Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di FO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi
Dopo l'udienza del 23/01/2025 tenuta ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3283/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Ordona, alla via Viale Stazione, n. 1, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco di Natale (C.F.: ) ( C.F.: C.F._2 Parte_2
) CodiceFiscale_3
RICORRENTE
contro
:
con sede legale in Ordona Controparte_1
(FG) in via Zingarelli n. 9 CF e PIVA in persona dell'amministratore pro-tempore P.IVA_1
nato a [...] il [...] (C. F. , Controparte_1 C.F._4 rappresentata e difesa, con procura in calce al presente atto, dall'avv. Gennaro Errico (CF
del foro di Bari C.F._5
RESISTENTE
, nonché
, C. F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Costantino DE POMPEIS (c. f. del C.F._6
Foro di Trento e dall'avv. Domenico LONGO (c. f. ) del Foro di Foggi C.F._7
Oggetto: differenze retributive per rapporto di lavoro subordinato
Con ricorso depositato in data 4.5.2021 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato, alle dipendenze della società dal 10.5.2017 al 30.9.2020, presso la sede sita in Ordona, via Zingarelli, n.
7, con le mansioni di commessa, indicava;
che il rapporto di lavoro era stato regolarizzato il 19.11.2018 ; che dall'8.4.2020 aveva inoltrato richiesta di congedo parentale;
che era stata formalmente assunta con la qualifica di aiuto commessa, livello 5 (all.2), quale dipendente subordinato con contratto a tempo parziale ed indeterminato, nonché con articolazione oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 13.30 e il sabato, doppio turno, ovverosia dalle ore
7.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 21.30; che di fatto aveva sempre svolto la mansioni di commessa ed infatti era addetta al reparto salumeria e al reparto frutta occupandosi della vendita dei prodotti, su richiesta del datore di lavoro sistemava la merce sugli scaffale e si adoperava per le pulizie del punto vendita;
che, in ogni caso, ai sensi dell'art 113 del CCNL, l'aiutante commesso permane al 5° livello per un tempo massimo di 18 mesi, successivamente ai quali si procede col passaggio al livello superiore;
nel caso di specie, pertanto, l'inquadramento professionale più confacente al lavoratore ricorrente, a partire dal 01/12/2018, doveva essere quello descritto dal 4° livello del CCNL;
che aveva sempre osservato un orario di lavoro maggiore e diverso da quello concordato e precisamente aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: - dal lunedì al venerdì dalle ore
7.00 alle 13.30 (6,5 ore di lavoro giornaliere); - il sabato, doppio turno, ovverosia dalle ore 7.00 alle
13.30 e dalle 17.00 alle 21.30 (11 ore di lavoro giornaliere), svolgendo costantemente 43,50 ore settimanali anziché 40, così determinando un montante orario settimanale di lavoro straordinario pari a 3,5 ore a cui dovevano aggiungersi 11 ore di festivo all'anno nelle ultime due domeniche del mese di dicembre allorchè le direttive datoriali prevedevano la sua presenza all'interno del punto vendita;
che il datore di lavoro aveva inspiegabilmente e illegittimamente erogato solo le prime due mensilità a titolo di congedo straordinario Covid ex art. 23, commi 1 e 2 del D.L. 17/03/2020, in palese contrasto con l'art. 23, com. 2, ove leggesi: “il parentale deve trasformarsi in Covid solo allorché alla data del 05/03/2020 il genitore stesse già usufruendo del congedo parentale ordinario”; che il contegno di controparte aveva manifestatamente leso il legittimo diritto della sig.ra Pt_1
alla percezione della prestazione richiesta, precludendole, peraltro, la liquidazione della retribuzione nonché la giustificata sospensione dell'attività di lavoro;
che la ricorrente, pertanto, aveva presentato le dimissioni per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.., effettivamente sottoscritte, si ribadisce, in data 30/09/2020., con diritto di percepire il pagamento dell'indennità di preavviso, non corrisposto dal datore di lavoro;
Che non le erano state corrisposte le pretese differenze retributive per lavoro festivo, lavoro straordinario, permessi retribuiti, ferie non godute, 13°mensilità, 14° mensilità, TFR ed indennità sostituiva del preavviso.
Su tali premesse chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 63.953,70 per lavoro straordinario;
festività;13ma e 14ma mensilità; ferie;
e tfr , come da conteggi in atti e rassegnava le seguenti conclusioni:
A. Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro unico ed ininterrotto della ricorrente alle dipendenze della ditta Controparte_3
in qualità di aiutante commessa a far data dal 10.5.2017 con
[...]
inquadramento al 5° livello e sino al 30/11/2020 ed il diritto al superiore inquadramento corrispondente al 4° livello del CCNL a partire dal 01/12/2018, con qualifica e mansioni di commessa, sino al 23.09.2020;
B. Accertare e dichiarare che alla sig.ra in virtù del lavoro svolto e dell'articolazione Pt_1
oraria come indicata all'interno della premessa in fatto sono dovute le differenze retributive come qualificate all'interno del ricorso e dettagliatamente:
per le festività pari ad euro 2.230,98 lordi; euro 4.648,06 lordi, per lo straordinario oltre la 48esima ora;
euro 457,91 lordi per il lavoro straordinario festivo;
per la tredicesima mensilità pari ad euro 5.464,76 lordi e per la quattordicesima mensilità pari ad euro 5.424,81 lordi;
per i permessi retribuiti non goduti pari ad euro 1.132,85 lordi;
per le ferie non godute pari alla somma totale di euro 4.644,87 lordi;
per l'indennità sostitutiva del preavviso corrispondente ad euro 1.311,86 lordi;
per il TFR del valore in euro pari a 6.062,18 lordi; ovverosia per complessivi euro 63.953,70 lordi, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito al momento dell'effettivo saldo;
C. Condannare la ditta convenuta alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa della posizione della ricorrente dal 10.05.2017 al 19.11.2018.
D. Per l'effetto condannare la società resistente al pagamento delle somme per le causali argomentate in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma risultante dall'effettuanda istruttoria;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.
Si costituiva parte resistente che contestava le avverse deduzioni.
In via preliminare eccepiva l'errore meramente algebrico tra il totale richiesto pari ad € 63.953,70 e la somma delle singole voci cui totale è € 31.311,83.
Evidenziava che anche l'importo riferito al TFR differiva a seconda della pagine del ricorso essendo indicato a pag. 19 in € 6.062,18 mentre a pagina 16 in euro 5.995,71.
Precisava che la ricorrente era stata assunta avendo l'impresa resistente necessità di ampliare l'organico poiché il fatturato stava aumentando come dimostrato dagli allegati modelli IVA 2019
(riferito al periodo di imposta 2018- Allegato A) e modello IVA 2020 (riferito al periodo di imposta
2019 Allegato B ).
Contestava l'orario di lavoro dedotto in ricorso in quanto in ragione degli orari di apertura dell' esercizio commerciale (con apertura al pubblico dalle 7,30 con chiusura alle 13; e successiva riapertura pomeridiana dalle 17,00 sino alle 20,00 circa;
con chiusura di domenica ed apertura antimeridiana il solo giovedì) nonché per la presenza nella gestione aziendale del signor
[...]
sino al giovedì, la era stata assunta con contratto di lavoro part-time “sul finire CP_1 Pt_1 del 2018”.
Argomentava che la ricorrente era entrata nell'organico aziendale con la qualifica di operaia ”aiuto commessa” di 5 livello, come descritta al punto 19 del V livello dell'art. 113 del precitato contratto collettivo che letteralmente si riproduce : “19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati)”, con contratto part-time così detto orizzontale con prestazione effettuata solo la mattina e precisamente per 4 ore dal lunedì sino al giovedì e due ore il venerdì ed il sabato.
Deduceva che durante il rapporto di lavoro la lavoratrice non si presentava a lavoro senza addurre alcuna giustificazione;
questo induceva l'amministratore pro-tempore ad una serie di richiami orali
(allegava a titolo esemplificativo, estratti dal LUL, le presente della ricorrente durante l'anno 2019
– Allegato D ).
Precisava che nel 2020, il comportamento della ricorrente diventa per nulla ossequioso della lealtà contrattuale necessaria nei contratti a prestazioni corrispettive. Infatti, tra gennaio e febbraio si alternarono giornate nelle quali la lavoratrice si assentava senza giustificazione e giornate lavorative. Mentre a marzo le assenze non retribuite (ovvero la lavoratrice si assentava senza alcuna giustificazione) si alternano con la malattia . Ad aprile invece si assentava per “congedo parentale” ; richiesta che poi l' rigettava e quindi la ricorrente, chiedeva all'amministratore pro-tempore, CP_4
alla presenza di , se potesse essere licenziarla e a fronte del rifiuto, motivato Persona_1
anche dalla circostanza che il Decreto Cura Italia come successivamente prorogato con i Decreti
Rilancio 1 e 2, avrebbero reso nullo il provvedimento espulsivo, la ricorrente continuò ad assentarsi.
