Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1291/2025 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CACCIATORE SIMONE
e da
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
CACCIATORE SIMONE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e vengono congiuntamente affidati ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
pagina 1 di 5
sè i figli minori e a fine settimana alternati, con pernottamento dal Per_1 Persona_2
venerdì pomeriggio alla domenica sera, allorquando li riaccompagnerà presso la residenza della signora . Nel fine settimana di sua competenza, il signor Parte_2 [...]
potrà tenere con sé i figli anche un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, Parte_1
con pernottamento. Mentre nel fine settimana di competenza della signora Parte_2
, il signor potrà tenere i figli con sé due giorni infrasettimanali,
[...] Parte_3
individuati nel martedì e nel giovedì, con pernottamento;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli minori ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Rimangono salve le diverse e più ampie facoltà che i genitori concorderanno di volta in volta, tenendo comunque conto che tali periodi siano equamente distribuiti nel senso di considerare lo schema ut supra un insieme di “regole minime” e comunque flessibili, da modulare ed ampliare in ragione del maggior grado di autonomia che i minori raggiungeranno crescendo ed in considerazione delle primarie esigenze degli stessi
3) Il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, la Parte_1 somma di € 500,00= al mese (€ 250,00 al mese per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro il 5 di ogni mese a decorrere dal Parte_2
mese di maggio 2025 sino al mese di aprile 2026, e la somma di € 600,00= al mese (300,00 al mese per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla signora Parte_2
sempre entro il 5 di ogni mese, a decorre dal mese di maggio 2026 sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti. Tale importo verrà rivalutato annualmente a decorrere dal mese di giugno 2026 in base agli indici Istat, costo vita
4) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di bae/specialista ed erogati dal pagina 2 di 5 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali olenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico:
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratirio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio di
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) La signora dichiara di essere economicamente indipendente e rinuncia Parte_2
alla corresponsione di somme a titolo di assegno divorzile;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pagina 3 di 5 6) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e con l'adempimento delle condizioni pattuite nel presente accordo dichiarano di avere già definito tutti i loro reciproci rapporti di natura patrimoniale ed economica, di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa anche derivante dal rapporto di coniugio e rinunciano ad ogni azione, domanda e diritto vantabile con riferimento al rapporto matrimoniale, anche non dedotti prima d'oggi;
7) I coniugi si scambiano assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti tutti, ivi compresi quelli per l'espatrio, anche per i figli minori;
8) Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni relative al presente ricorso, al contenuto del presente accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in San Parte_1 Parte_2
Giuliano Milanese in data 13.5.2012 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2012) e dalla loro unione sono nati due figli: il 29.8.2014 e il Per_1 Per_2
19.1.2018.
Il Tribunale di Lodi, con decreto n. cron. 2768/2023, depositato il 24.2.2023, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in San Giuliano Milanese in data 13.05.2012 (matrimonio trascritto nei Parte_2
registri del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2012);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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