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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr. Tania VETTORE, giudice della seconda sezione questo Tribunale, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2428 degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, con atto di citazione notificato in data 01.04.2022
da
- (c.f. ), elettivamente domiciliato in NE (VE), Parte_1 C.F._1 via F.lli Rondina n. 6, presso lo Studio dell'avv. Massimo Camilli (pec
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1
telematicamente all'atto di citazione;
(attore) contro
- C.F. , C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 C.F._2
) e (C.F. ), elettivamente domiciliati
[...] Controparte_3 C.F._3
in Roma, piazza Santi Apostoli n. 81 presso lo Studio degli avv.ti Virginia Ripa di Meana (pec:
) ed Elisa Carucci (pec Email_2
) del Foro di Roma, le quali li rappresentano e difendono per Email_3
procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(convenuti)
In punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. e norme speciali)
1 Conclusioni: per parte attrice: “nel merito: come in atto di citazione e, pertanto, come segue:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- accertati i fatti di cui in narrativa ed ogni altro necessario, accertato e dichiarato che l'articolo pubblicato in data 21.10.2021 nella versione a stampa e digitale del quotidiano “Domani” dal titolo
“LA GIUNTA BRUGNARO “PREMIA” IL RISTORATORE DELLA BANDA DEL MOSE” è lesivo della dignità ed integrità morale oltre che dell'onore e della reputazione dell'attore costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost., ritenuti altresì sussistenti i presupposti per la configurabilità nei fatti sovra descritti del reato previsto e punito dall'art. 595 comma 3 c.p., condannare i convenuti, in via fra loro solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore che si quantifica nella somma di euro 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi anche anatocistici dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare ciascuno dei convenuti e a pagare all'attore la Controparte_3 CP_2
somma di euro 10.000,00 a titolo di sanzione civile ex art. 12 della L. n. 47 del 19481, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- ordinare la pubblicazione della emananda sentenza per due giorni di seguito con caratteri
[.. tipografici corpo almeno 64, con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani “ , “ CP_1
” e ”, sia nelle versioni cartacee che online, indicando altresì gli CP_4 Controparte_5 estremi della controversia, l'organo giudicante e le motivazioni principali della controversia, disponendo che la pubblicazione avvenga a cura dell'attore ed a spese in via solidale dei convenuti
e stabilendo altresì che l'attore avrà diritto all'immediata rifusione delle spese per la pubblicazione dietro semplice esibizione della fattura della concessionaria di pubblicità e/o della società editrice dei quotidiani;
- ordinare alla società convenuta “ l'eliminazione dell'articolo dalla versione Controparte_1
online del giornale;
- condannare i convenuti alla refusione in favore dell'attore delle spese e competenze di lite, oltre
15% spese generali, IVA e Cpna. in via istruttoria subordinata: ammettersi la prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice, ove in difetto chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
2 - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della giornalista
nei limiti di cui al paragrafo 3 della presente comparsa di costituzione e Controparte_3
risposta;
- nel merito, rigettare interamente le domande avanzate dal sig. poiché infondate, Parte_1
sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
- in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese ed onorari del presente giudizio;
In via istruttoria si insiste nella richiesta dedotta nella seconda memoria istruttoria affinché, in merito ai benefici che i terreni del sig. avrebbero tratto dalla variante 49, ove il Giudicante Pt_1 lo ritenga necessario, venga disposta l'acquisizione della documentazione prodromica, contestuale
e successiva alla Deliberazione n. 71 del 13.12.2019 del consiglio Comunale avente ad oggetto
“variante al Piano degli Interventi n. 49, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004, relativa all'individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana”, all'uopo emettendo apposita ordinanza ex artt. art. 210 e 213 c.p.c. diretta al Consiglio Comunale del . …”. Controparte_6
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, quale editrice del quotidiano di quale direttore responsabile, e di
[...] CP_1 CP_2
quale autrice materiale dell'illecito, al fine di vedere accertato e dichiarato che Controparte_3
l'articolo pubblicato in data 21.10.2021 nella versione a stampa e digitale del quotidiano “ CP_1 dal titolo “LA “PREMIA” IL RISTORATORE DELLA BANDA DEL MOSE” Controparte_7
è lesivo della propria dignità ed integrità morale oltre che del proprio onore e della propria reputazione. L'attore ha quindi chiesto che, ritenuti altresì sussistenti i presupposti per la configurabilità nei fatti sovra descritti del reato previsto e punito dall'art. 595 comma 3 c.p., il
Tribunale voglia condannare i convenuti, in via fra loro solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore che ha quantificato nella somma di euro 50.000,00, ovvero in quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, altresì, la condanna di ciascuno dei convenuti e a Controparte_3 CP_2 pagare all'attore la somma di euro 10.000,00 a titolo di sanzione civile ex art. 12 della L. n. 47 del
19481, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Ha chiesto, infine, la pubblicazione della sentenza e ordinarsi alla società convenuta CP_1
l'eliminazione dell'articolo dalla versione online del giornale.
[...]
3 A fondamento delle proprie domande, ha dedotto che in data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato sul quotidiano “Domani”, sia nella versione cartacea che nella versione “online”, articolo a firma della giornalista intitolato “LA GIUNTA BRUGNARO “PREMIA” IL Controparte_3
RISTORATORE DELLA BANDA DEL MOSE”. Nel sommario, immediatamente al di sotto del titolo, si legge ”Non solo la squadra del sindaco. Il comune cambia la destinazione d'uso anche ai terreni dell'ospite di e : guadagno a sei zeri”. Per_1 Per_2
Più in dettaglio, nell'articolo contestato si riferisce quanto segue:
- “Il 13 dicembre 2019 la Giunta del AC imprenditore di NE ( ) ha proposto Persona_3
al consiglio comunale una corposa variante ai piani di intervento urbanistico della città. Domani ha raccontato come quella variante, la n. 49, proposta dalla giunta e poi approvata dal consiglio comunale, sia stata un vero affare per la squadra di basket del sindaco” (la “Umana ER). Con il cambio di destinazione d'uso di un terreno acquistato appena dieci giorni prima, il valore della proprietà della ER è aumentata fino a tre milioni di euro”;
- che vi sarebbe tuttavia un ulteriore soggetto “beneficiario di quella variante che può ritenersi anche più soddisfatto: si Chiama titolare della Trattoria da GO …locale celebre a Persona_4
NE perché luogo frequentato da politici soprattutto di centrodestra e, fuori da NE, perché
è lì che la IA di IN ha indagato sulla corruzione sugli appalti del aveva messo CP_8
cimici e telecamere per registrare gli incontri degli indagati come l'ex Presidente della Regione
TO , l'ex assessore ai lavori pubblici che del titolare della Persona_5 Persona_6 trattoria è amico da quarant'anni”;
- “a febbraio 2020, a festeggiare i cinquant'anni della attività della trattoria ..era presente una folta schiera di politici, oltre ai frequentatori più abituali quali e , anche il ministro Per_1 Per_7 [...]
, il sindaco , il capo di gabinetto ”; Per_8 CP_7 Persona_9
- “di lì a poco il Consiglio Comunale di NE avrebbe approvato la variante proposta dalla giunta capace di coronare i sogni del titolare del ristorante, offrendo a finalmente la possibilità di Pt_1 costruire un albergo in un terreno pagato a poco prezzo”.
L'articolista, dopo aver stigmatizzato che l'attore sarebbe stato dunque “molto fortunato”, riferisce ancora di seguito che:
- però è stato premiato due volte” atteso che “due fra le varianti approvate sono su terreni Pt_1 riconducibili alla sua società”;
- “L'area dove dovrebbe sorgere l'albergo si trova a qualche centinaio di metri di distanza…dal locale della “banda del MOSE” e che tale area “in origine era un terreno adibito a verde privato, quindi con un tasso di edificabilità molto basso, in parte a verde pubblico e in parte a terreno
4 agricolo”;
- era riuscito ad acquisire praticamente un terzo dell'area, circa 4.200 metro sul totale Pt_1 attuale di 14.600 metri quadri, aggiudicandosi un terreno venduto all'asta dal comune tramite un piano di privatizzazioni di beni “inferiori ai 30 mila euro”. All'asta, a quel che risulta a CP_1
è stato l''unico partecipante e si è aggiudicato quindi l'area alla base d'asta di sette euro a Pt_1 metro quadro, un prezzo irrisorio”;
-”poi, nel 2019, aveva presentato una prima richiesta di costruire, con indice di edificabilità Pt_1
però regolato dal piano casa e quindi molto più basso di quello concessogli ora attraverso la variante, proposta a pochi mesi di distanza da quella bocciatura”;
- “Oggi secondo i documenti consultati è previsto che su oltre quattromila metri quadrati di quel terreno possa sorgere una “struttura ricettiva” con “posto macchina per ogni camera”. Insomma agli amici politici potrà presto offrire non solo tavoli e cene, ma comode camere d'albergo. Il Pt_1
valore del terreno viene così rivalutato, arrivando secondo gli esperti fino a cento euro al metro quadro. Una plusvalenza maggiore di quella ottenuta dalla stessa squadra del sindaco”.
Ciò premesso, l'attore, ha lamentato come il pezzo giornalistico sia gravemente diffamatorio della propria integrità e dignità morale, sulla base delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, già il titolo dell'articolo (“LA GIUNTA BRUGNARO “PREMIA” IL
RISTORATORE DELLA BANDA DEL MOSE”) era già di per sé altamente diffamatorio in quanto diretto a negativizzare e mettere in cattiva luce sia la propria persona, presentandolo quale facente parte con uno specifico ruolo (di “ristoratore”) di quella che l'articolista definisce la “banda del
MOSE”, dunque di una associazione criminale di cui il termine “banda” è sinonimo, sia anche la propria attività professionale, screditando il proprio locale alla stregua di un “covo” di banditi.
Non meno lesivo e diffamatorio era poi il contenuto del “pezzo” giornalistico nel quale in buona sostanza, in continuità con il titolo ed a maggior specificazione di quanto rappresentato nel sommario, si insinuava nel lettore, attraverso allusioni e suggestioni assai poco velate, che l'attore, in virtù appunto del ruolo ricoperto di “ristoratore della banda del e, quindi, dei conseguenti rapporti CP_8 di conoscenza con i suoi componenti, quali sarebbero l'ex Presidente della Regione TO dott.
e l'ex assessore ai Lavori Pubblici della Regione TO “che del Persona_5 Persona_6 titolare della trattoria è amico da quarant'anni”, in virtù della sua frequentazione, in quanto assidui avventori del proprio locale, con una “folta schiera di politici” come il AC di NE dott.
[...]
, l'assessore alle infrastrutture e sin anco il ministro , presenti “a Per_3 Per_7 Persona_8 festeggiare i cinquant'anni dell' attività della trattoria”, sarebbe stato per questo “premiato” dalla attuale Giunta di centro destra del Comune di NE, e ciò mediante l'approvazione di ben due
5 “varianti” all'interno della variante n. 49 decisa dalla Giunta ed approvata dal Consiglio Comunale proprio a breve distanza di tempo dalla “festa” per la celebrazione dell'anniversario della trattoria.
In particolare, una di tali varianti avrebbe comportato, come riportato nel sommario, il “cambio di destinazione” ad un terreno di ca.
4.200 mq che - secondo l'articolista - l'esponente avrebbe acquistato all'asta dal Comune “a prezzo irrisorio”, così consentendogli la realizzazione di una
“struttura ricettiva con un posto macchina per ogni camera” con “Guadagno a sei zeri”, maggiore addirittura di quella ottenuta dalla squadra del sindaco.
Al riguardo il sig. ha evidenziato che tutto ciò che viene riferito nell'articolo è privo di alcun Pt_1
fondamento e del tutto contrario a verità.
In primo luogo, ha precisato che l'area di terreno sulla quale l'articolista assume dovrebbe sorgere l'albergo destinato ad accogliere gli “amici politici”, non era stata acquistata all'asta dal CP_6
bensì a mezzo atto di compravendita stipulato nel 2017 con la società Immobiliare San
[...]
NO che ne era proprietaria sin ca. gli anni '60, e ciò al prezzo tutt'altro che “irrisorio” di euro
450.000,00. L'area in questione faceva parte di un'estensione di terreno assai più ampia, pari a ca. 54 mila metri quadri su parte dei quali, in forza della Variate al PRG approvata con D.G.R.V. n. 2553 del 2.11.2010, era stata assegnata una superficie lorda a pavimento di mq 3000 edificabile con destinazione ricettivo-alberghiera.
Tale Variante subordinava il rilascio del permesso di costruire alla stipulazione con il CP_6
di una convenzione che, infatti, era stata stipulata nel 2012 con la quale la Immobiliare San
[...]
NO cedeva al la gran parte dell'area trattenendo ca. 5 mila metri edificabili Controparte_6
per una superficie lorda di pavimento di mq 3000 a destinazione ricettivo-alberghiera, ottenendo in cambio dal Comune lo scomputo degli oneri di urbanizzazione nella misura pari al valore dell'area ceduta.
L'area non era stata dunque resa edificabile a destinazione alberghiera con la variante n. 49 approvata dal Consiglio Comunale di NE “poco dopo i festeggiamenti per i cinquant'anni dell'attività della trattoria”, come falsamente riportato nell'articolo, bensì ben prima che il Sig. la acquistasse, Pt_1
un tanto sulla base di strumenti urbanistici approvati dal Comune di NE negli anni che vanno dal
2004 al 2010, periodo in cui il era retto, come nel ventennio precedente, da un Controparte_6
Giunta di centro-sinistra (il dott. è stato eletto per la prima volta AC di NE Persona_3
nel 2015).
Anche l'ulteriore parte dell'articolo, nella quale si riferisce che “nel 2019, aveva presentato Pt_1
una prima richiesta di costruire, con indice di edificabilità però regolato dal piano casa e quindi molto più basso di quello concessogli ora attraverso la variante, proposta a pochi mesi di distanza
6 da quella bocciatura”, era poi del tutto inesatta.
Nel 2019 il sig. usufruendo della legge regionale cd. “Piano Casa”, aveva richiesto di Pt_1 incrementare l'indice di edificabilità dell'area di sua proprietà acquistata nel 2017. Tale istanza, tuttavia, non era stata accolta in ragione, per quanto riferitogli dal professionista incaricato, di un contrasto interpretativo circa le norme applicabili, impasse tuttavia superato avendo lo stesso ufficio
Urbanistica ritenuto di inserire l'incremento oggetto della richiesta avanzata col “Piano Casa” fra le proposte di modifica al Piano degli Interventi poi adottate con la variante. Ha richiamato al riguardo
Per_1 relazione dell'arch. resa all'epoca.
Ad ulteriore conferma del totale travisamento della realtà dei fatti, l'attore ha precisato, altresì, che l'area che l'attore si è effettivamente aggiudicato all'asta nel 2019 “tramite un piano di privatizzazioni di “beni di valore inferiori ai 30 mila euro”, questa non è affatto “quel terreno” dove dovrebbe sorgere il nuovo albergo e che detta area tantomeno è edificabile, essendo destinata a “verde”, né alcuna modifica a tale destinazione è stata prevista con l'adozione della Variante n. 49, né alcuna variazione è stata mai richiesta dal Sig. a mezzo il c.d. “Piano casa”. Pt_1
Tale appezzamento era stato acquistato dall'attore all'esito di una asta pubblica (la n. 3/2018) il cui
Avviso è stato pubblicato nell'Albo Pretorio nonché, per un mese, sul sito istituzionale del
[...]
ad altresì, per estratto, sul quotidiano ”; quanto al prezzo pagato, pari ad CP_6 CP_4 euro 29.870,00=, questo è l'importo che era stato stimato da parte degli Uffici comunali competenti.
Alla luce di quanto sopra, nel richiamare la giurisprudenza da tempo consolidata in materia di esercizio del diritto di cronaca, in punto di diritto, ha dedotto che i due articoli di giornale in contestazione esponevano fatti non corrispondenti a verità, dimostrando altresì la mancata effettuazione di alcun serio lavoro di ricerca, tanto da legittimare a ritenere che via sia stato l'intento doloso alla pubblicazione di una notizia consapevolmente falsa o comunque tutt'altro che verificata.
Ha, poi contestato che l'articolo in questione sia informato a criteri di continenza (sia “formale” che
“sostanziale”) essendo la complessiva narrazione volta non tanto solo ad insinuare, ma anzi a sostenere e persuadere il lettore che lo strumento urbanistico – grazie al quale l'attore avrebbe asseritamente conseguito il mutamento di destinazione d'uso di alcuni terreni di sua proprietà con conseguente lauto guadagno - sarebbe stato adottato dalla Giunta dell'attuale AC di NE al fine di “premiarlo” in cambio dei servizi offerti (“tavoli e cene”) quale “ristoratore della banda del
Mose”.
