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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Gabriella Del Mastro Presidente est.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3)Dott. Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
941/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Martino Parte_1 ricorrente
e
Procura della Repubblica di Brindisi resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 1.4.2025, , dopo Parte_1 averne esposte le ragioni fisiche e psicologiche ed avere prodotto idonea documentazione, chiedeva 1) dichiarare il diritto di esso ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da maschili a femminili;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile ex art. 49, lett. S, dell'ordinamento di Stato Civile, la rettificazione anagrafica del sesso e del nome proprio di essa ricorrente, nel senso che il sesso risulti femminile e che il nome risulti anziché provvedendo alle Per_1 Pt_1 annotazioni di legge.
All'udienza del 14.10.2025, fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice designato, veniva sentito il ricorrente e la causa rimessa in decisione.
Il Collegio ritiene che, sulla base della documentazione in atti, sia superflua una c.t.u. Nel caso in esame, ai fini dell'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, non vi è necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio in quanto il ricorrente si è sottoposto a consulenza presso il Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere del Policlinico di Bari, che ha diagnosticato la disforia di genere o transessualismo, esprimendo parere favorevole alla riattribuzione chirurgica del sesso.
Da tutta la documentazione presa in esame si evince che non vi è alcun dubbio sull'identità femminile della parte ricorrente e, pertanto, può disporsi la rettifica del sesso anagrafico, non essendo indispensabile un intervento medico - chirurgico per il cambio di sesso biologico, intervento che comunque l'istante ha dichiarato che intende eseguire.
Il ricorrente ha chiesto la rettifica del sesso anagrafico, con conseguente ordine all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Cisternino di modifica del nome e rettifica degli atti di stato civile, al fine di realizzare la piena corrispondenza tra realtà anagrafica e realtà sessuale della parte ricorrente.
La necessità dell'intervento medico chirurgico per la rettifica dei dati anagrafici della persona appare oramai superata.
Ed invero, dai recenti orientamenti della Corte di Cassazione si evince la incontestata affermazione della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, modificando in modo significativo l'orientamento che si era formato a partire dall'entrata in vigore della Legge 164/1982.
Con sentenza n. 15138 del 20.7.2015 la Cassazione Civile ha così statuito “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico
e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari del ricorrente: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere di per sé sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico - chirurgici e/o psicologi subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato”.
E ancora la Suprema Corte afferma nella medesima sentenza “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU dell'art. 1 della Legge 164/82, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento in tecnico in sede giudiziale”.
Da quanto sopra si evince che, considerato che parte ricorrente non ha più sembianze maschili, per tutelare l'interesse personale di parte ricorrente e, anche, per un interesse pubblico, si può disporre il cambio di sesso anagrafico, a prescindere dall'intervento chirurgico.
Per quanto concerne poi l'autorizzazione all'intervento chirurgico, si osserva che, come emerge dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dall'interessato, il percorso di transizione di genere, intrapreso dal ricorrente, è ormai giunto, nei suoi profili non solo fisici, ma anche psicologici e comportamentali, ad uno stato “già sufficientemente avanzato” e che, dunque, come dichiarato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, il rilascio, in tal caso, di un'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico –non necessario ai fini della pronuncia di rettificazione- si porrebbe in contrasto con la ratio legis.
Da ciò consegue, quale logica conseguenza della parziale dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d lgs. 150/2011, che, qualora ai fini di un maggior benessere psicofisico, il ricorrente vorrà sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione e senza, dunque, la preventiva autorizzazione giudiziaria in quanto, lo si ribadisce, in tal caso, non solo non è più necessaria, ma anzi finanche costituzionalmente illegittima.
La domanda attrice va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
decidendo sulla domanda proposta in data 1.4.2025 da , nato il [...] ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA), nei confronti della Procura della Repubblica di Brindisi, così provvede:
1) accoglie la domanda di rettificazione del sesso da maschile a femminile e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisternino, ove l'atto di nascita è stato trascritto (atto n.2, parte I, serie A, anno 2005) di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso del predetto da maschile a femminile, nonché del nome proprio da Parte_1
a Pt_1 Per_1
2) dispone la modifica dei documenti di identità ed abilitativi, nonché del Codice Fiscale della parte interessata e di ogni altro documento attestante la diversa identità; 3) dà atto del diritto del ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
4) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Brindisi, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Gabriella Del Mastro Presidente est.
