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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
AN (CZ), residente a Falerna Scalo (CZ), C. da Petraro n. 41, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), in via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maria
Zaffina, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 3) Persona_1 Controparte_2
(p.i. già a seguito di mero cambio di denominazione
[...] P.IVA_2 CP_3
sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, V.lo S. Bernardino 5/A, elegge domicilio;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2021, reso dal Tribunale di Lamezia
Terme all'esito della procedura iscritta al n. R.G. 1191/2021, a mezzo del quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 6.134,51 in favore di oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese della fase monitoria.
In particolare, deduce l'opponente:
a) che, contrariamente a quanto assunto nel ricorso monitorio, l'odierno opponente non ha mai stipulato con Rubidio SPV S.r.l. un contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito personale;
invece, l'opponente ha stipulato con OS AT S.p.a., unitamente alla coobbligata sig.ra , un contratto di finanziamento di credito al Persona_2
consumo e che successivamente OS AT ha ceduto il proprio credito di euro 8.123,18
a Rubidio SPV S.r.l. e da questa poi ceduto ancora a Banca IF. In relazione a tale contratto,
Banca IF avrebbe già azionato il proprio credito ed ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
205/2017, reso nell'ambito della procedura iscritta al n. R.G. 554/2017 del Tribunale di
Lamezia Terme. Dunque, si duole dell'illegittima duplicazione del titolo giudiziale a fronte di un unico debito;
b) la coobbligata sig.ra con atto di transazione del 09.02.2018, ha Persona_2
corrisposto la complessiva somma di euro 10.000,00, in n. 7 rate mensili puntualmente pagate, definendo ben due posizioni debitorie, una di euro 8.123,18, oltre accessori, per il contratto di finanziamento di credito al consumo per cui è causa, e l'altra di euro 7.619,19 per un contratto di finanziamento di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo. Dunque, deduce l'illegittimità della pretesa, posto che l'accordo transattivo avrebbe estinto la pretesa creditoria anche nei confronti del coobbligato – odierno opponente.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 25.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. In primo luogo, appare opportuno evidenziare come la domanda risulti essere procedibile, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, avviato ad istanza di parte opposta e conclusosi con esito negativo.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Innanzitutto, deve essere premesso che l'opposta ha depositato in atti la documentazione inerente ai distinti atti di cessione del credito, intercorsi, in un primo momento, tra OS
AT S.p.a. e Rubidio SPV S.r.l. (cfr. all. 8 comparsa di risposta), e, successivamente, tra Rubidio SPV S.r.l. e (cfr. all. 9 comparsa di risposta). Controparte_1
Ne consegue che l'odierna opposta è legittimata attiva tanto alla proposizione del ricorso in sede monitoria che a resistere nel presente giudizio.
Ad ogni modo, dalla disamina degli atti di causa, emerge in maniera incontrovertibile dalle allegazioni documentali versate in atti quanto segue:
a) in data 15.02.2007 il sig. , debitore principale, e la sig.ra in qualità di Parte_1 Per_2
coobbligata, stipulavano un contratto di finanziamento con OS AT S.p.a. per un importo finanziato pari ad euro 10.000,00 e totale da rimborsare di euro 12.678,00;
b) successivamente, come già evidenziato, il credito derivante da detta cessione veniva ceduto a Rubidio SPV S.r.l. e, successivamente, da questi a Controparte_1
c) in data 06.04.2017 veniva emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il decreto ingiuntivo n. 205/2017, all'esito del giudizio n. R.G. 554/2017, con il quale veniva ingiunto ai sig.ri e il pagamento della somma di euro 15.742,37 oltre interessi come da Parte_1 Per_2
domanda e spese della fase monitoria;
d) avverso detto decreto veniva promossa opposizione dalla sola sig.ra Per_2
e) tuttavia, in data 09.02.2018, la sig.ra stipulava con l'Istituto di credito Persona_2 odierno opposto un accordo transattivo “a totale definizione di ogni pretesa creditoria in relazione al rapporto indicato in premessa” (cfr. all. 5 atto di citazione), in forza del quale la stessa si obbligava al pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00;
f) successivamente, l'Istituto di credito ha incardinato un nuovo ricorso monitorio nei confronti dei sig.ri e , per ottenere il pagamento della residua somma di Per_2 Parte_1
euro 6.134,51, inerente al medesimo rapporto obbligatorio, ed avverso il quale è stata spiegata l'opposizione de qua.
