Articolo 1 della Legge 29 novembre 1962, n. 1687
Versione
8 gennaio 1963
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la cessione in proprieta' alla Regione autonoma della Sardegna, per il prezzo convenzionale di lire 15 milioni, di un suolo di circa metri quadrati 159.580, sito sulla spiaggia di Cagliari e proveniente dall'imbonimento dello stagno di San Gilla.
Detto suolo deve essere destinato a costituire parte della zona industriale di Cagliari.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1963