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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL MO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 23 /2025 R.G., promossa
DA
., cod. fisc. in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore che si sono costituiti anche personalmente quali fideiussori,
[...]
, cod. fisc. , e , cod. fisc. CP_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Marroni, C.F._2 che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 27 dicembre
2024
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Giovanna Bigi che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 12 febbraio 2025
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di leasing immobiliare;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 21 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue: “L'avv. Marroni discute oralmente e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione e insiste in via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale indicata nella seconda memoria istruttoria, compresa la richiesta di CTU tecnica e contabile ivi richiesta chiedendo la remissione in istruttoria.
L'avv. Emiliani precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta e contesta le deduzioni avversarie e l'odierna richiesta di remissione in istruttoria riportandosi alle memori difensive già depositate”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
Per l'opponente: “- invia preliminare: stante la palese mancanza di titolarità e/o prova della titolarità del diritto azionato in capo alla dichiarare inammissibile, nullo, Controparte_2 inefficace, revocato e privo di effetti il decreto ingiuntivo telematico n. 1407/2024 del 18/11/2024 dep. il
20/11/2024 emesso dal Tribunale di AN, Giudice Dr. EA AN, nel procedimento iscritto al
n. 5775/2024 RG. con ogni conseguenza di legge;
- nel merito:
- dichiarare inammissibile, nullo, inefficace, revocato e privo di effetti il decreto ingiuntivo telematico n.
1407/2024 del 18/11/2024 dep. il 20/11/2024 emesso dal Tribunale di AN, Giudice Dr.
EA AN, nel procedimento iscritto al n. 5775/2024 RG. su richiesta della CP_2 CP_2
, con sede legale in Roma Via Curtatone n.3, dichiarando non sussistente il credito azionato dalla
[...] controparte e non dovute le somme richieste sia per sorte che per interessi e quant'altro, e, comunque, non provate le relative domande, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- In via del tutto subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle sopra riportate richieste, accertare e quantificare le eventuali ed effettive somme dovute alla controparte;
- Con vittoria di spese e competenze di avvocato oltre accessori ed oneri di legge” .
Per l'opposto: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dai garanti autonomi e parte attrici Sig.ri ed in quanto ad essi è preclusa, nel presente giudizio, sino CP_1 Parte_2 all'avvenuto pagamento dei debiti maturati dalla garantita, la proposizione di qualsiasi eccezione relativa all'an ed al quantum della pretesa creditoria attivata in sede monitoria dalla per Controparte_2
l'effetto, tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto ed eccepito nel atto di citazione in opposizione è
2 inammissibile e va integralmente respinto, con conseguente integrale conferma del Decreto ingiuntivo n.
1407/2024 del Tribunale di AN;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque tamquam non essent tutte le domande formulate dalla Parte_3 nel presente giudizio e sviluppate a pag. 13 (“Eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod. Civ. –
[...] illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla controparte ), a pag. 15 CP_3
(“Applicazione alla fattispecie dell'art. 1370 Cod. Civ.” e “Violazione da parte della società di leasing dell'art. 1375 Cod. Civ.”) e a pag. 16 (“Nullità delle clausole ex art. 1229 e 1355 Cod. Civ”) dell'atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo, in quanto già proposte – in alcuni casi tardivamente – nel parallelo giudizio civile di primo grado R.G. n. 1066/2022 Trib. AN e/o nel giudizio di secondo grado
R.G. n. 314/2024 Corte App. AN, in palese violazione del principio del ne bis in idem e, altresì, in violazione del dovere di eccepire tempestivamente, alla prima occasione utile, tali doglianze, con conseguente non contestazione delle medesime e rischio di contrasto di giudicati tra il presente giudizio e quello pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di AN, R.G. n. 314/2024;
- ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e concedere, alla prima udienza, la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del Tribunale di AN, sussistendone tutti i requisiti di legge;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze – anche istruttorie – ex adverso formulate, in quanto generiche, errate in fatto ed in diritto nonché infondate, in virtù di quanto argomentato, dedotto ed eccepito nonché alla luce della documentazione prodotta e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, con conseguente integrale conferma del Decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del Tribunale di AN. Con condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e/o 3, c.p.c..
Con vittoria di spese ed onorari di causa, anche relativi alla fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società garantita e i due garanti in proprio, ritenuti in sede monitoria non consumatori, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1407 del 20 novembre
2024 che li ha condannati a pagare a favore di parte opposta la somma di € 159.895,69, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di canoni scaduti e rimasti insoluti dovuti in conseguenza della risoluzione di diritto, per effetto dell'inadempimento dell'utilizzatrice
3 opponente, del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 9655, oggi (a seguito di cessione di credito a mezzo cartolarizzazione) n. 930389, del 10 giugno 2008 con cui la
(poi fusasi per incorporazione nella Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ora ha concesso in leasing il seguente bene immobile: “capannone
[...] Controparte_2 artigianale sito in Comune di Pergola Z.A. Via Cavalieri di Vittorio Veneto da realizzarsi su lotto di terreno distinto al NCT di detto Comune al Foglio 80 Particelle 186 e 693 ed immobile in corso di costruzione distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 80 Mappale 670 Cat. F/3” (doc. 1, lett. h) –
Contratto di leasing n. 930389 allegato al fascicolo monitorio, al pari di tutti i documenti indicati alle varie lettere allegate al doc. n. 1 che di seguito si citeranno, e poi riallegati alla comparsa di risposta).
Con l'opposizione, gli opponenti hanno allegato, in punto di fatto, che:
- il contratto di leasing ha avuto ad oggetto un immobile in costruzione e che la concedente, in quanto proprietaria dell'immobile e titolare del permesso di costruire, si sarebbe obbligata a finanziare tutti i lavori necessari a rendere l'immobile agibile;
- l'impresa concedente, dopo aver finanziato la maggior parte dei lavori, si è rifiutata di finanziare l'ultima spesa necessaria per rendere l'immobile agibile e cioè le spese tecniche, ammontanti ad € 23.000 circa e che per colpa di tale condotta inadempiente, l'immobile è ad oggi inagibile;
- l'impresa utilizzatrice ha iniziato in buona fede a pagare i canoni di leasing, ancor prima della consegna del bene documentata da verbale come previsto invece in contratto e mai avvenuta;
così facendo ha dato esecuzione anticipata alle proprie obbligazioni;
ma poi cessato di pagare le rate a fronte della palese, protratta e inescusabile inadempienza da parte dell'impresa concedente a consegnare un immobile agibile.
In punto di diritto, gli opponente hanno eccepito:
- la mancanza di prova della titolarità del credito azionato da e nello specifico CP_2
la mancanza di prova della inclusione del credito nel contratto di leasing;
- la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto il credito azionato non sarebbe né certo né liquido, in quanto non essendoci mai stata la formale consegna dell'immobile, per essere lo stesso inagibile, non sarebbe mai sorto l'obbligo dell'utilizzatore di corrispondere i canoni di leasing;
4 - ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della concedente e quindi l'illegittimità della risoluzione contrattuale di diritto comunicata dalla concedente all'utilizzatrice ;
- ex art. 1370 c.c. le clausole del contratto di leasing risultando non chiare e redatte su moduli predisposti dall'impresa concedente dovrebbero essere interpretate a favore dell'utilizzatrice;
- la violazione dell'art. 1375 c.c.;
- la nullità delle clausole di cui all'art. 4 del contratto di leasing - accollo di responsabilità e manleva – e comunque di esonero da responsabilità di cui è pieno il contratto, inserite artatamente nel proprio “formulario” dalla società di leasing, che agiva da una posizione dominate, ex art. 1229 c.c. e, comunque, perché contrarie all'ordine pubblico ed alla legge, in quanto volte a scaricare sul contraente debole ogni responsabilità anche della concedente rimettendo, in pratica, alla sua (della concedente) mera volontà la facoltà di adempiere o meno alle proprie obbligazioni. Le clausole così congegnate ( e in particolare l'art. 4 del contratto) sarebbero palesemente nulle anche ex art.1355 c.c. atteso che la regolarità amministrativa, agibilità compresa, poteva essere richiesta, ex art. 24 del d.P.R.
n.380/2001, solo dalla concedente proprietaria dell'immobile ed intestataria del permesso di costruire la quale volontariamente ha deciso di non presentarla e di non finanziare quanto necessario a tal fine.
L'opposta si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. Tanto premesso, è necessario ripercorrere i fatti documentati e non contestati tra le parti:
- come detto, con contratto del 10 giugno 2008, n. 9655, ora n. 930389 (a seguito della cartolarizzazione del credito di cui si dirà più avanti) ha concesso in CP_4 locazione finanziaria l'immobile descritto al punto 1. costituito da un capannone artigianale da realizzarsi e un immobile in corso di costruzione;
- il corrispettivo per la locazione finanziaria è stato fissato tra le parti in €
1.856.816,70 oltre I.V.A., ripartito in un primo corrispettivo periodico di € 50.004,00 oltre
I.V.A. alla firma del contratto e n. 215 corrispettivi mensili successivi consecutivi di €
5 8.403,78 oltre I.V.A., a partire dal giorno 1 del primo mese successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna;
- i signori e hanno prestato fideiussione a garanzia del Parte_2 CP_1 puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria n. 930389 (doc. 1, lett. l) – fideiussioni, allegato al fascicolo monitorio);
- il 7.03.2012 le parti hanno sottoscritto un primo atto modificativo del contratto di locazione finanziaria con il quale la concedente ha acconsentito ad incrementare le somme finanziate di € 150.000 per opere (doc. n. 8 allegato all'atto di citazione);
- il 20.12.2012 le parti hanno sottoscritto un secondo atto modificativo al contratto di locazione finanziaria, con il quale la concedente ha concesso al cliente la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di locazione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal canone con scadenza in data 01.09.2012 e fino al 31.8.2013; per il periodo di sospensione il cliente era comunque tenuto a corrispondere unicamente la quota interessi pari a quella del primo canone oggetto di sospensione, secondo la periodicità contrattualmente pattuita, e a rimborsare la quota capitale implicita nei canoni oggetto di sospensione al termine della sospensione medesima, con conseguente modifica delle scadenze e dei canoni pattuiti e proroga al 01.09.2030 del termine previsto in contratto per l'esercizio del diritto di riscatto del bene concesso in locazione finanziaria (doc. 1, lett. i) – atto modificativo contratto di locazione finanziaria, allegato alla comparsa);
- a partire dal mese di febbraio 2017, l'utilizzatrice ha arrestato, senza alcun preavviso e senza giustificazione, il pagamento dei canoni della locazione finanziaria, per cui la
[...] si è avvalsa, nel mese di settembre 2018, della clausola risolutiva espressa CP_5 prevista dall'art. 21 delle condizioni generali del contratto e dall'art. 1456 c.c., inviando alla utilizzatrice la comunicazione di risoluzione del contratto e intimando alla predetta l'immediato rilascio delle unità immobiliari, libere da persone e cose (doc. 1, lett. j) – comunicazione di risoluzione contrattuale);
- nonostante i solleciti, la parte conduttrice non ha provveduto allo spontaneo rilascio delle unità immobiliari né al pagamento della somma dovuta per canoni scaduti e insoluti sino alla risoluzione contrattuale, spese ed interessi di mora, ammontanti ad € 159.895,69
6 come da allegato estratto conto (doc. 1, lett. k) – estratto conto), richiesti con la domanda monitoria;
- prima ancora dell'azione monitoria, la cessionaria dei beni e rapporti giuridici
(mentre la cessionaria dei soli crediti è oggi ha inteso Controparte_7 CP_2 conseguire un provvedimento giudiziale che condannasse parte conduttrice, o chiunque occupasse il bene immobile, al rilascio dell'unità immobiliare libera e vacua da persone e cose, depositando ricorso ex art. 702bis c.p.c. l'11.03.2022, a cui l'utilizzatrice, nonostante in questa sede asserisca l'inagibilità dell'immobile, si è opposta (nrg. 1066/2022);
- la domanda di rilascio dell'immobile concesso in leasing è stata accolta da questo tribunale con ordinanza del 26.02.2024 con cui è stato disposto: ““
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al n. 1066/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza, domanda o eccezione così provvede: accoglie la domanda proposta da d Controparte_7 accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria concluso in data 10/06/2008 comunicata con lettera del 10/09/2018, per l'effetto condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al rilascio immediato in favore della società ricorrente degli immobili oggetto del contratto di leasing di cui in narrativa. Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese 15%, cap ed iva come per legge” (doc. 8 – Ordinanza n. 2343/2024 tribunale di AN, giudice dott.ssa Roberta Mariotti);
- l'impugnazione proposta avverso tale ordinanza da parte dell'utilizzatore è ancora pendente, ma nelle more la corte di appello di AN ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività così disponendo (nrg. 314/2024): “[…] alla luce di una prima delibazione, necessariamente sommaria e suscettibile di emendamento nel prosieguo del giudizio,
l'impugnazione non appare assistita da manifesta fondatezza, con conseguente insussistenza del presupposto da ultimo richiesto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 283 c.p.c. nella lettera ratione temporis applicabile;
al riguardo, occorre osservare che: - l'ordinanza del Tribunale di AN è giunta all'accoglimento della pretesa restitutoria all'esito di corretta allocazione dell'onere probatorio che, come noto, in tema di responsabilità contrattuale è soddisfatto dal creditore tramite dimostrazione della fonte negoziale del credito ed allegazione dell'altrui adempimento, ciò che è avvenuto nel caso di specie posto che l'attore, ora appellato, ha prodotto il contratto di leasing ed ha lamentato l'altrui adempimento;
[...]
[...]
[.. disattendendo il proprio onere probatorio, lungi dal dimostrare l'adempimento delle Controparte_8 obbligazioni periodiche, riferisce di aver interrotto il pagamento dei canoni dal mese di luglio del 2017; - la circostanza che abbia acquistato la disponibilità del bene immobile è Controparte_8 univocamente dimostrata dai lavori di ristrutturazione dalla medesima svolti ed è sostanzialmente ammessa anche nell'atto di appello, ove si legge quanto segue: “la non ha mai ricevuto l'immobile in Parte_1 oggetto con una regolare consegna ai sensi del contratto ma la stessa deteneva e detiene l'immobile perché nello stesso ha eseguito in forza del diverso contratto di appalto stipulato tra le parti (doc.2) i lavori di sistemazione dell'immobile pattuiti nel tempo tra le parti”; peraltro, come evidente, che parte appellante abbia la disponibilità del bene immobile è confermato dall'opposizione al suo rilascio;
- come emerge dall'esame della scrittura privata del 10.6.2008, e dalle successive scritture integrative, il bene oggetto del contratto di leasing è un “immobile il corso di costruzione” e l'originaria concedente (tampoco i suoi danti causa) non si è mai obbligata a mutuare all'utilizzatore tutte le somme necessarie all'ultimazione dei lavori, ciò che evidenzia
l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento;
- la documentazione prodotta da parte appellata, vagliata alla luce della clausola di cui all'art. 14 della richiamata scrittura privata, conferma l'avvenuta cessione del contratto in favore di altresì, la questione del mancato perfezionamento della cessione Controparte_7 del contratto di leasing non è mai stata (tempestivamente) sollevata nel corso del primo grado di giudizio, sì da configurarsi come circostanza non contestata, con conseguente necessità di applicare la norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.: che la difesa appellante ha omesso adeguata dimostrazione della sussistenza del periculum, ossia dell'imminenza di un danno grave ed irreparabile, non potendosi esso cogliere nella sola circostanza dell'esecutività della sentenza impugnata e, dunque, della proposizione di correlata azione esecutiva:
P.Q.M
. Visti gli artt. 283, 351 c.p.c., così decide: - rigetta l' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata […]”.
