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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 775/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004178280 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259004178280, notificata via PEC
l'01/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 1.985,77, facendo seguito alle seguenti 4 cartelle di pagamento:
1) 29820210027408348, notificata il 17/10/2022 per tasse auto 2016;
2) 29820210036024600, notificata il 17/10/2022 per tasse auto 2018;
3) 29820220011680011, notificata il 17/10/2022 per tasse auto 2019;
4) 29820230016648820, notificata il 30/06/2023 per tasse auto 2020.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il vizio di “violazione del principio ne bis in idem, ex art.
9-bis L. 212/2000, e del principio di proporzionalità ex art.10-ter L. 212/2000”, legato alla circostanza che per gli stessi crediti fatti valere con l'intimazione impugnata l'AdER ha già notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500003349, già impugnato dinanzi a questa Corte con ricorso n. 317/2025, pendente presso la I Sezione, è insussistente, perché preavviso di fermo e intimazione, anche quando abbiano lo stesso presupposto, hanno finalità ed effetti diversi, e non determinano una duplicazione della pretesa impositiva.
Anche sotto gli altri profili fatti valere il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi,
l'AdER ha provato la notifica di tutte le cartelle via pec, il che rende insussistenti sia la prescrizione che il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 775/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259004178280 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29820259004178280, notificata via PEC
l'01/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 1.985,77, facendo seguito alle seguenti 4 cartelle di pagamento:
1) 29820210027408348, notificata il 17/10/2022 per tasse auto 2016;
2) 29820210036024600, notificata il 17/10/2022 per tasse auto 2018;
3) 29820220011680011, notificata il 17/10/2022 per tasse auto 2019;
4) 29820230016648820, notificata il 30/06/2023 per tasse auto 2020.
Si è costituita l'AdER.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il vizio di “violazione del principio ne bis in idem, ex art.
9-bis L. 212/2000, e del principio di proporzionalità ex art.10-ter L. 212/2000”, legato alla circostanza che per gli stessi crediti fatti valere con l'intimazione impugnata l'AdER ha già notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202500003349, già impugnato dinanzi a questa Corte con ricorso n. 317/2025, pendente presso la I Sezione, è insussistente, perché preavviso di fermo e intimazione, anche quando abbiano lo stesso presupposto, hanno finalità ed effetti diversi, e non determinano una duplicazione della pretesa impositiva.
Anche sotto gli altri profili fatti valere il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato, perché, nel costituirsi,
l'AdER ha provato la notifica di tutte le cartelle via pec, il che rende insussistenti sia la prescrizione che il difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.843,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni