliveto Citra, comune che rientra nella circoscrizione del giudice di pace di Eboli;
il luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria del danno da quantificarsi nel giudizio, e non già liquido al momento della proposizione della domanda,
coincide con quello di residenza del (preteso) debitore obbligato, quindi Milano.
Se il primo giudice avrebbe potuto (e dovuto) separare le domande, rimettendo quella per la quale non era competente ad altro ufficio giudiziario, il giudice di appello che ravvisa l'incompetenza di quello di primo grado non può trattenerle e deciderle entrambe, ma deve dichiarare l'incompetenza indicando il giudice competente in primo grado, davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando al riguardo il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. tra le tante
Cass., sentenza n. 22958 del 12/11/2010 e ordinanza n. 13439 del 01/07 /2020 nonché
Corte di appello di Napoli sentenza n. 2232 del 16 maggio 2022, alle quali si fa rinvio, questo giudice condividendole appieno).
4.2.- È ammissibile l'appello nella parte in cui la si duole della violazione Parte_1
dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014, convertito in l. 162/2014, per omessa pronuncia sulla proponibilità della domanda, trattandosi di un motivo ad oggetto la violazione di norme sul procedimento (cfr. Cass., ordinanza n. 34524 del 16/11/2021).
Il motivo, tuttavia, non è fondato, posto che il comma 7 dell'art. 3 del richiamato d.l. n.
132/2014 esclude la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando la parte può stare in giudizio personalmente, e cioè, a norma dell'art. 82
c.p.c., quando il valore della domanda non ecceda €. 1.100,00, esattamente come nel caso di specie.
Occorrendo assumere a riferimento il valore della causa, va osservato che nella specie,
e avevano chiesto la condanna della Controparte_1 Parte_2 Parte_1
“al risarcimento in favore di parte ricorrente di tutti i danni che l'attività illecita descritta in
premessa ha determinato, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali dalla domanda, entro il limite di € 1.032,00 con espressa rinuncia
all'eventuale supero” (così nelle conclusioni a pagina 2 del ricorso introduttivo del processo di primo grado); anche la dichiarazione del valore della causa, sebbene resa ai fini della determinazione del contributo unificato, era contenuta nei limiti di € 1.000,00. Nella sentenza di primo grado si legge la condanna della resistente al “pagamento della somma di €
1.000,00, liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno”.
4.3.- Parimenti ammissibile e fondato è il motivo di gravame in punto di “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c.”, col quale l'appellante lamenta l'errata applicazione della regola di giudizio concernente la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, in specie in caso di domanda risarcitoria per illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
Il giudice di pace ha, infatti, violato i principi informatori posti in limine dalla legge ordinaria a presidio di una corretta operatività dei meccanismi risarcitori previsti dall'artt. 2043 c.c.,
con specifico riguardo al profilo della prova del danno: deve difatti ritenersi principio informatore della materia dell'illecito aquiliano quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata da parte del danneggiato. La prova potrà venir legittimamente articolata con qualsiasi mezzo, ivi comprese le mere allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa demonstratio dovrà
pur sempre risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della regula iuris di cui all'art. 116 c.p.c., una valutazione in concreto – e cioè caso per caso, anche al di là e a prescindere da mere regole statistiche – dell'assunto attoreo, rappresentato in termini
(consequenziali) di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa,
secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non".
Sotto questo profilo, la sentenza impugnata risulta totalmente carente di motivazione,
avendo così il primo giudice argomentato: “laddove come nel caso di specie, si accerti la
sussistenza della condotta illecita da parte della società di telefonìa, attraverso
l'installazione ed il mantenimento di sostegni su fondo altrui in mancanza di consenso del
proprietario e/o in assenza di titolo abilitativo, viene a configurarsi ipotesi di illecito a
carattere permanente per il solo fatto del perdurare della situazione illecita fino a quando
non venga rimosso l'impianto o cessi il suo esercizio” (a pagina 3) e “Ritenuta provata la
domanda in punto di an debeatur per quanto di ragione in virtù delle risultanze istruttorie e
in assenza di ogni contestazione o contraria deduzione formulata avverso le dichiarazioni
rese dal teste escusso, va riconosciuto alla parte ricorrente il risarcimento del danno derivato
dal pregiudizio subìto e ravvisato nella limitazione del godimento delle res di proprietà, a
liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda, ritenendo questo giudice di procedere ai sensi della norma predetta, laddove,
come nel caso di specie, non sia stata prodotta la prova del danno nel suo preciso
ammontare, ma sia stata data concretezza alla pretesa avanzata attraverso le deduzioni
confermate nell'istruttoria svolta (…) detta attività infatti, ha lo scopo di fornire una base di
partenza al giudice per la conseguente liquidazione ex articolo 1226 cc, con la conseguenza
che la richiesta può essere correttamente disattesa ove tali deduzioni siano omesse, poiché
l'applicazione del principio giurisprudenziale - secondo cui è in re ipsa il danno per la
privazione del godimento o la mancata disponibilità di un bene - può essere sufficiente alla
decisione limitatamente all' an debeatur, non esimendo tuttavia il danneggiato ai fini del
quantum, dall'onere probatorio o quanto meno specificamente deduttivo, di fornire elementi
al giudice per la relativa liquidazione (Cass., sez. III Civ., 24 ottobre/29 novembre 2012, n.
21246)” (così a pagina 6).
Se, invero, il generico riferimento alla dichiarazione di un teste (non identificato tra quelli chiamati a deporre) non pare sufficiente a confermare la “sussistenza della condotta illecita
da parte della società di telefonìa, attraverso l'installazione ed il mantenimento di sostegni
su fondo altrui in mancanza di consenso del proprietario e/o in assenza di titolo abilitativo”,
posto che non risulta in nessun modo indagato il profilo, puntualmente dedotto e abbondantemente argomentato da parte convenuta, della liceità dell'installazione dei pali perché di sostegno della linea telefonica a servizio anche delle utenze di soggetti terzi.
Parimenti, inconsistente è la motivazione in punto di danno – “Ritenuta provata la
domanda in punto di an debeatur per quanto di ragione in virtù delle risultanze istruttorie e
in assenza di ogni contestazione o contraria deduzione formulata avverso le dichiarazioni
rese dal teste escusso” – non risultando in alcun modo evidenziato in cosa sarebbe consistito il danno ipoteticamente subito da parte attrice sotto il profilo dell'an e del quomodo, di talché il lamentato “intralcio alle normali attività agricole ritardando i tempi di
lavorazione e rendendo più gravosi i costi di coltivazione” (così nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, a pagina 2), non avendo ricevuto in alcun modo un (sia pur presuntivo) supporto probatorio, appare del tutto inidoneo a configurarsi come legittimo fondamento della pretesa risarcitoria, e ciò al di là e a prescindere dalla astratta predicabilità
dell'evento di danno in termini di ingiustizia derivante da lesione di valori/interessi costituzionalmente tutelati. Il teste escusso, secondo quanto riportato nella decisione impugnata, ha solo riferito che i pali installati nei fondi di parte attrice “arrecano intralcio alle
attività agricole ed in particolare ostacolano le lavorazioni eseguite con mezzi meccanici”,
ma nulla dimostra in che modo e misura tali difficoltà abbiano inciso sul patrimonio di parte istante il risarcimento, con maggiori esborsi di denaro o minore reddito.
Ancora, è certamente errata e non coerente con i principi informatori della materia l'affermazione del primo giudice circa il “danno in re ipsa”, posto che il danno non patrimoniale non è configurabile di pe sé, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione di una posizione giuridica soggettiva, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità
giuridica all'evento di danno, indagine del tutto pretermessa in prime cure.
Infine, la liquidazione equitativa del danno postula sempre l'accertamento dell'esistenza del pregiudizio, oltre che l'emergenza della impossibilità o della estrema difficoltà di quantificarlo.
4.4.- Va disattesa la domanda di restituzione proposta dall'appellante, non avendo essa dato prova di aver pagato la somma al pagamento della quale era stata condannata dal primo giudice.
4.5.- In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata,
dichiarandosi la competenza del Giudice di pace di Milano o del Giudice di pace di Buccino
sulla domanda proposta da va dichiarata, con assegnazione del termine (di CP_2
tre mesi) per la (eventuale) riassunzione, e il rigetto della domanda di . Controparte_1
5.- Le spese.
5.1.- Le spese vanno disciplinate in applicazione della regola della soccombenza, quindi,
poste a carico degli appellati per entrambi i gradi del processo, con vincolo di solidarietà verso l'esterno e per quote uguali nei rapporti in terni tra loro, e liquidate, in applicazione dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività
professionale svolta nelle varie fasi del processo: spettano, pertanto, per il primo grado, €
75,00 per la fase di studio, € 75,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 100,00 per la fase conclusionale;
per il presente grado, € 91,50 per esborsi, € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase di trattazione ed € 120,00 per la fase conclusionale).
Dette spese vanno distratte in favore degli avvocati ES AO, GI e
SC TO, che ne hanno chiesto la diretta attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 97 Parte_1
del 1° maggio 2024, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza dell'adito Giudice di pace di Buccino sulla domanda proposta per essere competenti il Giudice di pace di Milano o il Giudice di pace CP_2
di Buccino, assegnando il termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione, e rigetta la domanda di;
Controparte_1
2) condanna e , con vincolo di solidarietà esterna e CP_2 Controparte_1
per quote uguali nei rapporti interni tra loro, a pagare alla le spese Parte_1
del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 320,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 91,50 per esborsi ed € 420,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce agli avvocati ES AO, GI e SC TO.
Salerno, 10 novembre 2025. Il giudice dott. Andrea Luce