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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2591/2021 vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
17/05/1967, elett.te dom.to presso gli avv.ti Francesco Saverio Frasca e Giorgio Frasca con studio in Piazza Vanvitelli, n.15, a Napoli che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso
OPPONENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Carmine Guarriello e Luigi Tozzi, giusta procura a margine della memoria, ed elettivamente domiciliato in Carinola alla via Arena n. 9
OPPOSTA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2021, parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 931/2021 con il quale si ingiungeva il pagamento di € 7.342,33 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto sino al saldo, nonché delle spese relative alla procedura monitoria, lamentando l'insussistenza della prova scritta del credito. Proponeva altresì eccezione di compensazione deducendo il proprio diritto a percepire l'indennità di mancato
1 preavviso, avendo la lavoratrice rassegnato le dimissioni senza il rispetto del preavviso contrattualmente previsto.
Concludeva quindi come di seguito: “a) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell' opposto decreto;
b) revocare l'opposto decreto non sussistendo le condizioni di legge;
c) disporre la compensazione di qualsivoglia somma risulterà dovuta alla SI.ra con l'indennità sostitutiva del preavviso pari Controparte_1 ad € 1.839,77 oltre interessi e rivalutazione;
d) condannare la SI.ra , in Controparte_1 ogni caso, alle spese ed onorari di causa;
”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposta, resistendo al ricorso con varie ed articolate argomentazioni. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento ex art. 96 c.p.c.. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento del TFR maturato nel periodo dal 1.1.2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro dell'11.11.2020; le retribuzioni ordinarie relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 e le spettanze di fine rapporto.
Differita ex art. 418 c.p.c. la prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione. È pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025.
Va premesso che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Ciò determina che il giudice debba valutare la fondatezza della pretesa fatta valere originariamente in sede monitoria valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria, non limitandosi esclusivamente alla valutazione delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ed alla valutazione della prova scritta.
Quindi, secondo i principi consolidati in materia, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). In tale giudizio incombe quindi al creditore opposto, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa
(Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Quindi, nell'accertamento del diritto di credito opererà la regola generale di cui all'art. 2697
c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
e solo
2 se tale prova sia raggiunta, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa attorea.
A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
Delineato così l'oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, come peraltro provato dalla documentazione agli atti del ricorso monitorio tra cui comunicazione di dimissioni, modello
UNILAV, modello CU 2020, modello C2 storico rilasciato dal Centro per l'impiego di
[...]
nonché dal modello UNILAV di assunzione e dalle buste paga, versate in atti. Per_1
Provata quindi la fonte del proprio diritto al TFR ex art. 2120 c.c., parte opposta ha allegato la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR. Sicché incombeva sull'opponente fornire la prova dell'avvenuto pagamento.
Ebbene, nel caso in esame parte opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha fornito la prova della corresponsione delle suddette somme, limitandosi a dedurre l'insussistenza della prova scritta del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In realtà deve evidenziarsi che l'accoglimento del procedimento monitorio con contestuale emissione del decreto ingiuntivo è fondato sulla Certificazione Unica 2020 relativa all'anno
2019, per un importo corrispondente esattamente alla somma indicata a titolo di T.F.R.
(codice 810) maturato dal lavoratore dall'inizio del rapporto fino al 31.12.2019, non essendo la lavoratrice in possesso della certificazione unica 2021 relativa anche al periodo successivo e sino alla cessazione del rapporto avvenuto per dimissioni con decorrenza dal giorno
11.11.2020.
Non può porsi in dubbio la rilevanza probatoria di tale documentazione, che si ritiene faccia piena prova dei dati in essa indicati in quanto emessa dal datore di lavoro e avente quindi
3 natura confessoria per la parte relativa all'esistenza ed all'entità delle spettanze maturate dal lavoratore. Essa contiene dunque un riconoscimento del debito e quindi possiede i requisiti prescritti dall'art. 633 c.p.c..
Più precisamente la certificazione unica ha la funzione di certificare i redditi corrisposti da un sostituto d'imposta (ossia da un soggetto che paga le tasse al posto del reale debitore d'imposta, “sostituendosi” a lui, come fa per l'appunto il datore di lavoro col dipendente).
Si tratta, dunque, del documento che contiene i redditi percepiti nell'anno e le ritenute subite da lavoratori, pensionati e disoccupati, indispensabile per compilare la dichiarazione dei redditi, e nel quale sono indicati anche i dati relativi al TFR (liquidazione) maturato, accantonato ed erogato, e ad indennità equipollenti e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.
