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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandrini;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. CP_1
Laura Loreni;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' come in epigrafe indicato, deducendo: CP_1
- di essere titolare di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984) n.15056389, con decorrenza dal 01/07/2007;
- di aver ricevuto dall in data 07.08.2013, comunicazione di ricalcolo del predetto CP_1 assegno ordinario di invalidità n. 15056389 dall'1.01.2013 per supplemento di pensione, con conseguente credito maturato in suo favore sino al 30.09.2013 di € 2.736,81 e quindi la sua definitiva attribuzione e liquidazione;
- di aver ricevuto ancora dall' in data 28.09.2018, una nuova comunicazione di ricalcolo CP_1 della predetta prestazione a decorrere dall'1.01.2018 per supplemento di pensione, con conseguente credito maturato a suo favore sino al 31.10.2018 di € 860,16 e quindi la sua definitiva attribuzione e liquidazione;
- di aver però poi ricevuto, sempre dall' in data 17.01.2024, comunicazione di indebito CP_1 generatosi sul predetto assegno ordinario n. 15056389 nel periodo dall'01.02.2014 al
31.12.2022, per un importo complessivo di € 5.099,58, motivato dal fatto che il supplemento di pensione sulla stessa prestazione con decorrenza 01.01.2013 era stato liquidato erroneamente con il sistema retributivo anziché con quello contributivo.
Tanto dedotto in punto di fatto, evidenziato che l'attribuzione dei predetti supplementi di pensione era avvenuta in forza di formale provvedimento definitivo, dedotta l'assenza di dolo dell'interessato e l'errore imputabile esclusivamente all' , chiedeva l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la somma che l' asserisce aver pagato indebitamente alla CP_1 ricorrente nella lettera del 17/01/2024, indicata nel capoverso n.6 della parte in premessa del presente atto, non è ripetibile e/o recuperabile da parte dell' e che, quindi, CP_1
l'indebito per cui è causa è irripetibile e, per l'effetto, dichiarare che della somma indicata nella suddetta lettera nulla la ricorrente deve restituire all' . CP_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere per aver CP_1 annullato in via di autotutela l'intero indebito di euro 5.099,58 comunicato in data 17.01.2024 nonché per aver disposto la restituzione di quanto già nelle more illegittimamente recuperato, con pagamento da caricarsi sui prossimi ratei in scadenza, il tutto con compensazione integrale delle spese.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta) parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' , insistendo però CP_2 per la condanna alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale essendo l'annullamento dell'indebito predetto intervenuto dopo la notifica del ricorso.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento dell'indebito comunicato CP_1 con nota del 17.01.2024 con conseguente restituzione delle somme già medio tempore recuperate a tale titolo, come richiesto in ricorso.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto all'annullamento CP_2 dell'indebito di cui alla nota del 17.01.2024 in data 05.03.2025 successivamente alla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 25.06.2024, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, le stesse devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 anche in considerazione della attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 850,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre euro 43,00 per rimborso C.U., con attribuzione.
Latina, 24 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alessandrini;
Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. CP_1
Laura Loreni;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' come in epigrafe indicato, deducendo: CP_1
- di essere titolare di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984) n.15056389, con decorrenza dal 01/07/2007;
- di aver ricevuto dall in data 07.08.2013, comunicazione di ricalcolo del predetto CP_1 assegno ordinario di invalidità n. 15056389 dall'1.01.2013 per supplemento di pensione, con conseguente credito maturato in suo favore sino al 30.09.2013 di € 2.736,81 e quindi la sua definitiva attribuzione e liquidazione;
- di aver ricevuto ancora dall' in data 28.09.2018, una nuova comunicazione di ricalcolo CP_1 della predetta prestazione a decorrere dall'1.01.2018 per supplemento di pensione, con conseguente credito maturato a suo favore sino al 31.10.2018 di € 860,16 e quindi la sua definitiva attribuzione e liquidazione;
- di aver però poi ricevuto, sempre dall' in data 17.01.2024, comunicazione di indebito CP_1 generatosi sul predetto assegno ordinario n. 15056389 nel periodo dall'01.02.2014 al
31.12.2022, per un importo complessivo di € 5.099,58, motivato dal fatto che il supplemento di pensione sulla stessa prestazione con decorrenza 01.01.2013 era stato liquidato erroneamente con il sistema retributivo anziché con quello contributivo.
Tanto dedotto in punto di fatto, evidenziato che l'attribuzione dei predetti supplementi di pensione era avvenuta in forza di formale provvedimento definitivo, dedotta l'assenza di dolo dell'interessato e l'errore imputabile esclusivamente all' , chiedeva l'accoglimento delle CP_2 seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la somma che l' asserisce aver pagato indebitamente alla CP_1 ricorrente nella lettera del 17/01/2024, indicata nel capoverso n.6 della parte in premessa del presente atto, non è ripetibile e/o recuperabile da parte dell' e che, quindi, CP_1
l'indebito per cui è causa è irripetibile e, per l'effetto, dichiarare che della somma indicata nella suddetta lettera nulla la ricorrente deve restituire all' . CP_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere per aver CP_1 annullato in via di autotutela l'intero indebito di euro 5.099,58 comunicato in data 17.01.2024 nonché per aver disposto la restituzione di quanto già nelle more illegittimamente recuperato, con pagamento da caricarsi sui prossimi ratei in scadenza, il tutto con compensazione integrale delle spese.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione scritta) parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' , insistendo però CP_2 per la condanna alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale essendo l'annullamento dell'indebito predetto intervenuto dopo la notifica del ricorso.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto all'annullamento dell'indebito comunicato CP_1 con nota del 17.01.2024 con conseguente restituzione delle somme già medio tempore recuperate a tale titolo, come richiesto in ricorso.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto all'annullamento CP_2 dell'indebito di cui alla nota del 17.01.2024 in data 05.03.2025 successivamente alla notifica del ricorso, perfezionatasi in data 25.06.2024, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, le stesse devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, CP_1 anche in considerazione della attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 850,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre euro 43,00 per rimborso C.U., con attribuzione.
Latina, 24 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume