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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12527 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.1839/2025 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Antonio Mencocco e con questi elettivamente domiciliata in Castel Volturno al Parco delle Rose Int. 1 –Fabb. 9/B.
RICORRENTE E
e Controparte_1 [...]
dom.ti in Controparte_2 via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato di CP_2 CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici . 2020/2021 e 2021/2022 con il convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €1.338,74 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €1.313,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025 e ritualmente notificato in data 26.1.2025 , il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
e l Controparte_1 Controparte_2
e, premesso di prestare servizio quale docente a tempo determinato
[...] di scuola primaria presso l'I.C. Rita Levi IN di deduceva di CP_2 aver prestato servizio con contratto a tempo determinato come docente nei seguenti periodi :
1. Dal 03/05/2021 al 07/05/2021, dal 10/05/2021 al 14/05/2021, dal 17/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 09/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo Via P.R. Pirotta -RMIC8E200L- con lezione presso Via P.R. Pirotta - RMMM8E201N;
2. Dal 15/11/2021 al 27/11/2021, dal 28/11/2021 al 28/02/2022, dal 01/03/2022 al 06/03/2022, dal 07/03/2022 al 18/03/2022, dal 19/03/2022 al 28/03/2022, dal 29/03/2022 al 04/04/2022, dal 05/04/2022 al 07/04/2022, dal 08/04/2022 al 13/04/2022, dal 20/04/2022 al 01/05/2022, dal 02/05/2022 al 08/05/2022, dal 09/05/2022 al 12/05/2022, dal 13/05/2022 al 18/05/2022, dal 19/05/2022 al 23/05/2022, dal 24/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 al 08/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo IC Elisa Scala con lezione C.F._1 presso SMS Borghesiana-Pantano C.F._2
Deduceva di aver rilevato il mancato pagamento nei suoi confronti della retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001. Conveniva quindi in giudizio il perché venisse Controparte_1 dichiarato il suo diritto alla percezione del retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio prestato nel corso del contratto a tempo determinato sopra richiamati e perché venisse condannato il al Controparte_1 pagamento della citata retribuzione professionale nell'importo specificato in ricorso di €1.401.06 Deduceva che illegittimamente e in violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, detta retribuzione professionale docenti era stata esclusa dalla amministrazione per le supplenze brevi mentre l'attività svolta dai docenti durante le c.d. supplenze brevi era del tutto analoga a quella svolta dai docenti a tempo indeterminato e dai docenti con supplenze annuali . Avanzava pertanto le richieste sopra indicate.
2.Il e l rimanevano CP_1 Controparte_2 contumaci.
3.Alla udienza del 17.10.2025 la causa veniva discussa e il giudice chiedeva chiarimenti sugli importi indicati come base di calcolo tenendo altresì conto che i contratti relativi all'a.s. 2020/2021 erano di 12 ore settimanali. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 4.12.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO Sussiste la competenza per territorio del giudice adito avendo parte ricorrente depositato il contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Istituto Compressivo Rita levi IN di dal 4.11.2024 al 23.1.2025 CP_2
(allegato 3 al ricorso). Tale documentazione prova che alla data del deposito del ricorso la ricorrente prestava servizio presso un istituto scolastico di CP_2 con conseguente competenza territoriale del tribunale adito. 5.Sempre in via preliminare va precisato che la legittimazione passiva riguarda solo il convenuto secondo i principi enunciati dalla Corte CP_1 di Cassazione che con sentenza n.6372/2011 ha precisato : “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto.” Ancora la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22429/2024 dell'8.8.2024 ha ulteriormente precisato che l “ Controparte_2 in quanto organo privo di soggettività e appartenente al suddetto , non può CP_1 essere evocato o agire in giudizio in proprio, tanto più che solo il è il datore di CP_1 lavoro;
vedi, per tutte: Cass. 9 novembre 2021, n. 32938) “ La domanda avanzata nei confronti dell Controparte_2
deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva.
[...]
6.Quanto al merito il ricorrente ha provato di aver svolto il servizio con contratti a tempo determinato come docente nei seguenti periodi :
1. Dal 03/05/2021 al 07/05/2021, dal 10/05/2021 al 14/05/2021, dal 17/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 09/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo Via P.R. Pirotta per 12 ore settimanali ( allegati 1 al ricorso);
2. Dal 15/11/2021 al 27/11/2021, dal 28/11/2021 al 28/02/2022, dal 01/03/2022 al 06/03/2022, dal 07/03/2022 al 18/03/2022, dal 19/03/2022 al 28/03/2022, dal 29/03/2022 al 04/04/2022, dal 05/04/2022 al 07/04/2022, dal 08/04/2022 al 13/04/2022, dal 20/04/2022 al 01/05/2022, dal 02/05/2022 al 08/05/2022, dal 09/05/2022 al 12/05/2022, dal 13/05/2022 al 18/05/2022, dal 19/05/2022 al 23/05/2022, dal 24/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 al 08/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo IC Elisa Scala per 18 ore settimanali ( allegato 2 ricorso) In relazione alla pretesa avanzata dal ricorrente si osserva che l'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Al riguardo ritiene questa giudice di aderire ai principi esposti dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha precisato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Tali principi sono stati confermati anche dalle successive pronunce della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 6293/2020 ha precisato: “4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo;
CP_1
“5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
” Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte pertanto la domanda di pagamento della retribuzione professionale docente in favore del ricorrente è fondata. Tuttavia il quantum richiesto in ricorso è errato. Dalla documentazione allegata da parte ricorrente si evince che non tutti i contratti sono stati sottoscritti per l'orario settimanale di 18 ore. Infatti i contratti sottoscritti da maggio a giugno 2021 sono di 12 ore settimanali. L'importo richiesto in ricorso non è quindi dovuto perché conteggiato sull'orario di 18 ore settimanali per tutti i contratti. Nelle note a chiarimenti depositate in data 13.11.2025 parte ricorrente, ha chiarito l'importo mensile della Rpd sulla base degli importi indicati nelle tabelle allegate ai CCNL depositati. In estrema sintesi la misura della Rpd mensile è così calcolata: a) fino al 28.02.2018 è pari ad euro 164,00 ; b) dal 01.03.2018 è pari ad euro 174,50; c) dal 01.01.2022 è pari ad euro 184,50. Parte ricorrente ha poi spiegato: “Per questo motivo, dividendo €174,50:30 gg. avremo l'importo giornaliero spettante al docente per ogni singolo giorno di servizio prestato = €5,82 sino al 31.12.2021. Stesso discorso, dividendo
€184,50:30 gg. avremo l'importo giornaliero spettante al docente per ogni singolo giorno di servizio prestato = €6,15 a partire dal 01.01.2022.” Nelle note depositate in data 13.11.2025 parte ricorrente ha anche riformulato i conteggi calcolando nuovamente gli importi dovuti per l'a.s. 2020/2021 rispetto all'orario di 12 ore di servizio. Al riguardo parte ricorrente ha precisato “, nel caso di specie, il ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato un servizio orario di 12 ore su 18 ore disponibili. Di conseguenza, l'importo sarà 5,82:18=0,32 x 12= 3,88 (occorre dividere l'importo fisso di 5,82 sul numero di orario massimo 18 e il risultato 0.32 verrà moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivo prestato 12) Avendo il ricorrente svolto nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 un totale di 32 gg di servizio di 12 ore, possiamo quindi ottenere l'importo preteso: € 3,88x32gg= € 124,16.” Tuttavia il calcolo di parte ricorrente non è corretto. Infatti se 174,50 è la Rpd mensile, la Rpd giornaliera è 5,81 e non 5,82 ( 174,50/30= 5,81) Pertanto per l'anno scolastico 2020/2021 l'importo dovuto sarà di €124,08 (così calcolato: 5,81:18=0,32x12= 3,87 e successivamente 3,87x32 giorni = 124,08) Per l'anno scolastico 2021/2022 ancora i conteggi vanno corretti nella medesima maniera e pertanto:
● € 5,81 (€ 174,50: 30 giorni=5,81) dal 15/11/2021 al 31/12/2021 per un totale di 46 gg maturati nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 = € 267,56 di R.P.D.; ● € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni=6,15) dal 01/01/2022 all'8/06/2022 per un totale di 154 gg maturati nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 = € 947,10 di R.P.D.. Contr In totale pertanto il deve essere condannato al pagamento dell'importo di
€1.338,74 ( 124,08+267,56+947,10). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari avuto riguardo alla natura seriale della causa.
.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici . 2020/2021 e 2021/2022 con il convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €1.338,74 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €1.313,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.1839/2025 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Antonio Mencocco e con questi elettivamente domiciliata in Castel Volturno al Parco delle Rose Int. 1 –Fabb. 9/B.
RICORRENTE E
e Controparte_1 [...]
dom.ti in Controparte_2 via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato di CP_2 CP_2
RESISTENTI CONTUMACI
all'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici . 2020/2021 e 2021/2022 con il convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €1.338,74 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €1.313,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025 e ritualmente notificato in data 26.1.2025 , il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
e l Controparte_1 Controparte_2
e, premesso di prestare servizio quale docente a tempo determinato
[...] di scuola primaria presso l'I.C. Rita Levi IN di deduceva di CP_2 aver prestato servizio con contratto a tempo determinato come docente nei seguenti periodi :
1. Dal 03/05/2021 al 07/05/2021, dal 10/05/2021 al 14/05/2021, dal 17/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 09/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo Via P.R. Pirotta -RMIC8E200L- con lezione presso Via P.R. Pirotta - RMMM8E201N;
2. Dal 15/11/2021 al 27/11/2021, dal 28/11/2021 al 28/02/2022, dal 01/03/2022 al 06/03/2022, dal 07/03/2022 al 18/03/2022, dal 19/03/2022 al 28/03/2022, dal 29/03/2022 al 04/04/2022, dal 05/04/2022 al 07/04/2022, dal 08/04/2022 al 13/04/2022, dal 20/04/2022 al 01/05/2022, dal 02/05/2022 al 08/05/2022, dal 09/05/2022 al 12/05/2022, dal 13/05/2022 al 18/05/2022, dal 19/05/2022 al 23/05/2022, dal 24/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 al 08/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo IC Elisa Scala con lezione C.F._1 presso SMS Borghesiana-Pantano C.F._2
Deduceva di aver rilevato il mancato pagamento nei suoi confronti della retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001. Conveniva quindi in giudizio il perché venisse Controparte_1 dichiarato il suo diritto alla percezione del retribuzione professionale docenti per il periodo di servizio prestato nel corso del contratto a tempo determinato sopra richiamati e perché venisse condannato il al Controparte_1 pagamento della citata retribuzione professionale nell'importo specificato in ricorso di €1.401.06 Deduceva che illegittimamente e in violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, detta retribuzione professionale docenti era stata esclusa dalla amministrazione per le supplenze brevi mentre l'attività svolta dai docenti durante le c.d. supplenze brevi era del tutto analoga a quella svolta dai docenti a tempo indeterminato e dai docenti con supplenze annuali . Avanzava pertanto le richieste sopra indicate.
2.Il e l rimanevano CP_1 Controparte_2 contumaci.
3.Alla udienza del 17.10.2025 la causa veniva discussa e il giudice chiedeva chiarimenti sugli importi indicati come base di calcolo tenendo altresì conto che i contratti relativi all'a.s. 2020/2021 erano di 12 ore settimanali. Concesso un termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 4.12.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO Sussiste la competenza per territorio del giudice adito avendo parte ricorrente depositato il contratto a tempo determinato sottoscritto con l'Istituto Compressivo Rita levi IN di dal 4.11.2024 al 23.1.2025 CP_2
(allegato 3 al ricorso). Tale documentazione prova che alla data del deposito del ricorso la ricorrente prestava servizio presso un istituto scolastico di CP_2 con conseguente competenza territoriale del tribunale adito. 5.Sempre in via preliminare va precisato che la legittimazione passiva riguarda solo il convenuto secondo i principi enunciati dalla Corte CP_1 di Cassazione che con sentenza n.6372/2011 ha precisato : “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto.” Ancora la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22429/2024 dell'8.8.2024 ha ulteriormente precisato che l “ Controparte_2 in quanto organo privo di soggettività e appartenente al suddetto , non può CP_1 essere evocato o agire in giudizio in proprio, tanto più che solo il è il datore di CP_1 lavoro;
vedi, per tutte: Cass. 9 novembre 2021, n. 32938) “ La domanda avanzata nei confronti dell Controparte_2
deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva.
[...]
6.Quanto al merito il ricorrente ha provato di aver svolto il servizio con contratti a tempo determinato come docente nei seguenti periodi :
1. Dal 03/05/2021 al 07/05/2021, dal 10/05/2021 al 14/05/2021, dal 17/05/2021 al 28/05/2021, dal 31/05/2021 al 09/06/2021, presso l'Istituto Comprensivo Via P.R. Pirotta per 12 ore settimanali ( allegati 1 al ricorso);
2. Dal 15/11/2021 al 27/11/2021, dal 28/11/2021 al 28/02/2022, dal 01/03/2022 al 06/03/2022, dal 07/03/2022 al 18/03/2022, dal 19/03/2022 al 28/03/2022, dal 29/03/2022 al 04/04/2022, dal 05/04/2022 al 07/04/2022, dal 08/04/2022 al 13/04/2022, dal 20/04/2022 al 01/05/2022, dal 02/05/2022 al 08/05/2022, dal 09/05/2022 al 12/05/2022, dal 13/05/2022 al 18/05/2022, dal 19/05/2022 al 23/05/2022, dal 24/05/2022 al 26/05/2022, dal 27/05/2022 al 08/06/2022, presso l'Istituto Comprensivo IC Elisa Scala per 18 ore settimanali ( allegato 2 ricorso) In relazione alla pretesa avanzata dal ricorrente si osserva che l'art 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto scuola, prevede: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Al riguardo ritiene questa giudice di aderire ai principi esposti dalla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 ha precisato:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Tali principi sono stati confermati anche dalle successive pronunce della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 6293/2020 ha precisato: “4 che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. CP_1 77 e 83 del CCNL per il comparto Scuola relativo al quadriennio 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla "retribuzione professionale docente" laddove ritiene che la stessa non consenta di escludere, come, viceversa, emerge dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente temporaneo;
CP_1
“5 che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
” Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte pertanto la domanda di pagamento della retribuzione professionale docente in favore del ricorrente è fondata. Tuttavia il quantum richiesto in ricorso è errato. Dalla documentazione allegata da parte ricorrente si evince che non tutti i contratti sono stati sottoscritti per l'orario settimanale di 18 ore. Infatti i contratti sottoscritti da maggio a giugno 2021 sono di 12 ore settimanali. L'importo richiesto in ricorso non è quindi dovuto perché conteggiato sull'orario di 18 ore settimanali per tutti i contratti. Nelle note a chiarimenti depositate in data 13.11.2025 parte ricorrente, ha chiarito l'importo mensile della Rpd sulla base degli importi indicati nelle tabelle allegate ai CCNL depositati. In estrema sintesi la misura della Rpd mensile è così calcolata: a) fino al 28.02.2018 è pari ad euro 164,00 ; b) dal 01.03.2018 è pari ad euro 174,50; c) dal 01.01.2022 è pari ad euro 184,50. Parte ricorrente ha poi spiegato: “Per questo motivo, dividendo €174,50:30 gg. avremo l'importo giornaliero spettante al docente per ogni singolo giorno di servizio prestato = €5,82 sino al 31.12.2021. Stesso discorso, dividendo
€184,50:30 gg. avremo l'importo giornaliero spettante al docente per ogni singolo giorno di servizio prestato = €6,15 a partire dal 01.01.2022.” Nelle note depositate in data 13.11.2025 parte ricorrente ha anche riformulato i conteggi calcolando nuovamente gli importi dovuti per l'a.s. 2020/2021 rispetto all'orario di 12 ore di servizio. Al riguardo parte ricorrente ha precisato “, nel caso di specie, il ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato un servizio orario di 12 ore su 18 ore disponibili. Di conseguenza, l'importo sarà 5,82:18=0,32 x 12= 3,88 (occorre dividere l'importo fisso di 5,82 sul numero di orario massimo 18 e il risultato 0.32 verrà moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivo prestato 12) Avendo il ricorrente svolto nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 un totale di 32 gg di servizio di 12 ore, possiamo quindi ottenere l'importo preteso: € 3,88x32gg= € 124,16.” Tuttavia il calcolo di parte ricorrente non è corretto. Infatti se 174,50 è la Rpd mensile, la Rpd giornaliera è 5,81 e non 5,82 ( 174,50/30= 5,81) Pertanto per l'anno scolastico 2020/2021 l'importo dovuto sarà di €124,08 (così calcolato: 5,81:18=0,32x12= 3,87 e successivamente 3,87x32 giorni = 124,08) Per l'anno scolastico 2021/2022 ancora i conteggi vanno corretti nella medesima maniera e pertanto:
● € 5,81 (€ 174,50: 30 giorni=5,81) dal 15/11/2021 al 31/12/2021 per un totale di 46 gg maturati nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 = € 267,56 di R.P.D.; ● € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni=6,15) dal 01/01/2022 all'8/06/2022 per un totale di 154 gg maturati nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 = € 947,10 di R.P.D.. Contr In totale pertanto il deve essere condannato al pagamento dell'importo di
€1.338,74 ( 124,08+267,56+947,10). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari avuto riguardo alla natura seriale della causa.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso nei confronti dell . Controparte_2
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici . 2020/2021 e 2021/2022 con il convenuto e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €1.338,74 oltre interessi legali come per legge. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente che liquida in €1.313,00 per compensi oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso