Articolo 786 del Codice civile
Articolo 819Articolo 821
Versione
19 aprile 1942
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Versione
6 settembre 1991
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Versione
13 luglio 2000
Art. 786.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192)) (123))
---------------- AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 , come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 13 luglio 2000
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