Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 2675/2021
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2675/2021 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA Parte_1
OGGETTO: P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
Appalto: altre ipotesi rappresentata e difesa dall'Avv.to BOTTARLINI PAOLO per procura in ex art. 1655 e ss. cc atti
(ivi compresa l'azione ATTRICE - OPPONENTE
ex 1669cc) c o n t r o
Parte_2 P.IVA_2 (P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to BROGGI
PAOLO per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
e nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to GIRARDI
ANDREA per procura in atti
TERZA CHIAMATA
e nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
FAPPANI CLAUDIA per procura in atti
TERZA CHIAMATA
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentato Controparte_3 C.F._1
e difeso dall'Avv.to MORBI PIERALBERTO per procura in atti
TERZO CHIAMATO
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_4 C.F._2
difeso dall'Avv.to PALLADINO ELENA e dall'Avv.to PEREZ
FRANCESCO PAOLO per procura in atti
TERZO CHIAMATO
e nei confronti di
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to DURZI NICOLO' NADIR per procura in atti
TERZO CHIAMATO
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) - 3 -
CONCLUSIONI
Dell'attore - opponente
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia l'Ill.mo Tribunale
adito così decidere:
NEL MERITO:
In via principale
- Revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 528/2021 del 22.02.2021 Ing., n. 872/2021 R.G.,
concesso provvisoriamente esecutivo ed opposto, poiché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- condannare in persona del rappresentante Parte_2
legale, a restituire a la somma Parte_1
precettata di € 25.831,20 corrisposta in data 5.03.2021 con riserva di ripetizione alla stessa oltre agli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. Parte_2
231/02 sul capitale di € 24.400,00 e al tasso legale sulle competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e sulle competenze esposte nell'atto di precetto, in entrambi i calcoli maturati dalla data del 5.03.2021 all'effettiva restituzione o dal diverso termine che sarà accertato, ovvero alla restituzione della diversa somma che sarà ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio ivi compresa la tassa di registro del decreto ingiuntivo opposto.
- condannare l'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - 4 -
- Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento rispettivamente dell'ing.
e del geom. agli incarichi di direzione dei Controparte_3 Controparte_4
lavori e di progettazione delle opere edili a loro conferiti da
[...]
in ragione della sussistenza dei vizi e difetti già descritti Parte_1
in atti e conseguentemente condannarsi i medesimi ing. e geom. Controparte_3
, anche in concorso fra loro e/o con la e Controparte_4 Parte_2
per la quota di rispettiva responsabilità, a risarcire il danno e/o mantenere indenne nella misura Parte_1
dell'ammontare dei costi necessari all'integrale eliminazione dei vizi e/o nella somma equivalente al minor valore dell'immobile e/o nella misura che sarà
accertata all'esito del presente giudizio.
In via riconvenzionale:
- Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della opposta
[...]
alle obbligazioni derivanti dai contratti di appalto, per tutte le ragioni Parte_2
sopra esposte e per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1668 cod. civ.:
- ridursi il prezzo dell'appalto per l'importo non inferiore ad €
109.800,00 (già compresa l'IVA) come sopra determinato in ragione del minor valore del bene, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta dall'Ill.mo Giudice
adito, ovvero, in subordine, ridursi il prezzo dell'appalto in ragione delle spese occorrenti per l'eliminazione de vizi e difetti afferenti la superficie di copertura;
- condannarsi l'opposta anche in solido con i terzi Parte_2
intervenuti, ad eliminare a propria cura e spese tutti i restanti vizi e difformità - 5 -
accertati presso l'immobile de quo e che non riguardano la copertura.
- condannarsi l'opposta anche in solido con i terzi Parte_2
intervenuti, al risarcimento del danno in favore dell'odierna opponente per l'importo che sarà ritenuto all'esito del presente giudizio, considerata la quantificazione dei costi di cui alla perizia depositata dal CTP dell'esponente nell'ambito della CTU.
IN OGNI CASO:
Condannarsi l'opposta ed i terzi intervenuti a rifondere a parte opponente le spese di lite ivi comprese le spese dell'ATP poste provvisoriamente a carico di Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia facoltà di formulare istanze istruttorie, dedurre e produrre nei termini di legge.”
Della convenuta - opposta
“Voglia il Tribunale Adito,
previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, e previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate in corso di causa (formulate ed articolate con la II^ memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. depositata in data
31/07/23, nonché con la III^ memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. depositata il
20/09/23 e disattese), così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- confermare in ogni caso l'esecuzione provvisoria del decreto - 6 -
ingiuntivo nr.528/2021 - R.G.872/2021, pronunciato dal Tribunale di Bergamo in data 22.02.2021 e notificato in data 23.02.2021.
- rigettare la svolta opposizione, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, per i tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nr.528/20210 R.G.872/2021, pronunciato dal Tribunale di
Bergamo il 22.02.2021 e notificato in data 23.02.2021.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Per tutte le ragioni indicate in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, rigettare la proposta opposizione, poiché infondata tanto in fatto quanto in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto nr.528/20210 -
R.G.872/2021;
- rigettare tutte le domande, le argomentazioni, le eccezioni e le conclusioni proposte da Parte_1
poiché infondate tanto in fatto ed in diritto, per i motivi indicati nella narrativa in atti, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione.
- rigettare tutte le domande, le eccezioni e le conclusioni proposte da in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contro poiché infondate tanto in fatto ed in Parte_2
diritto, per i motivi indicati nella narrativa in atti;
- respingere tutte le domande svolte dalle parti nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi Parte_2
esposti in atti;
- 7 -
- condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, per tutti i motivi e le eccezioni dedotte in narrativa accertare e dichiarare la responsabilità di in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, e/o del sig. e/o Controparte_4
dell'ING. ciascuno per quanto di propria competenza e Controparte_6
in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa ed ai danni subiti da parte attrice - da valutarsi anche ex art. 1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa e/o omissiva degli stessi, nella causazione dei vizi e/o difetti lamentati verso e, per Parte_2
l'effetto, condannare, per quanto di propria competenza, Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il sig.
[...]
l'ING. a tenere indenne e Controparte_4 Controparte_6
manlevare l'esponente da ogni e qualsivoglia pretesa avversaria avanzata in relazione ai vizi e/o difetti e/o difformità e/o danni contestati e/o accertati, e condannare i medesimi a rimborsare all'esponente tutti gli importi e/o i costi, le spese e/o le opere e qualsivoglia onere che fosse, a sua Parte_2
volta, tenuta o condannata a pagare e/o ad eseguire a favore di
[...]
, sia a titolo di risarcimento del danno, sia Parte_1
a titolo di interessi e rivalutazione sia a titolo di spese legali. - 8 -
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, circa il risarcimento dei danni per mancata e/o fermo produzione e/o per mancato godimento dell'immobile, per tutti i motivi e le eccezioni dedotte in atti accertare e dichiarare il terzo chiamato , (P. IVA CP_1 P.IVA_6
- C.F. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_3
tenere indenne e manlevare dalle pretese e domande Parte_2
risarcitorie avversarie, e di quanto quest'ultima fosse condannata a corrispondere sia a titolo di risarcimento del danno per mancata produzione, e/o fermo produzione e/o per mancato godimento dell'immobile, sia a titolo di interessi e rivalutazione, sia a titolo di spese legali.
- In caso di accertata responsabilità di Controparte_2
nella causazione dei vizi e/o difetti compensare il credito dalla medesima
[...]
vantato nei confronti di con i danni accertati alla Parte_2
medesima ascrivibili, ovvero il maggiore e/o minore importo ritenuto di giustizia compensandolo, con gli importi che risultassero dovuti da a Parte_2
parte attrice.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, per tutti i motivi e le eccezioni dedotte in atti, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo a Parte_1
, e/o e/o del sig.
[...] Controparte_2
e/o dell'ING. avendo concorso Controparte_4 Controparte_6
a cagionare il danno;
- 9 -
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo emesso,
adversis reiectis, condannare Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento a
[...]
favore di della somma di €.25.831,20, per tutte le Parte_2
causali descritte in narrativa, e/o compensare la predetta somma con gli eventuali danni accertati, oltre interessi di mora maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e/o che emergerà in corso di causa.
- In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, ed in caso quindi di accertamento della responsabilità solidale delle parti processuali, accertare e determinare la parte o la quota di responsabilità dei singoli condebitori, ai sensi dell'art. 1227, 1298, 1299 e/o dell'art. 2055 c.c..
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Si chiede l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo del sub procedimento per A.T.P. nr.2675-1/2021 R.G..
2) La scrivente difesa chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che il sig. era il preposto della Tes_1 [...]
per coordinare e seguire le opere di Parte_1
ristrutturazione dell'immobile sito in Via Moroni n.12 di Castelli Calepio – Loc.
Quintano.
b) Vero che il sig. era il preposto della RIL - METAL DI Tes_1 - 10 -
RI FR E C. SNC che impartiva le direttive tecniche alla D.L. nella persona del sig. nonché al Geom. Controparte_4 Pt_3
nonché agli impiantisti idraulici ed elettrici;
[...]
c) Vero nel corso del mese di novembre 2020 veniva posato il prodotto
14 della ditta (cfr. doc.23) che si mostra al testimone) Per_1 Controparte_7
su una porzione del pavimento industriale in calcestruzzo oggetto di fessurazioni,
dell'immobile sito in Via Moroni n.12 di Castelli Calepio – Loc. Quintano, alla presenza del sig. Geom. , e Testimone_2 Tes_1 CP_4 [...]
Tes_3
d) Vero che la prova eseguita nel corso del mese di novembre 2020 del prodotto 14 posata su una porzione del pavimento industriale come da Per_1
istruzioni del sig. ebbe risultati positivi;
Tes_1
e) Vero che successivamente all'esito della prova eseguita nel corso del mese di novembre 2020, in merito alla posa del prodotto ITALSILI 14 su una porzione del pavimento industriale in calcestruzzo oggetto di fessurazioni, CP_8
autorizzava la posa del prodotto ITALSILI 14 su tutta la superficie
[...]
pavimentata dell'immobile sito in Via Moroni n.12 di Castelli Calepio – Loc.
Quintano;
f) Vero che il sig. nel corso del mese di ottobre 2020, in più Tes_1
di un'occasione, prima della prova della posa del prodotto ITALSILI 14, si informava e chiedeva al sig. le specifiche tecniche del Testimone_4
prodotto ITALSILI 14 in relazione alle crepe e fessurazioni verificatesi nella - 11 -
pavimentazione in calcestruzzo dell'immobile sito in Via Moroni n.12 di Castelli
Calepio – Loc. Quintano;
g) Vero che il sig. nel corso del mese di ottobre 2020, in Tes_1
più di un'occasione, chiedeva al sig. spiegazioni in merito al Testimone_4
prodotto ITALSILI 14 ed alle modalità relative alla posa in relazione alle crepe e fessurazioni verificatesi nella pavimentazione in calcestruzzo dell'immobile sito in Via Moroni n.12 di Castelli Calepio –
Loc. Quintano;
h) Vero che il prodotto ITALSILI 14 venne posato nel corso del mese di dicembre 2020 su tutta la superficie del pavimento in calcestruzzo dell'immobile sito in Via Moroni n.12 di Castelli Calepio – Loc. Quintano, previa preparazione del fondo con apposite macchine lavasciuga, carteggiatrici per aprire i pori del calcestruzzo e togliere la polvere, con successiva stesura in doppia mano di materiale ai silicati di litio ITALSILI 14, e lucidatura, come da documento che si mostra al testimone (cfr. doc. 32).
i) Vero che secondo il progetto originario redatto dall'Ing. e/o CP_6
dalla D.L. era previsto di posare le tubazioni elettriche ed idrauliche sul pavimento preesistente e successivamente gettare il pavimento in calcestruzzo sopra le predette tubazioni (cfr. doc. 15 -16-17- 18 – 19 - 19a - che si mostrano al testimone);
j) Vero che nel corso del mese di maggio 2020 Parte_2
nell'opificio oggetto di causa, ha realizzato varie tracce nel pavimento - 12 -
preesistente, al fine di poter incassare le tubazioni degli impianti, ed al fine di mantenere uno spessore uniforme del nuovo getto in calcestruzzo su tutta la superficie, come da fotografie che si mostrano al testimone (cfr. doc.18-19-19a-
25-26 – che si mostrano al testimone).
k) Vero che il Geom. e la nella persona del sig. CP_4 Parte_2
nel corso dei mesi di maggio e giugno 2020 indicavano al sig. Testimone_2
di posare dei teli in polietilene, con funzione di strato di separazione Tes_1
e scorrimento sul pavimento in calcestruzzo esistente, da collocare su tutta la superficie interna del fabbricato al fine di avere un'aderenza uniforme del calcestruzzo su tutta la superficie del pavimento da posarsi.
l) Vero che corrispondeva a il costo Parte_4 Parte_2
del sovrapprezzo per la fornitura e posa del calcestruzzo dello spessore di 16 cm rispetto ai 10 cm previsti in capitolato, come da documento che si mostra al testimone (cfr. doc. 33 – che si mostra al testimone).
Indicando come testimoni i sig.ri: dovrà essere sentito Testimone_5
sui seguenti capitoli: c, d, e, f, h, k;
- il sig. dovrà essere sentito sui CP_9
seguenti capitoli: a,b, i, j;
- il sig. dovrà essere sentito sui Parte_5
seguenti capitoli: a, b, i, j;
- il sig. Geom. dovrà essere sentito su Parte_3
tutti i capitoli di prova;
- il sig. Geom. dovrà essere sentito su Testimone_6
tutti i capitoli di prova;
- il sig. dovrà essere sentito su tutti i Testimone_7
capitoli di prova;
- il sig. dovrà essere sentito sui seguenti Testimone_4
capitoli: c, d, e, f, g, h;
- il sig. dovrà essere sentito sui seguenti Testimone_3 - 13 -
capitoli: c, d, e.
3) Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte si chiede di essere ammessi a prova contraria su tali capitoli indicando come testi i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183
comma 6 n. 2 c.p.c.
4) Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria alle allegazioni della difesa ed in particolare in relazione ai capitoli – eventualmente Parte_4
ammessi - indicati e rubricati ai n.13,14 e 15, chiedendo di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testimoni: - - CP_9 Parte_5
Geom. - Geom. - sulle seguenti Parte_3 Testimone_6 Testimone_7
circostanze:
CAP. m: Vero che il sig. era il referente/preposto di Tes_1 [...]
che impartiva direttive all'appaltatrice agli impiantisti Pt_1 Pt_2
(idraulici ed elettricisti) circa le tempistiche del cronoprogramma di cantiere, e in merito all'esecuzione delle lavorazioni e delle opere da eseguirsi.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di lite.”
Della terza chiamata CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel rito:
- impregiudicata – per quanto occorrer possa – la riserva di - 14 -
impugnazione avverso il provvedimento dell'Ill.mmo Giudice del 30 novembre
2021 con il quale è stata autorizzata la chiamata in causa di CP_1
dichiarare inammissibile detta chiamata per le ragioni indicate in narrativa al par. 1 ed in ogni caso per violazione del precetto di cui all'art. 167 cod. proc. civ.;
- dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa, ovvero l'istanza di chiamata in causa di di cui alla nota d'udienza della opposta datate CP_1
24 novembre 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 164 cod.
proc. civ. per carenza dei contenuti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 cod. proc. civ;
In via principale:
- respingere la domanda di manleva in quanto infondata per le ragioni illustrate in narrativa;
In via subordinata:
- respingere le domande dell'opponente;
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'opponente e di accoglimento della domanda di garanzia, contenere la condanna di CP_1
entro il limite del massimale di Euro 80.000, applicando lo scoperto del
[...]
10%, come previsto dal contratto di assicurazione.
In via istruttoria:
- riservata ogni istanza;
In ogni caso:
- con vittoria delle spese e compensi del procedimento, oltre C.N.P.A. e - 15 -
I.V.A., se ed in quanto dovuta, come per legge.”
Della terza chiamata CP_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta,
nel merito rigettare le domande proposte ex adverso nei confronti della CP_2
perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, anche per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti di CP_2
dell'importo di €. 6.451,79, ovvero del maggiore e/o minor importo Parte_2
che dovesse risultare in corso di causa, ovvero del maggiore e/o minore importo ritenuto di giustizia, per i motivi di cui in narrativa.
Conseguentemente condannare a corrispondere a Parte_2 CP_2
[... l'importo di €. 6.451,79 ovvero il maggiore e/o minor importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, ovvero il maggiore e/o minore importo ritenuto di giustizia compensandolo, nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande formulate da con gli importi che risultassero dovuti Parte_2
da a CP_2 Parte_2
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3. - 16 -
In ogni caso
Spese, competenze ed onorari di causa completamente rifusi.”
Del terzo chiamato ing. CP_3
“In via pregiudiziale.
-) Rigettare la domanda del signor in quanto infondata Controparte_4
in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via principale.
-) Rigettare tutte le domande formulate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
-) Accertare e dichiarare il diritto dell'ing. a vedersi Controparte_3
rimborsare o indennizzare dalla propria Compagnia Assicurativa le spese legali del presente procedimento, per tutti i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto,
condannare al pagamento in favore dell'ing. Controparte_5
della somma che sarà quantificata e precisata al termine del Controparte_3
giudizio, a titolo di spese legali e rigettare qualsiasi domanda avversa in tema spese, formulata da Controparte_5
-) Rigettare la domanda formulata da Controparte_5
avente ad oggetto la refusione delle spese di giudizio e di compensi, per tutti i motivi esposti in narrativa.
-) Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via subordinata.
-) In caso di accoglimento delle domande attoree, limitare l'eventuale - 17 -
condanna dell'Ing. al giusto e provato o a quanto emergerà dal Controparte_3
presente procedimento.
-) In caso di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attrice, condannare a tenere indenne e a Controparte_5
manlevare, l'Ing. di quanto questo fosse condannato a Controparte_3
corrispondere all'attrice, sia a titolo di risarcimento del danno, sia a titolo di interessi e rivalutazione, sia a titolo di spese legali.
-) In caso di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attrice ed in caso quindi di accertamento della responsabilità solidale dell'ing. e di altre parti processuali, accertare e determinare la parte o la CP_3
quota di responsabilità dei singoli condebitori, ai sensi dell'art. 1298, 1299 e/o dell'art. 2055 c.c..”
Del terzo chiamato geom. CP_4
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,
- In via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. nel presente giudizio per i motivi esposti in Controparte_4
narrativa, e per l'effetto estromettere lo stesso dal giudizio de quo;
- In via principale e nel merito, rigettare ogni domanda formulata dall'attrice opponente nei confronti del sig. in quanto esso è Controparte_4
estraneo alla causa, non era direttore dei lavori e progettista relativamente all'immobile oggetto di causa, e non aveva alcun obbligo di vigilanza e di progettazione;
- 18 -
- In ogni caso condannare l'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Della terza chiamata CP_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa,
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
• In via principale: respingere le domande svolte nei confronti dell'Ing.
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in Controparte_3
narrativa, oltre che prescritte e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti di Controparte_5
• In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse da un lato accertata la sussistenza di una responsabilità in capo all'Ing. Controparte_3
e dall'altro riconosciuta come operativa la polizza n. A121C513511-LB,
mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamata Controparte_5
[...]
a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa dell'Ing. ed ai reali danni subiti da parte attrice - da Controparte_3
valutarsi ex art. 1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
b) nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per - 19 -
sinistro, al massimale, alla franchigia, all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
c) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5
certificato n. A121C513511-LB strettamente riferita alla quota di responsabilità
che, eventualmente, fosse accertata all'Ing. fermi sempre Controparte_3
tutti i limiti assicurativi;
d) nel caso di co-operatività della garanzia della Controparte_5
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
A121C513511-LB con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.;
e) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione;
• In ogni caso: dichiarare l'inoperatività della Polizza Tutela Legale n.
A121C513495-LB poiché operante a secondo rischio e comunque respingere la domanda di condanna alle spese di lite formulata da parte dell'Ing. CP_3
ei confronti della con riferimento al
[...] CP_5 Controparte_5 - 20 -
rischio assunto con il certificato n. A121C513511-LB E per tutti i motivi esposti in narrativa. (VIOLAZIONE PATTO DI GESTIONE DELLA LITE).
Ed anzi, vittoria di compensi e spese di giudizio oltre iva e c.p.a. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1 aprile 2021
[...]
(di seguito ha Parte_1 Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato
Tribunale, in favore di per il complessivo importo di Parte_2
euro 24.400,00, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto della fattura n. 83/2020 emessa a saldo del contratto di appalto avente ad oggetto le opere di “manutenzione straordinaria del capannone e degli uffici”, da eseguirsi presso l'immobile sito in Via Moroni n.12 di
Castelli Calepio – Loc. Quintano.
A fondamento della propria opposizione, ha eccepito Parte_1
l'inadempimento di controparte nell'esecuzione delle opere, tant'è vero che contrariamente a quanto indicato nella scrittura datata 1.12.2020 le infiltrazioni dal tetto non sono state risolte. Ha dunque concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed in via riconvenzionale ha chiesto la riduzione del prezzo per un importo non inferiore ad euro 109.800,00,
nonché la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni pari ad euro
30.000,00. - 21 -
Costituendosi in giudizio ha contestato sia in Parte_2
fatto che in diritto le avverse domande, ed in via preliminare ha eccepito la nullità della citazione quantomeno con riferimento alla domanda risarcitoria;
nel merito ha allegato di aver subappaltato le opere a
[...]
per cui ha formulato istanza di chiamata in causa, ed Controparte_2
ha evidenziato che le opere rimediali indicate nella scrittura dell'1 dicembre
2020 sono state correttamente eseguite, come certificato dal geom. CP_4
con il verbale di consegna del 18 gennaio 2021. Ha dunque, concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per il rigetto di ogni avversa domanda riconvenzionale, dal momento in cui deve Parte_1
considerarsi decaduta da ogni azione in quanto l'azione è prescritta, avendo accettato la consegna delle opere con la scrittura datata 1 dicembre 2020.
A seguito di autorizzazione giudiziale, su richiesta di
[...]
si sono costituiti in giudizio anche: Parte_2
- evidenziando come le infiltrazioni Controparte_2
dal tetto siano causate dalla scelta progettuale di sottodimensionamento dei canali di scolo, dalla stessa segnalato sia all'appaltatrice che alla committente. Ha dunque concluso per il rigetto di ogni domanda di manleva svolta nei suoi confronti, ed in via riconvenzionale ha chiesto al
Tribunale di accertare e dichiarare di essere creditrice nei confronti di dell'importo di euro 6.451,79, e per cui ha formulato Parte_2
una domanda di condanna;
- 22 -
- , la quale ha eccepito in via preliminare che l'istanza di CP_1
chiamata in causa nei suoi confronti è stata svolta oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto formulata per la prima volta solo all'udienza del 30 novembre 2021, per il tramite delle note di trattazione scritta del 24
novembre 2021 della Nel merito ha comunque Parte_2
concluso per il rigetto della domanda di manleva, stante l'inesistenza del rapporto assicurativo.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale a firma del consulente tecnico geom. nell'ambito del sub procedimento di Persona_2
accertamento tecnico preventivo in corso di causa, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti dell'ing.
il quale ha svolto l'incarico di direttore dei lavori con Controparte_3
riferimento al contratto del 17.2.2020 relativo alla pavimentazione.
Costituendosi in giudizio l'ing. ha eccepito in via preliminare la CP_3
decadenza e/o prescrizione dell'avversa azione di garanzia, dal momento in cui mai nessuna denuncia è stata avanzata nei suoi confronti dalla
[...]
ed in ogni caso ha concluso per il rigetto anche nel merito di ogni Pt_1
domanda di garanzia.
Si è costituito in giudizio anche anch'egli Controparte_4
chiamato in causa ex art. 107 c.p.c., il quale ha evidenziato di non essere mai stato né direttore dei lavori né progettista delle opere di causa, così
configurandosi un'ipotesi di carenza di legittimazione passiva. - 23 -
Da ultimo si è costituita in giudizio anche Controparte_5
associandosi alle difese svolte dal proprio assicurato ing.
[...]
sia per quanto riguarda l'eccezione preliminare di prescrizione, sia CP_3
nel merito, ritenendo pertanto che dovrà essere rigettata ogni domanda svolta nei suoi confronti e quindi della CP_5
La causa, istruita con la nomina di un consulente tecnico, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È documentato agli atti che e hanno Parte_1 Parte_2
stipulato:
- un contratto d'appalto in data 22 novembre 2019 avente ad oggetto il rifacimento della copertura del capannone e degli uffici, con direttore dei lavori il geom. (doc. 1 fascicolo Cometti); Controparte_4
- un contratto d'appalto in data 17 febbraio 2020 avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Castelli Calepio,
con direttore dei lavori l'ing. Controparte_3
- una scrittura privata in data 1° dicembre 2020 relativamente ai vizi insorti a seguito del completamento delle opere, ed in particolare la presenza di crepe e fessurazioni sul pavimento industriale in calcestruzzo e la presenza di perdite provenienti dal tetto.
In specie, si è impegnata a realizzare in Parte_2 - 24 -
garanzia ed a titolo gratuito un trattamento con un prodotto ai silicati di litio su tutta la superficie pavimentata;
l'art. 6 della richiamata scrittura stabilisce che “con il buon esito del sopralluogo di cui al precedente punto
4, nonché con l'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dal tetto di cui alla c) delle premesse e l'integrale pagamento dei danni elencati alla lettera c) delle premesse, fatta salva la sopravvenienza di Parte_1
eventuali nuove difformità e/o vizi e difetti ad oggi non accertati,
provvederà entro 5 giorni al pagamento della fattura n. 83 emessa dalla
. Parte_2
A seguito dello svolgimento delle opere, meglio indicate nella richiamata scrittura del dicembre 2020, in data 13 gennaio 2021 alla presenza di legale rappresentante di Testimone_2 Parte_2
per conto della committente ed il geom.
[...] Tes_1 Parte_1
in qualità di tecnico incaricato dal direttore dei lavori, si è Controparte_4
tenuto un sopralluogo tra le parti. Tuttavia, tale verbale risulta essere stato sottoscritto unicamente dal geom. e da ma non CP_4 Testimone_2
anche da in rappresentanza della di talché Tes_1 Parte_1
all'odierna opponente non risultano opponibili le risultanze di tale sopralluogo.
Ferme le superiori considerazioni, è fondamentale accertare la corretta esecuzione delle opere rimediali poste in essere da Parte_2
dal momento in cui il saldo della fattura n. 83/2020, azionata in sede
[...] - 25 -
monitoria, era condizionato al positivo superamento delle criticità
riscontrate, cosicché deve di certo escludersi la natura transattiva/abdicativa della scrittura richiamata.
