Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa iscritta al n. 119 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Cannatà
- ricorrenti- con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi
Oggetto: modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili a domanda congiunta.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso a domanda congiunta depositato in data 13/02/2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno adito il Tribunale di Palmi al fine di Parte_1 Parte_2 ottenere la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarata con sentenza del Tribunale di Palmi n. 626/2021.
Il P.M. ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Invero, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte emerge che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Gioia Tauro il 25/07/1998 e che con sentenza n. 626/2021
1. “I figli nati dal matrimonio ancora minorenni e Per_1 Per_2
, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi.
[...]
2. La casa coniugale sita in Gioia Tauro alla Via degli Ulivi n. 14, di proprietà del sig. viene assegnata alla sig.ra che I 'abiterà insieme ai Pt_1 Pt_2 figli nati dal matrimonio. Si precisa anzi che il figlio minore Persona_3
, ha di fatto stabilito la propria dimora abituale presso il padre in
[...]
Via Matera n. 5 in Gioia Tauro, fermo restando che si reca spesso dalla madre e dai fratelli presso la casa coniugale e che comunque non c'è mai stato disaccordo o problema alcuno quanto ai modi e tempi di permanenza dei figli con il genitore non collocatario nonché quanto all'espletamento del diritto di visita di quest'ultimo ma anzi piena libertà dei figli e accordo dei genitori sin dal momento della separazione.
3. Le spese per le utenze relative all'uso della casa coniugale (corrente elettrica, gas. Utenze telefoniche), sono a carico della sig.ra mentre Pt_2 le tasse sulla proprietà dell'immobile sono a carico del sig. Pt_1
4. I figli che coabiteranno con la madre. trascorreranno il tempo con entrambi i genitori in maniera alternata secondo accordi di volta in volta assunti in base alle reciproche esigenze e tenendo conto anche degli impegni dei ragazzi.
5. Allo stesso modo concordano i coniugi quanto al tempo che i figli trascorreranno con i genitori durante le festività Pasquali. Natalizie e periodi feriali in genere.
6. Il sig. continuerà ad abitare presso la propria famiglia d'origine sita Pt_1 in 17a Matera n. 5 in Gioia Tauro (RC).
7. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali loro spostamenti insieme ai figli nel periodo in cui si trovano con ciascuno di essi.
8. Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, dell'ispirazione dei ragazzi.
9. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di e. 600, 00 mensili totali. Pt_3 Pt_2 mediante consegna a mani, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli, con adeguamento automatico di tale importo ai sensi di legge secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche documentate e concordate. 10. Saranno affrontate al 50% da ciascuno dai coniugi, le spese per le quali. allo stato, vi sono già impegni, come spese per frequentazione di palestra, per svaghi e quant'altro impegno extrascolastico attuale dei figli.
11. Il sig. continuerà a pagare, come fino ad ora ha fatto. la rata del mutuo Pt_1 acceso per il mantenimento dell'immobile-casa coniugale di sua proprietà sopra indicato e che ammonta ad e. 400, 00 mensili ed inoltre continuerà a mettere da parte ulteriori 400, euro mensili. Al fine di procedere ad uno stralcio della posizione debitoria relativa a rate non pagate in virtù di accordo con l'Ufficio Emergenza Debiti con sede in Roma.
12. Il sig. con delle somme ottenute con una richiesta di anticipo sul Pt_1 proprio fondo pensione, farà integralmente fronte alle spese occorrenti per gli apparecchi ortodontici per i figli , e . Per_4 Per_1 Persona_2
13. I coniugi sin d'ora manifestano come loro volontà e desiderio che I 'immobile casa coniugale sita in Gioia Tauro alla via degli Ulivi n. 14, sia destinalo ad essere trasferito in proprietà ai tre figli in parti uguali”.
Le parti hanno dedotto (nel ricorso introduttivo e poi nelle note di precisazione del
20/02/2025) che nelle more la sig.ra è divenuta economicamente Parte_2 autosufficiente ed intende rinunciare ad ogni forma di mantenimento da parte del sig. Per_
Hanno, altresì, dedotto che la figlia è divenuta economicamente Parte_4 autosufficiente.
Sulla base di tali nuove circostanze, a parziale modifica del punto n. 9 delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 626/2021, hanno chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento da complessive €. 600,00 ad €. 300,00, da disporsi a carico del sig. ed a favore dei figli e , non ancora Parte_4 Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, con versamento diretto a favore degli stessi, ormai maggiorenni, dell'importo di €. 150,00 ciascuno;
entrambi i genitori continueranno ad affrontare tutte le spese straordinarie, a favore dei figli e , Per_1 Persona_2 nella misura del 50% ciascuno, per come già stabilito nella sentenza.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di modificare le condizioni di divorzio per come sopra precisato.
Le modifiche congiuntamente indicate dai ricorrenti non palesano profili di nullità o di contrarietà all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
➢ a parziale modifica delle condizioni della sentenza n. 626/2021 del Tribunale di
Palmi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone che il punto 9 sia così sostituito: “Il sig. verserà direttamente ai figli maggiorenni ma non Pt_3 ancora economicamente autosufficienti e la somma Per_1 Persona_2 mensile di € 150,00 ciascuno a titolo di contributo al loro mantenimento, con adeguamento automatico di tale importo ai sensi di legge secondo gli indici Istat;
entrambi i genitori continueranno ad affrontare tutte le spese straordinarie, a favore dei figli e , nella misura del 50% ciascuno”. Per_1 Persona_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola