CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2023, n. 37158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37158 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER AN, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4 aprile 2023 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN IFATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da AN ER, che ha condannato al pagamento delle spese processuali, e ha confermato l'ordinanza applicativa della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 20 marzo 2023. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37158 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/06/2023 2. Nell'ordinanza impugnata il ER è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto a fine di spaccio circa quattro grammi di cocaina in data 17 marzo 2023. 3. L'avvocato Generoso Grasso, difensore del ER, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame di Napoli ha escluso la qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, essendo in corso le indagini, si dovrebbe ancora appurare l'eventuale inserimento del ER in un più ampio contesto di spaccio organizzato e accertare il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza stupefacente sequestrata. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, tale apprezzamento sarebbe manifestamente illogico, in quanto il Tribunale ha irritualmente formulato ipotesi investigative alternative, che non trovano conferma nelle risultanze delle indagini. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, dimenticato che l'unica sostanza stupefacente caduta in sequestro aveva un peso complessivo di 4,01 grammi lordi;
tale quantitativo, se non detenuto per consumo personale, deve essere sempre qualificato come ipotesi lieve, come affermato di recente anche dalla sentenza della Sez. 6, n. 45061 del 25 novembre 2022 (che ha individuato il limite ponderale massimo per ascrivere la detenzione di cocaina al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in 150 grammi). 4. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2 2. Il ricorso è ammissibile, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura (ex plurimis: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023), Renna, Rv. 284489 - 01). Nel caso di specie la modifica della qualificazione invocata dal ricorrente incide, per lo meno, sulla durata della misura coercitiva applicata e, dunque, sussiste l'interesse del ricorrente a contestare la qualificazione giuridica operata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata. 3. Con unico motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il motivo è fondato. Il Tribunale del riesame di Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha escluso la qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, «essendo ancora in corso le indagini, allo stato non è possibile effettuare una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, dovendosi ancora appurare l'eventuale inserimento del ER in un più ampio contesto di spaccio organizzato e accertare il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza rinvenuta». La motivazione è manifestamente illogica sul punto censurato, in quanto il Tribunale del riesame ha escluso la riqualificazione sollecitata dal difensore sulla base di un dato probatorio (ovvero l'inserimento del ricorrenl:e in un «più ampio contesto di spaccio organizzato») dichiaratamente non ancora comprovato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primaivera, Rv. 216668). Nella medesima prospettiva si è collocata anche un'altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, RV. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi, affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto 3 della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Dalla enunciazione di tali principi si desume un parametro interpretativo univoco, secondo cui nella valutazione della tenuità del fatto ai sensi del quinto comma della richiamata disposizione possono assumere rilievo solo le circostanze fattuali conformi a quelle indicate dal legislatore e comprovate e non già quelle meramente eventuali, in quanto ancora oggetto di approfondimento investigativo. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P. Q.M
I. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22/06/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN IFATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta da AN ER, che ha condannato al pagamento delle spese processuali, e ha confermato l'ordinanza applicativa della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 20 marzo 2023. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37158 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 22/06/2023 2. Nell'ordinanza impugnata il ER è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto a fine di spaccio circa quattro grammi di cocaina in data 17 marzo 2023. 3. L'avvocato Generoso Grasso, difensore del ER, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame di Napoli ha escluso la qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, essendo in corso le indagini, si dovrebbe ancora appurare l'eventuale inserimento del ER in un più ampio contesto di spaccio organizzato e accertare il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza stupefacente sequestrata. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, tale apprezzamento sarebbe manifestamente illogico, in quanto il Tribunale ha irritualmente formulato ipotesi investigative alternative, che non trovano conferma nelle risultanze delle indagini. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, dimenticato che l'unica sostanza stupefacente caduta in sequestro aveva un peso complessivo di 4,01 grammi lordi;
tale quantitativo, se non detenuto per consumo personale, deve essere sempre qualificato come ipotesi lieve, come affermato di recente anche dalla sentenza della Sez. 6, n. 45061 del 25 novembre 2022 (che ha individuato il limite ponderale massimo per ascrivere la detenzione di cocaina al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in 150 grammi). 4. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 6 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2 2. Il ricorso è ammissibile, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'an o sul quomodo della misura (ex plurimis: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (dep. 2023), Renna, Rv. 284489 - 01). Nel caso di specie la modifica della qualificazione invocata dal ricorrente incide, per lo meno, sulla durata della misura coercitiva applicata e, dunque, sussiste l'interesse del ricorrente a contestare la qualificazione giuridica operata dal Tribunale nell'ordinanza impugnata. 3. Con unico motivo il ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Il motivo è fondato. Il Tribunale del riesame di Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha escluso la qualificazione della condotta accertata ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, «essendo ancora in corso le indagini, allo stato non è possibile effettuare una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, dovendosi ancora appurare l'eventuale inserimento del ER in un più ampio contesto di spaccio organizzato e accertare il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza rinvenuta». La motivazione è manifestamente illogica sul punto censurato, in quanto il Tribunale del riesame ha escluso la riqualificazione sollecitata dal difensore sulla base di un dato probatorio (ovvero l'inserimento del ricorrenl:e in un «più ampio contesto di spaccio organizzato») dichiaratamente non ancora comprovato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primaivera, Rv. 216668). Nella medesima prospettiva si è collocata anche un'altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, RV. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi, affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto 3 della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Dalla enunciazione di tali principi si desume un parametro interpretativo univoco, secondo cui nella valutazione della tenuità del fatto ai sensi del quinto comma della richiamata disposizione possono assumere rilievo solo le circostanze fattuali conformi a quelle indicate dal legislatore e comprovate e non già quelle meramente eventuali, in quanto ancora oggetto di approfondimento investigativo. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P. Q.M
I. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22/06/2023.