Decreto presidenziale 30 aprile 2024
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01548/2025REG.PROV.COLL.
N. 03440/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3440 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Federica Corte Coi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto;
Vista l’ordinanza collegiale della sezione del 9 ottobre 2024, n. -OMISSIS-con cui è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato Corte Coi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicata in intestazione ha conseguito la laurea in lettere presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza nel vigore del “vecchio ordinamento”, sulla base di un piano di studi comprendente le annualità di storia greca I e storia romana I. In funzione integrativa ed in vista dell’abilitazione all’insegnamento la medesima appellante ha sostenuto con successo l’esame integrativo di storia medioevale (valido per 12 crediti). Sulla base del menzionato titolo di studio e della relativa integrazione curriculare ha svolto con continuità l’attività di docente presso istituzioni scolastiche pubbliche sulla base di incarichi di docenza annuali a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008.
2. Maturato a decorrere dall’anno scolastico 2017-2018 un quinquennio di servizio, di cui quattro anni nella classe di concorso A-12 ( Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado ), oggetto della presente controversia, la ricorrente ha quindi partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta dal Ministero dell’istruzione (allora così denominato) con decreto dipartimentale del 6 maggio 2022, n. 1081, ai sensi dell’art. 59, comma 9- bis , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriale ; convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106). All’esito si è collocata in posizione utile per la Regione Veneto, in ragione dell’88esimo posto nella graduatoria approvata con decreto del competente ufficio scolastico in data 24 gennaio 2023, -OMISSIS-salvo poi esserne esclusa dallo stesso ufficio decentrato del Ministero dell’istruzione e del merito (secondo l’attuale denominazione) con provvedimento di prot. -OMISSIS-del 26 gennaio 2023. L’esclusione è stata disposta per mancanza del titolo di accesso, secondo la seguente motivazione: « il titolo di studio della candidata (…) risulta mancante della seguente annualità (o due semestralità): Storia contemporanea o moderna afferenti alla 1^ annualità ».
3. Il conseguente ricorso nella presente sede giurisdizionale è stato respinto in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. La pronuncia di rigetto si fonda sul rilievo che in base al(l’allora vigente) riordino ministeriale delle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, di cui al DPR 14 febbraio 2016, n. 19 ( Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art.64, c.4, lett.a), del D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/8/08 n. 133 ), come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, la laurea in lettere conseguita nel vigore del vecchio ordinamento degli studi universitari è titolo di accesso alla classe di concorso A-12, purché il piano di studi comprenda «i corsi annuali (o due semestrali) di storia (due annualità o quattro semestralità) » nelle seguenti materie: « una prima annualità che deve riferirsi a storia contemporanea o storia moderna, ed una seconda annualità che deve riferirsi a storia greca, storia medievale o storia romana ». Sulla base delle riportate previsioni - ha specificato la sentenza - il docente deve necessariamente essere formato in una materia tra « storia contemporanea e moderna », insegnata « in alcuni istituti di istruzione superiore anche al secondo biennio ed al quinto anno ». Di seguito è stato escluso che lo svolgimento in fatto di attività di insegnamento nella medesima classe di concorso potesse valere come « elemento idoneo a legittimare l’ammissione ad un concorso per la medesima classe », o come fatto in grado di generare « un affidamento legittimo ». Infine, in ragione della specialità delle pertinenti disposizioni relative al riordino delle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento, la sentenza ha respinto l’assunto dell’« equiparazione “ai fini concorsuali” della laurea in Lettere vecchio ordinamento alle lauree specialistiche », ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 ( Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004 ).
5. Contro la pronuncia di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello, al quale resiste l’amministrazione scolastica.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello sono riproposte le censure di falsa applicazione delle disposizioni regolamentari sui titoli di accesso alla classe di insegnamento in contestazione nel presente giudizio, A-12, in relazione alla quale il riordino ministeriale vigente all’epoca dei fatti, di cui alla tabella A allegata al citato DPR 14 febbraio 2016, n. 19, come modificata dal parimenti richiamato decreto del 9 maggio 2017, n. 259, include tra i « Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento) », nella prima colonna, la laurea in lettere. Ciò tuttavia alla condizione, prevista dalla nota 1, che il piano di studi seguito abbia compreso, tra gli altri, i corsi di « storia (due annualità o quattro semestralità) », con rinvio alla tabella A/1 del DPR 14 febbraio 2016, n. 19 (« vedi Tab. A/1 »). Viene al riguardo sottolineato che il rinvio ivi operato all’ora menzionata tabella A/1 sarebbe riferito ad esami « omogenei », suddivisi in due annualità, in cui nella prima sono inclusi la storia moderna e contemporanea e nella seconda la storia medioevale. Si aggiunge che con il successivo riordino di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, del 22 dicembre 2023, n. 255, la distinzione tra prima e seconda annualità sarebbe venuta meno. Plurimi elementi di carattere interpretativo deporrebbero dunque per l’idoneità del titolo posseduto dalla ricorrente: in primo luogo l’interpretazione letterale e logica; inoltre quella della prevalenza della legge speciale rispetto a quella generale.
2. Con il secondo motivo d’appello si censura la sentenza di primo grado per motivazione carente sulla lesione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente sull’idoneità del proprio titolo di studio, maturato in ragione del « notevole tempo trascorso come docente precaria per oltre 15 anni » e dei « quattro procedimenti di verifica del titolo di accesso nel corso dei quali l’appellante ha regolarmente presentato all'amministrazione tutti i certificati e le dichiarazioni relativi al piano di studi seguiti e agli esami integrativi sostenuti »; oltre che dell’esame integrativo sostenuto nella ragionevole convinzione della sua alternatività a quelli di storia moderna e storia contemporanea.
3. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.
4. Convergenti elementi di ordine testuale e sistematico inducono a ritenere che il piano di studi seguito dalla ricorrente per conseguire la laurea in lettere nel vigore del vecchio ordinamento accademico, come integrato ex post con l’esame in storia medievale, sono idonei ad abilitare la stessa per la classe di insegnamento A-12.
5. Sotto il primo profilo, la menzionata tabella A allegata al decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, prevede in nota 1 che le laurea in questione è titolo di ammissione al concorso « purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia ». La disposizione si conclude con il richiamo alla tabella A/1 del parimenti citato DPR 14 febbraio 2016, n. 19 (« (Vedi Tab. A/1) »), la quale, come in precedenza esposto, individua i seguenti esami - che l’appello qualifica come « omogenei » - ripartiti in due annualità: una prima comprende storia contemporanea e storia moderna e una seconda comprendente storia greca, storia medioevale e la storia romana.
6. Sul punto, la sentenza di primo grado ha considerato le due annualità non afferenti a materie omogenee. Ha per contro circoscritto l’omogeneità all’interno della singola annualità: e dunque tra storia contemporanea o storia moderna da un lato e tra storia greca, storia medievale o storia romana dall’altro. La lettura combinata delle disposizioni regolamentari sul riordino delle classi di concorso non avvalora tuttavia la tesi restrittiva ora esposta. La tabella A allegata al decreto ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, si limita infatti a richiedere « due annualità o quattro semestralità » di « storia », senza ulteriore specificazione. A sua volta, la tabella A/1 allegata al DPR 14 febbraio 2016, n. 19, suddivide in due annualità le varie epoche della storia ricondotte a singola materia, senza ulteriore specificazione che valga a fondare una richiesta di superamento esami di una e dell’altra annualità. Come sottolinea l’appello, il rilievo è avvalorato a posteriori dalla tabella A/1 allegata a sopra citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, in cui per la classe di concorso A-12 la suddivisione tra le due diverse annualità è stata eliminata (vi è da ritenere, con valenza ricognitiva e non innovativa). Quindi, con specifico riguardo alla laurea in lettere conseguita nel vigore del vecchio ordinamento è prevista l’integrazione di uno degli esami elencati nell’apposita colonna, in cui sono alternativamente indicate (nell’ordine) la storia contemporanea, la storia greca, la storia medioevale, la storia moderna e la storia romana.
7. In assenza di modifiche nell’ordinamento degli studi universitari, al quale è tenuto a conformarsi il sistema di abilitazione all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche pubbliche, l’attuale riordino fornisce dunque elementi per considerare non necessario lo svolgimento di esami di storia afferenti le due annualità come prefigurate nella precedente tabella A/1.
8. Sul piano sistematico, l’interpretazione finora seguita è poi avvalorata dalla ripartizione per settori disciplinari del sapere accademico, che per quanto di interesse nel presente giudizio si caratterizza per la distinzione delle scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (area 10), da un lato, e dall’altro lato le scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (area 11): nelle prime sono comprese la storia greca e quella romana, mentre nelle seconde la storia medioevale è posta insieme alla storia moderna e a quella contemporanea (così il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 2 maggio 2024, n. 639; allegato A).
9. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso e vanno annullati gli atti impugnati. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate per la natura e la novità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.