La Certificazione Unica viene predisposta e debitamente sottoscritta dallo stesso datore di lavoro.
E va sottolineato a questo punto, tenuto conto delle doglianze formulate dalla parte opponente, che la certificazione unica prodotta dalla lavoratrice e su cui è stata fondata l'emissione del decreto ingiuntivo opposto contiene tutti gli elementi suindicati nonché la dicitura “firma presente” quale firma del sostituto d'imposta.
Irrilevante è poi la circostanza che il credito azionato con ricorso monitorio sia parziale in quanto limitato al TFR maturato sino all'anno 2019. È infatti ammissibile l'esercizio frazionato del credito e quindi va ammessa la possibilità per il creditore di agire in tempi e con riti differenti per il recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto obbligatorio complesso (Cass. n 4090/2017 e 4091/2017) nelle ipotesi come quella di specie in cui è ravvisabile un oggettivo interesse della lavoratrice alla proposizione del ricorso monitorio per ottenere il pagamento del TFR già liquido, fondato su prova scritta.
A fronte della mancanza di prova dell'intervenuta adempimento del credito del TFR della lavoratrice, eSIibile al momento della cessazione del rapporto, va riconosciuta la debenza a carico del datore di lavoro di tale emolumento.
Peraltro, la busta paga relativa al TFR prodotta dal datore di lavoro non è prova del pagamento del TFR né assume rilevanza ai fini di una diversa quantificazione del TFR, in assenza di elementi, neppure dedotti dalla parte opponente, che consentano di verificare la correttezza del differente importo indicato in busta paga, pur a fronte di una documentazione
4 proveniente dal datore di lavoro come la CU ove alla data del 31.12.2019 risultava accantonato in azienda un importo lordo maggiore.
Non può poi tralasciarsi la circostanza che l'importo dell'ingiunzione non può che essere a lordo delle trattenute, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata qui condivisa, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore in quanto al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) e per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.
Va a questo punto valutata la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta.
In ordine all'ammissibilità di tale domanda, questo giudice condivide l'orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta, anche qualora il debitore-opponente non abbia formulato domanda riconvenzionale, ma si sia limitato richiedere la declaratoria di non debenza dell'importo ingiunto ovvero la riduzione dello stesso. (cfr. Corte di S. U. 26727/2024).
Quindi, anche per ragioni di economia processuale, deve affermarsi l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla lavoratrice, avente ad oggetto il pagamento dei ratei di TFR maturati dal 01/01/2020 al 11/11/2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro), nonché delle retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre 2020. Esse trovano il loro fondamento nel medesimo rapporto giuridico dedotto sin dalla originaria domanda diretta all'ingiunzione.
5 D'altra parte, anche rispetto a tali spettanze, una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro è onere del datore di lavoro provare l'integrale adempimento ovvero eccepire fatti impeditivi ed estintivi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, invece, nella memoria difensiva depositata dall'opponente in risposta alla domanda riconvenzionale, nulla è stato dedotto, eccepito e provato, essendosi il datore di lavoro limitato ad argomentare sull'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Pertanto, tenuto conto che il ricorso monitorio fondato sulla C.U. 2020 atteneva al TFR maturato sino al 31.12.2019, l'opposta ha diritto a percepire il TFR maturato dal 01/01/2020 al 11/11/2020 nonché le retribuzioni spettanti dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2020, da quantificarsi in separato giudizio, in assenza di espressa domanda di quantificazione formulata dalla lavoratrice.
Quanto alle “spettanze di fine rapporto”, la evidente genericità della formula utilizzata dalla difesa di parte ricorrente e l'assenza di qualsiasi puntuale allegazioni non possono che determinare il rigetto in parte qua della domanda riconvenzionale.
Infine, va ribadito anche in ordine a tale aspetto che non è ravvisabile alcun abuso del processo per frazionamento del credito, avendo la lavoratrice un concreto interesse ad agire, da un lato, con ricorso monitorio per l'accertamento del proprio diritto al TFR, fondato su prova scritta e quindi liquido ed eSIibile e, dall'altro, a richiedere in sede di merito l'accertamento del proprio diritto al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, in assenza di prova scritta in ordine alla entità del credito.
Venendo a questo punto all'eccezione di compensazione formulata dalla parte opponente, questa merita accoglimento. Si osserva in primo luogo che si ritiene applicabile al caso di specie la disciplina dell'art. 50 del CCNL COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE
E SERVIZI, sottoscritto , richiamato CP_2 CP_3 Controparte_4
nella comunicazione Unilav di assunzione della lavoratrice, non ritenendo applicabile quello indicato nella comunicazione Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, in assenza peraltro di elementi di prova che consentono di affermare che la regolamentazione del rapporto di lavoro in questione, anche per fatti concludenti, fosse stata affidata al diverso CCNL indicato nel ricorso in opposizione.
L'art. 50 del CCNL ritenuto applicabile al caso di specie prevede che i lavoratori inquadrati nel settimo livello e con un'anzianità superiore a 5 anni, come l'opposta che era assunta dal
19.3.2015, il termine di preavviso da rispettare è pari a 15 giorni di calendario.
6 Sicché considerato che la lavoratrice odierna opposta ha rassegnato dimissioni in data
29.10.2020 con decorrenza dal giorno 11.11.2020, come risulta dalla comunicazione di dimissioni in atti, deve ritenersi non rispettato il termine di preavviso di 15 giorni.
Né è in contestazione la giusta causa di dimissioni.
Pertanto, va riconosciuto in favore di l'indennità di preavviso, nella misura Parte_1 pari all'importo della normale retribuzione (comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità) per il periodo di mancato preavviso e cioè pari ad € 115,18, da detrarsi dagli importi riconosciuti e dovuti alla lavoratrice pari ad € 7.342,33.
L'accoglimento parziale dell'eccezione di compensazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti sussistendo un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
1. in accoglimento parzialmente dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
209/2021;
2. condanna la parte opponente al pagamento di € 7.227,17 a titolo di TFR maturato sino al 31.12.2019;
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la parte opponente Pt_1
al pagamento in favore della lavoratrice dei ratei di TFR dal 1.1.2020
[...] all'11.11.2020 nonché al pagamento della retribuzione di settembre, ottobre e novembre
2020, da quantificarsi in separato giudizio;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Santa Maria Capua Vetere, 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2591/2021 vertente
TRA
, nato a [...], il Parte_1
17/05/1967, elett.te dom.to presso gli avv.ti Francesco Saverio Frasca e Giorgio Frasca con studio in Piazza Vanvitelli, n.15, a Napoli che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso
OPPONENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Carmine Guarriello e Luigi Tozzi, giusta procura a margine della memoria, ed elettivamente domiciliato in Carinola alla via Arena n. 9
OPPOSTA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2021, parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 209/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 931/2021 con il quale si ingiungeva il pagamento di € 7.342,33 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del diritto sino al saldo, nonché delle spese relative alla procedura monitoria, lamentando l'insussistenza della prova scritta del credito. Proponeva altresì eccezione di compensazione deducendo il proprio diritto a percepire l'indennità di mancato
1 preavviso, avendo la lavoratrice rassegnato le dimissioni senza il rispetto del preavviso contrattualmente previsto.
Concludeva quindi come di seguito: “a) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell' opposto decreto;
b) revocare l'opposto decreto non sussistendo le condizioni di legge;
c) disporre la compensazione di qualsivoglia somma risulterà dovuta alla SI.ra con l'indennità sostitutiva del preavviso pari Controparte_1 ad € 1.839,77 oltre interessi e rivalutazione;
d) condannare la SI.ra , in Controparte_1 ogni caso, alle spese ed onorari di causa;
”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposta, resistendo al ricorso con varie ed articolate argomentazioni. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento ex art. 96 c.p.c.. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il pagamento del TFR maturato nel periodo dal 1.1.2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro dell'11.11.2020; le retribuzioni ordinarie relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 e le spettanze di fine rapporto.
Differita ex art. 418 c.p.c. la prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione. È pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 20.2.2025.
Va premesso che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Ciò determina che il giudice debba valutare la fondatezza della pretesa fatta valere originariamente in sede monitoria valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria, non limitandosi esclusivamente alla valutazione delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ed alla valutazione della prova scritta.
Quindi, secondo i principi consolidati in materia, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). In tale giudizio incombe quindi al creditore opposto, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa
(Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Quindi, nell'accertamento del diritto di credito opererà la regola generale di cui all'art. 2697
c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
e solo
2 se tale prova sia raggiunta, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa attorea.
A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
Delineato così l'oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi che è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, come peraltro provato dalla documentazione agli atti del ricorso monitorio tra cui comunicazione di dimissioni, modello
UNILAV, modello CU 2020, modello C2 storico rilasciato dal Centro per l'impiego di
[...]
nonché dal modello UNILAV di assunzione e dalle buste paga, versate in atti. Per_1
Provata quindi la fonte del proprio diritto al TFR ex art. 2120 c.c., parte opposta ha allegato la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR. Sicché incombeva sull'opponente fornire la prova dell'avvenuto pagamento.
Ebbene, nel caso in esame parte opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha fornito la prova della corresponsione delle suddette somme, limitandosi a dedurre l'insussistenza della prova scritta del credito per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In realtà deve evidenziarsi che l'accoglimento del procedimento monitorio con contestuale emissione del decreto ingiuntivo è fondato sulla Certificazione Unica 2020 relativa all'anno
2019, per un importo corrispondente esattamente alla somma indicata a titolo di T.F.R.
(codice 810) maturato dal lavoratore dall'inizio del rapporto fino al 31.12.2019, non essendo la lavoratrice in possesso della certificazione unica 2021 relativa anche al periodo successivo e sino alla cessazione del rapporto avvenuto per dimissioni con decorrenza dal giorno
11.11.2020.
Non può porsi in dubbio la rilevanza probatoria di tale documentazione, che si ritiene faccia piena prova dei dati in essa indicati in quanto emessa dal datore di lavoro e avente quindi
3 natura confessoria per la parte relativa all'esistenza ed all'entità delle spettanze maturate dal lavoratore. Essa contiene dunque un riconoscimento del debito e quindi possiede i requisiti prescritti dall'art. 633 c.p.c..
Più precisamente la certificazione unica ha la funzione di certificare i redditi corrisposti da un sostituto d'imposta (ossia da un soggetto che paga le tasse al posto del reale debitore d'imposta, “sostituendosi” a lui, come fa per l'appunto il datore di lavoro col dipendente).
Si tratta, dunque, del documento che contiene i redditi percepiti nell'anno e le ritenute subite da lavoratori, pensionati e disoccupati, indispensabile per compilare la dichiarazione dei redditi, e nel quale sono indicati anche i dati relativi al TFR (liquidazione) maturato, accantonato ed erogato, e ad indennità equipollenti e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.
La Certificazione Unica viene predisposta e debitamente sottoscritta dallo stesso datore di lavoro.
E va sottolineato a questo punto, tenuto conto delle doglianze formulate dalla parte opponente, che la certificazione unica prodotta dalla lavoratrice e su cui è stata fondata l'emissione del decreto ingiuntivo opposto contiene tutti gli elementi suindicati nonché la dicitura “firma presente” quale firma del sostituto d'imposta.
Irrilevante è poi la circostanza che il credito azionato con ricorso monitorio sia parziale in quanto limitato al TFR maturato sino all'anno 2019. È infatti ammissibile l'esercizio frazionato del credito e quindi va ammessa la possibilità per il creditore di agire in tempi e con riti differenti per il recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto obbligatorio complesso (Cass. n 4090/2017 e 4091/2017) nelle ipotesi come quella di specie in cui è ravvisabile un oggettivo interesse della lavoratrice alla proposizione del ricorso monitorio per ottenere il pagamento del TFR già liquido, fondato su prova scritta.
A fronte della mancanza di prova dell'intervenuta adempimento del credito del TFR della lavoratrice, eSIibile al momento della cessazione del rapporto, va riconosciuta la debenza a carico del datore di lavoro di tale emolumento.
Peraltro, la busta paga relativa al TFR prodotta dal datore di lavoro non è prova del pagamento del TFR né assume rilevanza ai fini di una diversa quantificazione del TFR, in assenza di elementi, neppure dedotti dalla parte opponente, che consentano di verificare la correttezza del differente importo indicato in busta paga, pur a fronte di una documentazione
4 proveniente dal datore di lavoro come la CU ove alla data del 31.12.2019 risultava accantonato in azienda un importo lordo maggiore.
Non può poi tralasciarsi la circostanza che l'importo dell'ingiunzione non può che essere a lordo delle trattenute, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza consolidata qui condivisa, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore in quanto al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) e per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, la determinazione di esse attiene non al rapporto tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.
Va a questo punto valutata la domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta.
