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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis ss. c.p.c. iscritto al n. 485 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Del Villano, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Barbara Santese, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla relazione Parte_1
1 Per more uxorio con era nata (10.08.2020), riconosciuta da entrambi i CP_1 genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore e disporre il versamento degli arretrati delle spese straordinarie per euro 217,22.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2016; CP_1
- che la relazione è terminata nel mese di agosto 2021 quando il 'ha obbligata CP_1
a lasciare la casa coniugale ritirando le chiavi in suo possesso;
- che la rottura del rapporto sentimentale è stato dovuto al tradimento del CP_1 con l'attuale compagna;
- di avere tentato di addivenire al deposito di un ricorso congiunto, ma senza esito;
- che il operaio a tempo indeterminato presso una società edile e percepisce CP_1 euro 1.300,00 mensili;
- di essere impiegata presso la ditta di pulizie La Rocca con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.03.2024 e di percepire euro 450,00 mensili;
- di vivere in un immobile di proprietà dei propri genitori;
- che il non ha fornito il codice ISEE e, pertanto, non è stato possibile CP_1 richiedere l'Assegno Unico per la figlia;
Per_
- che il versa un mantenimento per la figlia di euro 200,00 mensili ma CP_1 non aveva mai contribuito alle spese straordinarie;
Per
- che il padre frequenta soltanto il fine settimana per due giorni consecutivi.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 11.04.2024 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la coppia ha convissuto in un immobile di proprietà della zia del resistente sito in Riano (RM);
- che la crisi è iniziata con la gravidanza della e, successivamente alla Pt_1 nascita della bambina, la situazione si è aggravata a causa delle continue assenze della
2 ricorrente che si recava presso i propri genitori unitamente alla figlia per lunghi periodi;
- che nel mese di agosto 2021 la ha deciso di lasciare la casa coniugale e Pt_1 di tornare a vivere presso la madre in Cerveteri;
- che dalla documentazione depositata dalla ricorrente risulta che la Pt_1 percepisce sia l'Assegno Unico, sia una indennità per Naspi di euro 1.892,62;
- di lavorare con qualifica di operaio e di svolgere l'attività di elettricista alle dipendenze della ditta edile Elettrodelta 2015 s.r.l.s., di percepire euro 1.260/1.300 mensili per tredici mensilità e di versare euro 247,00 mensili per un finanziamento;
- di essere proprietario per la quota di ½, unitamente al fratello, di un immobile commerciale sito in Riano e per la quota di ½ della proprietà superficiaria di un altro immobile sito in Crognaleto (Teramo);
- che l'immobile sito in Riano è concesso in locazione ad un canone mensile di euro 500,00 mensili, con i quali vengono sostenuti i costi per le imposte e la manutenzione dello stesso;
- di vivere in un immobile di proprietà della zia sito in Riano, concessogli in comodato e per il quale sostiene integralmente le spese;
- che dalla relazione con la sua nuova compagna, sig.ra è nata Persona_2 in data 26.07.2022 la figlia Per_3
- che la compagna è disoccupata, percepisce euro 301,00 mensili a titolo di Naspi fino al mese di luglio 2024 ed euro 66,50 mensili a titolo di Assegno Unico;
- di sostenere mensilmente spese fisse pari ad euro 1.620,00 e di essere aiutato economicamente dai propri familiari;
- di avere versato dalla separazione euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento Per per la figlia;
- che la madre non si occupa della figlia, lasciandola in una condizione di scarso accudimento.
Tanto dedotto, il a chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia con CP_1 collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.06.2024 sono comparse le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre disciplinando
3 il diritto di visita paterno e posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia mediante un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a che la madre garantisse un accompagnamento mensile della figlia presso l'abitazione paterna ed ha emesso ordine di esibizione reddituale delle parti ex art. 210 c.p.c. rinviando per la decisione della causa con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. all'udienza del 09.05.2025.
