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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2090/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 2090/2024 avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Roma, via
Sabotino n. 12, presso lo studio dell'avvocato Carlo Carrese che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Montecelio (RM), Piazza Aldo Moro n. 10 ed ivi elettivamente domiciliata in via
Tito Minniti n. 12, presso lo studio dell'avvocato Luca Pettinari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2024, il sig. ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14 giugno 1997 con la sig.ra esponendo che dall'unione era nata la Controparte_1 figlia (il 12 maggio 1998) e precisando che, a far data dall'udienza Persona_1 fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n.
1397/2007, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
Il ricorrente, allegando la sopravvenuta autosufficienza della figlia maggiorenne, ha altresì chiesto “la cessazione, con efficacia retroattiva dal mese di gennaio 2020 o dal momento che verrà individuato in giudizio, dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ”. Per_1
In data 10 maggio 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo di rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e di condannare il ricorrente al pagamento di un assegno divorzile dell'importo di euro 250 mensili “disponendo il pagamento diretto a carico del datore di lavoro. Con riserva di richiedere
l'attribuzione di quota del TFR”.
All'udienza del 19 maggio 2025, il difensore di parte resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza ad altra data per consentire la comparizione personale della convenuta;
la giudice delegata – in precedenza assegnataria del procedimento – ha concesso a parte ricorrente un termine di trenta giorni per replicare alla costituzione di controparte e ha rinviato la causa ad altra udienza in accoglimento della richiesta formulata dalla resistente.
All'udienza del 15 ottobre 2025, la resistente non è nuovamente comparsa in udienza. Sentito il ricorrente e i difensori delle parti, la giudice – nuova assegnataria del procedimento - ha rilevato la tardiva costituzione in giudizio della convenuta e la maturata decadenza dalla proposizione di domande in via riconvenzionale;
ha quindi invitato le parti a valutare la possibilità di addivenire ad un accordo con pronuncia del divorzio a spese compensate;
su richiesta delle parti, è stato concesso un rinvio dell'udienza per consentire alle parti di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo sulle condizioni del divorzio.
2 Con ordinanza del 21 novembre 2025, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, rilevato il mancato raggiungimento di un accordo, la giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse delle parti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 473-bis.22 ult. comma c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, con ordinanza del 10 dicembre 2025, la giudice delegata ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e del comportamento processuale delle parti, l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex artt. 2 e 3 n.
2 lettera b della legge 898 del 1970.
3. La convenuta si è costituita in giudizio solo il 10 maggio 2025, quando era ormai decorso il termine per la sua costituzione in giudizio assegnato dal giudice delegato con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dei coniugi.
La tardiva costituzione della resistente ha comportato la sua decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali aventi ad oggetto diritti disponibili ex artt. 473-bis.16 e 473-bis.19 c.p.c., con la conseguenza che – come già rilevato dalla giudice delegata all'udienza del 15 ottobre 2025 e con ordinanza del 21 novembre 2025 – le domande da costei proposte sono inammissibili.
4. Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne delle parti, va osservato che parte ricorrente ha allegato che “La figlia è andata a costituire, da gennaio Per_1
2020 un proprio nucleo familiare unitamente al proprio compagno sig. CP_2
dal quale ha avuto due figli: ( , nato
[...] Persona_2 C.F._3 il 29/05/2021 in Roma;
( nato il Controparte_3 CodiceFiscale_4
05/06/2023 in Roma” e ha prodotto documentazione fotografica a sostegno delle proprie deduzioni. Il ricorrente, sul pr esupposto della sopravvenuta autosufficienza della figlia, ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno perequativo alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia. CP_1
3 La convenuta si è limitata a contestare genericamente la condizioni di autosufficienza economica della figlia, senza fornire alcun chiarimento in ordine alle circostanze specificamente dedotte dal ricorrente e senza fornire alcuna prova della coabitazione con la figlia maggiorenne.
È quindi ragionevole ritenere che la figlia maggiorenne delle parti abbia effettivamente costituito un nuovo nucleo familiare distinto da quello dei propri genitori.
Deve quindi essere confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, già disposta con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con decorrenza dalla data della domanda.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria (valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per fase di trattazione e istruttoria).
5.1. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha altresì chiesto di “condannare, ex art. 96 c.p.c., la resistente al risarcimento dei danni a favore del sig. da liquidarsi in via Pt_1 equitativa ex art. 1226 c.c.”.
La domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., deve essere accolta in considerazione del comportamento processuale della resistente che: ha violato il dovere di lealtà processuale, non producendo in giudizio la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c.; non si è mai presentata in giudizio senza giustificato motivo (nemmeno all'udienza del 15 ottobre 2025, alla quale la causa era stata rinviata proprio al fine di consentire la comparizione personale della resistente, come espressamente richiesto all'udienza del 19 maggio 2025); ha insistito nell'accoglimento delle domande proposte, benché la giudice ne avesse rilevato l'inammissibilità per decadenza e avesse invitato le parti a tentare di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.
Tali contegni processuali possono definirsi temerari in quanto appaiono connotati quantomeno da colpa grave, hanno avuto quale effetto quello di rendere
4 maggiormente gravosa la difesa del ricorrente e hanno determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del procedimento.
Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, la disposizione citata non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali o anche del valore della controversia (Cass. ord. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte convenuta deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata in un terzo delle spese processuali liquidate in favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e il 14 giugno 1997 in Roma, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti dello stato civile di Roma, atto n. 500, parte II, serie A04, anno 1997;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile;
d) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario della figlia maggiorenne con decorrenza dal mese di Persona_1 giugno 2024;
e) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 del sig. liquidate in euro 6.713 oltre accessori di legge, con Parte_1 distrazione in favore dell'avv. Carlo Carrese dichiaratosi antistatario;
f) condanna la sig.ra ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di euro 2.237, oltre gli interessi nella Parte_1 misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL CE LU
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa IU Costantino Giudice dott.ssa IU UL Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 2090/2024 avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Roma, via
Sabotino n. 12, presso lo studio dell'avvocato Carlo Carrese che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Montecelio (RM), Piazza Aldo Moro n. 10 ed ivi elettivamente domiciliata in via
Tito Minniti n. 12, presso lo studio dell'avvocato Luca Pettinari, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15 giugno 2024, il sig. ha chiesto la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14 giugno 1997 con la sig.ra esponendo che dall'unione era nata la Controparte_1 figlia (il 12 maggio 1998) e precisando che, a far data dall'udienza Persona_1 fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n.
1397/2007, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
Il ricorrente, allegando la sopravvenuta autosufficienza della figlia maggiorenne, ha altresì chiesto “la cessazione, con efficacia retroattiva dal mese di gennaio 2020 o dal momento che verrà individuato in giudizio, dell'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ”. Per_1
In data 10 maggio 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo di rigettare la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e di condannare il ricorrente al pagamento di un assegno divorzile dell'importo di euro 250 mensili “disponendo il pagamento diretto a carico del datore di lavoro. Con riserva di richiedere
l'attribuzione di quota del TFR”.
All'udienza del 19 maggio 2025, il difensore di parte resistente ha chiesto un rinvio dell'udienza ad altra data per consentire la comparizione personale della convenuta;
la giudice delegata – in precedenza assegnataria del procedimento – ha concesso a parte ricorrente un termine di trenta giorni per replicare alla costituzione di controparte e ha rinviato la causa ad altra udienza in accoglimento della richiesta formulata dalla resistente.
All'udienza del 15 ottobre 2025, la resistente non è nuovamente comparsa in udienza. Sentito il ricorrente e i difensori delle parti, la giudice – nuova assegnataria del procedimento - ha rilevato la tardiva costituzione in giudizio della convenuta e la maturata decadenza dalla proposizione di domande in via riconvenzionale;
ha quindi invitato le parti a valutare la possibilità di addivenire ad un accordo con pronuncia del divorzio a spese compensate;
su richiesta delle parti, è stato concesso un rinvio dell'udienza per consentire alle parti di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo sulle condizioni del divorzio.
2 Con ordinanza del 21 novembre 2025, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, rilevato il mancato raggiungimento di un accordo, la giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse delle parti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 473-bis.22 ult. comma c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti, con ordinanza del 10 dicembre 2025, la giudice delegata ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e del comportamento processuale delle parti, l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex artt. 2 e 3 n.
2 lettera b della legge 898 del 1970.
3. La convenuta si è costituita in giudizio solo il 10 maggio 2025, quando era ormai decorso il termine per la sua costituzione in giudizio assegnato dal giudice delegato con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione dei coniugi.
La tardiva costituzione della resistente ha comportato la sua decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali aventi ad oggetto diritti disponibili ex artt. 473-bis.16 e 473-bis.19 c.p.c., con la conseguenza che – come già rilevato dalla giudice delegata all'udienza del 15 ottobre 2025 e con ordinanza del 21 novembre 2025 – le domande da costei proposte sono inammissibili.
4. Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne delle parti, va osservato che parte ricorrente ha allegato che “La figlia è andata a costituire, da gennaio Per_1
2020 un proprio nucleo familiare unitamente al proprio compagno sig. CP_2
dal quale ha avuto due figli: ( , nato
[...] Persona_2 C.F._3 il 29/05/2021 in Roma;
( nato il Controparte_3 CodiceFiscale_4
05/06/2023 in Roma” e ha prodotto documentazione fotografica a sostegno delle proprie deduzioni. Il ricorrente, sul pr esupposto della sopravvenuta autosufficienza della figlia, ha chiesto la revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno perequativo alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia. CP_1
3 La convenuta si è limitata a contestare genericamente la condizioni di autosufficienza economica della figlia, senza fornire alcun chiarimento in ordine alle circostanze specificamente dedotte dal ricorrente e senza fornire alcuna prova della coabitazione con la figlia maggiorenne.
È quindi ragionevole ritenere che la figlia maggiorenne delle parti abbia effettivamente costituito un nuovo nucleo familiare distinto da quello dei propri genitori.
Deve quindi essere confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, già disposta con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con decorrenza dalla data della domanda.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al Decreto del
Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria (valore indeterminabile della controversia, complessità bassa, valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale e valori minimi per fase di trattazione e istruttoria).
5.1. Con le note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha altresì chiesto di “condannare, ex art. 96 c.p.c., la resistente al risarcimento dei danni a favore del sig. da liquidarsi in via Pt_1 equitativa ex art. 1226 c.c.”.
La domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., deve essere accolta in considerazione del comportamento processuale della resistente che: ha violato il dovere di lealtà processuale, non producendo in giudizio la documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c.; non si è mai presentata in giudizio senza giustificato motivo (nemmeno all'udienza del 15 ottobre 2025, alla quale la causa era stata rinviata proprio al fine di consentire la comparizione personale della resistente, come espressamente richiesto all'udienza del 19 maggio 2025); ha insistito nell'accoglimento delle domande proposte, benché la giudice ne avesse rilevato l'inammissibilità per decadenza e avesse invitato le parti a tentare di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.
Tali contegni processuali possono definirsi temerari in quanto appaiono connotati quantomeno da colpa grave, hanno avuto quale effetto quello di rendere
4 maggiormente gravosa la difesa del ricorrente e hanno determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del procedimento.
Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, la disposizione citata non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali o anche del valore della controversia (Cass. ord. 20 novembre 2020, n. 26435).
Parte convenuta deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata in un terzo delle spese processuali liquidate in favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e il 14 giugno 1997 in Roma, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti dello stato civile di Roma, atto n. 500, parte II, serie A04, anno 1997;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile;
d) revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento ordinario Parte_1
e straordinario della figlia maggiorenne con decorrenza dal mese di Persona_1 giugno 2024;
e) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 del sig. liquidate in euro 6.713 oltre accessori di legge, con Parte_1 distrazione in favore dell'avv. Carlo Carrese dichiaratosi antistatario;
f) condanna la sig.ra ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di euro 2.237, oltre gli interessi nella Parte_1 misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IU UL CE LU
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