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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6574/2025 RG, introdotta da
Parte_1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. BAMBINI SUSANNA;
,nato a [...] il [...], con il patrocinio CP 1
dell'avv. BAMBINI SUSANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/12/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
B) L' abitazione coniugale sita in Ostia, Via Capo delle Armi n. 50 -
verrà assegnata al Parte 100122 Roma- di proprietà della Sig.ra
Sig. La Sig.ra Pt 1 si impegna ad allontanarsi dalla casa CP 1
familiare unitamente alla figlia appena si perfezionerà l'acquisto della abitazione sita in Ostia, Via Capo Spartivento n. 94 – individuata in catasto al foglio 1096, p,lla 107, sub 19, che verrà intestata alla figlia Per 1 con
diritto di abitazione alla madre, con il contributo economico diretto del padre che liquiderà tutti gli eredi al momento del rogito Notarile;
quale contributo al C) Il sig. CP 1 verserà alla Sig.ra Parte 1
l'importo mensile di €. 500.00 entro il mantenimento della figlia Per 1
giorno cinque di ogni mese con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Roma;
D) Il Sig. CP 1 a fronte del diritto di uso esclusivo della casa familiare di proprietà della moglie, riconoscerà alla medesima un contributo in una unica soluzione di €.50.000, 00, a titolo di canone di locazione, sino a fine vita;
E) Il Sig. CP_1 contestualmente alla omologa della separazione fornirà la provvista per l'estinzione del mutuo che ad oggi ammonta come capitale residuo a circa €.25.000,00. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6574/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
CP 1 nato a ROMAnata a [...] il [...], e
(RM), 12/05/1964, relativamente al matrimonio contratto in data 26/12/1993,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiumicino al n. 243, Parte 02, Serie A, Anno 1993, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6574/2025 RG, introdotta da
Parte_1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. BAMBINI SUSANNA;
,nato a [...] il [...], con il patrocinio CP 1
dell'avv. BAMBINI SUSANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/12/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
A) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
B) L' abitazione coniugale sita in Ostia, Via Capo delle Armi n. 50 -
verrà assegnata al Parte 100122 Roma- di proprietà della Sig.ra
Sig. La Sig.ra Pt 1 si impegna ad allontanarsi dalla casa CP 1
familiare unitamente alla figlia appena si perfezionerà l'acquisto della abitazione sita in Ostia, Via Capo Spartivento n. 94 – individuata in catasto al foglio 1096, p,lla 107, sub 19, che verrà intestata alla figlia Per 1 con
diritto di abitazione alla madre, con il contributo economico diretto del padre che liquiderà tutti gli eredi al momento del rogito Notarile;
quale contributo al C) Il sig. CP 1 verserà alla Sig.ra Parte 1
l'importo mensile di €. 500.00 entro il mantenimento della figlia Per 1
giorno cinque di ogni mese con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Roma;
D) Il Sig. CP 1 a fronte del diritto di uso esclusivo della casa familiare di proprietà della moglie, riconoscerà alla medesima un contributo in una unica soluzione di €.50.000, 00, a titolo di canone di locazione, sino a fine vita;
E) Il Sig. CP_1 contestualmente alla omologa della separazione fornirà la provvista per l'estinzione del mutuo che ad oggi ammonta come capitale residuo a circa €.25.000,00. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6574/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
CP 1 nato a ROMAnata a [...] il [...], e
(RM), 12/05/1964, relativamente al matrimonio contratto in data 26/12/1993,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiumicino al n. 243, Parte 02, Serie A, Anno 1993, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 30/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi