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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/08/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2670 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ladispoli (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Evangelisti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile ex art. 473-bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.04.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e ha richiesto l'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi con fissazione dell'udienza per la successiva fase del divorzio.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
premesso che il 07.07.2007 aveva contratto matrimonio civile in Parte_1
Ladispoli con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 11.06.2007) e (il 04.05.2010), venuta meno la
[...] Persona_2 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento del matrimonio.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che in data 21.06.2023 il resistente comunicava tramite messaggio alla ricorrente di essersi allontanato dalla casa coniugale con la figlia Persona_1 senza indicare il nuovo domicilio;
- che soltanto in data 09.07.2024 la figlia accettava di incontrare nuovamente la madre;
- che, confidando nella provvisorietà del trasferimento, la ricorrente assecondava la richiesta della figlia di non assumere provvedimenti nei confronti del marito;
- che il figlio mostrava grave insofferenza per Persona_3
l'allontanamento della sorella, con cui non aveva più rapporti e vedeva raramente il padre, motivo per cui aveva intrapreso una terapia psicologica;
- che aveva intrapreso una relazione extraconiugale con Controparte_1 una ragazza residente in [...]e presso la quale si recava periodicamente, lasciando la figlia sola in casa anche per più giorni;
- che il resistente aveva una falegnameria a Ladispoli, era socio unico della e di 1980 srls;
Controparte_2 Parte_2
- che la prestava attività lavorativa quale colf percependo una Pt_1 retribuzione netta mensile di euro 900,00, frequentava la scuola professionale di massaggio olistico in Roma e versava euro 570,00 per la locazione della casa familiare;
- che negli ultimi anni aveva omesso di contribuire alla Controparte_1 gestione economica della famiglia, celando alla moglie alcune iniziative economiche sul patrimonio comune (come, ad esempio, la vendita di una casa in Romania al prezzo di euro 80.000,00) arrecandole grave pregiudizio, tanto che la ricorrente si era sempre dovuta far carico da sola della gestione familiare;
- che il padre si disinteressava del figlio minore.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, disporre un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, disporsi accertamento psicodiagnostico sulla persona del resistente e in seguito, al maturare dei presupposti, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti dichiarando le stesse economicamente autonome e indipendenti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 07.02.2024 è comparsa la sola ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del resistente. Il difensore della ricorrente ha rappresentato che la propria assistita ha ricevuto in data 20.11.2023 ricorso di divorzio instaurato dal resistente in
Romania riservando la traduzione del medesimo in lingua italiana e ha richiesto che il Giudice si dichiarasse munito di giurisdizione e il Giudice ha concesso termine per il deposito telematico dell'atto di divorzio notificato alla resistente con traduzione giurata e ha rinviato all'udienza del 03.04.2024.
All'udienza del 03.04.2024 compariva per l'audizione la ricorrente ed il
Giudice, sentita la parte, ha rinviato la causa all'udienza del 22.05.2024 per l'audizione della figlia Persona_1
In data 22.05.2024 veniva depositata istanza di rinvio dal procuratore di parte ricorrente e il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.09.2024. All'udienza dell'11.09.2024 il difensore della ricorrente rappresentava che la figlia delle parti non era presente, che i rapporti tra le parti erano migliorati e che la minore stava frequentando la madre regolarmente ed in maniera libera, che il figlio stava vedendo regolarmente il padre ed era stato fuori con lui qualche giorno e richiedeva rimettersi la causa in decisione insistendo nelle proprie conclusioni;
il Giudice, ritenuto necessario disporre un'indagine da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti in merito alla condizione dei figli minori e sul nucleo familiare paterno e materno, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.21 c.p.c. e, segnatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento della figlia con Persona_1 il padre e del figlio con la madre, disponeva incontri liberi madre Persona_2 figlia, disciplinava il diritto di visita padre figlio, disponeva il mantenimento diretto ed esclusivo da parte dei genitori in relazione al rispettivo figlio collocato presso di loro con spese straordinarie al 50% tra le parti, conferiva mandato ai
Servizi Sociali del Comune di Ladispoli per il monitoraggio delle parti e dei minori e rinviava all'udienza dell'11.04.2025 per esame della relazione dei Servizi
Sociali e per la decisione della causa.
In data 24.02.2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto che i minori mantenevano rapporti regolari con entrambi i genitori ed alternavano liberamente la propria permanenza tra le due abitazioni e che non emergevano elementi riconducibili ad una situazione di pregiudizio, che la Pt_1 esprimeva preoccupazione rispetto all'influenza paterna nelle decisioni della figlia, mentre il padre dichiarava di volere lasciare ai figli piena libertà di scelta.
Con decreto del 31.03.2025 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per l'11.04.2025.
All'udienza del 11.04.2025 parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2023.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In merito alla questione relativa alla giurisdizione del Tribunale di
Civitavecchia, deve rilevarsi che dalla sentenza depositata dalla ricorrente con relativa traduzione del tribunale rumeno, risulta che l'attore Controparte_1 dopo avere depositato il ricorso di divorzio non è comparso in giudizio e dunque
è stato ritenuto rinunciante nel relativo giudizio.
La ricorrente ha chiesto con il ricorso disporsi la separazione dei coniugi in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre Persona_1 Persona_2 nella casa coniugale e disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 09.04.2025 parte ricorrente ha richiesto, in relazione ai figli minori, confermarsi i provvedimenti assunti all'udienza dell'11.09.2024.
Il Tribunale ritiene che debba essere disposta la conferma delle disposizioni adottate all'udienza dell'11.09.2024 come richiesto dal difensore della ricorrente, sia in relazione all'affidamento condiviso dei figli con collocamento della figlia con il padre e del figlio presso la madre, sia per il Persona_1 Persona_3 mantenimento diretto ed esclusivo da parte dei genitori in relazione al rispettivo figlio collocato presso di sé.
La disciplina della frequentazione padre figlio e delle frequentazioni madre figlia potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
In merito all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, va confermata l'assegnazione alla in quanto genitore collocatario del figlio Pt_1 minore.
Con separata ordinanza è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott. Gianluca Gelso per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio. Spese irripetibili in ragione della natura e dei motivi della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2670/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Bals (Romania) il 14.12.1976 e nato in [...] il Controparte_1
14.06.1974 aventi contratto matrimonio in Ladispoli il 07.07.2007 e registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 35, parte I, anno 2007;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare sita a Ladispoli, via Palermo n.
9, a in quanto genitore collocatario del figlio minore;
Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli con collocamento della figlia con il padre e del figlio con la madre;
Persona_1 Persona_2
5) dispone che la figlia, ormai quasi maggiorenne, possa vedere la madre liberamente e secondo la sua volontà compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
6) dispone che il padre possa tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo, un pomeriggio infrasettimanale preferibilmente il mercoledì dalle 16,00 alle
21,00 nonché nei weekend alternati dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica alle 21; 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per l le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua
e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo;
7) dispone il mantenimento diretto ed esclusivo da parte dei genitori in relazione al rispettivo figlio collocato presso di sé;
8) dispone che le spese straordinarie siano divise al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
10) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2670 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ladispoli (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Evangelisti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio civile ex art. 473-bis 49 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.04.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e ha richiesto l'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi con fissazione dell'udienza per la successiva fase del divorzio.
Svolgimento del processo
Con ricorso cumulativo ex art. 473-bis 49 c.p.c., tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
premesso che il 07.07.2007 aveva contratto matrimonio civile in Parte_1
Ladispoli con e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(il 11.06.2007) e (il 04.05.2010), venuta meno la
[...] Persona_2 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento del matrimonio.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che in data 21.06.2023 il resistente comunicava tramite messaggio alla ricorrente di essersi allontanato dalla casa coniugale con la figlia Persona_1 senza indicare il nuovo domicilio;
- che soltanto in data 09.07.2024 la figlia accettava di incontrare nuovamente la madre;
- che, confidando nella provvisorietà del trasferimento, la ricorrente assecondava la richiesta della figlia di non assumere provvedimenti nei confronti del marito;
- che il figlio mostrava grave insofferenza per Persona_3
l'allontanamento della sorella, con cui non aveva più rapporti e vedeva raramente il padre, motivo per cui aveva intrapreso una terapia psicologica;
- che aveva intrapreso una relazione extraconiugale con Controparte_1 una ragazza residente in [...]e presso la quale si recava periodicamente, lasciando la figlia sola in casa anche per più giorni;
- che il resistente aveva una falegnameria a Ladispoli, era socio unico della e di 1980 srls;
Controparte_2 Parte_2
- che la prestava attività lavorativa quale colf percependo una Pt_1 retribuzione netta mensile di euro 900,00, frequentava la scuola professionale di massaggio olistico in Roma e versava euro 570,00 per la locazione della casa familiare;
- che negli ultimi anni aveva omesso di contribuire alla Controparte_1 gestione economica della famiglia, celando alla moglie alcune iniziative economiche sul patrimonio comune (come, ad esempio, la vendita di una casa in Romania al prezzo di euro 80.000,00) arrecandole grave pregiudizio, tanto che la ricorrente si era sempre dovuta far carico da sola della gestione familiare;
- che il padre si disinteressava del figlio minore.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, disporre un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, disporsi accertamento psicodiagnostico sulla persona del resistente e in seguito, al maturare dei presupposti, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti dichiarando le stesse economicamente autonome e indipendenti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'udienza del 07.02.2024 è comparsa la sola ricorrente ed il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia del resistente. Il difensore della ricorrente ha rappresentato che la propria assistita ha ricevuto in data 20.11.2023 ricorso di divorzio instaurato dal resistente in
Romania riservando la traduzione del medesimo in lingua italiana e ha richiesto che il Giudice si dichiarasse munito di giurisdizione e il Giudice ha concesso termine per il deposito telematico dell'atto di divorzio notificato alla resistente con traduzione giurata e ha rinviato all'udienza del 03.04.2024.