Il consulente tecnico, nel contraddittorio con i consulenti di parte,
con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, presa diretta cognizione dei luoghi di causa ha riscontrato e documentato:
- la presenza generalizzata su tutto il pavimento in battuto di cemento del capannone di cavillature/microfessure/fessure;
- la delaminazione (distacco localizzato) della parte corticale del predetto pavimento nella zona delle presse ad estrusione;
- le torrette a scomparsa murate a una quota troppo alta rispetto alla pavimentazione circostante nella zona uffici.
All'elaborato del consulente si può quindi fare rinvio in questa sede anche per quanto attiene all'individuazione delle cause, ed ovvero una non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa appaltatrice ed un errore progettuale in ordine al sottofondo ed all'omessa previsione di un telo antisdruciolo fra il pavimento esistente e quello nuovo.
Con riguardo invece alla copertura del tetto, le opere rimediali eseguite da hanno avuto efficacia, non potendo il Parte_2
Tribunale condividere le conclusioni raggiunte in argomento dal nominato - 26 -
consulente dal momento in cui nel corso delle operazioni peritali non sono mai state riscontrate ulteriori infiltrazioni d'acqua; non si ritiene, pertanto,
utilizzabile il video esaminato dal ctu, in quanto non verificatosi nel contraddittorio delle parti ed anzi contraddetto dall'omessa insorgenza di infiltrazioni nel corso delle operazioni peritali.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato dal momento in cui la fattura n. 83/2020 è
stata emessa nonostante le criticità riscontrate con la scrittura datata 1°
dicembre 2020 non possano dirsi superate. Conseguentemente,
[...]
viene condannata alla restituzione della somma precettata di Parte_2
euro 25.831,20, corrisposta in suo favore da in data 5 marzo Parte_1
2021, oltre agli interessi calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002 sul capitale di euro 24.400,00 e al tasso legale sulle competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e sulle competenze esposte nell'atto di precetto a decorrere dal 5 marzo 2021 sino alla data di effettiva restituzione.
Fondata risulta anche la domanda di riduzione del prezzo formulata in via riconvenzionale da ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
1668 c.c.; conseguentemente, si condanna al Parte_2
versamento in favore di della somma di euro 118.412,50, pari alle Parte_1
spese da sostenere per il rifacimento dell'opera e per l'integrale eliminazione dei vizi riscontrati sul pavimento in calcestruzzo (cfr. Cass.,
23291/2021). - 27 -
Considerato che la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera a titolo di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, alla somma sopra indicata devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso al saldo, calcolati su tale importo previa devalutazione dello stesso alla data dell'evento dannoso, e sugli importi poi rivalutati anno per anno secondo gli indici
I.S.T.A.T.. Per l'effetto, assumendo a riferimento la data di introduzione della domanda giudiziale (1° aprile 2021), la somma nel rispetto del dictum delle Sezioni Unite n. 1712/1995 è pari ad euro 128.832,25.
Nessuna ulteriore voce di danno può essere invece riconosciuta in favore di parte attrice, stante l'omessa allegazione di idonei elementi di prova.
Ferme le superiori considerazioni, non coglie nel segno la difesa di secondo cui le scelte progettuali spettavano Parte_2
unicamente al ovvero al , in quanto sull'impresa CP_3 CP_4
appaltatrice grava un obbligo, a fronte di un progetto che sia visibilmente contrario alle regole dell'arte, di individuarne le criticità e farle presenti al committente, rifiutandosi di realizzare un'opera che ad un professionista non possa non apparire non rispondente alle regole dell'arte (cfr. Cass.
1981/2016; Cass., 23594/2017).
Per quanto attiene alle domande di manleva svolte da
[...] [...]
si formulano le seguenti considerazioni con riferimento ai CP_10
soggetti chiamati in causa.
1. CP_1
Con ordinanza assunta in data 30 novembre 2021 questo giudice ha ritenuto ammissibile l'istanza di chiamata in causa formulata in sede di prima udienza da nei confronti della propria Parte_2
compagnia assicurativa sulla scorta del seguente principio di diritto “in caso di opposizione al decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore (opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore
(opponente) quella di convenuto;
discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza
(cfr. Cass., 21 settembre 2021, n. 25499)”.
ha contestato che l'esigenza di estensione del CP_1
contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese dell'opponente,
convenuto in senso sostanziale;
in realtà, è evidente come una tale esigenza di estensione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa - 29 -
sia dipesa proprio dall'opposizione introdotta dall'opponente che Parte_1
ha sollevato un'eccezione di inadempimento ed ha formulato una domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'opposta.
Del pari non fondata risulta l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa, atteso che il riferimento al rapporto assicurativo è stato compiutamente svolto nell'ambito del sub procedimento di accertamento tecnico preventivo, in cui la stessa si è correttamente costituita. CP_1
Quanto al merito è documentato agli atti che Parte_2
in data 29 ottobre 2020 ha comunicato la propria disdetta dalla polizza assicurativa a decorrere dal 1° gennaio 2021, con conseguente vigenza del rapporto contrattuale sino al 31 dicembre 2020.
CP_ Non si condivide pertanto la prima eccezione sollevata da in quanto al momento di insorgenza dei vizi, così come certificato
[...]
dalla scrittura datata 1.12.2020 la polizza assicurativa era ancora in vigore.