3. Tanto premesso si rileva che vi è prova della legittimazione della parte opposta.
3.1. Invero, parte opposta ha allegato e documentato, fin dalla fase monitoria, che:
- con atto del Notaio Dott. , iscritto al collegio notarile di Roma, del Persona_1
26.7.2016, la è stata fusa per incorporazione con la Controparte_4 Controparte_9
e quest'ultima è subentrata in tutte le attività e passività, diritti, obblighi,
[...] crediti, debiti, azioni e ragioni attive e passive della (doc. 1, lett. b) – Atto Controparte_4 di fusione, allegato al fascicolo monitorio);
8 - con atto Notaio Dott. iscritto al collegio notarile di Brescia, Persona_2 del 28.8.2017, la ha conferito alla il Controparte_9 Controparte_5 ramo d'azienda denominato “leasing” e, per effetto del conferimento, sono state trasferite in capo alla conferitaria ogni attività e passività, onere e rischio verificatosi Controparte_5
o maturati a partire dal conferimento. Costituiscono oggetto del conferimento tutti i contratti di locazione finanziaria (leasing), attivi e non, con saldo contabile differente da zero ed i relativi beni sottostanti oggetto dei contratti di locazione finanziaria medesimi, fatta eccezione per il contratto n. 15620 (non rilevante nella specie), dandosi atto altresì che in tale ambito sono state ricomprese anche tutte le posizioni rientrate nelle imprese conferenti dalla cessione al fondo Atlante per effetto della cosiddetta “retention rule” (doc. 1, lett. c) - Atto di conferimento);
- la (oggi per incorporazione nella Controparte_5 CP_10 Controparte_6
, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. di
[...] [...]
appartenente al , con sede legale in Controparte_6 Controparte_11
Brescia, Via Cefalonia n. 74, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge n. 130/1999, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ITna Parte II, n. 119 del 10.10.2019, ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto, alla
[...]
con sede in Roma Via Piemonte n. 38, in forza di un contratto di cessione di Parte_4 crediti concluso in data 30.09.2019, (con efficacia economica dal 31.10.2018 e con efficacia giuridica dal 30.09.2019) i crediti pecuniari nonché i diritti ad essi inerenti, oltre che i relativi accessori e garanzie (doc. 1, lett. d) – Estratto Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10.10.2019);
- in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 9 dicembre 2020, la società ai sensi dell'art. 58, comma 2 del TUB, ha acquistato pro Parte_5 soluto ed in blocco da tutti i crediti pecuniari derivanti dai contratti di Parte_4 locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili strumentali, stipulato da
(e sue danti causa) e una pluralità di debitori classificati alle ore 23.59 del Controparte_5
31 ottobre 2018 come “in sofferenza” o come “inadempienza probabile”, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 (doc. 1, lett. e) – Estratto Gazzetta Ufficiale n.
145 del 12.12.2020);
9 - con contratto di cessione crediti concluso in data 14 dicembre 2020
[...] nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Parte_5
Legge 130/99, con efficacia economica dal 1° settembre 2020 e con efficacia giuridica dal 14 dicembre 2020 ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla i crediti Controparte_2 pecuniari derivanti dai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili strumentali, ancora in essere alla data di efficacia giuridica o già oggetto, a tale data, di scioglimento o risoluzione ai sensi delle leggi applicabili, come pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 17.12.2020 (doc. 1, lett. f) – Estratto Gazzetta Ufficiale n. 147 del 17.12.2020);
- per effetto di dette tre cessioni la è divenuta titolare del credito Controparte_2 vantato per canoni scaduti ed insoluti in relazione al contratto di locazione finanziaria n.
930389, come dimostra l'elenco delle posizioni cedute in capo alla Controparte_2 prodotto in allegato alla comparsa di risposta, alla pag. 1, colonna 2, rigo n. 19 individua proprio il contratto di leasing n. 930389, oggetto del presente giudizio (doc. 2 – Elenco debitori ceduti, allegato alla comparsa di risposta). D'altronde, il doc. 2 in sede di comparsa di risposta nel giudizio di opposizione poteva essere scaricato e visionato da parte opponente, consultando la G.U. n. 147/2020 (cfr., Doc. 1, lett. f)). Cliccando sul link contenuto nella predetta G.U. https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/, al termine della pagina è sufficiente cliccare in corrispondenza della voce “Verifica cessioni”. A quel punto, si viene reindirizzati ad una pagina in cui sono elencate tutte le operazioni di cartolarizzazione dell'ex , tra cui già spiccano le società Controparte_12
(cessionarie) e Al termine di tale Controparte_2 Controparte_7 pagina, basta cliccare sulla voce “È possibile consultare l'elenco delle posizioni cedute al seguente link” per essere reindirizzati alla pagina web “https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/” e, a quel punto,
è sufficiente cliccare in corrispondenza del nome “ per aprire il menù Controparte_13
a tendina e cliccare, poi, sulla dicitura “Debitori ceduti in data 14 dicembre 2020”. Così facendo, viene aperto proprio il doc. 2, all'interno del quale a pag. 1, colonna 2, rigo n. 19 si indica proprio il contratto di leasing n. 930389 per cui è causa.
I crediti ceduti vengono descritti in modo chiaro, esaustivo e soprattutto specifico
(crediti pecuniari per capitale, interessi anche di mora, costi e altri accessori;
derivanti da
10 contratti di leasing mobiliari e immobiliari;
ancora in essere alla data di efficacia giuridica della cartolarizzazione o che siano già stati oggetto, in tale data, di scioglimento o risoluzione in virtù delle leggi applicabili;
stipulati da tra il 1997 e il 2014; stipulati con Controparte_5 una pluralità di debitori classificati alla Data di Efficacia Economica come “in sofferenza” o come “inadempienza probabile” ai sensi della Circolare della AN d'IT ecc.), di talché essi sono individuati ed individuabili con chiarezza e senza margine di errore.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa di parte opposta infatti, “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interesse, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'IT (Cass. 22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277;
Cass. 22/06/2023, n. 17944)” (cfr. Cass. n. 29872 del 2024).
3.2. Si precisa, come già accennato, che parallelamente alla cessione dei crediti è avvenuta da parte della la cessione dei beni e rapporti giuridici relativi al Controparte_5 medesimo contratto di leasing n. 930389 (già n. 9655) oggetto del giudizio pendente dinnanzi alla corte d'appello, i cui passaggi sono stati analiticamente descritti e documentati da parte opposta con la prima memoria istruttoria.
4. Come già rilevato con l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il credito per canoni scaduti e insoluti derivanti dal contratto di leasing è certo, liquido ed esigibile avendo l'impresa concedente documentato la sottoscrizione del contratto di leasing, la successiva rinegoziazione, la raccomandata di risoluzione del contratto contenente dichiarazione della concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto, e l'estratto conto.
Il conteggio degli scaduti e insoluti parte dal canone n. 65 a pag. 9 dell'estratto conto, il quale riporta alle voci “d.mov” (data movimento) e “d. doc.” (data documento) quella
11 dell'01.02.2017, in modo congruente con quanto esposto da parte opposta, ove si deduce che l'inadempimento avversario è iniziato proprio a partire dal mese di febbraio 2017.
Il conteggio per i canoni scaduti ed insoluti si arresta alla voce CL 84 a pag. 11 dell'estratto conto, il quale riporta alle voci “d.mov” (data movimento) e “d. doc.” (data documento) rispettivamente quella del 10.09.2018 e quella del 30.09.2018, in modo altrettanto conforme a quanto esposto da parte opposta, che ha allegato che nel mese di settembre 2018 (cfr., doc. 1, lett. j) cit.) i contratti sono stati risolti di diritto dalla concedente a causa dell'inadempimento dell'utilizzatrice.
A fronte di ciò, in primo luogo, gli opponenti, su cui grava il relativo onere, non hanno allegato né tantomeno provato di aver estinto l'obbligazione di pagamento.
Al contrario, è la stessa utilizzatrice a confermare l'avvenuto rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento, in quanto ritenuto giustificato dal pregresso inadempimento altrui.
Il contratto di locazione finanziaria n. 9655, oggi n. 930389, sottoscritto tra la (allora) concedente e l'utilizzatrice contiene tutte clausole pienamente valide ed efficaci, liberamente pattuite e volute tra le parti, molte anche oggetto di doppia sottoscrizione, le quali disciplinano in modo chiaro ed inequivoco i reciproci obblighi e responsabilità tra le predette parti.
5. L'eccezione di adempimento per la prima volta sollevata con l'opposizione è, oltreché tardiva, del tutto infondata.
Col contratto di leasing immobiliare le parti hanno pattuito un corrispettivo complessivo di € 1.856.816,70 oltre IVA.
Il costo del bene, così come individuato in contratto, era pari ad € 1.200.00,00, così suddiviso: € 771.000,00 per l'immobile ed € 429.000,00 per l'esecuzione delle opere necessarie.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'opposta, nelle premesse del contratto di leasing (in particolare, le lettere C), D) E), F) G) ed H)), si specifica come l'utilizzatrice abbia personalmente indicato alla concedente il complesso immobiliare sito nel
Comune di Pergola, dichiarando di ben conoscere l'immobile che si sarebbe realizzato in
12 ogni sua caratteristica e di giudicarlo pienamente rispondente, sotto ogni profilo, alle proprie esigenze nonché consono all'attività che ivi avrebbe svolto l'odierna convenuta.
L'utilizzatrice, in virtù di tale scelta, ha sollevato la concedente da qualsiasi responsabilità ricollegata e/o ricollegabile all'immobile, nonché dalle opere svolte o da svolgere come pure per quanto costruito o da costruire, individuando personalmente le imprese realizzatrici per la costruzione dell'immobile nonché le forniture che dovranno essere eseguite per la realizzazione dell'immobile.
Inoltre, l'utilizzatrice, avendo selezionato personalmente e indicato alla concedente il cespite presso il fornitore, l'ha sollevata per qualunque vizio ed irregolarità di qualsiasi natura, interamente addebitabile solo alla utilizzatrice stessa per propria negligenza e/o imperizia al momento della scelta.
A fronte di ciò, l'impegno della concedente era semplicemente quello di “acquistare
l'area/immobile sulla quale costruire/ristrutturare/completare l'immobile in parola” ed attivare, con l'utilizzatrice, l'operazione di leasing pattuita, così come è stato fatto.
Tali clausole sono valide ed efficaci in quanto espressamente volute e pattuite dalle parti e anche oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
c.c., e l'utilizzatrice ha dichiarato di averne preso piena conoscenza, nonché di accettarle ed approvarle specificamente.
Gli artt. 10 ed 11 sottoscritti dalle parti prevedono espressamente che ogni costo e spesa relativi ad attività di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) sarebbe stato ad esclusivo carico della utilizzatrice e che ogni modifica, addizione e/o variante relativa all'immobile sarebbe passata immediatamente e di pieno diritto in proprietà della concedente, senza che l'utilizzatrice possa richiedere alcun rimborso e/o indennità relativa a tali miglioramenti e/o addizioni.
Dirimente, poi, ai fini della decisione, è l'art. 6 contenuto nell'allegato al contratto di locazione finanziaria (prodotto da entrambe le parti) che dispone che:
13 L'importo massimo accettato oggetto di finanziamento è quello dichiarato in contratto:
Pertanto, illegittima risulta la sospensione del pagamento dei canoni, dichiaratamente effettuata ex art. 1460 c.c., ma in realtà costituente inadempimento alle obbligazioni assunte in contratto da parte dell'utilizzatore.
L'utilizzatore aveva l'obbligo giuridico di contenere i costi entro l'importo massimo finanziato dalla concedente (già inizialmente ingente ed oggetto di una successiva variazione), dalla medesima d'altronde conosciuto (in quanto voluto e sottoscritto) come emerge dall'art. 2 del contratto di seguito trascritto:
E dall'art. 3:
Tale importo, come detto, ha subito due variazioni successive, di cui una in aumento per il solo importo di € 125.000 riconosciuto esclusivamente per le opere eseguite, fermo restando che entrambe le modifiche contrattuali hanno lasciato impregiudicato il resto del regolamento negoziale concluso tra le parti. Dalla stipulazione della prima variazione del 7 marzo 2025, in cui espressamente le parti fanno riferimento ad un aumento del finanziamento solo in riferimento al costo delle opere, emerge la chiara volontà del concedente di non riconoscere ulteriori importi, a nessuno titolo, e la consapevolezza da parte dell'utilizzatore che non sarebbero state erogate ulteriori somme, per nessun motivo.
14 Sarebbe stato pertanto onere dell'utilizzatore attivarsi per conseguire la dedotta agibilità a proprie spese. La richiesta del rilascio di ogni provvedimento amministrativo era onere dell'utilizzatore, come stabilito in contratto.
Il valore complessivo dell'intervento della concedente, comprensivo del costo del terreno, di quello delle opere, di oneri di concessione ed urbanizzazione ed imprevisti, nonché dei compensi dei professionisti nominati, non poteva in alcun caso essere superiore all'importo risultante dalle due rimodulazioni contrattuali concesse, e tale responsabilità pendeva sulla utilizzatrice.
Qualunque importo in eccedenza rispetto a quello finanziato permetteva addirittura alla concedente la facoltà di recedere dal contratto di locazione finanziaria e dai contratti di appalto dipendenti dal contratto di locazione finanziaria, e di dichiarare quest'ultimo risolto
(facoltà, in ogni caso, mai esercitata, atteso che la risoluzione è avvenuta per inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni pattuiti, richiesti in sede monitoria).
Il capannone è da anni utilizzato dall'utilizzatrice tanto che non lo restituisce alla concedente nonostante l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. (ante riforma c.d. Cartabia) del tribunale di rilascio dell'immobile.
Anche dalla seconda modifica contrattuale intervenuta il 20 dicembre 2012 emerge implicitamente che il bene concesso in leasing è stato anche consegnato all'utilizzatrice tanto che le parti consensualmente e congiuntamente danno atto che i canoni di leasing risultano pagati fino a quel momento.
Pertanto le contestazioni di parte opponente, in merito alla mancata redazione del verbale di consegna dell'immobile, che da tale mancanza vorrebbe far discendere la conseguenza per cui non sarebbe neppure sorta l'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatrice, è del tutto infondata atteso che le parti, di comune accordo, hanno dato ampiamente esecuzione al contratto di locazione.
Quindi il contratto è stato risolto di diritto dalla concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 21 del contratto che dispone che:
15 E' diritto della concedente ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati oltrechè di quelli a scadere, questi ultimi non domandanti nel caso in oggetto.
6. Non si ravvisa alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della concedente.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'opposta: “In tema di locazione finanziaria, qualora l'"utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il
"fornitore" consegnerà il bene direttamente all' utilizzatore,l'operazione si svolge nel senso per cui rapporto in cui l'acquisto, ad opera del concedente, va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume - pertanto- neppure indirettamente l'obbligo della consegna, ne' garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, ne' rimane tenuto alla garanzia per evizione.
Da ciò consegue che un'eventuale esplicita clausola - inserita nel contratto di leasing - di esonero del concedente da responsabilità per inadempimento del fornitore (ivi compresa quella per mancata consegna) non presenti tecnicamente la funzione di determinare e convenire un esonero da responsabilità, e quindi non si presti alla applicazione della disciplina di cui all'art. 1229 cod. civ.” (Cass. n. 6412 del 1998; Cass. m. 17767 del
2005).
Pertanto l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
16 7. Parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al decisum in sede monitoria, medi per le fasi di studio introduttiva e istruttoria e minimo per la fase decisoria (attesa la definizione ex art. 281sexies c.p.c. senza il deposito di scritti conclusionali).
8. Sussistono i presupposti anche per la condanna di parte opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., sollecitato da parte opposta ma comunque applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, che configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
8.1. L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adottabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto
17 conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso
18 e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
8.2. Nel caso in esame, la colpa grave di parte opponente si rinviene nel fatto della conoscenza dell'infondatezza dell'opposizione basata sulle stesse eccezioni già chiaramente rigettate da questo tribunale nel procedimento introdotto dalla cessionaria del diritto di proprietà sull'immobile concesso in leasing per ottenerne la riconsegna e definito con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. non sospesa dalla corte di appello (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di risposta, cit.).
L'aver proposto una domanda giudiziale basata su domande già rigettate per motivazioni ampiamente conformi alla giurisprudenza consolidata di questo tribunale, oltreché di legittimità, e senza addurre alcuna argomentazione ulteriore, volta a confutarle, dimostra la negligenza di parte attrice nello studio dei presupposti dell'azione nella fase anteriore l'instaurazione della causa.
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense, tanto maggiore quando si difende un fallimento, coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in
19 € 6.000,00 a favore di parte opposta, pari nel complesso, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. la parte opponente deve essere condannata anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma da determinarsi nella somma di € 3.000.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta dalla da e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione depositato il 27 dicembre 2024 e, per l'effetto, conferma CP_1 il decreto ingiuntivo n. 1407 del 20 novembre 2024 che acquista efficacia esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna ex art. 91 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 CP_1 in solido tra loro, a rimborsare alla le spese processuali sostenute da Controparte_2 quest'ultima, liquidate in € 11.977, oltre rimborso spese processuali al 15 %, IVA e CPA;
3) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, a pagare alla la somma di € 6.000; CP_1 Controparte_2
4) condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Parte_1 CP_14
e in solido tra loro, a pagare alla cassa delle ammende la somma € 3.000. CP_1
Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
AN, 23 dicembre 2025
La giudice
LL MO
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice LL MO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 23 /2025 R.G., promossa
DA
., cod. fisc. in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore che si sono costituiti anche personalmente quali fideiussori,
[...]
, cod. fisc. , e , cod. fisc. CP_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Marroni, C.F._2 che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 27 dicembre
2024
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
, cod. fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Giovanna Bigi che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 12 febbraio 2025
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di leasing immobiliare;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 21 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue: “L'avv. Marroni discute oralmente e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione e insiste in via istruttoria per l'ammissione della prova testimoniale indicata nella seconda memoria istruttoria, compresa la richiesta di CTU tecnica e contabile ivi richiesta chiedendo la remissione in istruttoria.
L'avv. Emiliani precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta e contesta le deduzioni avversarie e l'odierna richiesta di remissione in istruttoria riportandosi alle memori difensive già depositate”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
Per l'opponente: “- invia preliminare: stante la palese mancanza di titolarità e/o prova della titolarità del diritto azionato in capo alla dichiarare inammissibile, nullo, Controparte_2 inefficace, revocato e privo di effetti il decreto ingiuntivo telematico n. 1407/2024 del 18/11/2024 dep. il
20/11/2024 emesso dal Tribunale di AN, Giudice Dr. EA AN, nel procedimento iscritto al
n. 5775/2024 RG. con ogni conseguenza di legge;
- nel merito:
- dichiarare inammissibile, nullo, inefficace, revocato e privo di effetti il decreto ingiuntivo telematico n.
1407/2024 del 18/11/2024 dep. il 20/11/2024 emesso dal Tribunale di AN, Giudice Dr.
EA AN, nel procedimento iscritto al n. 5775/2024 RG. su richiesta della CP_2 CP_2
, con sede legale in Roma Via Curtatone n.3, dichiarando non sussistente il credito azionato dalla
[...] controparte e non dovute le somme richieste sia per sorte che per interessi e quant'altro, e, comunque, non provate le relative domande, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- In via del tutto subordinata e residuale, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle sopra riportate richieste, accertare e quantificare le eventuali ed effettive somme dovute alla controparte;
- Con vittoria di spese e competenze di avvocato oltre accessori ed oneri di legge” .
Per l'opposto: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dai garanti autonomi e parte attrici Sig.ri ed in quanto ad essi è preclusa, nel presente giudizio, sino CP_1 Parte_2 all'avvenuto pagamento dei debiti maturati dalla garantita, la proposizione di qualsiasi eccezione relativa all'an ed al quantum della pretesa creditoria attivata in sede monitoria dalla per Controparte_2
l'effetto, tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto ed eccepito nel atto di citazione in opposizione è
2 inammissibile e va integralmente respinto, con conseguente integrale conferma del Decreto ingiuntivo n.
1407/2024 del Tribunale di AN;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o comunque tamquam non essent tutte le domande formulate dalla Parte_3 nel presente giudizio e sviluppate a pag. 13 (“Eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod. Civ. –
[...] illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla controparte ), a pag. 15 CP_3
(“Applicazione alla fattispecie dell'art. 1370 Cod. Civ.” e “Violazione da parte della società di leasing dell'art. 1375 Cod. Civ.”) e a pag. 16 (“Nullità delle clausole ex art. 1229 e 1355 Cod. Civ”) dell'atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo, in quanto già proposte – in alcuni casi tardivamente – nel parallelo giudizio civile di primo grado R.G. n. 1066/2022 Trib. AN e/o nel giudizio di secondo grado
R.G. n. 314/2024 Corte App. AN, in palese violazione del principio del ne bis in idem e, altresì, in violazione del dovere di eccepire tempestivamente, alla prima occasione utile, tali doglianze, con conseguente non contestazione delle medesime e rischio di contrasto di giudicati tra il presente giudizio e quello pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di AN, R.G. n. 314/2024;
- ANCORA IN VIA PRELIMINARE: accertare e concedere, alla prima udienza, la provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del Tribunale di AN, sussistendone tutti i requisiti di legge;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze – anche istruttorie – ex adverso formulate, in quanto generiche, errate in fatto ed in diritto nonché infondate, in virtù di quanto argomentato, dedotto ed eccepito nonché alla luce della documentazione prodotta e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, con conseguente integrale conferma del Decreto ingiuntivo n. 1407/2024 del Tribunale di AN. Con condanna ai sensi dell'art. 96, commi 1 e/o 3, c.p.c..
Con vittoria di spese ed onorari di causa, anche relativi alla fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società garantita e i due garanti in proprio, ritenuti in sede monitoria non consumatori, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1407 del 20 novembre
2024 che li ha condannati a pagare a favore di parte opposta la somma di € 159.895,69, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di canoni scaduti e rimasti insoluti dovuti in conseguenza della risoluzione di diritto, per effetto dell'inadempimento dell'utilizzatrice
3 opponente, del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 9655, oggi (a seguito di cessione di credito a mezzo cartolarizzazione) n. 930389, del 10 giugno 2008 con cui la
(poi fusasi per incorporazione nella Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ora ha concesso in leasing il seguente bene immobile: “capannone
[...] Controparte_2 artigianale sito in Comune di Pergola Z.A. Via Cavalieri di Vittorio Veneto da realizzarsi su lotto di terreno distinto al NCT di detto Comune al Foglio 80 Particelle 186 e 693 ed immobile in corso di costruzione distinto al NCEU di detto Comune al Foglio 80 Mappale 670 Cat. F/3” (doc. 1, lett. h) –
Contratto di leasing n. 930389 allegato al fascicolo monitorio, al pari di tutti i documenti indicati alle varie lettere allegate al doc. n. 1 che di seguito si citeranno, e poi riallegati alla comparsa di risposta).
Con l'opposizione, gli opponenti hanno allegato, in punto di fatto, che:
- il contratto di leasing ha avuto ad oggetto un immobile in costruzione e che la concedente, in quanto proprietaria dell'immobile e titolare del permesso di costruire, si sarebbe obbligata a finanziare tutti i lavori necessari a rendere l'immobile agibile;
- l'impresa concedente, dopo aver finanziato la maggior parte dei lavori, si è rifiutata di finanziare l'ultima spesa necessaria per rendere l'immobile agibile e cioè le spese tecniche, ammontanti ad € 23.000 circa e che per colpa di tale condotta inadempiente, l'immobile è ad oggi inagibile;
- l'impresa utilizzatrice ha iniziato in buona fede a pagare i canoni di leasing, ancor prima della consegna del bene documentata da verbale come previsto invece in contratto e mai avvenuta;
così facendo ha dato esecuzione anticipata alle proprie obbligazioni;
ma poi cessato di pagare le rate a fronte della palese, protratta e inescusabile inadempienza da parte dell'impresa concedente a consegnare un immobile agibile.
In punto di diritto, gli opponente hanno eccepito:
- la mancanza di prova della titolarità del credito azionato da e nello specifico CP_2
la mancanza di prova della inclusione del credito nel contratto di leasing;
- la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto il credito azionato non sarebbe né certo né liquido, in quanto non essendoci mai stata la formale consegna dell'immobile, per essere lo stesso inagibile, non sarebbe mai sorto l'obbligo dell'utilizzatore di corrispondere i canoni di leasing;
4 - ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della concedente e quindi l'illegittimità della risoluzione contrattuale di diritto comunicata dalla concedente all'utilizzatrice ;
- ex art. 1370 c.c. le clausole del contratto di leasing risultando non chiare e redatte su moduli predisposti dall'impresa concedente dovrebbero essere interpretate a favore dell'utilizzatrice;
- la violazione dell'art. 1375 c.c.;
- la nullità delle clausole di cui all'art. 4 del contratto di leasing - accollo di responsabilità e manleva – e comunque di esonero da responsabilità di cui è pieno il contratto, inserite artatamente nel proprio “formulario” dalla società di leasing, che agiva da una posizione dominate, ex art. 1229 c.c. e, comunque, perché contrarie all'ordine pubblico ed alla legge, in quanto volte a scaricare sul contraente debole ogni responsabilità anche della concedente rimettendo, in pratica, alla sua (della concedente) mera volontà la facoltà di adempiere o meno alle proprie obbligazioni. Le clausole così congegnate ( e in particolare l'art. 4 del contratto) sarebbero palesemente nulle anche ex art.1355 c.c. atteso che la regolarità amministrativa, agibilità compresa, poteva essere richiesta, ex art. 24 del d.P.R.
n.380/2001, solo dalla concedente proprietaria dell'immobile ed intestataria del permesso di costruire la quale volontariamente ha deciso di non presentarla e di non finanziare quanto necessario a tal fine.
