((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)) (123))
---------------- AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 , come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".