Non si condivide, infatti, la difesa di secondo cui “come CP_1
accertato anche dal CTU, la problematica sottesa al c.d. sinistro è dipesa dalle lavorazioni che ha effettuato nell'arco dell'anno 2021. Pt_2
L'esecuzione è dunque stata effettuata per l'appunto in epoca successiva alla vigenza del rapporto assicurativo con ”, in quanto i vizi erano CP_1
preesistenti al gennaio 2021, e non derivano dalle opere rimediali, le quali si sono rilevate essere non risolutive ma non anche la causa dei vizi lamentati. - 30 -
Fondata risulta invece l'eccezione di decadenza dalla tempestiva denuncia dei vizi, in quanto per la consolidata giurisprudenza di legittimità
“l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., si connota in termini di obbligo e non di mero onere, il cui inadempimento è
da considerarsi doloso quando l'assicurato è consapevole dell'obbligo previsto dalla norma ed ha avuto la cosciente volontà di non osservarlo,
perdendo in questo caso il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915,
comma 1, c.c.” (cfr. Cass., 26294/2024). Nel caso concreto,
[...]
non ha rispettato l'art. 7 delle condizioni generali di polizza, Parte_2
secondo cui “in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del
Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del
Codice Civile”; tale termine è stato poi aumentato a nove giorni con le condizioni particolari di polizza.
Trattasi di termine che tuttavia non è stato pacificamente rispettato dall'assicurata dal momento in cui la prima denuncia Parte_2
risale al 22 ottobre 2021; per l'effetto l'azione di garanzia nei confronti di
è infondata per intervenuta decadenza dell'assicurato. CP_1
2. CP_2 Controparte_2
Infondata risulta anche la domanda di manleva svolta da
[...] [...]
nei confronti di in quanto CP_11 CP_2 Controparte_12
subappaltatrice dei soli lavori interessanti la copertura, e per cui il
Tribunale ha ritenuto l'idoneità delle opere rimediali indicate nella scrittura datata 1.12.2020.
3. Controparte_13
è divenuto parte del presente giudizio a seguito
[...]
dell'integrazione del contraddittorio disposta da questo giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c.p.c. a seguito delle risultanze peritali assunte nell'ambito del sub procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Secondo la prospettazione difensiva del terzo chiamato , lo CP_4
stesso sarebbe intervenuto come agente di mediazione immobiliare, e non già quale geometra, non avendone titolo.
Tuttavia, dalla documentazione allegata agli atti emerge che con mail datata 8 gennaio 2020 lo stesso aveva inviato a il CP_4 Parte_1
preventivo per la progettazione relativa alla ristrutturazione dell'immobile di causa (doc. 19 fascicolo parte attrice).
La responsabilità dei vizi riscontrati grava dunque anche su
[...]
, il quale ha partecipato non soltanto alla direzione dei lavori CP_4
appaltati alla ma ha anche contribuito alla Parte_2
progettazione dei lavori stessi, come si vede dalla mail sopra riportata.
Per quanto attiene invece alla posizione dell'ing. lo stesso CP_3 - 32 -
in relazione al contratto di appalto sottoscritto in data 17.2.2020 ha svolto l'incarico di direttore dei lavori, coadiuvato dal geom. il Controparte_4
quale ha svolto il lavoro in cantiere;
tale circostanza risulta dal verbale di sopralluogo del 13 gennaio 2021, in cui il geom. ha Controparte_4
partecipato su delega dello stesso ing. CP_3
Secondo la prospettazione difensiva dell'ing. lo stesso CP_3
avrebbe assunto un ruolo puramente formale e amministrativo, come si evince anche dall'esiguità del compenso ricevuto.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia. Preliminarmente, in argomento non può trovare applicazione il principio di diritto in tema di riconoscimento dei vizi (cfr. Cass., 62/2018), in quanto l'impegno all'eliminazione dei vizi è
stato assunto soltanto da Parte_2
In ogni caso, non può ritenersi maturata alcuna decadenza e/o prescrizione, dal momento in cui il termine per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass., 24486/2017), che nel caso concreto può dirsi raggiunta soltanto a seguito del deposito dell'elaborato peritale nell'ambito del sub procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Quanto al merito, osserva il Tribunale come l'ing. abbia CP_3 - 33 -
assunto il ruolo di direttore dei lavori con riferimento alle opere di pavimentazione per cui sono stati riscontrati i vizi di causa.
A nulla vale invocare la responsabilità esclusiva di per la Parte_1
scelta di posare il calcestruzzo nonostante la calura estiva, in quanto spettava al direttore dei lavori esercitare, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché lo stesso ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (cfr. Cass., 29331/2024).
Considerato che l'ing. non ha assunto il ruolo di progettista, CP_3
in qualità di direttore dei lavori spettava in ogni caso a lui verificare la corretta esecuzione dell'opera commissionata nel rispetto delle regole dell'arte.
Per l'effetto, si ritiene di dover condannare e Controparte_4
a manlevare nella misura del 50%. Controparte_3 Parte_2
Quanto, invece alla ripartizione interna nei confronti di alla Parte_1
responsabilità solidale su un piano esterno si accompagna una responsabilità nella misura del 50% di quale Parte_2 - 34 -
esecutrice delle opere, del 25% di quale direttore dei Controparte_3
lavori, e del 20% di vista l'ingerenza nella progettazione e Controparte_4
nella direzione dei lavori.
4. Controparte_5
Si passa ora ad esaminare la domanda di manleva svolta dall'ing.
nei confronti della propria compagnia assicurativa CP_3 [...]
con riferimento al rischio assunto con i certificati Controparte_5
n. A121C513511-LB e n. A121C513495-LB.
non ha contestato l'operatività CP_5 Controparte_5
della polizza n. A121C513511-LB (responsabilità civile) e, per l'effetto,
essendo stata ravvisata la responsabilità dell'ing. la Compagnia CP_3
Assicurativa è tenuta a manlevare Controparte_5
l'assicurato al pagamento di qualsiasi somma dovuta a parte attrice.
5. Domanda riconvenzionale svolta da CP_2
Fondata risulta infine la domanda riconvenzionale svolta da , CP_2
la quale è creditrice nei confronti di dell'importo di Parte_2
euro 6.451,79, a titolo di saldo dei lavori svolti sulla copertura, per cui non sono stati ravvisati i vizi lamentati.
Conseguentemente, si condanna a Parte_2
corrispondere in favore di l'importo di euro 6.451,79, oltre agli CP_2
interessi al saggio previsto dal d.lgs 231/2002 dall'emissione della fattura sino al saldo. - 35 -
6. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
Pertanto, e Parte_2 Controparte_3 [...]
vengono condannati in via tra loro solidale a rimborsare le spese di CP_4
lite in favore di con una ripartizione interna del 50% a carico di Parte_1
e del 25% ciascuno a carico del e del Parte_2 CP_3
. CP_4
deve essere condannata a rimborsare le spese Parte_2
di lite anche in favore di e di CP_1 Controparte_2
Infine, quanto al rapporto processuale nel rapporto tra CP_3
e si fa rilevare quanto segue.
[...] Controparte_5
La compagnia assicurativa ha eccepito che, a seguito di denuncia di sinistro da parte del proprio assicurato ing. aveva Controparte_3
comunicato a quest'ultimo la propria volontà di assumere la gestione diretta dello stesso tramite i propri consulenti e legali, in specie mediante l'avv.
Anna Berra, come soggetto incaricato alla difesa (doc.2) con costi interamente a carico della compagnia.
Dal momento in cui l'ing. si è costituito in giudizio CP_3
mediante l'avv. Morbi, ha eccepito la violazione: CP_5
- dell'art. A.5 del contratto assicurativo (doc.3 pag.11) “Obblighi in caso di Sinistro” e del c.d. patto di gestione della lite che prevede - 36 -
espressamente al punto 5 che “gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.
L' dovrà fornire agli tutta l'assistenza che Parte_6 Parte_7
questi gli richiederanno, ma l' non sarà tenuto a resistere ad Parte_6
un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo tra l' e gli Parte_6
Assicuratori”;
- dell'art. B.4 (doc.3 pag.13) “Altri costi: In aggiunta a quanto previsto dall'Art. B.3 ed ai sensi dell'Art. 1917 C.C., gli Assicuratori
tengono indenne l' o gli rimborsano, fino al 25% del Massimale Parte_6
indicato nella Scheda di Copertura, tutti gli altri costi e spese legali,
compresi quelli sostenuti dall' per i procedimenti penali Parte_6
instaurati contro l' o i suoi Collaboratori, sostenuti Parte_6
dall'Assicurato con il consenso scritto degli in relazione a Parte_7
Reclami fatti all' e notificati agli ai sensi della Parte_6 Parte_7
presente Polizza.”
Preliminarmente si fa rilevare come secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917, comma terzo, c.c., dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma,
che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di - 37 -
resistenza in giudizio.
Logico corollario del patto di gestione della lite è anche la previsione contrattuale secondo cui “gli non riconoscono le Parte_7
spese sostenute per legali e/o tecnici che non siano stati dagli stessi incaricati ed autorizzati”; il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene, infatti, giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale (cfr. Cass.,
4202/2020; Cass., 7594/2019).
Conseguentemente, non si dispone alcun rimborso delle spese di lite in favore dell'assicurato stante la violazione del patto di gestione CP_3
della lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento dell'opposizione promossa da
[...]
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
2. per l'effetto, condanna a restituire in favore Parte_2
di l'importo di euro Parte_1
25.831,20, oltre agli interessi calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002 sul capitale di euro 24.400,00 e al tasso legale sulle competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto e sulle competenze esposte nell'atto di precetto - 38 -
a decorrere dal 5 marzo 2021 sino alla data di effettiva restituzione;
3. condanna in solido tra loro Parte_2 CP_3
e a versare in favore di
[...] Controparte_4 [...]
la somma di euro 128.832,25 a titolo di riduzione Parte_1
del prezzo, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
4. rigetta la domanda di manleva svolta da Parte_2
nei confronti di;
CP_1
5. in accoglimento della domanda di manleva svolta da CP_3
condanna a manlevare e a
[...] Controparte_5
tenere indenne di quanto lo stesso sarà condannato a Controparte_3
versare in esecuzione della presente sentenza;
6. condanna a corrispondere in favore di Parte_2
l'importo di euro 6.451,79, oltre agli interessi Controparte_2
al saggio previsto dal d.lgs 231/2002 dall'emissione della fattura sino al saldo;
7. condanna e Parte_2 Controparte_3 [...]
, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite a favore di CP_4 [...]
liquidandone l'ammontare in Parte_1
euro 14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a e c.p.a. come per legge;
- 39 -
8. condanna a rimborsare le spese di lite a Parte_2
favore di e liquidandone CP_1 Controparte_2
l'ammontare per ciascuno in euro 5.077,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
9. pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con decreto assunto in data 25 febbraio 2025, definitivamente a carico di e nella Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
misura di un terzo ciascuno.
Così deciso in Bergamo, il giorno 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)