2) Dott. Vladimiro Gloria Giudice
3)Dott. Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
941/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvia Martino Parte_1 ricorrente
e
Procura della Repubblica di Brindisi resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 1.4.2025, , dopo Parte_1 averne esposte le ragioni fisiche e psicologiche ed avere prodotto idonea documentazione, chiedeva 1) dichiarare il diritto di esso ricorrente a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da maschili a femminili;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile ex art. 49, lett. S, dell'ordinamento di Stato Civile, la rettificazione anagrafica del sesso e del nome proprio di essa ricorrente, nel senso che il sesso risulti femminile e che il nome risulti anziché provvedendo alle Per_1 Pt_1 annotazioni di legge.
All'udienza del 14.10.2025, fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice designato, veniva sentito il ricorrente e la causa rimessa in decisione.
Il Collegio ritiene che, sulla base della documentazione in atti, sia superflua una c.t.u. Nel caso in esame, ai fini dell'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, non vi è necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio in quanto il ricorrente si è sottoposto a consulenza presso il Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere del Policlinico di Bari, che ha diagnosticato la disforia di genere o transessualismo, esprimendo parere favorevole alla riattribuzione chirurgica del sesso.
Da tutta la documentazione presa in esame si evince che non vi è alcun dubbio sull'identità femminile della parte ricorrente e, pertanto, può disporsi la rettifica del sesso anagrafico, non essendo indispensabile un intervento medico - chirurgico per il cambio di sesso biologico, intervento che comunque l'istante ha dichiarato che intende eseguire.
Il ricorrente ha chiesto la rettifica del sesso anagrafico, con conseguente ordine all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Cisternino di modifica del nome e rettifica degli atti di stato civile, al fine di realizzare la piena corrispondenza tra realtà anagrafica e realtà sessuale della parte ricorrente.
La necessità dell'intervento medico chirurgico per la rettifica dei dati anagrafici della persona appare oramai superata.
Ed invero, dai recenti orientamenti della Corte di Cassazione si evince la incontestata affermazione della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, modificando in modo significativo l'orientamento che si era formato a partire dall'entrata in vigore della Legge 164/1982.
Con sentenza n. 15138 del 20.7.2015 la Cassazione Civile ha così statuito “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico
e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari del ricorrente: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere di per sé sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico - chirurgici e/o psicologi subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato”.
E ancora la Suprema Corte afferma nella medesima sentenza “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU dell'art. 1 della Legge 164/82, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento in tecnico in sede giudiziale”.
Da quanto sopra si evince che, considerato che parte ricorrente non ha più sembianze maschili, per tutelare l'interesse personale di parte ricorrente e, anche, per un interesse pubblico, si può disporre il cambio di sesso anagrafico, a prescindere dall'intervento chirurgico.
Per quanto concerne poi l'autorizzazione all'intervento chirurgico, si osserva che, come emerge dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dall'interessato, il percorso di transizione di genere, intrapreso dal ricorrente, è ormai giunto, nei suoi profili non solo fisici, ma anche psicologici e comportamentali, ad uno stato “già sufficientemente avanzato” e che, dunque, come dichiarato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024, il rilascio, in tal caso, di un'autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico –non necessario ai fini della pronuncia di rettificazione- si porrebbe in contrasto con la ratio legis.
Da ciò consegue, quale logica conseguenza della parziale dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d lgs. 150/2011, che, qualora ai fini di un maggior benessere psicofisico, il ricorrente vorrà sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà farlo in via autonoma, in virtù del principio di autodeterminazione e senza, dunque, la preventiva autorizzazione giudiziaria in quanto, lo si ribadisce, in tal caso, non solo non è più necessaria, ma anzi finanche costituzionalmente illegittima.
La domanda attrice va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
decidendo sulla domanda proposta in data 1.4.2025 da , nato il [...] ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA), nei confronti della Procura della Repubblica di Brindisi, così provvede:
1) accoglie la domanda di rettificazione del sesso da maschile a femminile e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cisternino, ove l'atto di nascita è stato trascritto (atto n.2, parte I, serie A, anno 2005) di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso del predetto da maschile a femminile, nonché del nome proprio da Parte_1
a Pt_1 Per_1
2) dispone la modifica dei documenti di identità ed abilitativi, nonché del Codice Fiscale della parte interessata e di ogni altro documento attestante la diversa identità; 3) dà atto del diritto del ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
4) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Brindisi, 31.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro