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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 650/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 23 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] Parte_1
C.F.: , residente in [...]CodiceFiscale_1
(CE), c.a.p. 81038, alla via Degli Ulivi n. 4 ed elettivamente dom.to in Aversa (CE), alla via Michelangelo n. 66 presso lo studio dell'Avv. Loredana Rocchetti che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nata a [...] il Controparte_1
20/04/1986 C.F.: residente in [...]C.F._2
UC (CE), c.a.p. 81038, alla via Degli Ulivi n. 4, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via
Michelangelo n. 66; presso lo studio dell'Avv. Loredana
Rocchetti, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19 febbraio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Aversa (CE) il 04/09/2004 dal quale sono nati due figli
- maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente (nato a [...] il [...]); minorenne Per_2
Pag. 2 di 7 (nata a [...] il [...]) hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1. I GNi e vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti della loro residenza al fine di assicurare, nell'interesse dei figli, una pronta reperibilità.
3. La casa coniugale sita in Aversa (CE) alla via Cornelio
Tacito n. 6, attualmente condotta in locazione, è in procinto di essere rilasciata.
4. I coniugi si impegnano a che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore siano assunte di comune accordo, Per_2
tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
5. La figlia minore resta affidata con modalità condivisa Per_2
ad entrambi i genitori e vivrà con il padre ed il fratello presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo, sito Per_1
in RE UC (CE) alla via Degli Ulivi n. 8, dove è stabilita la residenza privilegiata della minore e del fratello maggiorenne Per_1
6. La madre, salvo diversi accordi, potrà prelevare e tenere con sé la figlia minore : Per_2
Pag. 3 di 7 a. quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore;
b. per le festività natalizie la figlia minore trascorrerà, ad Per_2
anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro genitore;
c. per le festività pasquali la figlia minore trascorrerà, ad Per_2
anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in
Albis con l'altro genitore;
d. per le vacanze estive la madre trascorrerà con la figlia minore due settimane anche non consecutive, da comunicare con Per_2
un congruo anticipo.
7. Le modalità pattuite circa l'esercizio del diritto di visita potrà essere modificato dai genitori, previo accordo tra gli stessi e tenendo sempre conto delle primarie esigenze ed interessi della figlia minore.
8. Nel premettere che i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, la GNa Controparte_1
verserà al GN , entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di €
300,00 (euro 150,00 ciascuno). Tale somma sarà aggiornata annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat previsti per le famiglie e gli operai.
9. Le spese straordinarie saranno preventivamente concordate tra i coniugi e sono poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%, con diritto da parte del genitore che dovesse
Pag. 4 di 7 anticiparle di ottenere la ripetizione dall'altro a richiesta e su presentazione dei giustificativi di spesa (quietanze di pagamento, scontrini, ricevute, etc.).
10. L'assegno unico per i due figli sarà totalmente a favore della GNa . Controparte_1
11. I coniugi per l'acquisto dell'immobile sito in RE
UC (CE) alla via degli Ulivi n. 8, identificato in catasto al foglio 1, particella 2001, subalterno 35, con relativo box pertinenziale identificato in catasto al foglio 1, particella 2001, subalterno 58, attualmente in proprietà del figlio Per_1
hanno stipulato contratto di mutuo in data 21.03.2024, con atto per notar Repertorio n. 11.468, Raccolta n. Persona_3
9.181, la cui rata mensile, a tasso variabile, è attualmente pari ad euro 550,00. Il GN si accolla Parte_1
interamente il mutuo esistente sul detto immobile, che sarà pagato dallo stesso con accollo interno.
12. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Con note il depositate 29/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 23/05/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 23/05/2025.
Pag. 5 di 7 La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Quanto al punto 11 e quanto in esso disposto in ordine alla proprietà della casa coniugale, il Tribunale si limita a una presa d'atto trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Pt_1
(nato a nato ad [...] il [...] )
[...]
, (nata a [...] Controparte_1
il 20/04/1986) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
Pag. 6 di 7 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa
(Atto n. 234, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2004) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 650/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 23 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] Parte_1
C.F.: , residente in [...]CodiceFiscale_1
(CE), c.a.p. 81038, alla via Degli Ulivi n. 4 ed elettivamente dom.to in Aversa (CE), alla via Michelangelo n. 66 presso lo studio dell'Avv. Loredana Rocchetti che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nata a [...] il Controparte_1
20/04/1986 C.F.: residente in [...]C.F._2
UC (CE), c.a.p. 81038, alla via Degli Ulivi n. 4, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via
Michelangelo n. 66; presso lo studio dell'Avv. Loredana
Rocchetti, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19 febbraio
2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in
Aversa (CE) il 04/09/2004 dal quale sono nati due figli
- maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente (nato a [...] il [...]); minorenne Per_2
Pag. 2 di 7 (nata a [...] il [...]) hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1. I GNi e vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti della loro residenza al fine di assicurare, nell'interesse dei figli, una pronta reperibilità.
3. La casa coniugale sita in Aversa (CE) alla via Cornelio
Tacito n. 6, attualmente condotta in locazione, è in procinto di essere rilasciata.
4. I coniugi si impegnano a che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore siano assunte di comune accordo, Per_2
tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa.
5. La figlia minore resta affidata con modalità condivisa Per_2
ad entrambi i genitori e vivrà con il padre ed il fratello presso l'immobile di proprietà di quest'ultimo, sito Per_1
in RE UC (CE) alla via Degli Ulivi n. 8, dove è stabilita la residenza privilegiata della minore e del fratello maggiorenne Per_1
6. La madre, salvo diversi accordi, potrà prelevare e tenere con sé la figlia minore : Per_2
Pag. 3 di 7 a. quando vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore;
b. per le festività natalizie la figlia minore trascorrerà, ad Per_2
anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro genitore;
c. per le festività pasquali la figlia minore trascorrerà, ad Per_2
anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in
Albis con l'altro genitore;
d. per le vacanze estive la madre trascorrerà con la figlia minore due settimane anche non consecutive, da comunicare con Per_2
un congruo anticipo.
7. Le modalità pattuite circa l'esercizio del diritto di visita potrà essere modificato dai genitori, previo accordo tra gli stessi e tenendo sempre conto delle primarie esigenze ed interessi della figlia minore.
8. Nel premettere che i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, la GNa Controparte_1
verserà al GN , entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di €
300,00 (euro 150,00 ciascuno). Tale somma sarà aggiornata annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat previsti per le famiglie e gli operai.
9. Le spese straordinarie saranno preventivamente concordate tra i coniugi e sono poste a carico di ciascuno di essi nella misura del 50%, con diritto da parte del genitore che dovesse
Pag. 4 di 7 anticiparle di ottenere la ripetizione dall'altro a richiesta e su presentazione dei giustificativi di spesa (quietanze di pagamento, scontrini, ricevute, etc.).
10. L'assegno unico per i due figli sarà totalmente a favore della GNa . Controparte_1
11. I coniugi per l'acquisto dell'immobile sito in RE
UC (CE) alla via degli Ulivi n. 8, identificato in catasto al foglio 1, particella 2001, subalterno 35, con relativo box pertinenziale identificato in catasto al foglio 1, particella 2001, subalterno 58, attualmente in proprietà del figlio Per_1
hanno stipulato contratto di mutuo in data 21.03.2024, con atto per notar Repertorio n. 11.468, Raccolta n. Persona_3
9.181, la cui rata mensile, a tasso variabile, è attualmente pari ad euro 550,00. Il GN si accolla Parte_1
interamente il mutuo esistente sul detto immobile, che sarà pagato dallo stesso con accollo interno.
12. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Con note il depositate 29/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 23/05/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 23/05/2025.
Pag. 5 di 7 La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Quanto al punto 11 e quanto in esso disposto in ordine alla proprietà della casa coniugale, il Tribunale si limita a una presa d'atto trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Pt_1
(nato a nato ad [...] il [...] )
[...]
, (nata a [...] Controparte_1
il 20/04/1986) alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
Pag. 6 di 7 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa
(Atto n. 234, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2004) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7