In ordine all'ammissibilità di tale domanda, questo giudice condivide l'orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità
a quella originariamente proposta, anche qualora il debitore-opponente non abbia formulato domanda riconvenzionale, ma si sia limitato richiedere la declaratoria di non debenza dell'importo ingiunto ovvero la riduzione dello stesso. (cfr. Corte di S. U. 26727/2024).
Quindi, anche per ragioni di economia processuale, deve affermarsi l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla lavoratrice, avente ad oggetto il pagamento dei ratei di TFR maturati dal 01/01/2020 al 11/11/2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro), nonché delle retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre 2020. Esse trovano il loro fondamento nel medesimo rapporto giuridico dedotto sin dalla originaria domanda diretta all'ingiunzione.
5 D'altra parte, anche rispetto a tali spettanze, una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro è onere del datore di lavoro provare l'integrale adempimento ovvero eccepire fatti impeditivi ed estintivi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, invece, nella memoria difensiva depositata dall'opponente in risposta alla domanda riconvenzionale, nulla è stato dedotto, eccepito e provato, essendosi il datore di lavoro limitato ad argomentare sull'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Pertanto, tenuto conto che il ricorso monitorio fondato sulla C.U. 2020 atteneva al TFR maturato sino al 31.12.2019, l'opposta ha diritto a percepire il TFR maturato dal 01/01/2020 al 11/11/2020 nonché le retribuzioni spettanti dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2020, da quantificarsi in separato giudizio, in assenza di espressa domanda di quantificazione formulata dalla lavoratrice.
Quanto alle “spettanze di fine rapporto”, la evidente genericità della formula utilizzata dalla difesa di parte ricorrente e l'assenza di qualsiasi puntuale allegazioni non possono che determinare il rigetto in parte qua della domanda riconvenzionale.
Infine, va ribadito anche in ordine a tale aspetto che non è ravvisabile alcun abuso del processo per frazionamento del credito, avendo la lavoratrice un concreto interesse ad agire, da un lato, con ricorso monitorio per l'accertamento del proprio diritto al TFR, fondato su prova scritta e quindi liquido ed eSIibile e, dall'altro, a richiedere in sede di merito l'accertamento del proprio diritto al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, in assenza di prova scritta in ordine alla entità del credito.
Venendo a questo punto all'eccezione di compensazione formulata dalla parte opponente, questa merita accoglimento. Si osserva in primo luogo che si ritiene applicabile al caso di specie la disciplina dell'art. 50 del CCNL COMMERCIO, TERZIARIO, DISTRIBUZIONE
E SERVIZI, sottoscritto , richiamato CP_2 CP_3 Controparte_4
nella comunicazione Unilav di assunzione della lavoratrice, non ritenendo applicabile quello indicato nella comunicazione Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, in assenza peraltro di elementi di prova che consentono di affermare che la regolamentazione del rapporto di lavoro in questione, anche per fatti concludenti, fosse stata affidata al diverso CCNL indicato nel ricorso in opposizione.
L'art. 50 del CCNL ritenuto applicabile al caso di specie prevede che i lavoratori inquadrati nel settimo livello e con un'anzianità superiore a 5 anni, come l'opposta che era assunta dal
19.3.2015, il termine di preavviso da rispettare è pari a 15 giorni di calendario.
6 Sicché considerato che la lavoratrice odierna opposta ha rassegnato dimissioni in data
29.10.2020 con decorrenza dal giorno 11.11.2020, come risulta dalla comunicazione di dimissioni in atti, deve ritenersi non rispettato il termine di preavviso di 15 giorni.
Né è in contestazione la giusta causa di dimissioni.
Pertanto, va riconosciuto in favore di l'indennità di preavviso, nella misura Parte_1 pari all'importo della normale retribuzione (comprensiva dei ratei di 13° e 14° mensilità) per il periodo di mancato preavviso e cioè pari ad € 115,18, da detrarsi dagli importi riconosciuti e dovuti alla lavoratrice pari ad € 7.342,33.
L'accoglimento parziale dell'eccezione di compensazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti sussistendo un'ipotesi di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
1. in accoglimento parzialmente dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
209/2021;
2. condanna la parte opponente al pagamento di € 7.227,17 a titolo di TFR maturato sino al 31.12.2019;
3. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la parte opponente Pt_1
al pagamento in favore della lavoratrice dei ratei di TFR dal 1.1.2020
[...] all'11.11.2020 nonché al pagamento della retribuzione di settembre, ottobre e novembre
2020, da quantificarsi in separato giudizio;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Santa Maria Capua Vetere, 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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