L'opposta si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2. Tanto premesso, è necessario ripercorrere i fatti documentati e non contestati tra le parti:
- come detto, con contratto del 10 giugno 2008, n. 9655, ora n. 930389 (a seguito della cartolarizzazione del credito di cui si dirà più avanti) ha concesso in CP_4 locazione finanziaria l'immobile descritto al punto 1. costituito da un capannone artigianale da realizzarsi e un immobile in corso di costruzione;
- il corrispettivo per la locazione finanziaria è stato fissato tra le parti in €
1.856.816,70 oltre I.V.A., ripartito in un primo corrispettivo periodico di € 50.004,00 oltre
I.V.A. alla firma del contratto e n. 215 corrispettivi mensili successivi consecutivi di €
5 8.403,78 oltre I.V.A., a partire dal giorno 1 del primo mese successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna;
- i signori e hanno prestato fideiussione a garanzia del Parte_2 CP_1 puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione finanziaria n. 930389 (doc. 1, lett. l) – fideiussioni, allegato al fascicolo monitorio);
- il 7.03.2012 le parti hanno sottoscritto un primo atto modificativo del contratto di locazione finanziaria con il quale la concedente ha acconsentito ad incrementare le somme finanziate di € 150.000 per opere (doc. n. 8 allegato all'atto di citazione);
- il 20.12.2012 le parti hanno sottoscritto un secondo atto modificativo al contratto di locazione finanziaria, con il quale la concedente ha concesso al cliente la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di locazione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal canone con scadenza in data 01.09.2012 e fino al 31.8.2013; per il periodo di sospensione il cliente era comunque tenuto a corrispondere unicamente la quota interessi pari a quella del primo canone oggetto di sospensione, secondo la periodicità contrattualmente pattuita, e a rimborsare la quota capitale implicita nei canoni oggetto di sospensione al termine della sospensione medesima, con conseguente modifica delle scadenze e dei canoni pattuiti e proroga al 01.09.2030 del termine previsto in contratto per l'esercizio del diritto di riscatto del bene concesso in locazione finanziaria (doc. 1, lett. i) – atto modificativo contratto di locazione finanziaria, allegato alla comparsa);
- a partire dal mese di febbraio 2017, l'utilizzatrice ha arrestato, senza alcun preavviso e senza giustificazione, il pagamento dei canoni della locazione finanziaria, per cui la
[...] si è avvalsa, nel mese di settembre 2018, della clausola risolutiva espressa CP_5 prevista dall'art. 21 delle condizioni generali del contratto e dall'art. 1456 c.c., inviando alla utilizzatrice la comunicazione di risoluzione del contratto e intimando alla predetta l'immediato rilascio delle unità immobiliari, libere da persone e cose (doc. 1, lett. j) – comunicazione di risoluzione contrattuale);
- nonostante i solleciti, la parte conduttrice non ha provveduto allo spontaneo rilascio delle unità immobiliari né al pagamento della somma dovuta per canoni scaduti e insoluti sino alla risoluzione contrattuale, spese ed interessi di mora, ammontanti ad € 159.895,69
6 come da allegato estratto conto (doc. 1, lett. k) – estratto conto), richiesti con la domanda monitoria;
- prima ancora dell'azione monitoria, la cessionaria dei beni e rapporti giuridici
(mentre la cessionaria dei soli crediti è oggi ha inteso Controparte_7 CP_2 conseguire un provvedimento giudiziale che condannasse parte conduttrice, o chiunque occupasse il bene immobile, al rilascio dell'unità immobiliare libera e vacua da persone e cose, depositando ricorso ex art. 702bis c.p.c. l'11.03.2022, a cui l'utilizzatrice, nonostante in questa sede asserisca l'inagibilità dell'immobile, si è opposta (nrg. 1066/2022);
- la domanda di rilascio dell'immobile concesso in leasing è stata accolta da questo tribunale con ordinanza del 26.02.2024 con cui è stato disposto: ““
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al n. 1066/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza, domanda o eccezione così provvede: accoglie la domanda proposta da d Controparte_7 accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria concluso in data 10/06/2008 comunicata con lettera del 10/09/2018, per l'effetto condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al rilascio immediato in favore della società ricorrente degli immobili oggetto del contratto di leasing di cui in narrativa. Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese, € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese 15%, cap ed iva come per legge” (doc. 8 – Ordinanza n. 2343/2024 tribunale di AN, giudice dott.ssa Roberta Mariotti);
- l'impugnazione proposta avverso tale ordinanza da parte dell'utilizzatore è ancora pendente, ma nelle more la corte di appello di AN ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività così disponendo (nrg. 314/2024): “[…] alla luce di una prima delibazione, necessariamente sommaria e suscettibile di emendamento nel prosieguo del giudizio,
l'impugnazione non appare assistita da manifesta fondatezza, con conseguente insussistenza del presupposto da ultimo richiesto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 283 c.p.c. nella lettera ratione temporis applicabile;
al riguardo, occorre osservare che: - l'ordinanza del Tribunale di AN è giunta all'accoglimento della pretesa restitutoria all'esito di corretta allocazione dell'onere probatorio che, come noto, in tema di responsabilità contrattuale è soddisfatto dal creditore tramite dimostrazione della fonte negoziale del credito ed allegazione dell'altrui adempimento, ciò che è avvenuto nel caso di specie posto che l'attore, ora appellato, ha prodotto il contratto di leasing ed ha lamentato l'altrui adempimento;
[...]
[...]
[.. disattendendo il proprio onere probatorio, lungi dal dimostrare l'adempimento delle Controparte_8 obbligazioni periodiche, riferisce di aver interrotto il pagamento dei canoni dal mese di luglio del 2017; - la circostanza che abbia acquistato la disponibilità del bene immobile è Controparte_8 univocamente dimostrata dai lavori di ristrutturazione dalla medesima svolti ed è sostanzialmente ammessa anche nell'atto di appello, ove si legge quanto segue: “la non ha mai ricevuto l'immobile in Parte_1 oggetto con una regolare consegna ai sensi del contratto ma la stessa deteneva e detiene l'immobile perché nello stesso ha eseguito in forza del diverso contratto di appalto stipulato tra le parti (doc.2) i lavori di sistemazione dell'immobile pattuiti nel tempo tra le parti”; peraltro, come evidente, che parte appellante abbia la disponibilità del bene immobile è confermato dall'opposizione al suo rilascio;
- come emerge dall'esame della scrittura privata del 10.6.2008, e dalle successive scritture integrative, il bene oggetto del contratto di leasing è un “immobile il corso di costruzione” e l'originaria concedente (tampoco i suoi danti causa) non si è mai obbligata a mutuare all'utilizzatore tutte le somme necessarie all'ultimazione dei lavori, ciò che evidenzia
l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento;
- la documentazione prodotta da parte appellata, vagliata alla luce della clausola di cui all'art. 14 della richiamata scrittura privata, conferma l'avvenuta cessione del contratto in favore di altresì, la questione del mancato perfezionamento della cessione Controparte_7 del contratto di leasing non è mai stata (tempestivamente) sollevata nel corso del primo grado di giudizio, sì da configurarsi come circostanza non contestata, con conseguente necessità di applicare la norma di cui al primo comma dell'art. 115 c.p.c.: che la difesa appellante ha omesso adeguata dimostrazione della sussistenza del periculum, ossia dell'imminenza di un danno grave ed irreparabile, non potendosi esso cogliere nella sola circostanza dell'esecutività della sentenza impugnata e, dunque, della proposizione di correlata azione esecutiva:
P.Q.M
. Visti gli artt. 283, 351 c.p.c., così decide: - rigetta l' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata […]”.
3. Tanto premesso si rileva che vi è prova della legittimazione della parte opposta.
3.1. Invero, parte opposta ha allegato e documentato, fin dalla fase monitoria, che:
- con atto del Notaio Dott. , iscritto al collegio notarile di Roma, del Persona_1
26.7.2016, la è stata fusa per incorporazione con la Controparte_4 Controparte_9
e quest'ultima è subentrata in tutte le attività e passività, diritti, obblighi,
[...] crediti, debiti, azioni e ragioni attive e passive della (doc. 1, lett. b) – Atto Controparte_4 di fusione, allegato al fascicolo monitorio);
8 - con atto Notaio Dott. iscritto al collegio notarile di Brescia, Persona_2 del 28.8.2017, la ha conferito alla il Controparte_9 Controparte_5 ramo d'azienda denominato “leasing” e, per effetto del conferimento, sono state trasferite in capo alla conferitaria ogni attività e passività, onere e rischio verificatosi Controparte_5
o maturati a partire dal conferimento. Costituiscono oggetto del conferimento tutti i contratti di locazione finanziaria (leasing), attivi e non, con saldo contabile differente da zero ed i relativi beni sottostanti oggetto dei contratti di locazione finanziaria medesimi, fatta eccezione per il contratto n. 15620 (non rilevante nella specie), dandosi atto altresì che in tale ambito sono state ricomprese anche tutte le posizioni rientrate nelle imprese conferenti dalla cessione al fondo Atlante per effetto della cosiddetta “retention rule” (doc. 1, lett. c) - Atto di conferimento);
- la (oggi per incorporazione nella Controparte_5 CP_10 Controparte_6
, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. di
[...] [...]
appartenente al , con sede legale in Controparte_6 Controparte_11
Brescia, Via Cefalonia n. 74, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge n. 130/1999, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ITna Parte II, n. 119 del 10.10.2019, ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto, alla
[...]
con sede in Roma Via Piemonte n. 38, in forza di un contratto di cessione di Parte_4 crediti concluso in data 30.09.2019, (con efficacia economica dal 31.10.2018 e con efficacia giuridica dal 30.09.2019) i crediti pecuniari nonché i diritti ad essi inerenti, oltre che i relativi accessori e garanzie (doc. 1, lett. d) – Estratto Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10.10.2019);
- in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 9 dicembre 2020, la società ai sensi dell'art. 58, comma 2 del TUB, ha acquistato pro Parte_5 soluto ed in blocco da tutti i crediti pecuniari derivanti dai contratti di Parte_4 locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili strumentali, stipulato da
(e sue danti causa) e una pluralità di debitori classificati alle ore 23.59 del Controparte_5
31 ottobre 2018 come “in sofferenza” o come “inadempienza probabile”, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020 (doc. 1, lett. e) – Estratto Gazzetta Ufficiale n.
145 del 12.12.2020);
9 - con contratto di cessione crediti concluso in data 14 dicembre 2020
[...] nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Parte_5
Legge 130/99, con efficacia economica dal 1° settembre 2020 e con efficacia giuridica dal 14 dicembre 2020 ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto alla i crediti Controparte_2 pecuniari derivanti dai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili e beni mobili strumentali, ancora in essere alla data di efficacia giuridica o già oggetto, a tale data, di scioglimento o risoluzione ai sensi delle leggi applicabili, come pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 17.12.2020 (doc. 1, lett. f) – Estratto Gazzetta Ufficiale n. 147 del 17.12.2020);
- per effetto di dette tre cessioni la è divenuta titolare del credito Controparte_2 vantato per canoni scaduti ed insoluti in relazione al contratto di locazione finanziaria n.
930389, come dimostra l'elenco delle posizioni cedute in capo alla Controparte_2 prodotto in allegato alla comparsa di risposta, alla pag. 1, colonna 2, rigo n. 19 individua proprio il contratto di leasing n. 930389, oggetto del presente giudizio (doc. 2 – Elenco debitori ceduti, allegato alla comparsa di risposta). D'altronde, il doc. 2 in sede di comparsa di risposta nel giudizio di opposizione poteva essere scaricato e visionato da parte opponente, consultando la G.U. n. 147/2020 (cfr., Doc. 1, lett. f)). Cliccando sul link contenuto nella predetta G.U. https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/, al termine della pagina è sufficiente cliccare in corrispondenza della voce “Verifica cessioni”. A quel punto, si viene reindirizzati ad una pagina in cui sono elencate tutte le operazioni di cartolarizzazione dell'ex , tra cui già spiccano le società Controparte_12
(cessionarie) e Al termine di tale Controparte_2 Controparte_7 pagina, basta cliccare sulla voce “È possibile consultare l'elenco delle posizioni cedute al seguente link” per essere reindirizzati alla pagina web “https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/” e, a quel punto,
è sufficiente cliccare in corrispondenza del nome “ per aprire il menù Controparte_13
a tendina e cliccare, poi, sulla dicitura “Debitori ceduti in data 14 dicembre 2020”. Così facendo, viene aperto proprio il doc. 2, all'interno del quale a pag. 1, colonna 2, rigo n. 19 si indica proprio il contratto di leasing n. 930389 per cui è causa.
I crediti ceduti vengono descritti in modo chiaro, esaustivo e soprattutto specifico
(crediti pecuniari per capitale, interessi anche di mora, costi e altri accessori;
derivanti da
10 contratti di leasing mobiliari e immobiliari;
ancora in essere alla data di efficacia giuridica della cartolarizzazione o che siano già stati oggetto, in tale data, di scioglimento o risoluzione in virtù delle leggi applicabili;
stipulati da tra il 1997 e il 2014; stipulati con Controparte_5 una pluralità di debitori classificati alla Data di Efficacia Economica come “in sofferenza” o come “inadempienza probabile” ai sensi della Circolare della AN d'IT ecc.), di talché essi sono individuati ed individuabili con chiarezza e senza margine di errore.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa di parte opposta infatti, “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interesse, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'IT (Cass. 22/04/2024, n. 10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277;
Cass. 22/06/2023, n. 17944)” (cfr. Cass. n. 29872 del 2024).
3.2. Si precisa, come già accennato, che parallelamente alla cessione dei crediti è avvenuta da parte della la cessione dei beni e rapporti giuridici relativi al Controparte_5 medesimo contratto di leasing n. 930389 (già n. 9655) oggetto del giudizio pendente dinnanzi alla corte d'appello, i cui passaggi sono stati analiticamente descritti e documentati da parte opposta con la prima memoria istruttoria.
4. Come già rilevato con l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il credito per canoni scaduti e insoluti derivanti dal contratto di leasing è certo, liquido ed esigibile avendo l'impresa concedente documentato la sottoscrizione del contratto di leasing, la successiva rinegoziazione, la raccomandata di risoluzione del contratto contenente dichiarazione della concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto, e l'estratto conto.
Il conteggio degli scaduti e insoluti parte dal canone n. 65 a pag. 9 dell'estratto conto, il quale riporta alle voci “d.mov” (data movimento) e “d. doc.” (data documento) quella
11 dell'01.02.2017, in modo congruente con quanto esposto da parte opposta, ove si deduce che l'inadempimento avversario è iniziato proprio a partire dal mese di febbraio 2017.
Il conteggio per i canoni scaduti ed insoluti si arresta alla voce CL 84 a pag. 11 dell'estratto conto, il quale riporta alle voci “d.mov” (data movimento) e “d. doc.” (data documento) rispettivamente quella del 10.09.2018 e quella del 30.09.2018, in modo altrettanto conforme a quanto esposto da parte opposta, che ha allegato che nel mese di settembre 2018 (cfr., doc. 1, lett. j) cit.) i contratti sono stati risolti di diritto dalla concedente a causa dell'inadempimento dell'utilizzatrice.
A fronte di ciò, in primo luogo, gli opponenti, su cui grava il relativo onere, non hanno allegato né tantomeno provato di aver estinto l'obbligazione di pagamento.
Al contrario, è la stessa utilizzatrice a confermare l'avvenuto rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento, in quanto ritenuto giustificato dal pregresso inadempimento altrui.
Il contratto di locazione finanziaria n. 9655, oggi n. 930389, sottoscritto tra la (allora) concedente e l'utilizzatrice contiene tutte clausole pienamente valide ed efficaci, liberamente pattuite e volute tra le parti, molte anche oggetto di doppia sottoscrizione, le quali disciplinano in modo chiaro ed inequivoco i reciproci obblighi e responsabilità tra le predette parti.
5. L'eccezione di adempimento per la prima volta sollevata con l'opposizione è, oltreché tardiva, del tutto infondata.
Col contratto di leasing immobiliare le parti hanno pattuito un corrispettivo complessivo di € 1.856.816,70 oltre IVA.
Il costo del bene, così come individuato in contratto, era pari ad € 1.200.00,00, così suddiviso: € 771.000,00 per l'immobile ed € 429.000,00 per l'esecuzione delle opere necessarie.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'opposta, nelle premesse del contratto di leasing (in particolare, le lettere C), D) E), F) G) ed H)), si specifica come l'utilizzatrice abbia personalmente indicato alla concedente il complesso immobiliare sito nel
Comune di Pergola, dichiarando di ben conoscere l'immobile che si sarebbe realizzato in
12 ogni sua caratteristica e di giudicarlo pienamente rispondente, sotto ogni profilo, alle proprie esigenze nonché consono all'attività che ivi avrebbe svolto l'odierna convenuta.