Da tali risultanze emergenti in punto di fatto non può che derivare la conseguenza per la quale, in linea di diritto, l'opposizione debba essere accolta.
3 È evidente che l'accordo transattivo di cui sopra, avendo ad oggetto la “totale definizione di ogni pretesa creditoria in relazione al rapporto indicato in premessa” non può che essere qualificato come transazione integrale.
Infatti, è noto che la transazione, ex art. 1965 c.c., è quel contratto mediante il quale, facendosi reciproche concessioni, le parti prevengono una lite ovvero pongono fine ad una lite già in essere.
Nel caso di specie, l'accordo transattivo, seppur raggiunto con uno solo dei coobbligati, avendo ad oggetto la totale definizione di ogni pretesa creditoria in ordine al rapporto contrattuale in essere tra le parti, ha ad oggetto l'intera pretesa e non solo una parte di essa.
Dunque, detto accordo non potrà che essere qualificato come transazione integrale e non come transazione parziale.
Infatti, dalla disamina del documento, non è dato evincersi che esso sia sotteso alla ratio di determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce.
Invece, è evidente, come espressamente dichiarato dalle parti, che esso abbia ad oggetto la
“totale definizione di ogni pretesa creditoria in relazione al rapporto indicato in premessa”.
Dalla qualificazione dell'accordo transattivo come transazione integrale, ne consegue che al caso di specie troverà applicazione quanto disposto ex art. 1304 c.c., comma 1, che consente, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, al condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, di avvalersene (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 2426/2024)
In via ulteriore deve essere dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 8 di detto accordo transattivo, la quale prevede una deroga alla disciplina ex art. 1304 c.c..
Sul punto, appare opportuno ribadire che l'art. 1304 c.c., essendo norma di natura eccezionale (in deroga al principio generale secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti) sia da ritenere inderogabile, ciò anche al fine di evitare l'effetto paradossale e contra ius di un possibile approfittamento del creditore in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l'intero.
Da tutto ciò consegue che il condebitore rimasto estraneo all'accordo transattivo, possa comunque profittarne.
Sul punto, è necessario ribadire l'ormai consolidato principio per il quale “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 primo comma c.c. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto
4 potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né di decadenza. Tale dichiarazione non costituisce pertanto una manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può essere resa anche al procuratore alle liti del creditore” (cfr. Cass.
Civ. n. 3747 del 2005 e successive).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, dalla disamina degli atti di causa è evidente la volontà del debitore-opponente di approfittare dell'accordo transattivo stipulato, come emerge dalle deduzioni contenute nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale.
Da tutto ciò consegue che la pretesa di cui al decreto ingiuntivo impugnato è illegittima e, di conseguenza, lo stesso deve essere revocato.
3. L'opposizione è fondata e va accolta anche per una ulteriore motivazione.
Come già ampiamente evidenziato, parte opposta aveva già ottenuto in suo favore un decreto ingiuntivo nei confronti dei sig.ri e , salvo successivamente Per_2 Parte_1
introdurre il ricorso monitorio per il quale è stata spiegata la presente opposizione.
Orbene, seppur non esista nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, deve essere evidenziato che i principi di consumazione dell'azione e di divieto dei bis in idem impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio.
Da ciò consegue che l'odierna opposta, ove avesse ritenuto il suo credito non ancora pienamente soddisfatto all'esito della transazione, avrebbe dovuto procedere all'esecuzione coatta nei confronti del sig. (che non aveva proposto opposizione Parte_1
al primo decreto ingiuntivo notificato), e non anche incardinare un nuovo procedimento monitorio.
Anche per tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1630/2021, pendente tra - opponente- contro Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione Controparte_1
5 disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 414/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna l'opposta, alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte opponente, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 15.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1630 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
AN (CZ), residente a Falerna Scalo (CZ), C. da Petraro n. 41, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), in via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maria
Zaffina, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., p.i. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 3) Persona_1 Controparte_2
(p.i. già a seguito di mero cambio di denominazione
[...] P.IVA_2 CP_3
sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, V.lo S. Bernardino 5/A, elegge domicilio;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 414/2021, reso dal Tribunale di Lamezia
Terme all'esito della procedura iscritta al n. R.G. 1191/2021, a mezzo del quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 6.134,51 in favore di oltre Controparte_1
interessi come da domanda e spese della fase monitoria.
In particolare, deduce l'opponente:
a) che, contrariamente a quanto assunto nel ricorso monitorio, l'odierno opponente non ha mai stipulato con Rubidio SPV S.r.l. un contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito personale;
invece, l'opponente ha stipulato con OS AT S.p.a., unitamente alla coobbligata sig.ra , un contratto di finanziamento di credito al Persona_2
consumo e che successivamente OS AT ha ceduto il proprio credito di euro 8.123,18
a Rubidio SPV S.r.l. e da questa poi ceduto ancora a Banca IF. In relazione a tale contratto,
Banca IF avrebbe già azionato il proprio credito ed ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
205/2017, reso nell'ambito della procedura iscritta al n. R.G. 554/2017 del Tribunale di
Lamezia Terme. Dunque, si duole dell'illegittima duplicazione del titolo giudiziale a fronte di un unico debito;
b) la coobbligata sig.ra con atto di transazione del 09.02.2018, ha Persona_2
corrisposto la complessiva somma di euro 10.000,00, in n. 7 rate mensili puntualmente pagate, definendo ben due posizioni debitorie, una di euro 8.123,18, oltre accessori, per il contratto di finanziamento di credito al consumo per cui è causa, e l'altra di euro 7.619,19 per un contratto di finanziamento di apertura di credito utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo. Dunque, deduce l'illegittimità della pretesa, posto che l'accordo transattivo avrebbe estinto la pretesa creditoria anche nei confronti del coobbligato – odierno opponente.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 25.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. In primo luogo, appare opportuno evidenziare come la domanda risulti essere procedibile, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, avviato ad istanza di parte opposta e conclusosi con esito negativo.
2. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Innanzitutto, deve essere premesso che l'opposta ha depositato in atti la documentazione inerente ai distinti atti di cessione del credito, intercorsi, in un primo momento, tra OS
AT S.p.a. e Rubidio SPV S.r.l. (cfr. all. 8 comparsa di risposta), e, successivamente, tra Rubidio SPV S.r.l. e (cfr. all. 9 comparsa di risposta). Controparte_1
Ne consegue che l'odierna opposta è legittimata attiva tanto alla proposizione del ricorso in sede monitoria che a resistere nel presente giudizio.
Ad ogni modo, dalla disamina degli atti di causa, emerge in maniera incontrovertibile dalle allegazioni documentali versate in atti quanto segue:
a) in data 15.02.2007 il sig. , debitore principale, e la sig.ra in qualità di Parte_1 Per_2
coobbligata, stipulavano un contratto di finanziamento con OS AT S.p.a. per un importo finanziato pari ad euro 10.000,00 e totale da rimborsare di euro 12.678,00;
b) successivamente, come già evidenziato, il credito derivante da detta cessione veniva ceduto a Rubidio SPV S.r.l. e, successivamente, da questi a Controparte_1
c) in data 06.04.2017 veniva emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il decreto ingiuntivo n. 205/2017, all'esito del giudizio n. R.G. 554/2017, con il quale veniva ingiunto ai sig.ri e il pagamento della somma di euro 15.742,37 oltre interessi come da Parte_1 Per_2
domanda e spese della fase monitoria;
d) avverso detto decreto veniva promossa opposizione dalla sola sig.ra Per_2
e) tuttavia, in data 09.02.2018, la sig.ra stipulava con l'Istituto di credito Persona_2 odierno opposto un accordo transattivo “a totale definizione di ogni pretesa creditoria in relazione al rapporto indicato in premessa” (cfr. all. 5 atto di citazione), in forza del quale la stessa si obbligava al pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00;
f) successivamente, l'Istituto di credito ha incardinato un nuovo ricorso monitorio nei confronti dei sig.ri e , per ottenere il pagamento della residua somma di Per_2 Parte_1
euro 6.134,51, inerente al medesimo rapporto obbligatorio, ed avverso il quale è stata spiegata l'opposizione de qua.
Da tali risultanze emergenti in punto di fatto non può che derivare la conseguenza per la quale, in linea di diritto, l'opposizione debba essere accolta.
3 È evidente che l'accordo transattivo di cui sopra, avendo ad oggetto la “totale definizione di ogni pretesa creditoria in relazione al rapporto indicato in premessa” non può che essere qualificato come transazione integrale.
Infatti, è noto che la transazione, ex art. 1965 c.c., è quel contratto mediante il quale, facendosi reciproche concessioni, le parti prevengono una lite ovvero pongono fine ad una lite già in essere.
Nel caso di specie, l'accordo transattivo, seppur raggiunto con uno solo dei coobbligati, avendo ad oggetto la totale definizione di ogni pretesa creditoria in ordine al rapporto contrattuale in essere tra le parti, ha ad oggetto l'intera pretesa e non solo una parte di essa.
Dunque, detto accordo non potrà che essere qualificato come transazione integrale e non come transazione parziale.
Infatti, dalla disamina del documento, non è dato evincersi che esso sia sotteso alla ratio di determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce.
Invece, è evidente, come espressamente dichiarato dalle parti, che esso abbia ad oggetto la
“totale definizione di ogni pretesa creditoria in relazione al rapporto indicato in premessa”.
Dalla qualificazione dell'accordo transattivo come transazione integrale, ne consegue che al caso di specie troverà applicazione quanto disposto ex art. 1304 c.c., comma 1, che consente, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, al condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, di avvalersene (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 2426/2024)
In via ulteriore deve essere dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 8 di detto accordo transattivo, la quale prevede una deroga alla disciplina ex art. 1304 c.c..
Sul punto, appare opportuno ribadire che l'art. 1304 c.c., essendo norma di natura eccezionale (in deroga al principio generale secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti) sia da ritenere inderogabile, ciò anche al fine di evitare l'effetto paradossale e contra ius di un possibile approfittamento del creditore in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l'intero.
Da tutto ciò consegue che il condebitore rimasto estraneo all'accordo transattivo, possa comunque profittarne.
Sul punto, è necessario ribadire l'ormai consolidato principio per il quale “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 primo comma c.c. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto
4 potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né di decadenza. Tale dichiarazione non costituisce pertanto una manifestazione della volontà di concludere un contratto, e come tale può essere effettuata con libertà di forme anche dal procuratore del condebitore rimasto estraneo alla transazione, senza che occorra un mandato speciale, e può essere resa anche al procuratore alle liti del creditore” (cfr. Cass.
Civ. n. 3747 del 2005 e successive).
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, dalla disamina degli atti di causa è evidente la volontà del debitore-opponente di approfittare dell'accordo transattivo stipulato, come emerge dalle deduzioni contenute nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale.
Da tutto ciò consegue che la pretesa di cui al decreto ingiuntivo impugnato è illegittima e, di conseguenza, lo stesso deve essere revocato.
3. L'opposizione è fondata e va accolta anche per una ulteriore motivazione.
Come già ampiamente evidenziato, parte opposta aveva già ottenuto in suo favore un decreto ingiuntivo nei confronti dei sig.ri e , salvo successivamente Per_2 Parte_1
introdurre il ricorso monitorio per il quale è stata spiegata la presente opposizione.
Orbene, seppur non esista nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, deve essere evidenziato che i principi di consumazione dell'azione e di divieto dei bis in idem impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio.
Da ciò consegue che l'odierna opposta, ove avesse ritenuto il suo credito non ancora pienamente soddisfatto all'esito della transazione, avrebbe dovuto procedere all'esecuzione coatta nei confronti del sig. (che non aveva proposto opposizione Parte_1
al primo decreto ingiuntivo notificato), e non anche incardinare un nuovo procedimento monitorio.
Anche per tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1630/2021, pendente tra - opponente- contro Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione Controparte_1
5 disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 414/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna l'opposta, alla rifusione integrale delle spese di lite, in favore di parte opponente, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 15.04.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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