All'udienza del 03.04.2024 compariva per l'audizione la ricorrente ed il
Giudice, sentita la parte, ha rinviato la causa all'udienza del 22.05.2024 per l'audizione della figlia Persona_1
In data 22.05.2024 veniva depositata istanza di rinvio dal procuratore di parte ricorrente e il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.09.2024. All'udienza dell'11.09.2024 il difensore della ricorrente rappresentava che la figlia delle parti non era presente, che i rapporti tra le parti erano migliorati e che la minore stava frequentando la madre regolarmente ed in maniera libera, che il figlio stava vedendo regolarmente il padre ed era stato fuori con lui qualche giorno e richiedeva rimettersi la causa in decisione insistendo nelle proprie conclusioni;
il Giudice, ritenuto necessario disporre un'indagine da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti in merito alla condizione dei figli minori e sul nucleo familiare paterno e materno, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.21 c.p.c. e, segnatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento della figlia con Persona_1 il padre e del figlio con la madre, disponeva incontri liberi madre Persona_2 figlia, disciplinava il diritto di visita padre figlio, disponeva il mantenimento diretto ed esclusivo da parte dei genitori in relazione al rispettivo figlio collocato presso di loro con spese straordinarie al 50% tra le parti, conferiva mandato ai
Servizi Sociali del Comune di Ladispoli per il monitoraggio delle parti e dei minori e rinviava all'udienza dell'11.04.2025 per esame della relazione dei Servizi
Sociali e per la decisione della causa.
In data 24.02.2025 i Servizi Sociali depositavano una relazione con cui davano atto che i minori mantenevano rapporti regolari con entrambi i genitori ed alternavano liberamente la propria permanenza tra le due abitazioni e che non emergevano elementi riconducibili ad una situazione di pregiudizio, che la Pt_1 esprimeva preoccupazione rispetto all'influenza paterna nelle decisioni della figlia, mentre il padre dichiarava di volere lasciare ai figli piena libertà di scelta.
Con decreto del 31.03.2025 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per l'11.04.2025.
All'udienza del 11.04.2025 parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell'udienza presidenziale e risalente all'anno 2023.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
In merito alla questione relativa alla giurisdizione del Tribunale di
Civitavecchia, deve rilevarsi che dalla sentenza depositata dalla ricorrente con relativa traduzione del tribunale rumeno, risulta che l'attore Controparte_1 dopo avere depositato il ricorso di divorzio non è comparso in giudizio e dunque
è stato ritenuto rinunciante nel relativo giudizio.
La ricorrente ha chiesto con il ricorso disporsi la separazione dei coniugi in condizione di autosufficienza economica delle parti, l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre Persona_1 Persona_2 nella casa coniugale e disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 09.04.2025 parte ricorrente ha richiesto, in relazione ai figli minori, confermarsi i provvedimenti assunti all'udienza dell'11.09.2024.
Il Tribunale ritiene che debba essere disposta la conferma delle disposizioni adottate all'udienza dell'11.09.2024 come richiesto dal difensore della ricorrente, sia in relazione all'affidamento condiviso dei figli con collocamento della figlia con il padre e del figlio presso la madre, sia per il Persona_1 Persona_3 mantenimento diretto ed esclusivo da parte dei genitori in relazione al rispettivo figlio collocato presso di sé.
La disciplina della frequentazione padre figlio e delle frequentazioni madre figlia potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Le spese straordinarie relative ai minori, con le specificazioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
In merito all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, va confermata l'assegnazione alla in quanto genitore collocatario del figlio Pt_1 minore.
Con separata ordinanza è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott. Gianluca Gelso per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio. Spese irripetibili in ragione della natura e dei motivi della decisione e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2670/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Bals (Romania) il 14.12.1976 e nato in [...] il Controparte_1
14.06.1974 aventi contratto matrimonio in Ladispoli il 07.07.2007 e registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 35, parte I, anno 2007;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare sita a Ladispoli, via Palermo n.
9, a in quanto genitore collocatario del figlio minore;
Parte_1
4) dispone l'affidamento condiviso dei figli con collocamento della figlia con il padre e del figlio con la madre;
Persona_1 Persona_2
5) dispone che la figlia, ormai quasi maggiorenne, possa vedere la madre liberamente e secondo la sua volontà compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
6) dispone che il padre possa tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo, un pomeriggio infrasettimanale preferibilmente il mercoledì dalle 16,00 alle
21,00 nonché nei weekend alternati dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica alle 21; 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per l le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua
e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo;
7) dispone il mantenimento diretto ed esclusivo da parte dei genitori in relazione al rispettivo figlio collocato presso di sé;
8) dispone che le spese straordinarie siano divise al 50% tra le parti secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
9) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
10) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 30 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso