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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/08/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13527/2024 promossa da:
(C.F. - CUI 034D3JH), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANFRANCO BALUGANI
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO
RESISTENTE
All'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c. in data 30.06.2025 il giudice dott. Luca Minniti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 cittadino dell'UGANDA Parte_1 nato il [...], ha impugnato del Questore di Modena del 10.07.2024, notificato il 13.07.2024, con il quale – su istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno – pur riconoscendo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è stato revocato per ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, per l'ordine e la sicurezza dello Stato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già rilasciato in data 24.05.2011 per motivi familiari;
ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha Controparte_1 chiesto la reiezione del ricorso.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, previa concessione di termine per il deposito di documentazione integrativa, è stata rinviata alla udienza c.d. cartolare, ex art. 127 ter
c,p.c., del 30.06.2025.
Pagina 1 ***
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Modena datato
10.07.2024 e notificato in data 13.07.2024 a mezzo del quale è stato revocato il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in data 24.05.2011 per motivi familiari, deducendo l'erroneità e l'infondatezza del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato e confermato nell'atto di costituzione del resistente. CP_1
Più specificatamente parte ricorrente ha evidenziato come i fatti di reato per i quali è stato condannato risalissero ad oltre 10 anni addietro e come lo stesso avesse radicalmente mutato la propria condotta di vita sul territorio nazionale, qui permanendo con i propri genitori e la propria sorella, cittadini naturalizzati italiani (cfr. documenti di identità dei familiari del ricorrente - doc. 5 allegato al ricorso), svolgendo attività lavorativa, dapprima con contratti di lavoro di subordinazione (cfr. contratto di lavoro e lettera di referenze azienda – docc. 1 e 2 alleati al ricorso) ed in seguito come amministratore unico di società edile a r.l.s. (cfr. visura camerale – doc. 1 allegato a nota dep. 4.06.2025), vivendo in autonomia, in locazione, in Bastiglia (MO) (cfr. contratto di locazione – doc. 3 allegato al ricorso), conseguendo la patente di guida automobilistica (cfr schermata portale dell'automobilista – doc 7 allegato al ricorso).
Il presente giudizio ha dunque ad oggetto esclusivamente la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il suddetto permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il
24.05.2011 per motivi familiari, revocato in ragione della ritenuta pericolosità sociale. Dal provvedimento impugnato non emergono, invero, altre ragioni fondanti la revoca del titolo di soggiorno, sicché esula dal presente giudizio ogni valutazione correlata agli altri presupposti del detto permesso.
Nel merito va rilevato come l'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 disponga che «il diritto di ingresso
e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (e non soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20). La Corte di Cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento», sicché, «in conclusione, deve affermarsi che la verifica
Pagina 2 della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
L'art. 20, co. 6, prevede in modo particolare che «i titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere»
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare
e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale
e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Il caso di specie riguarda un giovane cittadino ugandese ritenuto socialmente pericoloso dallo
Stato italiano e – pertanto – destinatario della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari già rilasciatogli in data 24.05.2011.
Pagina 3 Dagli elementi e dalle risultanze emergenti dagli atti di causa ed all'esito dell'istruttoria si evince che il ricorrente:
è entrato in Italia da bambino e non ha più fatto rientro nel proprio Paese di origine;
ha frequentato le scuole nel territorio nazionale;
ha reperito attività lavorativa, divenuta nel tempo una stabile occupazione, ed attualmente gestisce una società edile a r.l.s. in qualità di amministratore unico;
ha i familiari naturalizzati cittadini italian;
ha riportato condanne irrevocabili per il reato di furto per fatti risalenti al 23.05.2013 (furto aggravato), con pena delle reclusione di 2 anni e 4 mesi e multa di 600,00 Euro, ed al 6.03.2015 (furto in concorso), con pena della reclusione di 8 mesi e multa di 400,00 Euro, per il reato di rapina in concorso risalente al 22.06.2013, con pena della reclusione di 2 anni e 4 mesi e multa di 600,00 Euro, e per il reato di lesioni personali in concorso risalente al 30.04.2011, con pena della reclusione di 8 mesi (cfr. certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti – allegati a memoria di costituzione ed a nota dep. il
15.05.2025);
è rimasto coinvolto in precedenti di polizia per ubriachezza molesta (2.04.2011 e 2.05.2022), per possesso di sostanza stupefacente (5.09.2013), per violenza sessuale e minaccia (7.12.2026 - archiviato per mancanza di querela), per sostituzione di persone (9.11.2023 - il P.M. ha richiesto l'archiviazione per tenuità del fatto) (cfr. memoria di costituzione).
Orbene, i reati per i quali risulta condannato il ricorrente è pur vero che si manifestano gravi, anche per essere stati commessi in parte dopo la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la positiva valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti per il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva ed in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che il diritto di ingresso o di permanenza nel territorio italiano va negato soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge come il ricorrente abbia dato dimostrazione di adeguata revisione critica, disponga di adeguate risorse socio-familiari, abitative e lavorative.
Pagina 4 Non può prescindersi dal rilievo alla luce del quale nel caso di specie, tra i - seppure assai gravi - reati commessi dal ricorrente, quello commesso più di recente risulta risalire ad oltre 10 anni or sono
(6.03.2015), e non solo risultano essere trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia manifestato ulteriori condotte scorrette ma anche che successivamente il medesimo ha modificato il proprio stile di vita, svolgendo regolare attività lavorativa, da ultimo in proprio, quale amministratore unico di società edile a r.l.s., rendendosi autonomo sul piano economico e come collocazione abitativa.
Ne consegue che nel caso di specie emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole e pertanto il ricorso merita accoglimento.
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, annullando – per l'effetto – il provvedimento impugnato e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 18.8.2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Luca Minniti
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13527/2024 promossa da:
(C.F. - CUI 034D3JH), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GIANFRANCO BALUGANI
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO
RESISTENTE
All'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c. in data 30.06.2025 il giudice dott. Luca Minniti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 cittadino dell'UGANDA Parte_1 nato il [...], ha impugnato del Questore di Modena del 10.07.2024, notificato il 13.07.2024, con il quale – su istanza di aggiornamento del titolo di soggiorno – pur riconoscendo un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è stato revocato per ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, per l'ordine e la sicurezza dello Stato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già rilasciato in data 24.05.2011 per motivi familiari;
ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha Controparte_1 chiesto la reiezione del ricorso.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, previa concessione di termine per il deposito di documentazione integrativa, è stata rinviata alla udienza c.d. cartolare, ex art. 127 ter
c,p.c., del 30.06.2025.
Pagina 1 ***
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Questore di Modena datato
10.07.2024 e notificato in data 13.07.2024 a mezzo del quale è stato revocato il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in data 24.05.2011 per motivi familiari, deducendo l'erroneità e l'infondatezza del giudizio di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato e confermato nell'atto di costituzione del resistente. CP_1
Più specificatamente parte ricorrente ha evidenziato come i fatti di reato per i quali è stato condannato risalissero ad oltre 10 anni addietro e come lo stesso avesse radicalmente mutato la propria condotta di vita sul territorio nazionale, qui permanendo con i propri genitori e la propria sorella, cittadini naturalizzati italiani (cfr. documenti di identità dei familiari del ricorrente - doc. 5 allegato al ricorso), svolgendo attività lavorativa, dapprima con contratti di lavoro di subordinazione (cfr. contratto di lavoro e lettera di referenze azienda – docc. 1 e 2 alleati al ricorso) ed in seguito come amministratore unico di società edile a r.l.s. (cfr. visura camerale – doc. 1 allegato a nota dep. 4.06.2025), vivendo in autonomia, in locazione, in Bastiglia (MO) (cfr. contratto di locazione – doc. 3 allegato al ricorso), conseguendo la patente di guida automobilistica (cfr schermata portale dell'automobilista – doc 7 allegato al ricorso).
Il presente giudizio ha dunque ad oggetto esclusivamente la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il suddetto permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il
24.05.2011 per motivi familiari, revocato in ragione della ritenuta pericolosità sociale. Dal provvedimento impugnato non emergono, invero, altre ragioni fondanti la revoca del titolo di soggiorno, sicché esula dal presente giudizio ogni valutazione correlata agli altri presupposti del detto permesso.
Nel merito va rilevato come l'art. 20 del D.Lgs. 30/2007 disponga che «il diritto di ingresso
e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il requisito in negativo dell'assenza di pericolosità è indispensabile anche per la concessione e/o il rinnovo del permesso di soggiorno (e non soltanto per l'allontanamento dello straniero, come sembrerebbe dal tenore letterale dell'art. 20). La Corte di Cassazione ha chiarito difatti che «sulla base di un esame sistematico del regime giuridico del diritto al soggiorno per i cittadini stranieri familiari di cittadini italiani o dell'Unione europea» «il quadro normativo … consente di verificare al momento dell'ingresso o nel corso dell'esercizio del diritto di soggiorno se il cittadino straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, dovendosi procedere, in caso di riscontro positivo, al suo allontanamento», sicché, «in conclusione, deve affermarsi che la verifica
Pagina 2 della pericolosità sociale del cittadino straniero costituisce una condizione ostativa del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione Europea e che l'assenza di tale ostacolo può essere valutata dall'autorità competente al rilascio del titolo, ovvero al mantenimento di quello preesistente» (Corte di Cassazione, Sez. 1,
Sentenza n. 12071 del 17/05/2013).
L'art. 20, co. 6, prevede in modo particolare che «i titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza».
Il terzo comma dell'art. 20 cit., prevede che «i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere»
Lo stesso articolo, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; dispone inoltre che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare
e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale
e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine».
Il caso di specie riguarda un giovane cittadino ugandese ritenuto socialmente pericoloso dallo
Stato italiano e – pertanto – destinatario della revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari già rilasciatogli in data 24.05.2011.
Pagina 3 Dagli elementi e dalle risultanze emergenti dagli atti di causa ed all'esito dell'istruttoria si evince che il ricorrente:
è entrato in Italia da bambino e non ha più fatto rientro nel proprio Paese di origine;
ha frequentato le scuole nel territorio nazionale;
ha reperito attività lavorativa, divenuta nel tempo una stabile occupazione, ed attualmente gestisce una società edile a r.l.s. in qualità di amministratore unico;
ha i familiari naturalizzati cittadini italian;
ha riportato condanne irrevocabili per il reato di furto per fatti risalenti al 23.05.2013 (furto aggravato), con pena delle reclusione di 2 anni e 4 mesi e multa di 600,00 Euro, ed al 6.03.2015 (furto in concorso), con pena della reclusione di 8 mesi e multa di 400,00 Euro, per il reato di rapina in concorso risalente al 22.06.2013, con pena della reclusione di 2 anni e 4 mesi e multa di 600,00 Euro, e per il reato di lesioni personali in concorso risalente al 30.04.2011, con pena della reclusione di 8 mesi (cfr. certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti – allegati a memoria di costituzione ed a nota dep. il
15.05.2025);
è rimasto coinvolto in precedenti di polizia per ubriachezza molesta (2.04.2011 e 2.05.2022), per possesso di sostanza stupefacente (5.09.2013), per violenza sessuale e minaccia (7.12.2026 - archiviato per mancanza di querela), per sostituzione di persone (9.11.2023 - il P.M. ha richiesto l'archiviazione per tenuità del fatto) (cfr. memoria di costituzione).
Orbene, i reati per i quali risulta condannato il ricorrente è pur vero che si manifestano gravi, anche per essere stati commessi in parte dopo la concessione di un permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque in una situazione analoga a quella che, secondo le allegazioni del ricorrente, legittimerebbe oggi la positiva valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti per il diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Ciò nonostante, si deve pure dare atto come la disposizione citata imponga una valutazione che abbia riguardo alla condotta attuale del ricorrente, tale da motivare un giudizio prognostico in ordine alla sua pericolosità effettiva ed in concreto.
Il menzionato disposto di cui all'art. 20 cit, afferma invero che «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che il diritto di ingresso o di permanenza nel territorio italiano va negato soltanto in presenza di «una minaccia concreta, effettiva», sicché si deve dare atto che una valutazione secondo i parametri della disposizione di cui al detto art. 20 deve prendere le mosse da un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Alla luce delle risultanze istruttorie emerge come il ricorrente abbia dato dimostrazione di adeguata revisione critica, disponga di adeguate risorse socio-familiari, abitative e lavorative.
Pagina 4 Non può prescindersi dal rilievo alla luce del quale nel caso di specie, tra i - seppure assai gravi - reati commessi dal ricorrente, quello commesso più di recente risulta risalire ad oltre 10 anni or sono
(6.03.2015), e non solo risultano essere trascorsi numerosi anni dalla loro commissione senza che il ricorrente abbia manifestato ulteriori condotte scorrette ma anche che successivamente il medesimo ha modificato il proprio stile di vita, svolgendo regolare attività lavorativa, da ultimo in proprio, quale amministratore unico di società edile a r.l.s., rendendosi autonomo sul piano economico e come collocazione abitativa.
Ne consegue che nel caso di specie emergono elementi concreti che non consentono di formulare con ragionevole plausibilità un giudizio prognostico sfavorevole e pertanto il ricorso merita accoglimento.
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, annullando – per l'effetto – il provvedimento impugnato e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 18.8.2025
Il Presidente di Sezione
Dott. Luca Minniti
Pagina 5