Con decreto del 17.04.2025 il Giudice ha anticipato l'udienza prevista per il
09.05.2025 al 08.05.2025 per modifica del giorno tabellare di udienza.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dalle parti, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, con diritto di visita del padre così come indicato dettagliatamente in parte dispositiva, confermando quanto stabilito ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. all'udienza del 28.06.2024.
In merito alle statuizioni economiche, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dal resistente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 20.585,00, per l'anno 2022 di euro 18.331,00 e per l'anno 2023 di euro 18.320,00, dalla certificazione di atto notorio risulta che dal mese di ottobre 2024 il è stato assunto dalla CP_1 Parte_2 con una retribuzione euro 1.600,00 mensili per tredici mensilità, come confermato dalle buste paga depositate, di percepire euro 250,00 mensili dalla locazione di un immobile di proprietà sito in Riano, euro 200,00 a titolo di Assegno Unico, di versare euro 247,00 mensili per un finanziamento e che la compagna con lui convivente era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al mese di maggio 2025 con retribuzione di euro 500,00 mensili. Inoltre, il ricorrente ha documentato di essere gravato da numerosi debiti con l'Agenzia con CP_2 rottamazione in corso ed ulteriori spese fisse per circa 600,00 euro complessive ed un finanziamento di euro 250,00 circa mensile.
La resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando di aver percepito per l'anno 2021 euro 11.122,00, per l'anno 2022 euro 5.503,00, per l'anno 2023 euro 2.995,00, di svolgere attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 06.06.2025 quale assistente di scuolabus con retribuzione mensile di euro 800,00 mensili.
Deve pertanto essere confermato che il padre dovrà versare un assegno di
4 mantenimento di euro 250,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale con spese straordinarie al 50% tra le parti, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, della circostanza per cui della figlia si occupa prevalentemente la madre e dell'età
e delle esigenze della minore.
Spese di lite integralmente compensate per le ragioni della decisione e della soccombenza parziale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
485/2024 R.G.A.C., così dispone: Per_ 1) affida la figlia congiuntamente alle parti;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia fermo restando che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
2) dispone che la minore viva presso l'abitazione materna, con diritto del padre Per_ di vedere la figlia tutti i weekend alternando una settimana dal venerdì all'uscita di scuola al sabato alle 19,00 e altra settimana dal sabato mattina alle ore 10,00 alla Per_ domenica sera alle ore 19,00; durante le vacanze natalizie trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre la Vigilia di Natale e il Natale impegnandosi le parti a trascorrere insieme, per il corrente anno, le feste Natalizie ove sussistano le condizioni;
la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre le festività del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
la minora trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e della festa della mamma e con il padre il di lui compleanno e la festa del papà; durante le festività Pasquali le figlie staranno alternativamente con i genitori la Pasqua ed il Lunedì in Albis;
la minora trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre, entro il mese di giugno di ciascun anno;
dispone che la madre garantisca un accompagnamento mensile della figlia presso l'abitazione paterna,
3) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 250,00 per il Parte_1
Per_ mantenimento della figlia considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le
5 rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, da corrispondersi da parte di dal mese di CP_1 marzo 2024 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
pone a carico dei genitori nelle quote del 50% ciascuna le spese straordinarie necessarie per la figlia di carattere medico (visite specialistiche, interventi chirurgici, terapie, se non coperte dal SSN), di studio (libri scolastici, rette scolastiche, gite con pernotto)
e sportive, spese da documentarsi secondo le disposizioni del Protocollo attualmente in vigore presso il tribunale di Civitavecchia;
4) dispone che la madre garantisca un accompagnamento mensile della figlia presso l'abitazione paterna.
5) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis ss. c.p.c. iscritto al n. 485 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Del Villano, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Barbara Santese, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza premesso che dalla relazione Parte_1
1 Per more uxorio con era nata (10.08.2020), riconosciuta da entrambi i CP_1 genitori, ha chiesto al Tribunale di voler disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia, disponendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per la figlia a carico del padre di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore e disporre il versamento degli arretrati delle spese straordinarie per euro 217,22.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha dedotto:
- di avere intrattenuto una relazione more uxorio con dal 2016; CP_1
- che la relazione è terminata nel mese di agosto 2021 quando il 'ha obbligata CP_1
a lasciare la casa coniugale ritirando le chiavi in suo possesso;
- che la rottura del rapporto sentimentale è stato dovuto al tradimento del CP_1 con l'attuale compagna;
- di avere tentato di addivenire al deposito di un ricorso congiunto, ma senza esito;
- che il operaio a tempo indeterminato presso una società edile e percepisce CP_1 euro 1.300,00 mensili;
- di essere impiegata presso la ditta di pulizie La Rocca con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.03.2024 e di percepire euro 450,00 mensili;
- di vivere in un immobile di proprietà dei propri genitori;
- che il non ha fornito il codice ISEE e, pertanto, non è stato possibile CP_1 richiedere l'Assegno Unico per la figlia;
Per_
- che il versa un mantenimento per la figlia di euro 200,00 mensili ma CP_1 non aveva mai contribuito alle spese straordinarie;
Per
- che il padre frequenta soltanto il fine settimana per due giorni consecutivi.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, il
Giudice ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onorando parte ricorrente alla notifica alla controparte.
Con memoria difensiva del 11.04.2024 si è costituito in giudizio il resistente che, contestata la ricostruzione dei fatti indicati nel ricorso, ha dedotto:
- che la coppia ha convissuto in un immobile di proprietà della zia del resistente sito in Riano (RM);
- che la crisi è iniziata con la gravidanza della e, successivamente alla Pt_1 nascita della bambina, la situazione si è aggravata a causa delle continue assenze della
2 ricorrente che si recava presso i propri genitori unitamente alla figlia per lunghi periodi;
- che nel mese di agosto 2021 la ha deciso di lasciare la casa coniugale e Pt_1 di tornare a vivere presso la madre in Cerveteri;
- che dalla documentazione depositata dalla ricorrente risulta che la Pt_1 percepisce sia l'Assegno Unico, sia una indennità per Naspi di euro 1.892,62;
- di lavorare con qualifica di operaio e di svolgere l'attività di elettricista alle dipendenze della ditta edile Elettrodelta 2015 s.r.l.s., di percepire euro 1.260/1.300 mensili per tredici mensilità e di versare euro 247,00 mensili per un finanziamento;
- di essere proprietario per la quota di ½, unitamente al fratello, di un immobile commerciale sito in Riano e per la quota di ½ della proprietà superficiaria di un altro immobile sito in Crognaleto (Teramo);
- che l'immobile sito in Riano è concesso in locazione ad un canone mensile di euro 500,00 mensili, con i quali vengono sostenuti i costi per le imposte e la manutenzione dello stesso;
- di vivere in un immobile di proprietà della zia sito in Riano, concessogli in comodato e per il quale sostiene integralmente le spese;
- che dalla relazione con la sua nuova compagna, sig.ra è nata Persona_2 in data 26.07.2022 la figlia Per_3
- che la compagna è disoccupata, percepisce euro 301,00 mensili a titolo di Naspi fino al mese di luglio 2024 ed euro 66,50 mensili a titolo di Assegno Unico;
- di sostenere mensilmente spese fisse pari ad euro 1.620,00 e di essere aiutato economicamente dai propri familiari;
- di avere versato dalla separazione euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento Per per la figlia;
- che la madre non si occupa della figlia, lasciandola in una condizione di scarso accudimento.
Tanto dedotto, il a chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia con CP_1 collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 150,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.06.2024 sono comparse le parti personalmente ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre disciplinando
3 il diritto di visita paterno e posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia mediante un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, a che la madre garantisse un accompagnamento mensile della figlia presso l'abitazione paterna ed ha emesso ordine di esibizione reddituale delle parti ex art. 210 c.p.c. rinviando per la decisione della causa con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. all'udienza del 09.05.2025.
Con decreto del 17.04.2025 il Giudice ha anticipato l'udienza prevista per il
09.05.2025 al 08.05.2025 per modifica del giorno tabellare di udienza.
Le parti hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale ritiene ricorrano i presupposti per disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dalle parti, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, con diritto di visita del padre così come indicato dettagliatamente in parte dispositiva, confermando quanto stabilito ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. all'udienza del 28.06.2024.
In merito alle statuizioni economiche, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dal resistente risultano redditi lordi per l'anno 2021 di euro 20.585,00, per l'anno 2022 di euro 18.331,00 e per l'anno 2023 di euro 18.320,00, dalla certificazione di atto notorio risulta che dal mese di ottobre 2024 il è stato assunto dalla CP_1 Parte_2 con una retribuzione euro 1.600,00 mensili per tredici mensilità, come confermato dalle buste paga depositate, di percepire euro 250,00 mensili dalla locazione di un immobile di proprietà sito in Riano, euro 200,00 a titolo di Assegno Unico, di versare euro 247,00 mensili per un finanziamento e che la compagna con lui convivente era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al mese di maggio 2025 con retribuzione di euro 500,00 mensili. Inoltre, il ricorrente ha documentato di essere gravato da numerosi debiti con l'Agenzia con CP_2 rottamazione in corso ed ulteriori spese fisse per circa 600,00 euro complessive ed un finanziamento di euro 250,00 circa mensile.
La resistente ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando di aver percepito per l'anno 2021 euro 11.122,00, per l'anno 2022 euro 5.503,00, per l'anno 2023 euro 2.995,00, di svolgere attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 06.06.2025 quale assistente di scuolabus con retribuzione mensile di euro 800,00 mensili.
Deve pertanto essere confermato che il padre dovrà versare un assegno di
4 mantenimento di euro 250,00 mensili con decorrenza dalla domanda giudiziale con spese straordinarie al 50% tra le parti, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, della circostanza per cui della figlia si occupa prevalentemente la madre e dell'età
e delle esigenze della minore.
Spese di lite integralmente compensate per le ragioni della decisione e della soccombenza parziale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n.
485/2024 R.G.A.C., così dispone: Per_ 1) affida la figlia congiuntamente alle parti;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia fermo restando che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice;
2) dispone che la minore viva presso l'abitazione materna, con diritto del padre Per_ di vedere la figlia tutti i weekend alternando una settimana dal venerdì all'uscita di scuola al sabato alle 19,00 e altra settimana dal sabato mattina alle ore 10,00 alla Per_ domenica sera alle ore 19,00; durante le vacanze natalizie trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre la Vigilia di Natale e il Natale impegnandosi le parti a trascorrere insieme, per il corrente anno, le feste Natalizie ove sussistano le condizioni;
la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre le festività del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
la minora trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e della festa della mamma e con il padre il di lui compleanno e la festa del papà; durante le festività Pasquali le figlie staranno alternativamente con i genitori la Pasqua ed il Lunedì in Albis;
la minora trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre, entro il mese di giugno di ciascun anno;
dispone che la madre garantisca un accompagnamento mensile della figlia presso l'abitazione paterna,
3) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 250,00 per il Parte_1
Per_ mantenimento della figlia considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le
5 rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, da corrispondersi da parte di dal mese di CP_1 marzo 2024 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
pone a carico dei genitori nelle quote del 50% ciascuna le spese straordinarie necessarie per la figlia di carattere medico (visite specialistiche, interventi chirurgici, terapie, se non coperte dal SSN), di studio (libri scolastici, rette scolastiche, gite con pernotto)
e sportive, spese da documentarsi secondo le disposizioni del Protocollo attualmente in vigore presso il tribunale di Civitavecchia;
4) dispone che la madre garantisca un accompagnamento mensile della figlia presso l'abitazione paterna.
5) compensate integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, il 15 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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