Su tali premesse, dedotta l'inammissibilità della prova testimoniale, contestati gli emolumenti richiesti poiché sempre corrisposti, dedotta l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, così conclusdeva:
In via preliminare di rito si chiede l'inammissibilità della prova testimoniale come proposta da controparte per le ragioni ampiamente esposte in precedenza;
- In via preliminare si rileva l'indeterminatezza dell'oggetto del ricorso e si rimette al giudicante il provvedimento più opportuno;
- Nel merito in via principale: rigettare le domande avversarie tutte perché del tutto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva l' che così concludeva: CP_4
1) accogliere la domanda giudiziale di parte ricorrente e per l'effetto condannare la ditta convenuta al pagamento alla sig.ra Controparte_3
di tutti gli emolumenti retributivi da questa richiesti ed al versamento della Parte_1
correlata contribuzione previdenziale evasa sia per il periodo di lavoro non denunciato dal 10 maggio 2017 al 19 novembre 2018 rapportata all'effettiva retribuzione complessiva dovuta a parte ricorrente, sia per le quote di retribuzione aggiuntiva che saranno riconosciute dovute per il periodo successivo all'esito del giudizio maggiorato delle sanzioni ed interessi dalla data di decorrenza dell'obbligo evaso al saldo al tasso previsto dall'art 116 comma 8 lett b della legge
388/2000 e comunque per tutta quella già corrisposta se dovesse risultare superiore all'imponibile contributivo denunciato all' come risultante dall'allegato estratto conto. CP_4
2) dichiarare in ogni caso l'obbligo della convenuta Società a regolarizzare la posizione contributiva della sig.ra per l'intero periodo del rapporto di lavoro intercorso con Pt_1
eventuale quantificazione in successiva e separata sede amministrativa e/o giudiziale”.
Ammessi ed escussi i testimoni nel limite di due per parte;
formulata proposta conciliativa all'esito della udienza del 28.9.2023 con corresponsione da parte della società convenuta della complessiva somma di €. 10.000,00, omnia, a tacitazione, stralcio e saldo di ogni pretesa di parte ricorrente, con compensazione delle spese legali anche nei rapporti con l' , accettata solo da parte ricorrente;
CP_4 svolta CTU contabile;
integrata la CTU;
fissata udienza del 23.1.2025 mediante trattazione scritta, pervenute le note di trattazione scritta, la causa nei termini e modi di cui all'art. 127 ter cpcp viene decisa .
Occorre pregiudizialmente delibare la questione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte convenuta e di inammissibilità della prova testimoniale.
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99).
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e
156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97;
Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817;
Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n.
3777).
In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (Cass. lav. 29.1.99, n. 817). Resta irrilevante sia l'omessa notificazione dei conteggi degli emolumenti retributivi richiesti (Cass.
30.12.94, n. 11318; Cass. 28.5.85, n. 3231; Cass. 15.12.89, n. 5648), sia la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cass. lav. 26.11.98 n. 12019; Cass. lav. 7.4.98, n. 3594; Cass. lav., 4.8.94, n. 7221).
Nella fattispecie, va esclusa la nullità in quanto il ricorso contiene gli elementi che consentono di individuare con esattezza la pretesa dell'attore, ponendo controparte in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo di attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa dalla ricorrente ed i titoli posti a fondamento della domanda da individuarsi tenuto conto della lettura complessiva dell'atto introduttivo nello svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattuale “parziale a tempo indeterminato” (cfr. contatto di assunzione del 19.11.2018, allegato da parte ricorrente) e nello svolgimento di mansioni da ascrivere al IV livello dall'1.12.2018 in ragione di quanto previsto dall'art. 113 CCNL di settore che prevede “l'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi” (cfr. anche CTP allegata al ricorso).
Tenuto conto della specificità delle deduzioni parimenti è da rigettare l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale poiché è stata correttamente formulata con richiamo ai capi del ricorso relativi alle circostanze non documentate poste a fondamento della domanda.
Per quanto attiene al merito, la domanda di condanna della ditta
[...]
al pagamento delle differenze retributive è solo Controparte_3
parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella fattispecie è documentata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dal
19/11/2018, con contratto di lavoro subordinato “a tempo parziale e indeterminato, con qualifica di
“operaio”, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio (confcommercio) “Aiuto
Commesso” (cfr. contratto di assunzione allegato 2 parte ricorrente, Certificazione Unica, buste paga, allegati parte ricorrente, nonché LUL allegato parte resistente).
E' poi documentato che il rapporto di lavoro è stato risolto su iniziativa della ricorrente con decorrenza 30.9.2020 (cfr. Modulo recesso allegato da parte ricorrente).
Pacifici tali dati, quello di cui si discute sono la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata da parte ricorrente nel 10.5.2017, le modalità orarie della prestazione e il pagamento delle ore supplementari e straordinarie avendo la ricorrente dedotto un orario di lavoro giornaliero di 43,50 ore settimanali anziché 40, svolte dal lunedì al sabato (cfr. dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle
13.30 ; - il sabato, doppio turno, ovverosia dalle ore 7.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 21.30, nonché
11 ore di festivo all'anno nelle ultime due domeniche del mese di dicembre) , il pagamento della voci contrattuali dettagliatamente indicate in ricorso come previste dalla contrattazione collettiva di settore riportata in ricorso (festività , ferie, 13ma e 14ma, permessi retribuiti non goduti, TFR) , il passaggio al superiore livello (V°) in ragione di quanto previsto dall'art.113 del CCNL di settore, il pagamento dell'indennità sostituiva del preavviso essendosi la dimessa per giusta causa Pt_1
Per quanto concerne la data di istaurazione del rapporto di lavoro non può essere superato il dato formale poiché i testi della ricorrente, sulla quale sul punto incombeva l'onere della prova, non hanno precisamente saputo indicare la data dedotta (10.5.2017)avendo genericamente riferito di un rapporto di lavoro instaurato nell'anno 2017.
Così il testimone collega della ricorrente per tutto il periodo Testimone_1 dedotto, ha riferito : “ La ricorrente ha iniziato a lavorare nell'estate 2017 e ha lavorato fino al
2020. Non ricordo di preciso il mese in cui la ricorrente ha iniziato a lavorare, posso solo dire che faceva caldo ed era il 2017 “.
che non lavorava per parte resistente nel 2017, ha riferito : “Ho lavorato Parte_3
per la società convenuta dal 2015 al 2016 e poi sono stato riassunto nel gennaio 2018 e ho lavorato fino al giungo 2020, se ricordo bene le date.
………Quando sono stato assunto nel gennaio 2018 la ricorrente già lavorava per il supermercato da diversi mesi. Certamente già lavorava dal 2017, non posso precisare il mese. Tanto posso riferirlo perchè frequentavo il supermercato andando a fare la spesa.”
Se a tanto si aggiunge che il testimone di parte resistente, pur frequentando il Testimone_2 supermercato nell'estate del 2017 non ha mai visto la ricorrente ed infatti ha dichiarato: Sono indifferente rispetto alle parti.
Non conosco la ricorrente.
Ho lavorato per il supermercato gestito dalla società convenuta sito in Ordona via Zingarelli dal
2008 al 2016, ero contabile.
Successivamente a tale periodo sono andata presso il supermercato ma solo per consegnare delle comande , atti contabili, ad uno dei responsabili, signora . Tale consegna Persona_1
avveniva negli uffici che si trovano nel piano superiore del supermercato , locali che vengono raggiunti passando all'interno del supermercato.
Quando ho svolto la mia attività lavorativa stavo negli uffici e di tanto in tanto scendevo nel supermercato. Tanto è avvenuto fino a giugno- luglio 2017.
Non ho mai visto la signora , Il giudice mi indica la ricorrente presente e Parte_1 confermo che non l'ho mai vista. “ ;
e compagna di ha indicato la verosimile e plausibile Persona_1 Controparte_1 ragione che ha comportato l'assunzione nel novembre 2018 avendo riferito “Conosco la signora che ha lavorato alle dipendenze della società convenuta dalla fine del 2018. Parte_1
Stavamo allestendo per il natale, avevamo bisogno di maggiore personale ed inserimmo anche la ricorrente. Feci proprio io il colloquio di lavoro” deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro sia stato instaurato all'epoca della formale assunzione e pertanto il 19.11.2018.
Ne consegue che deve essere rigettata la domanda di regolarizzazione contributiva di cui al punto c delle conclusioni (“C. Condannare la ditta convenuta alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa della posizione della ricorrente dal 10.05.2017 al 19.11.2018) avendo parte ricorrente limitato la domanda solo al periodo non regolarizzato, non accertato.
In ordine all'orario di lavoro, va osservato che, ancora una volta, deve tenersi conto della distribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Parametro base di riferimento è costituito dall'orario di lavoro stabilito dalla legge (o dal contratto) con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part - time", nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5518 del 18/03/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n.
2033 del 23/02/2000).
Per converso, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro a tempo pieno, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1389 del 29/01/2003). Tanto premesso nel caso di specie deve rilevarsi che pur essendo intervenuto tra le parti un contratto di lavoro part-time non è dato evincersi dal contratto di assunzione del 19.11.2018 le ore di lavoro concordate, neppure precisamente dedotte e indicate da parte resistente con la costituzione in giudizio.
In presenza di tale carenza documentale può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto un diverso e maggiore orario di lavoro nei limiti dell'orario ordinario.
Ed infatti sul punto i testi di parte ricorrente non hanno pienamente confermato le deduzioni attoree avendo sul punto rilasciato dichiarazioni non sovrapponibili.
Così mentre ha riferito : Io lavoravo tutta la giornata, la ricorrente Testimone_1
invece lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 13:30. Il sabato, invece, faceva il doppio turno pertanto la ricorrente lavorava dalle 7:00 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 20:00/20:30 nei mesi invernali e dalle 17:00 alle 21.00 nei mesi estivi.
Non lavoravamo la domenica neppure nel periodo di natale.
Non lavoravamo nei giorni festivi. “.
Con ha dichiarato : La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 Parte_3
alle 13.30 ; il sabato, faceva il doppio turno, ovverosia lavorava dalle ore 7.00 alle 13.30 e dalle
17.00 alle 21:00/21:15/21:30 , si tratteneva tanto perché aiutava il macellaio nella pulizia del reparto. “
Il testimone di parte resistente ha ancora riferito: La signora Persona_1 Pt_1
lavorava solo la mattina, dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al giovedì .
[...]
Veniva anche il venerdì e il sabato mattina ma solo per due ore, le ore centrali non ricordo se dalle
10.00 alle 12.00 oppure dalle 11.00 allee 13.00. “
Ne consegue che, nell'incertezza alla luce degli esiti dell'istruttoria di un orario di lavoro straordinario e non avendo parte resistente dato convincente prova di un orario di lavoro a tempo parziale neppure indicato nella lettera di assunzione, può solo farsi riferimento all'ordinario orario di lavoro a tempo pieno.
Indiscusso il livello di inquadramento della ricorrente nel V° livello del c.c.n.l. applicato in azienda deve essere riconosciuto il IV livello dal 1.6.2020 in virtù di quanto previsto dall' art. 113 c.c.n.l. che recita “l'aiutante commesso permane al V livello per un periodo di 18 mesi” (cfr sul punto
CCNL allegato al ricorso e CTP di parte ricorrente)
Per quanto riguarda la retribuzione percepita, trattandosi di parziale adempimento, e quindi di fatto estintivo del diritto, una volta provato il rapporto, era il convenuto a dover provare di aver corrisposto eventualmente una retribuzione maggiore di quella su cui vi è l'espressa ammissione della parte ricorrente.
Occorre, inoltre, chiarire che la giurisprudenza di legittimità è incline a ritenere che non esista una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga (Sez.
L, Sentenza n. 9588 del 14/07/2001).
Ed è anzi da aggiungere che la giurisprudenza è incline ad attribuire un rilievo particolarmente pregnante alla quietanza espressa, chiarendo che il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 4196 del 21/02/2014), precisando altresì che La simulazione assoluta di una quietanza di pagamento non può essere provata per testimoni, ostandovi il divieto di cui all'art. 2726 cod. civ.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 08/06/2012).
Nel caso di specie tuttavia le buste paga prodotte da parte resistente (cfr. cedolino con ratei 13ma,
14ma e ferie allegati G e H parte resistente) non risultano firmate, con la conseguenza che deve ritenersi che la parte ricorrente abbia ricevuto solo le somme indicate in ricorso e quelle di cui alle buste paga allegate dalla stessa ricorrente firmate per quietanza.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute è stata svolta CTU
Al c.t.u. è stato posto il seguente quesito:
“dica il CTU l'esatto ammontare delle differenze retributive spettanti alla ricorrente in ragione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno (40 ore settimanali) con parte resistente, dal 10.5.2017 al 30.9.2020, con inquadramento nel V livello CCNL commercio (cfr. allegato 2 parte ricorrente) e dal 1.12.2018 nel IV livello (in ragione di quanto previsto dall'art.
113 CCNL di settore) per le voci rivendicate dettagliatamente in ricorso e precisamente: maggior orario di lavoro, nei limiti del lavoro ordinario;
festività; permessi retribuiti non goduti;
ferie non godute;
tredicesima; quattordicesima;
indennità sostitutiva del preavviso;
TFR; come riportate negli allegati conteggi e riscontrate nella documentazione in atti (buste paga, lul); calcoli la differenza dovuta per le singole voci elencate e indicando, altresì, l'ammontare complessivo, tenuto conto del percepito come indicato nei conteggi e nei documenti relativi ai pagamenti (bonifici).
In relazione al periodo non regolarizzato proceda al calcolo per poste omogenee.
Proceda, inoltre, ad un conteggio alternativo e limitato al periodo dal 19.11.2018 al 30.9.2020”
In relazione al periodo accertato è stata richiesta l'integrazione della consulenza con quesito formulato dopo l'udienza del 5.12.2024 dal seguente tenore:
“dica il CTU l'esatto ammontare delle differenze retributive spettanti alla ricorrente in ragione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno (40 ore settimanali) con parte resistente, dal 19.11.2018 al 30.9.2020, con inquadramento nel V livello CCNL commercio (cfr. allegato 2 parte ricorrente) e dal 1.6.2020 nel IV livello (in ragione di quanto previsto dall'art. 113
CCNL di settore) per le voci rivendicate dettagliatamente in ricorso e precisamente: maggior orario di lavoro, nei limiti del lavoro ordinario;
festività; permessi retribuiti non goduti;
ferie non godute;
tredicesima; quattordicesima;
TFR; come riportate negli allegati conteggi e riscontrate nella documentazione in atti (buste paga, lul); calcoli la differenza dovuta per le singole voci elencate e indicando, altresì, l'ammontare complessivo, tenuto conto del percepito come indicato nei conteggi e nei documenti relativi ai pagamenti (bonifici).”
Nel rispondere al quesito come integrato il CTU ha concluso :
“ Tenendo conto di quanto percepito dalla ricorrente, così come esposto nelle tabelle precedenti, è possibile affermare che la somma spettante alla signora considerato l'arco temporale Pt_1
19/11/2018 - 30/09/2020, sia complessivamente pari ad euro 29.443,14, di cui euro 28.224,48 a titolo di retribuzioni ed euro 1.218,66 a titolo di TFR.” Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. possono essere fatte proprie dal giudicante, in quanto la perizia appare redatta in conformità dei quesiti posti, alla stregua di criteri di calcolo precisi e corretti, anche in ragione delle osservazioni pervenute nel corso delle operazioni peritali da parte resistente.
Non viene riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso poiché non sono certe le ragioni che hanno portato alla dimissioni della ricorrente in un periodo caratterizzato da incertezze anche correlate alla pandemia da Covid in atto.
La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente, della somma di euro 29.443,14, di cui euro 28.224,48 a titolo di retribuzioni ed euro 1.218,66 a titolo di TFR.
Su tali somme, ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c., vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese nei rapporti con Controparte_1 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei rapporti con l' vengono CP_4
compensate.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte resistente come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di FO , in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la società al pagamento, in Controparte_1
favore di , in virtù del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 19/11/2018 - Parte_1
30/09/2020, della somma di euro 29.443,14, di cui euro 28.224,48 a titolo di retribuzioni ed euro
1.218,66 a titolo di TFR. oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la società a al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 , oltre IVA e CPA, nonché spese generali come per legge, con attribuzione.
c) compensa le spese nei rapporti con l' ; CP_4
d) pone le spese di CTU a carico della Controparte_1
[...]
FO dopo l'udienza ex art. 127 ter cpc del 23.1.2025.
Il Giudice del lavoro
Aquilina Picciocchi