In definitiva, secondo la tesi attorea, l'intero articolo, interamente costruito sullo spunto di una falsa notizia, si risolveva in un vero e proprio attacco personale alla integrità morale dell'attore, insinuando che questi, grazie alle proprie frequentazioni e relazioni amicali con uomini politici coinvolti nel
7 passato in vicende di corruzione (v. o ) o sospettati, nel presente, di operare il Per_1 Per_2 perseguimento di fini personali (v. ad esempio il paventato “groviglio di conflitti di interesse” del sindaco ), avrebbe pertanto ottenuto anch'egli un cospicuo quanto illegittimo vantaggio, CP_7 così associandolo a costoro ed estendendo anche all'attore, mediante l'attribuzione di un fatto determinato - comportamenti connotati da grave disvalore sociale, il tutto mediante anche l'utilizzo degli “espedienti” più volte delineati dalla giurisprudenza della S.C.
Infine, l'attore ha contestato anche la “pertinenza”, deducendo di essere certamente persona nota a
NE quale ristoratore ed albergatore ma che, tuttavia, mancando il fondamentale requisito della verità dei fatti veniva meno anche, automaticamente, il requisito della continenza sostanziale che si riflette sull'altro presupposto dell'interesse pubblico alla lettura del brano.
Venendo quindi, alla lesività dell'articolo, l'attore ha dedotto che, per l'attività commerciale svolta a contatto col pubblico per oltre cinquant'anni, era una persona assai conosciuta ma anche da tutti stimata.
Notorietà che gli derivava non solo dalla positiva fama dei pubblici esercizi da costui gestiti, in particolare dalla “storica” trattoria infatti citata in molteplici guide e riviste specializzate del settore enogastronomico, ma anche in virtù del suo impegno pubblico e nell'ambito del sociale che gli era valso, fra l'altro, la nomina nel 2016 a “Cavaliere di San Marco”, antica e prestigiosa associazione costituita a NE per fini benefici, religiosi, sociali, morali, umanitari e culturali, della quale sono chiamati a far parte, come da statuto, “quanti si sono prodigati in qualche settore per la salvaguardia e la prosperità di NE e si sono distinti in opere di bene, di assistenza e di beneficienza”, come di tanto l'Associazione ha dato atto al sig. nella motivazione che ha giustificato il suo ingresso Pt_1 nell'Ordine, riportata a pag. 13 dell'atto di citazione.
Alla luce di tanto, gli articoli in questione, avevano provocato in capo all'attore un elevato grado di sofferenza e turbamento patito dal Sig. a fronte della grave lesione alla propria dignità ed Parte_2
integrità morale oltre che professionale a seguito del diffamante e denigratorio articolo giornalistico, lesione a cui si aggiunge il danno da perdita di immagine e di reputazione e la conseguente la compromissione che ne è derivata alla propria vita di relazione, ciò anche tenuto conto della frequentazione da parte dell'attore, come sopra dimostrato, di ambienti nei quali la specchiata onorabilità personale costituisce presupposto imprescindibile di appartenenza.
Considerato, quindi, che nel caso di specie risultavano gravemente violati, in particolare, sia il requisito della verità che della continenza ed attesa anche l'attribuzione circostanziata di un fatto determinato, il danno non patrimoniale patito dall'attore era da ritenersi di elevata gravità e come tale quantificabile, sulla base dei parametri elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, nello
8 scaglione da Euro 31.000,00 ad Euro 50.000,00.
***
Si sono costituiti quale del il dott. Controparte_1 CP_9 Controparte_10
direttore responsabile del medesimo quotidiano e la dott.ssa CP_2 [...]
, autrice dell'articolo contestato, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto CP_3
infondate in fatto ed in diritto.
In via preliminare, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva della giornalista convenuta con riferimento a tutte le opere redazionali che compongono l'articolo, ivi compresa la formulazione e l'apposizione di titoli, sottotitoli e occhielli che, come noto, vengono approntati dalla redazione.
I convenuti hanno poi ricostruito il contesto storico fattuale in cui è stato pubblicato l'articolo pubblicato su ggetto del presente giudizio, il quale ha visto la luce nel giorno in cui doveva CP_1 tenersi il consiglio comunale straordinario avente, come tema del giorno, l'audizione del AC
, chiamato a rispondere dei suoi possibili conflitti di interesse, precisando al riguardo che il CP_7
pezzo rievocava anche altri interventi sull'argomento della dott.ssa . CP_3
La giornalista, infatti, si era a lungo occupata del “PUMS VE2030” (Piano Urbanistico Mobilità
Sostenibile della città di NE) e delle possibili commistioni di interesse pubblico e privato che potevano derivarne, in particolare in capo al AC , a cui facevano e fanno riferimento CP_7
alcune delle società che avrebbero ottenuto vantaggi economici dai progetti previsti dal PUMS.
In data 6 settembre 2021 era stato, infatti, pubblicato il primo articolo sull'argomento con il titolo “Il comune è tutto un affare: si prende NE” (doc. 1) nel quale venivano descritti i progetti CP_7
che destinavano alcuni terreni di proprietà del AC (l'area dei Pili) a diventare centro nevralgico di ingenti flussi turistici, con conseguente enorme rivalutazione degli stessi. Con successivi numerosi articoli (doc. 2), la giornalista aveva continuato a seguire le vicende del AC di CP_3
NE evidenziando, dopo il terminal turistico che avrebbe valorizzato la zona dei Pili, anche il cambio di uso di un altro terreno, acquistato dalla società sportiva ER quando ancora era solo uso agricolo ed altre anomalie, tutte indicative di evidenti ipotesi di conflitto di interesse in capo al MO
DI EZ (definito dalla stampa sindaco-imprenditore).
Gli articoli della rappresentavano, dunque, una manifestazione del c.d. giornalismo di CP_3
inchiesta, richiamando i principi in materia già espressi dalla Corte di cassazione.
I convenuti hanno poi ricordato che, anche a seguito dell'attenzione della stampa in merito, dell'ipotesi di conflitto di interesse in capo a , si era anche discusso in Senato in occasione CP_7
di una interrogazione parlamentare.
Ciò premesso, hanno dedotto la piena legittimità dell'articolo oggetto di causa.
9 Quanto al requisito della verità, hanno evidenziato che la pubblicazione in oggetto aveva il chiaro scopo di approfondire ulteriormente, in occasione dell'imminente Consiglio Comunale Straordinario nel quale si doveva discutere del possibile conflitto di interesse in capo al AC , la CP_7
questione urbanistica della città di NE, di cui la giornalista si era già ampiamente occupata, evidenziando ulteriori posizioni che, ad avviso della stessa, avrebbero goduto di notevoli benefici derivanti dalla variante “numero 49”, proposta dalla giunta e poi approvata dal consiglio comunale nel luglio 2020.
La giornalista aveva quindi ricostruito la vicenda richiamandone le tappe fondamentali, prima fra tutte la deliberazione n. 71 del 13.12.2019 avente ad oggetto la “Variante al Piano degli Interventi n.
49, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, relativa all'individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana. ADOZIONE” (doc. 4). Da questa deliberazione emergeva, tra l'altro, che “sono state considerate procedibili n. 18 istanze a variazione della pianificazione vigente in ambiti interni ed esterni al consolidato perimetrato…” e che “Le modifiche alla pianificazione riguardano per n. 17 proposte la funzione esclusivamente residenziale (in prevalenza previo riduzione del carico urbanistico antropico) e n.1 proposta di sviluppo della funzione ricettiva
(peraltro già previsto dalla pianificazione vigente), per un dimensionamento di maggior volume tuttavia in linea con i benefici incrementali contemplati dal c.d. Piano Casa nel caso di interventi su ambiti soggetti a pianificazione attuativa. Tutte le modifiche derivanti dall'approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi risultano conformi con gli indirizzi del vigente Piano
Assetto del Territorio (P.A.T.). In tutte le posizioni presenti di variante al P.I. è contemplata la corresponsione del contributo straordinario (cd. Beneficio pubblico) …”.
Tra queste 18 istanze, due sono su riconducibili al sig. come afferma l'autrice. Pt_1
Infatti, tra gli allegati alla deliberazione vi è la lista dei siti interessati tra i quali, appunto, vi sono anche i terreni del sig. (riferimento n. 17 e n. 18), come emerge dall'elenco estratto dal catasto Pt_1
(doc. 5) e come emerge anche dalle due richiamate schede normative nn. 17 e 18 (doc. 6).
Dal contratto di compravendita del 29 luglio 2019 emerge inoltre che il sig. ha acquistato dal Pt_1
tramite “procedimento ad evidenza pubblica”, una porzione di terreno pari a mq Controparte_6
4.200, derivante da frazionamento, “identificato al Catasto Terreni del Comune di NE Foglio
170 Particella 963”al prezzo base d'asta 29.870,00 (doc. 7).
Di conseguenza, è di tutta evidenza che la Variante al Piano degli Interventi n. 49 riguardava anche i terreni del sig. e che uno dei due in particolare ne avrebbe tratto maggiore vantaggio. Pt_1
Sempre in punto di verità, ha osservato essere notorio e non contesto che la Trattoria da GO del sig.
è luogo di incontro per politici e personaggi noti, come emerge anche da una rapida Parte_1
10 ricerca sul web, come è notizia riportata dai mass media che a festeggiare i cinquant'anni di attività della trattoria vi fosse “una folta schiera di politici” (doc. 8).
Quanto ai presupposti di continenza e pertinenza, ha negato, in primo luogo, l'offensività del titolo
(i) sia in generale in quanto esso era formulato senza l'utilizzo di termini o espressioni lesive o offensive per la reputazione di chicchessia (ii) che nello specifico nei confronti dell'attore, in quanto non ne riportava il nominativo e nemmeno citava il nome del suo locale. Il semplice riferimento
“ristoratore” non era, poi, di per sé sufficiente a comprendere di quale ristoratore si parli tantomeno a individuare, con tale espressione, . Parte_1
Ha, quindi, richiamato la giurisprudenza di merito e di legittimità per la quale il titolo di un articolo ha portata diffamatoria/lesiva autonoma rispetto al contenuto dell'articolo stesso esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo (sentenza n 18769 del 7 agosto
2013).
L'espressione “banda del Mose” non era poi di per sé esorbitante in quanto indubbiamente finalizzata solo a ricordare al lettore la portentosa inchiesta della Procura di NE che aveva coinvolto, in qualità di indagati, oltre 100 soggetti e che aveva individuato un sistema di corruzione tanto ben congegnato e diffuso da integrare in un'unica società corrotti e corruttori.
Tra i personaggi più noti coinvolti nell'inchiesta si ricorda l'allora sindaco di NE CP_11 il generale in pensione della IA di IN , l'assessore regionale Parte_3 Per_6
e il parlamentare di FI , questi due frequentatori della trattoria di proprietà
[...] Persona_5 dell'attore (circostanza questa non contestata e quindi pacifica).
Dalla lettura complessiva dell'articolo, emergeva poi che il registro linguistico adoperato e la terminologia scelta erano assolutamente in linea con il tema trattato e con l'obiettivo dell'autrice ovvero sollecitare l'opinione pubblica a riflettere su quanto riportato. Non trattandosi dunque di un semplice articolo di cronaca bensì di un intervento di natura critica e di inchiesta, il tono e il linguaggio hanno assunto tratti più coloriti e a volte provocatori ma non per questo possono considerarsi lesivi o diffamatori (ha richiamato anche la sentenza del 6-27 novembre resa dalla Corte
Europea dei diritti dell'Uomo, laddove è stato rilevato che, nell'accertare il carattere diffamatorio di un articolo, è indispensabile distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore e la giurisprudenza di legittimità italiana).
Considerati la verità dei fatti e l'utilizzo di un linguaggio appropriato da parte dell'autrice, era stato onorato anche il canone della pertinenza.
Fermo quanto sopra, i convenuti hanno anche negato che il sig. avrebbe riportato un qualsiasi Pt_1
11 tipo di danno in quanto l'attore non aveva fornito alcun supporto probatorio in relazione alla concreta sussistenza degli asseriti danni conseguenti all'articolo de quo, non aveva inviato una qualsiasi precisazione o rettifica al quotidiano;
né aveva allegato alcun elemento né in punto di nesso causale tra la pubblicazione e i danni lamentati né in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dell'asserito illecito subito che, nel caso del reato di diffamazione a mezzo stampa è circoscritto al dolo, del tutto pretestuosamente afferma di avere patito non meglio precisati danni, che ha reputato
“di elevata gravità e come tale quantificabile … nello scaglione da Euro 31.000 ad Euro 50.000,00”.
Alla luce della liceità dell'articolo in parola, è stato chiesto il rigetto sia della domanda avversaria relativa alla pubblicazione della sentenza sia della richiesta di condanna della giornalista e del direttore alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della Legge n. 47/48, sia della CP_2 cancellazione dell'articolo nella versione on line.
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Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza 02.09.2023 la causa è stata ritenuta istruita sulla base della documentazione già versata in atti.
All'ultima udienza è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, alle quali sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Le domande attoree non possono trovare accoglimento e devono essere rigettate per le motivazioni in fatto ed in diritto qui di seguito esposte.
Le parti in causa hanno già ampiamente richiamato i principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di cause legittime di giustificazione che permettono di scriminare la diffamazione a mezzo stampa e, così, di bilanciare il diritto di ciascun individuo alla tutela della propria reputazione con il contrapposto diritto sociale all'informazione e, più in generale, alla libera manifestazione del pensiero.
Come correttamente ricordato anche dai convenuti, occorre in primo luogo distinguere tra il diritto di cronaca e il diritto di critica.
Il primo consiste nel diritto riconosciuto al giornalista di narrare un accadimento tale quale è. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha individuato tre principi affinché il diritto di cronaca, che trova la sua fonte normativa nell'art. 21 Cost., possa essere considerato legittimo e, quindi, prevalente sui beni prima richiamati e riguardanti la sfera personale del soggetto interessato.
Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono quindi ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva
12 della notizia pubblicata;
l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta: pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza). La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia (non scalfita peraltro da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria) con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, restando peraltro escluso che, ove le suddette condizioni non ricorrano, l'equilibrio generale dell'articolo giornalistico escluda la natura diffamatoria dei fatti riferiti, potendo eventualmente comportare una minore gravità della diffamazione ed incidere quindi sulla liquidazione del danno (v. ancora Cass. civ. , sez. III, 4.7.1997, n. 6041, Sez. 3, Sentenza n. 747 del 24/01/2000).
Ai fini dell'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca per il reato di diffamazione a mezzo stampa, quindi, occorre: a) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
b) la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza;
c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: principio, quest'ultimo, comportante l'obbligo del giornalista di accertare la verità della notizia e il rigoroso controllo dell'attendibilità della fonte (Cass. civ., sez. V, 22.5.2000, n. 5941).
E, quindi, affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti;
l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (c.d. pertinenza); la correttezza dell'esposizione (c.d. continenza). Quest'ultima condizione va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria;
2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati;
3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale;
4) tono complessivo della notizia e titolazione (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2066 del 13/02/2002).
13 La Corte di cassazione ha in più occasioni precisato che la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso"
e, oltre che tale, diffamatorio. (v. ad es. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 7757 del 08/04/2020 laddove la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato diffamatoria, senza una verifica concreta, una notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva riferito due circostanze inesatte, vale a dire che un medico, indicato come autore della somministrazione di sostante dopanti ad un famoso ciclista, era stato radiato dalla Federazione sportiva, mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione per via delle sue dimissioni, e che il medesimo sanitario era stato condannato
"definitivamente" in appello, nonostante la proposizione di ricorso per Cassazione contro la sentenza che, peraltro, era stata alla fine confermata).
Ancora, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che, non mutando in peggio l'offensività della narrazione, non alterano, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. (v. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12903 del 26/06/2020 ove la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la sostanziale verità della notizia ed escluso il carattere diffamatorio dell'articolo di stampa, nel quale si attribuiva al preteso diffamato il reato di falsa perizia, meno grave rispetto a quello - concorso in tentata concussione - effettivamente contestatogli).
Altra esimente che trova riconoscimento costituzionale attraverso l'art. 21 Cost. è il diritto di critica, il quale si differenzia, però, dal diritto di cronaca perché i limiti posti dalla giurisprudenza al suo esercizio sono diversi e meno penetranti.
Lo ha chiarito la Suprema Corte la quale, preoccupata in più occasioni di delineare le peculiarità del diritto di critica, ha evidenziato che la capacità scriminante di quest'ultimo non consiste nella narrazione di fatti, bensì nella esternazione di un giudizio o nella manifestazione di una opinione. La medesima Corte, peraltro, ha individuato anche con riguardo al diritto di critica l'esistenza di alcuni requisiti e criteri di liceità da rispettare.
E, quindi, fermo restando che il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti ma in un giudizio o nella manifestazione di un'opinione e, quindi nella libertà di dissentire dalle opinioni espresse da altri sottoponendole a vaglio censorio, per cui i limiti scriminanti sono più ampi che nel diritto di cronaca, purtuttavia essi soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della
14 correttezza delle espressioni usate (v. ad es. Cass. pen., 27.6.2000, n. 7498; Cass. pen., 5.3.2004, n.
19334).
In epoca recente la Suprema Corte, nel ribadire che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, ha ulteriormente chiarito che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017 e, in epoca recente, Ordinanza n.
21892 del 21/07/2023).
Anche in epoca recentissima, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024).
La giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni si è preoccupata anche di fare talune distinzioni rispetto al c.d. giornalismo d'inchiesta, che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico. In questi casi, il requisito della verità (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30522 del 03/11/2023). Il giornalista, peraltro, è scriminato solamente allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore (Cass. civ. Sez.
3 - , Ordinanza n. 15755 del 05/06/2024).
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Ricostruita così la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento, dall'esame complessivo dell'articolo in contestazione non possono ritenersi violati i limiti né all'esercizio del diritto di critica né all'esercizio del diritto di cronaca così come sopra delineati.
Sin dall'occhiello, infatti, si evince che il pezzo è stato pubblicato nel contesto di più ampi
15 approfondimenti svolti dalla giornalista in ordine alle “decisioni urbanistiche Controparte_3 del ” e, in particolare, al “PUMS VE2030” (Piano Urbanistico Mobilità Sostenibile Controparte_6
della città di NE) e delle possibili commistioni di interesse pubblico e privato che potevano derivarne, in particolare in capo al AC (v. anche articoli allegati dai convenuti sub 1 e CP_7
2). E' innegabile, quindi, l'interesse pubblico della notizia tenuto anche conto che l'articolo è stato pubblicato in corrispondenza della seduta straordinaria del Consiglio Comunale ove era prevista l'audizione proprio del AC , chiamato a rispondere dei suoi possibili conflitti di CP_7
interesse. Le medesime vicende sono state anche oggetto di una interrogazione parlamentare (doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
Chiaro in questo senso è lo stesso incipit dell'articolo che si apre proprio ricordando che “Il 13 dicembre 2019 la giunta del sindaco imprenditore di NE ha proposto al consiglio comunale una corposa variante ai piani di intervento urbanistico della città” e come “ avesse già CP_1
“raccontato come quella variante, la numero 49, proposta dalla giunta e poi approvata dal consiglio comunale nel luglio 2020, sia stata un vero affare per la squadra di basket del sindaco con il cambio di destinazione d'uso di un terreno acquistato appena dieci giorni prima, il valore della proprietà della ER è aumentata fino a tre milioni di euro”.
Come evidenziato dai convenuti, la pubblicazione in oggetto aveva, quindi, lo scopo di approfondire ulteriormente la questione urbanistica della città di NE, evidenziando ulteriori posizioni che, ad avviso della giornalista, avrebbero goduto di notevoli benefici derivanti dalla variante “numero 49”.
L'articolo prosegue, infatti, indicando che “ma c'è un altro beneficiario di quella variante che può ritenersi anche più soddisfatto: si chiama ed è il titolare della Trattoria da GO”. Parte_1
Quanto alla lamentata natura diffamatoria del titolo (“La giunta “premia” il ristoratore CP_7 della banda del ), si osserva come, in realtà, la lettura complessiva del pezzo giornalistico CP_8
escluda che il giornalista abbia inteso attribuire al signor un qualsiasi ruolo nelle notorie Pt_1
vicende relative al che hanno visto coinvolti e condannati l'assessore regionale CP_8 Persona_6
e il parlamentare di FI , ma più semplicemente evidenziare che “Il locale è celebre a Persona_5
NE perché luogo frequentato dai politici, soprattutto di centrodestra, e fuori da NE, perché
è lì che la IA di IN che ha indagato sulla corruzione sugli appalti del aveva messo CP_8 cimici e telecamere per registrare gli incontri degli indagati come l'ex presidente della Regione
TO, e l'ex assessore ai lavori pubblici che del titolare della Persona_5 Persona_6 trattoria è amico da quarant'anni”. Pacifico e documentato, ad esempio, è che “A febbraio 2020, a festeggiare i cinquant'anni della attività della trattoria, secondo il racconto della , CP_5
era presente una folta schiera di politici, oltre ai frequentatori più abituali come e Per_1 Per_7
16 (n.d.e. assessore alle infrastrutture del comune EZ come si legge dello stesso articolo al capoverso precedente), anche il ministro , il sindaco , il capo di gabinetto Persona_8 CP_7
Morris Ceron, ex magazziniere della squadra del sindaco e oggi direttore generale del comune, ma anche il questore e il comandante dei carabinieri)” (v. anche articoli allegati sub 8 da parte convenuta).
Sempre in ordine al requisito della verità e della correttezza dell'informazione, l'articolo di giornale al paragrafo “Meno di uno su cinque”, nel contestualizzare le notizie relative all'odierno attore, ha ricostruito preliminarmente l'oggetto della variante 49, mettendo in luce che “le domande di varianti arrivate al comune di NE sono state duecento, di cui solo la metà, un centinaio sono state ritenute procedibili. Di queste cento, poi, solo diciotto, meno di una su cinque, sono state ritenute prioritarie perché di beneficio pubblico, quella sui terreni appena acquistati dalla squadra del sindaco era tra queste”. Ciò premesso, l'articolo riporta, poi, che di queste diciotto varianti approvate, due sono su terreni riconducibili alla società del signor Pt_1
Il tono enfatico utilizzato e le valutazioni svolte dal giornalista in ordine a fatti veri, laddove allude al fatto che “Il ristoratore ha avuto molta fortuna” e che “è stato premiato due volte” e che uno dei due terreni “è proprio vicino al locale della “banda del Mose”, rientrano sul punto nel legittimo diritto di critica e poggiano su circostanze in fatto che in questo giudizio non sono state messe in discussione dall'attore.
Altrettanto pacifico e non contestato è poi il fatto che “nel 2019, aveva presentato una prima Pt_1
richiesta da costruire, con un indice di edificabilità, però, regolato dal piano casa e quindi molto più basso di quello concessogli ora attraverso la variante, proposta a pochi mesi di distanza da quella bocciatura”. Al riguardo, è lo stesso attore a confermare che, nel 2019, usufruendo della legge regionale cd. “Piano Casa”, aveva richiesto di incrementare l'indice di edificabilità dell'area di sua proprietà acquistata nel 2017 e che tale istanza tuttavia non era stata accolta in ragione, per quanto riferitogli dal professionista incaricato, di un contrasto interpretativo circa le norme applicabili, impasse tuttavia superato avendo lo stesso ufficio Urbanistica ritenuto di inserire l'incremento oggetto della richiesta avanzata col “Piano Casa” fra le proposte di modifica al Piano degli Interventi poi adottate con la variante (v. così espressamente punto 12 atto di citazione).
Pacifico, quindi, che grazie alla variante su quel terreno sarebbe potuta sorgere una “struttura ricettiva” con “un posto auto per ogni camera” con indice di edificabilità di elevato rispetto a quello consentito dal c.d. piano casa. Anche sotto questo profilo, l'enfasi “Insomma, agli amici politici potrà presto offrire non solo tavoli e cene, ma comode camere d'albergo”, appare espressione Pt_1
del legittimo esercizio del diritto di critica in capo al giornalista trattandosi di frase, per quanto ironica
17 e sferzante, pertinente rispetto all'oggetto dell'inchiesta giornalistica e priva di carattere di offensività nei confronti del signor Pt_1
Il fatto, poi, che l'attore fosse già titolare di altra struttura ricettiva non incide sulla verità della notizia così come nell'articolo mai si dice che il terreno è divenuto edificabile grazie alla variante essendo ben più generico il riferimento al fatto che “In origine era un terreno adibito in parte a verde privato, quindi con un tasso di edificabilità molto basso, in parte a verde pubblico e in parte a terreno agricolo” e che il signor “ era riuscito ad acquistare praticamente un terzo dell'area, circa Pt_1
4.200 metri sul totale attuale di 14.600 metri quadrati”. Il mero riferimento ad un cambio di destinazione contenuto nel sottotitolo non è tale da stravolgere la verità della notizia nel suo complesso considerata.
L'attore ha, poi, documentato la non correttezza dei fatti riportati laddove l'articolo individua il terreno su cui avrebbe dovuto sorgere l'albergo in quello dal medesimo acquistato all'asta dal comune tramite un piano di privatizzazioni di “beni di valore inferiori a 30 mila euro” alla base d'asta di sette euro a metro quadrato, rappresentando come l'area in questione in realtà era stata dal medesimo acquistata a mezzo atto di compravendita stipulato nel 2017 con la società Immobiliare San NO che ne era proprietaria sin ca. gli anni '60, e ciò al prezzo tutt'altro che “irrisorio” di euro 450.000,00
(v. doc.3 fascicolo attoreo). Posto che l'area era già edificabile ancor prima del proprio acquisto,
l'attore ha fermamente contestato anche la plusvalenza attribuita dalla giornalista e dalla medesima quantificata quale addirittura “maggiore di quella ottenuta dalla stessa squadra del sindaco”.
Tale imprecisione, peraltro, non è idonea, nel contesto dell'articolo, a snaturare la portata informativa dello stesso rispetto agli approfondimenti, di sicuro interesse nell'opinione pubblica, relativi ai soggetti beneficiati dalla variante urbanistica e ai rapporti di costoro con i politici locali, con l'amministrazione comunale e, in particolare, con il AC, incidendo, al più, sull'entità dei vantaggi economici conseguiti dall'attore a seguito della variante.
Per lo stesso motivo, non è individuabile, né è stato allegato, alcuno specifico pregiudizio subito dall'attore a causa dell'errore evidenziato, né personale, né professionale.
Esclusa la natura diffamatoria dell'articolo, nessun risarcimento può essere riconosciuto al signor così come vanno rigettate le ulteriori domande formulate di condanna titolo di sanzione civile Pt_1
ex art. 12 della L. n. 47 del 1948, di pubblicazione della sentenza e di eliminazione dell'articolo dalla versione online del giornale.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 così come aggiornati da ultimo con D.M. 147/22, tenuto conto del
18 valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria, per cui appare adeguata la determinazione corrispondente ai medi per tutte le fasi del giudizio, ed eccezione della fase istruttoria per cui appare adeguato il riferimento ai valori minimi dello scaglione. L'identità di difese consente di escludere l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) esclusa la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato in data 21.10.2021 nella versione a stampa e digitale del quotidiano “ dal titolo “LA GIUNTA BRUGNARO “PREMIA” IL CP_1
RISTORATORE DELLA BANDA DEL MOSE”, rigetta le domande tutte proposte da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in € 4.237 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
NE, 22.04.2025
Il Giudice
(Dott. Tania Vettore)
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