CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta: così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 6753 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, ha emesso la seguente SENTENZA TRA
E , IN Parte_1 Parte_2
QUALITA' DI , Persona_1 Per_2
E , rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] Parte_3
Coppola Alessandro Salvatore e Caccavale Roberto, come da procura in atti
APPELLANTI E
E QUALI E_ Controparte_2
, rappresentati e difesi dagli Controparte_3
Avv.ti Racioppa Maria Vittoria e Racioppa Andrea, come da procura in atti APPELLATI E
, non costituito Controparte_4
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1192/2020 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 04/11/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “
1. Con atto ritualmente notificato, , e Persona_2 Persona_1
, comproprietarie di taluni terreni siti in agro del Parte_3
Comune di Faleria (VT) località Montacciano, hanno convenuto in giudizio il e al fine di sentir Controparte_4 Controparte_5 dichiarare giudizialmente accertato e riconosciuto il loro diritto di proprietà del fondo sito nella predetta località ed indicato al NCT del predetto Comune al foglio 11, particelle nn. 596, 597 e 598 (ex 243), in quanto acquistati per intervenuta usucapione ex art. 1158 c. c.c., in dipendenza del possesso ultraventennale degli stessi, nonché, per l'effetto, al fine di sentire ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente, la trascrizione dell'emananda sentenza. Si è costituito in giudizio che ha chiesto il Controparte_5 rigetto della domanda per essere egli il legittimo possessore del fondo de quo. Il è rimasto contumace.(..) Controparte_4
2. La domanda così come formulata è infondata e va, pertanto respinta.(…). Ebbene, nella concreta la copiosa documentazione versata in atti dalle attrici non fornisce la prova del possesso, uti dominus, pacifico, pubblico, continuato ed esclusivo per oltre venti anni in capo alle stesse. Il terreno oggetto di causa risulta infatti ancora in proprietà al che ha iniziato la legittimazione dell'occupazione senza titolo CP_4 in favore di (vedasi Determina della Regione Lazio Controparte_5
n. 0710 del 19.6.2000 doc. n 1 fascicolo parte convenuta , P_ con ciò riconoscendo il possesso in favore di quest'ultimo; nè avverso la richiamata Determina, conseguente alla pubblicazione degli atti istruttori del progetto di legittimazione, risulta essere stata proposta opposizione in merito all'occupazione in accertamento (vedasi relazione Dott. Ssa doc. a fascicolo di parte Persona_3 convenuta . P_
La richiamata Determina della Regione Lazio e le ricevute di pagamento del canone comunale da parte del relativamente P_ ai terreni oggetto di causa a far data dal 1996 comprovano il possesso in capo quest'ultimo; ciò determina il rigetto della domanda.(…). Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- respinge la domanda proposta da , Persona_2 Per_1
e nei confronti
[...] Parte_3 di e del;
Controparte_5 Controparte_4 - condanna , e Persona_2 Persona_1 Parte_3 al rimborso delle spese processuali in favore di che Controparte_5 liquida in complessivi euro 2.768,00 compensi, oltre accessori come per legge e spese generali (15%);
- nulla sulle spese nei confronti del .” Controparte_4
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1
e , quali eredi di e Parte_2 Persona_1 Persona_2
rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza e previo nuovo esame di tutti mezzi di prova richiesti in primo grado e non valutati in tale sede, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1192/2020, pronunciata dal Tribunale di Viterbo, Dott.ssa Barlati, in data 04.11.2020, depositata in pari data, e notificata il 17.11.2020, nell'ambito del giudizio N.R.G. 940/2015, accogliere la domanda di accertamento promossa in tale sede dalle appellanti e tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: nel merito accertare e dichiarare che le Sigg.re Persona_2
e , e prima delle stesse i danti Persona_1 Parte_3 causa e , hanno posseduto da Controparte_6 Persona_4 oltre vent'anni, pacificamente, pubblicamente e continuativamente il fondo sito in agro del Comune di , località Montacciano, CP_4 adiacente alla strada della Mandraccia, indicato al NCT del Comune di al Foglio 11, particelle nn. 596, 597 e 598 (ex CP_4
243) e per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto da parte delle Sigg.re , e Persona_2 Persona_1 Pt_3
, in comunione tra di loro, dell'immobile sito in agro del
[...]
Comune di , località Montacciano, adiacente alla strada CP_4 della Mandraccia, indicato al NCT del Comune di al CP_4
Foglio 11, particelle nn. 596, 597 e 598 (ex 243), in forza di usucapione ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ. ordinare al competente Conservatore dei RR.II di provvedere alle conseguenti trascrizioni. In ogni caso Con vittoria di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con condanna dei Sigg.ri e , nella qualità di eredi Controparte_2 E_ di , alla restituzione della soma di € 3.310,53 Controparte_5 percepita a titolo di spese legali disposte con la sentenza impugnata”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis:
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.” Nel corso del giudizio, a seguito della morte di P_
, si è costituita l'erede ed a seguito del
[...] Controparte_3 decesso di quest'ultima si sono costituiti i suoi eredi, e E_
. Controparte_2
La causa all'udienza del 06/03/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all' art. 190 c.p.c. Gli appellanti hanno sostanzialmente censurato la sentenza per aver escluso il possesso dagli stessi esercitato sui terreni di causa in forza della documentazione versata in atti, senza tener conto che il possesso, quale situazione di fatto, “nulla ha a che vedere con i provvedimenti amministrativi o il regime di impugnazione degli stessi”. In forza di ciò, hanno osservato che il Tribunale avrebbe dovuto dare ingresso alla prova orale, come dagli stessi richiesta, al fine di accertare la situazione di fatto da loro dedotta (possesso dei terreni da oltre cinquanta anni), ove non ritenuta già accertata in forza delle dichiarazioni rese dagli informatori nel giudizio possessorio, i cui relativi verbali erano stati depositati. Hanno dedotto, altresì, che Il provvedimento di legittimazione dei terreni di causa in favore di (determinazione Controparte_5 della Regione Lazio n. 710 del 19.06.2000) ha un valore meramente formale, in quanto è stato emesso senza alcun accertamento in ordine all'effettivo possesso dei terreni da parte di da oltre Controparte_5
10 anni e del miglioramento degli stessi da parte del medesimo (i terreni sono da sempre utilizzati dalla famiglia che vi ha Per_2 impiantato un noccioleto 50 anni fa), donde il Tribunale non avrebbe potuto ritenere la determinazione della Regione Lazio del 2000 utile a fornire la prova del possesso del sui terreni;
né tantomeno la P_ prova del possesso dei terreni da parte del avrebbe potuto P_ desumersi dal pagamento dei canoni enfiteutici da parte dello stesso, in quanto ciò “nulla ha a che vedere con il possesso del bene immobile, o l'esercizio delle prerogative dominicali, essendo ben possibile che il (come accaduto) abbia provveduto a pagare P_ il canone enfiteutico per tutte le porzioni immobiliari assegnate “sulla carta”, senza avervi avuto alcun accesso”. Oltretutto, ad avviso di parte appellante, la determinazione su citata non avrebbe potuto precludere l'accoglimento della loro domanda, in quanto disapplicabile dal Giudice ordinario. In sostanza, secondo la prospettazione degli appellanti, “il possesso utile ad usucapionem, trattandosi di una situazione giuridica fattuale (sia pure con una propria rilevanza), non è suscettibile di essere provata attraverso il richiamo ad atti amministrativi, i quali ben potrebbero risultare non eseguiti, riguardando invece la relazione materiale del soggetto con il bene;
né il provvedimento di legittimazione rivendicato fornisce alcun elemento di prova del possesso uti dominus del il quale si è limitato a fornire P_ prova del pagamento di un canone enfiteutico, che nulla ha che vedere con il possesso esercitato dalle attrici (né – per come detto – rileva nei confronti di queste). Nel caso di specie, quindi, la mancata acquisizione di qualsivoglia elemento probatorio – oltre il mancato esame documentazione prodotta in sede introduttiva – non ha consentito il doveroso accertamento, in primo grado, di una circostanza decisiva ai fini del giudizio: ovvero della situazione possessoria delle attrici protrattosi, attraverso i loro danti causa, ormai dal 1941, quindi a data antecedente sia del piano di liquidazione sopravvenuto, sia della determina rivendicata rispetto alla quale, peraltro, non solo è errato desumere il possesso del
ma è addirittura ininfluente, ai fini dell'accertamento del P_ possesso la dedotta “mancata opposizione”. Infatti, proprio perché in tale provvedimento è mancato ogni accertamento del pur richiesto presupposto del possesso ultradecennale (ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927), in ragione della circostanza che l'Amministrazione Locale del tempo – disattendendo i presupposti normativi – intese liquidare la proprietà rurale residua in esclusivo favore delle ditte agricole, individuate dall'Amministrazione, operanti sul posto (circostanza che è stata espressamente dedotta dal tecnico del convenuto/appellato), la famiglia che non Controparte_7 esercitava direttamente attività economica agricola nemmeno risultava controinteressata sostanziale rispetto al piano (né figurava all'interno dello stesso), circostanza dal quale sarebbe conseguita – all'epoca dei fatti (1975-2000) ed in regime di tutela meramente oppositiva rispetto agli atti amministrativi – il rigetto di ogni possibile impugnativa;
con ogni evidente conseguenza quanto alla impossibilità, all'epoca dei fatti, di accertare l'eccesso di potere di un provvedimento (viziato nei suoi presupposti) che certamente non è in grado di sovvertire una situazione fattuale di possesso preesistente, e che prima del provvedimento amministrativo si protraeva da ormai da cinquanta anni. Situazione che, per come rappresentata già in sede di introduzione del giudizio, pretendeva un accertamento giudiziale pieno, con tutte le garanzie del processo civile”. Preliminarmente all'esame delle censure, è bene ricostruire le vicende dei terreni per cui è causa, in forza della documentazione versata in atti e non contestata, al fine di individuarne la loro natura giuridica. Originariamente i terreni erano intestati all'Università CP_8
.
[...]
A seguito dello scioglimento dell'Università agraria di Faleria, avvenuta con decreto del Ministero dell'Economia Nazionale del 31 luglio 1925, i terreni di causa sono stati trasferiti al Comune di . CP_4
Ebbene, ai sensi della legge n. 397/1894, (Norme sull'ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio), l'Università agraria è un ente collettivo, dotato di personalità giuridica, istituito “a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di un comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame” (art. 1, comma primo, L. n. 397/1984). Le Università agrarie sono, dunque, istituzionalmente e funzionalmente destinate alla gestione dei domini collettivi, come si evince dagli “scopi di sua istituzione” delineati nell'art. 1 della legge n. 397 del 1894 sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio, secondo cui: “Nelle provincie degli ex Stati pontificii e dell'Emilia le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche”. La norma in esame ha riconosciuto collocazione pubblicistica alle università agrarie (collocazione poi confermata dalla normativa di riordino degli usi civici, e in particolare dagli artt. 1, 11 e 25 della legge n. 1766 del 1927). La giurisprudenza di legittimità, dopo aver ricostruito il quadro normativo delineato dalla legislazione risalente ai secoli XIX e XX, ha osservato che la demanialità civica delle terre provenienti dallo scioglimento delle università agrarie risulta “confermata” anche dalla recente legge n. 168 del 2017, la quale, nell'elencazione di cui all'art. 1, avente “finalità evidentemente ricognitiva”, include espressamente tra i “beni collettivi” “le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate”. Si osserva, infine, che il passaggio delle terre al Comune di
, conseguente all'estinzione dell'Università Agraria nel 1925, CP_4 non ha mutato detto regime giuridico, atteso che, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1766 del 1927, “in caso di scioglimento di università i terreni saranno trasferiti ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione cui essi appartengono”. La ricostruzione storica/giuridica dei terreni di causa esclude che con riferimento ad essi possa invocarsi un possesso utile ad usucapionem, in quanto i beni facenti parte del demanio collettivo sono inusucapibili, come confermato dalla legge 20/11/2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), il cui articolo 3 detta un'articolata disciplina dei beni collettivi. In particolare, per quanto qui interessa, il suddetto articolo 3 I. 168/17: - nel primo comma, elenca i "beni collettivi"; - nel secondo comma, dispone che «il regime giuridico dei beni di cui al comma
“resta” quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvopastorale». In sostanza l'indisponibilità dei demani civici -già affermata dalla dottrina tradizionale in forza della struttura delle situazioni dominicali, sostenendosi al riguardo che la titolarità dei demani collettivi in capo ad una collettività di individui esclude un atto di disposizione del bene sia da parte del singolo componente della collettività, sia da parte dell'ente che rappresenta detta collettività- è stata positivizzata dal legislatore nel 2017. L'indisponibilità dei beni collettivi e, dunque, per quel che qui interessa, la loro inusucapibilità, trova deroga nelle sole limitate ipotesi previste dalla legge n. 1766/1927, tra cui rientrano le legittimazioni di cui all'art. 9 legge citata. Secondo l'art. 9 testè citato qualora sulle terre di uso civico siano avvenute occupazioni, queste potranno essere legittimate su domanda degli occupatori, purchè l'occupazione duri da almeno dieci anni e siano state apportate migliorie.
La legittimazione si concreta nell'estinzione del diritto collettivo e nella contestuale costituzione a titolo originario di un diritto di proprietà individuale, come effetto di un provvedimento amministrativo (negozio di diritto pubblico). Non ignora questa Corte i dubbi espressi in merito alla posizione giuridica del legittimatario, alimentati dalla previsione dell'obbligo in capo a questi di pagare un canone “di natura enfiteutica” il cui capitale corrisponda al valore del fondo (art. 10 legge n. 1766/1927). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 827 /1963, ha ritenuto, attribuendo rilievo al pagamento del canone, che il legittimatario acquisisse, a seguito della legittimazione, non il diritto di proprietà, ma il diritto di enfiteusi, e solo con l'eventuale affrancazione divenisse proprietario. Di diverso avviso la giurisprudenza di legittimità più recente (8506/2013) e la dottrina prevalente, secondo cui con il provvedimento di legittimazione il legittimatario diviene proprietario esclusivo del bene. Tale affermazione si basa sul tenore letterale della norma di cui all'art. 10 L. n. 1766/1927, in cui si fa riferimento a “canoni di natura enfiteutica”, facendo presente che il legislatore del 1927 in più norme distingue nettamente tra rapporti enfiteutici e rapporti di natura enfiteutica e che in relazione a questa seconda classe di rapporti ha inteso permettere l'applicazione delle norme sull'enfiteusi al contempo escludendo che il rapporto sia in senso proprio enfiteutico, tanto più che nelle diverse ipotesi in cui ha inteso riconoscere il carattere enfiteutico del rapporto, non ha mancato di ribadire gli obblighi dell'enfiteuta, come l'obbligo del miglioramento del fondo. Per quanto fin qui detto, deve ritenersi che sia Controparte_5 divenuto proprietario esclusivo dei terreni di causa in seguito all'accoglimento della sua istanza di legittimazione con la Determinazione della Regione Lazio n. 0710 del 19.6.2000. Così ricostruita la vicenda giuridica dei terreni di causa, deve ritenersi che gli appellanti non hanno potuto esercitare alcun possesso utile all'usucapione fino al 19 giugno 2000, per l'assorbente ragione che i terreni erano inusucapibili appartenendo al demanio collettivo gestito dal quale ente esponenziale dei cives. CP_4
Solo dal 19 giugno 2000, ossia dalla determinazione regionale, che ha comportato il passaggio della proprietà collettiva alla proprietà privata in capo a , hanno potuto esercitare, in Controparte_5 ipotesi, un possesso ad usucapionem. Tuttavia, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado (marzo 2015) non era decorso il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c., che costituisce uno dei presupposti per l'acquisto dei diritti reali per intervenuta usucapione. Per quanto fin qui detto, la sentenza di primo grado deve essere confermata, sia pure in forza della diversa motivazione su espressa. La particolarità della vicenda, in cui si sono susseguiti una serie di procedimenti per la legittimazione del terreno per cui è causa non completati, tra cui uno in cui il richiedente era il dante causa degli odierni appellanti, fino a giungere al procedimento su istanza di
, conclusosi favorevolmente, nonché la presenza sui Controparte_5 terreni di causa da circa 40 anni degli odierni appellanti, come emerso anche dalla prova orale acquisita nel presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio. Deve essere accolta, pertanto, la domanda di restituzione delle somme corrisposte, a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € 3.310,53, avendo parte appellante provato documentalmente di averle corrisposte a mezzo di bonifico, con conseguente condanna alla restituzione di detta somma, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
, quali eredi di e
[...] Persona_1 Persona_2 Pt_3
[...]
- compensa le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio;
- condanna e , nella qualità di cui in E_ Controparte_2 epigrafe, a restituire agli appellanti la somma di € 3.310,53, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio
2025. Il Presidente Dott.ssa Gisella Dedato r.g. n.
10