L'utilizzatrice, in virtù di tale scelta, ha sollevato la concedente da qualsiasi responsabilità ricollegata e/o ricollegabile all'immobile, nonché dalle opere svolte o da svolgere come pure per quanto costruito o da costruire, individuando personalmente le imprese realizzatrici per la costruzione dell'immobile nonché le forniture che dovranno essere eseguite per la realizzazione dell'immobile.
Inoltre, l'utilizzatrice, avendo selezionato personalmente e indicato alla concedente il cespite presso il fornitore, l'ha sollevata per qualunque vizio ed irregolarità di qualsiasi natura, interamente addebitabile solo alla utilizzatrice stessa per propria negligenza e/o imperizia al momento della scelta.
A fronte di ciò, l'impegno della concedente era semplicemente quello di “acquistare
l'area/immobile sulla quale costruire/ristrutturare/completare l'immobile in parola” ed attivare, con l'utilizzatrice, l'operazione di leasing pattuita, così come è stato fatto.
Tali clausole sono valide ed efficaci in quanto espressamente volute e pattuite dalle parti e anche oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
c.c., e l'utilizzatrice ha dichiarato di averne preso piena conoscenza, nonché di accettarle ed approvarle specificamente.
Gli artt. 10 ed 11 sottoscritti dalle parti prevedono espressamente che ogni costo e spesa relativi ad attività di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) sarebbe stato ad esclusivo carico della utilizzatrice e che ogni modifica, addizione e/o variante relativa all'immobile sarebbe passata immediatamente e di pieno diritto in proprietà della concedente, senza che l'utilizzatrice possa richiedere alcun rimborso e/o indennità relativa a tali miglioramenti e/o addizioni.
Dirimente, poi, ai fini della decisione, è l'art. 6 contenuto nell'allegato al contratto di locazione finanziaria (prodotto da entrambe le parti) che dispone che:
13 L'importo massimo accettato oggetto di finanziamento è quello dichiarato in contratto:
Pertanto, illegittima risulta la sospensione del pagamento dei canoni, dichiaratamente effettuata ex art. 1460 c.c., ma in realtà costituente inadempimento alle obbligazioni assunte in contratto da parte dell'utilizzatore.
L'utilizzatore aveva l'obbligo giuridico di contenere i costi entro l'importo massimo finanziato dalla concedente (già inizialmente ingente ed oggetto di una successiva variazione), dalla medesima d'altronde conosciuto (in quanto voluto e sottoscritto) come emerge dall'art. 2 del contratto di seguito trascritto:
E dall'art. 3:
Tale importo, come detto, ha subito due variazioni successive, di cui una in aumento per il solo importo di € 125.000 riconosciuto esclusivamente per le opere eseguite, fermo restando che entrambe le modifiche contrattuali hanno lasciato impregiudicato il resto del regolamento negoziale concluso tra le parti. Dalla stipulazione della prima variazione del 7 marzo 2025, in cui espressamente le parti fanno riferimento ad un aumento del finanziamento solo in riferimento al costo delle opere, emerge la chiara volontà del concedente di non riconoscere ulteriori importi, a nessuno titolo, e la consapevolezza da parte dell'utilizzatore che non sarebbero state erogate ulteriori somme, per nessun motivo.
14 Sarebbe stato pertanto onere dell'utilizzatore attivarsi per conseguire la dedotta agibilità a proprie spese. La richiesta del rilascio di ogni provvedimento amministrativo era onere dell'utilizzatore, come stabilito in contratto.
Il valore complessivo dell'intervento della concedente, comprensivo del costo del terreno, di quello delle opere, di oneri di concessione ed urbanizzazione ed imprevisti, nonché dei compensi dei professionisti nominati, non poteva in alcun caso essere superiore all'importo risultante dalle due rimodulazioni contrattuali concesse, e tale responsabilità pendeva sulla utilizzatrice.
Qualunque importo in eccedenza rispetto a quello finanziato permetteva addirittura alla concedente la facoltà di recedere dal contratto di locazione finanziaria e dai contratti di appalto dipendenti dal contratto di locazione finanziaria, e di dichiarare quest'ultimo risolto
(facoltà, in ogni caso, mai esercitata, atteso che la risoluzione è avvenuta per inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni pattuiti, richiesti in sede monitoria).
Il capannone è da anni utilizzato dall'utilizzatrice tanto che non lo restituisce alla concedente nonostante l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. (ante riforma c.d. Cartabia) del tribunale di rilascio dell'immobile.
Anche dalla seconda modifica contrattuale intervenuta il 20 dicembre 2012 emerge implicitamente che il bene concesso in leasing è stato anche consegnato all'utilizzatrice tanto che le parti consensualmente e congiuntamente danno atto che i canoni di leasing risultano pagati fino a quel momento.
Pertanto le contestazioni di parte opponente, in merito alla mancata redazione del verbale di consegna dell'immobile, che da tale mancanza vorrebbe far discendere la conseguenza per cui non sarebbe neppure sorta l'obbligazione di pagamento dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatrice, è del tutto infondata atteso che le parti, di comune accordo, hanno dato ampiamente esecuzione al contratto di locazione.
Quindi il contratto è stato risolto di diritto dalla concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 21 del contratto che dispone che:
15 E' diritto della concedente ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati oltrechè di quelli a scadere, questi ultimi non domandanti nel caso in oggetto.
6. Non si ravvisa alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della concedente.
Come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'opposta: “In tema di locazione finanziaria, qualora l'"utilizzatore prescelga, oltre al bene, anche il fornitore e ove sia stabilito che il
"fornitore" consegnerà il bene direttamente all' utilizzatore,l'operazione si svolge nel senso per cui rapporto in cui l'acquisto, ad opera del concedente, va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume - pertanto- neppure indirettamente l'obbligo della consegna, ne' garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualità promesse, ne' rimane tenuto alla garanzia per evizione.
Da ciò consegue che un'eventuale esplicita clausola - inserita nel contratto di leasing - di esonero del concedente da responsabilità per inadempimento del fornitore (ivi compresa quella per mancata consegna) non presenti tecnicamente la funzione di determinare e convenire un esonero da responsabilità, e quindi non si presti alla applicazione della disciplina di cui all'art. 1229 cod. civ.” (Cass. n. 6412 del 1998; Cass. m. 17767 del
2005).
Pertanto l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
16 7. Parte opponente deve essere condannata a rimborsare a parte opposta le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al decisum in sede monitoria, medi per le fasi di studio introduttiva e istruttoria e minimo per la fase decisoria (attesa la definizione ex art. 281sexies c.p.c. senza il deposito di scritti conclusionali).
8. Sussistono i presupposti anche per la condanna di parte opponente ex art. 96, terzo comma, c.p.c., sollecitato da parte opposta ma comunque applicabile anche d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, che configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
8.1. L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adottabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto
17 conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso
18 e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
8.2. Nel caso in esame, la colpa grave di parte opponente si rinviene nel fatto della conoscenza dell'infondatezza dell'opposizione basata sulle stesse eccezioni già chiaramente rigettate da questo tribunale nel procedimento introdotto dalla cessionaria del diritto di proprietà sull'immobile concesso in leasing per ottenerne la riconsegna e definito con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. non sospesa dalla corte di appello (cfr. doc. n. 8 allegato alla comparsa di risposta, cit.).
L'aver proposto una domanda giudiziale basata su domande già rigettate per motivazioni ampiamente conformi alla giurisprudenza consolidata di questo tribunale, oltreché di legittimità, e senza addurre alcuna argomentazione ulteriore, volta a confutarle, dimostra la negligenza di parte attrice nello studio dei presupposti dell'azione nella fase anteriore l'instaurazione della causa.
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense, tanto maggiore quando si difende un fallimento, coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in
19 € 6.000,00 a favore di parte opposta, pari nel complesso, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. la parte opponente deve essere condannata anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma da determinarsi nella somma di € 3.000.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta dalla da e Parte_1 Parte_2 con atto di citazione depositato il 27 dicembre 2024 e, per l'effetto, conferma CP_1 il decreto ingiuntivo n. 1407 del 20 novembre 2024 che acquista efficacia esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna ex art. 91 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 CP_1 in solido tra loro, a rimborsare alla le spese processuali sostenute da Controparte_2 quest'ultima, liquidate in € 11.977, oltre rimborso spese processuali al 15 %, IVA e CPA;
3) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, a pagare alla la somma di € 6.000; CP_1 Controparte_2
4) condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Parte_1 CP_14
e in solido tra loro, a pagare alla cassa delle ammende la somma € 3.000. CP_1
Ordina al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti.
AN, 23 dicembre 2025
La giudice
LL MO
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