Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di bandire un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un quarantesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 .
E' data facolta' al Ministro per la difesa di bandire un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un quarantesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 .