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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto della regolarità della notifica ed accertata la mancata costituzione in giudizio di parte resistente, si dichiara la contumacia del
[...]
; Controparte_1
lette le note scritte, depositate da parte ricorrente il 23.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 847/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
15.05.1975 a Cosenza (CS), residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa
Vallefuoco (c.f. ) del Foro di Benevento ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in
Benevento, piazza Risorgimento n. 13
ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato in Bologna, p.e.c.
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla
corresponsione della carta del docente, pari ad euro 500 annui, ai sensi
dell'art.1 co.121 della L. 104/2015, nonché ai sensi degli artt. 64 e 65
CCNL di categoria vigente, aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; -condannarsi il al Controparte_1
pagamento della somma di € 2500,00 in favore di o Parte_1
per quelle somme minori o maggiori ritenute di giustizia, con attribuzione
della carta del docente così come previsto e disciplinato dalla normativa in
favore dei docenti a tempo indeterminato o anche a titolo di risarcimento
Pag. 2 di 14 del danno;
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con
attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato
che dichiara di non aver riscosso i diritti e gli onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 30.08.2024, Pt_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
[...]
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali.
Di conseguenza, l'istante chiede la condanna del
[...]
l pagamento - a suo favore - Controparte_2
tramite s istema della carta elettronica del docente , della s omma di € 2.500,00, anche a titolo di risarcimento del danno.
Al momento del deposito del ricorso (i.e. 30.08.2024), la ricorrente allega e prova di essere docente a tempo determinato presso l'istituto scolastico “J.F. Kennedy” Reggio Emilia, atteso che con contratto a tempo indeterm inato, sottoscritto in data
Pag. 3 di 14 07.09.2024, la stessa è passata di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2023.
L'istante allega altresì di avere prestato servizio, in qualità di docent e, alle dipendenze del succitato , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, anche annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare negli anni scolas tici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduc e di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Pag. 4 di 14 Dai fatti allegati risulta , altresì, che il resistente non CP_1
ha riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante l'atto di diffida, consegnato via p.e.c. in data 21.01.2024, rimasto privo di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
30.12.2024, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene pos ta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che l a ricorrente ha pres tato servizio, in forza di contratti a tempo determinato, anche annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- A.S. 2018/2019 con contratto di lavoro dal 12. 10.2018 al
08.11.2018 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
09.11.2018 al 08.12.2018 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 09.12.2018 al 20.12.2018 (18 ore settimanali), con
Pag. 5 di 14 contratto di lavoro dal 21.01.2019 al 13.02.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 14.02. 2019 al
13.03.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
14.03.2019 al 08.06.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 09.06.2019 al 25. 06.2019 (18 ore settimanali), per complessivi 227 giorni;
- A.S. 2019/2020 con contratto di lavoro dal 01. 10.2019 al
15.10.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
16.10.2019 al 04.11.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 05.11.2019 al 19.11.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 20.11.2019 al 29.11.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 30.11. 2019 al
09.12.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
10.12.2019 al 20.12.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 07.02. 2020 al 29. 02.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 01.03.2020 al 02.03.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 03.03. 2020 al
01.04.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
02.04.2020 al 08.04.2020 (5 ore settimanali), con c ontratto di lavoro dal 09.04. 2020 al 14.04.2020 (5 ore settimanali), con
Pag. 6 di 14 contratto di lavoro dal 15.04.2020 al 16.04.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 17.04. 2020 al
30.04.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
01.05.2020 al 20.05.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 21.05. 2020 al 06.06.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 08.06.2020 al 08.06.2020 (5 ore settimanali), per complessivi 204 giorni;
- A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro deco rrente dal
09.10.2020 al 31.08.2021 (18 ore settimanali);
- A.S. 2021/2022 con contratto di lavoro dal 13. 09.2021 al
30.06.2022 (18 ore settimanali) e con contratto di lavoro dal
01.07.2022 al 01.07.2022 (18 ore settimanali);
- A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro dal 06. 09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel
rispett o del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Pag. 7 di 14 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
anno scolastico, pu ò essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, o vvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né
reddito imponibile ”.
Pag. 8 di 14 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016
fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022
nella causa c 450/21) ha statuito che la clauso la 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un van taggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme inter ne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 9 di 14 gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale co n contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò
affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31. 8, ai sensi dell'ar t. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
Pag. 10 di 14 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
viste le identiche mans ioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodott i in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), l a ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato,
anche annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
La prova dell'attività di docenza, concretamente svolta dalla ricorrente, non è contestata, vis to il fatto che il res istente
è rimasto contumace, scegliendo di non contes tare CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolas tico dedotto.
Va rilevata, altresì, la prova del presupposto della permanenza nel sistema scolastico, al momento del depos ito del ricorso ed al
Pag. 11 di 14 momento della pronuncia giudiziale, come risulta dal contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2023, prodotto in atti.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e parte resistente va condannata a riconoscere a lla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
In particolare, vanno considerati i valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro,
scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00 unitamente al valore effettivo della controversia, alle sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria),
al numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la
Pag. 12 di 14 riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato).
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il
30.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma
I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte
Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n.
77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dot t.ssa Elena Vezzos i, definitivamente pronunciando,
ogni altra eccezione e domanda rigettata , nella causa n.
847/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto d i ad usufruire del Parte_1
Pag. 13 di 14 beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con con seguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 co mma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruol o, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 2.500,00 a favore della ricorrente.
2) Condanna il in Controparte_4
persona del pro a rifondere alla ricorrente, CP_5 CP_6
con distrazione in favore de l procuratore antistatari o, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esbors i ed euro 460,00
per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 13. 01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto della regolarità della notifica ed accertata la mancata costituzione in giudizio di parte resistente, si dichiara la contumacia del
[...]
; Controparte_1
lette le note scritte, depositate da parte ricorrente il 23.12.2024 in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 847/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
15.05.1975 a Cosenza (CS), residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa
Vallefuoco (c.f. ) del Foro di Benevento ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in
Benevento, piazza Risorgimento n. 13
ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato in Bologna, p.e.c.
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla
corresponsione della carta del docente, pari ad euro 500 annui, ai sensi
dell'art.1 co.121 della L. 104/2015, nonché ai sensi degli artt. 64 e 65
CCNL di categoria vigente, aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023; -condannarsi il al Controparte_1
pagamento della somma di € 2500,00 in favore di o Parte_1
per quelle somme minori o maggiori ritenute di giustizia, con attribuzione
della carta del docente così come previsto e disciplinato dalla normativa in
favore dei docenti a tempo indeterminato o anche a titolo di risarcimento
Pag. 2 di 14 del danno;
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con
attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato
che dichiara di non aver riscosso i diritti e gli onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 30.08.2024, Pt_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
[...]
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali.
Di conseguenza, l'istante chiede la condanna del
[...]
l pagamento - a suo favore - Controparte_2
tramite s istema della carta elettronica del docente , della s omma di € 2.500,00, anche a titolo di risarcimento del danno.
Al momento del deposito del ricorso (i.e. 30.08.2024), la ricorrente allega e prova di essere docente a tempo determinato presso l'istituto scolastico “J.F. Kennedy” Reggio Emilia, atteso che con contratto a tempo indeterm inato, sottoscritto in data
Pag. 3 di 14 07.09.2024, la stessa è passata di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2023.
L'istante allega altresì di avere prestato servizio, in qualità di docent e, alle dipendenze del succitato , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, anche annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare negli anni scolas tici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di ques ti contratti, la ricorrente deduc e di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Pag. 4 di 14 Dai fatti allegati risulta , altresì, che il resistente non CP_1
ha riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante l'atto di diffida, consegnato via p.e.c. in data 21.01.2024, rimasto privo di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
30.12.2024, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene pos ta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che l a ricorrente ha pres tato servizio, in forza di contratti a tempo determinato, anche annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- A.S. 2018/2019 con contratto di lavoro dal 12. 10.2018 al
08.11.2018 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
09.11.2018 al 08.12.2018 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 09.12.2018 al 20.12.2018 (18 ore settimanali), con
Pag. 5 di 14 contratto di lavoro dal 21.01.2019 al 13.02.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 14.02. 2019 al
13.03.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
14.03.2019 al 08.06.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 09.06.2019 al 25. 06.2019 (18 ore settimanali), per complessivi 227 giorni;
- A.S. 2019/2020 con contratto di lavoro dal 01. 10.2019 al
15.10.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
16.10.2019 al 04.11.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 05.11.2019 al 19.11.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 20.11.2019 al 29.11.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 30.11. 2019 al
09.12.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
10.12.2019 al 20.12.2019 (18 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 07.02. 2020 al 29. 02.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 01.03.2020 al 02.03.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 03.03. 2020 al
01.04.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
02.04.2020 al 08.04.2020 (5 ore settimanali), con c ontratto di lavoro dal 09.04. 2020 al 14.04.2020 (5 ore settimanali), con
Pag. 6 di 14 contratto di lavoro dal 15.04.2020 al 16.04.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 17.04. 2020 al
30.04.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal
01.05.2020 al 20.05.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 21.05. 2020 al 06.06.2020 (5 ore settimanali), con contratto di lavoro dal 08.06.2020 al 08.06.2020 (5 ore settimanali), per complessivi 204 giorni;
- A.S. 2020/2021 con contratto di lavoro deco rrente dal
09.10.2020 al 31.08.2021 (18 ore settimanali);
- A.S. 2021/2022 con contratto di lavoro dal 13. 09.2021 al
30.06.2022 (18 ore settimanali) e con contratto di lavoro dal
01.07.2022 al 01.07.2022 (18 ore settimanali);
- A.S. 2022/2023 con contratto di lavoro dal 06. 09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel
rispett o del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Pag. 7 di 14 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
anno scolastico, pu ò essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, o vvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né
reddito imponibile ”.
Pag. 8 di 14 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016
fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022
nella causa c 450/21) ha statuito che la clauso la 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un van taggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme inter ne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 9 di 14 gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale co n contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò
affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31. 8, ai sensi dell'ar t. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
Pag. 10 di 14 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
viste le identiche mans ioni svolte da lla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodott i in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), l a ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato,
anche annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
La prova dell'attività di docenza, concretamente svolta dalla ricorrente, non è contestata, vis to il fatto che il res istente
è rimasto contumace, scegliendo di non contes tare CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolas tico dedotto.
Va rilevata, altresì, la prova del presupposto della permanenza nel sistema scolastico, al momento del depos ito del ricorso ed al
Pag. 11 di 14 momento della pronuncia giudiziale, come risulta dal contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2023, prodotto in atti.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e parte resistente va condannata a riconoscere a lla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
In particolare, vanno considerati i valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro,
scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00 unitamente al valore effettivo della controversia, alle sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria),
al numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la
Pag. 12 di 14 riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato).
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il
30.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma
I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte
Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n.
77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dot t.ssa Elena Vezzos i, definitivamente pronunciando,
ogni altra eccezione e domanda rigettata , nella causa n.
847/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto d i ad usufruire del Parte_1
Pag. 13 di 14 beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con con seguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 co mma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruol o, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 2.500,00 a favore della ricorrente.
2) Condanna il in Controparte_4
persona del pro a rifondere alla ricorrente, CP_5 CP_6
con distrazione in favore de l procuratore antistatari o, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esbors i ed euro 460,00
per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 13. 01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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