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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4748/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti B. Cristina Di Palermo e Giovanna Reale, rappresentanti e difensori
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberta Monti, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: modifica condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 20/1/2025 per l'udienza del 24/1/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 15/4/2024, , premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con è nato il figlio il 5/2/2013, ha chiesto a questo CP_1 Per_1
Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui all'accordo tra le parti, omologato con decreto del Tribunale di Palermo del 29/5/2017.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha esposto, tra l'altro: che nel 2019
[...]
si era ammalata ed era ancora in cura presso il C.S.M.; di avere affidato il figlio CP_1
alle cure della nonna materna, al fine di rispettare il volere del minore di restare Per_1
presso il nucleo materno;
di avere avuto un'altra figlia, la minore nata il Per_2
25/11/2020 dalla relazione con la compagna;
che tale relazione si era conclusa Persona_3
e di abitare da solo a Monreale;
che il figlio minore dall'estate scorsa, aveva iniziato Per_1
a manifestare l'intenzione di non vivere più con la madre e la nonna materna e di volersi trasferire stabilmente con il padre.
Ha chiesto, pertanto: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con domicilio prevalente presso il padre, stabilendo i tempi di accudimento da parte di ciascun genitore;
l'onere a carico di di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio minore secondo la misura di giustizia ovvero anche al solo 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo;
in subordine, nell'ipotesi di conferma del domicilio prevalente presso la madre, prevedere i tempi di permanenza del minore con il padre come dallo stesso indicato in parte motiva ed un obbligo a suo carico di contribuzione al mantenimento del figlio in misura non superiore ad
€ 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale Civile di Palermo.
La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo a carico di di corrispondere un assegno di € 350,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 relative allo stesso.
All'udienza dell'8/10/2024, sentite le parti ed espletata l'audizione del minore Per_1
il Giudice ha rinviato la causa, al fine di consentire alle parti di trovare un accordo per la definizione concordata del giudizio.
2 Quindi, scaduto il termine del 24/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno rappresentato la volontà di definire il giudizio sulla base delle condizioni di cui all'accordo depositato in data 13/1/2025 e di seguito integralmente trasposte:
“1. Il figlio minore delle parti, rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con domicilio prevalente presso la madre, ove il minore deve vivere ed avere la sua residenza anagrafica, e con diritto del padre di tenerlo con sé secondo il seguente calendario:
- una settimana dal martedì, dall'uscita della scuola, al venerdì mattina con accompagnamento
a scuola;
- l'altra settimana dal martedì dall'uscita della scuola al giovedì mattina con accompagnamento
a scuola, oltre il fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Alla luce del superiore regime di visita, il sig. avrà cura di tenere presso la sua dimora Pt_1 abbigliamento e scarpe sufficienti a consentire l'adeguato cambio del minore.
Con riguardo alle festività natalizie, le parti convengono che il figlio minore passerà ad anni alterni con il padre o la madre il 24 dicembre. Il 25 Dicembre di ogni anno resterà con la Per_1 madre dalle ore 10,00 alle ore 17,00 del 25 Dicembre, tenuto conto che è il giorno del di lei compleanno, mentre dalle ore 17,00 del 25 Dicembre alle ore 10,00 del 27 Dicembre resterà ogni anno con il padre.
Nel mese di Agosto il minore trascorrerà con il padre 15 giorni anche non continuativi.
Con riguardo alle festività pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Sempre secondo la regola dell'alternanza il minore trascorrerà tutte le altre feste religiose e civili con l'uno o l'altro genitore.
Il giorno del suo compleanno trascorrerà mezza giornata con un genitore e mezza con Per_1
l'altro, salvo che i signori e non riescano a trascorrerlo congiuntamente col figlio minore. CP_1 Pt_1
2. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio provvederà al pagamento Pt_1 Per_1 in favore della signora della somma di euro 200,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese, con CP_1 rivalutazione secondo indice ISTAT come per legge. Le parti concordano che l'assegno unico previsto dalla vigente normativa venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite e sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Palermo del 2.7.2019.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente
3 dichiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
4. Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.”.
Ebbene, tali condizioni non appaiono in contrasto con il preminente interesse del minore e possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
a) dispone la modifica del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti, di cui al decreto del 26-29/5/2017 del Tribunale di Palermo, alle Persona_4
condizioni concordate tra le parti e integralmente riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4748/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti B. Cristina Di Palermo e Giovanna Reale, rappresentanti e difensori
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberta Monti, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: modifica condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 20/1/2025 per l'udienza del 24/1/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 15/4/2024, , premesso che dalla convivenza Parte_1
more uxorio con è nato il figlio il 5/2/2013, ha chiesto a questo CP_1 Per_1
Tribunale la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore di cui all'accordo tra le parti, omologato con decreto del Tribunale di Palermo del 29/5/2017.
Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha esposto, tra l'altro: che nel 2019
[...]
si era ammalata ed era ancora in cura presso il C.S.M.; di avere affidato il figlio CP_1
alle cure della nonna materna, al fine di rispettare il volere del minore di restare Per_1
presso il nucleo materno;
di avere avuto un'altra figlia, la minore nata il Per_2
25/11/2020 dalla relazione con la compagna;
che tale relazione si era conclusa Persona_3
e di abitare da solo a Monreale;
che il figlio minore dall'estate scorsa, aveva iniziato Per_1
a manifestare l'intenzione di non vivere più con la madre e la nonna materna e di volersi trasferire stabilmente con il padre.
Ha chiesto, pertanto: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, con domicilio prevalente presso il padre, stabilendo i tempi di accudimento da parte di ciascun genitore;
l'onere a carico di di contribuire al mantenimento del CP_1
figlio minore secondo la misura di giustizia ovvero anche al solo 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo;
in subordine, nell'ipotesi di conferma del domicilio prevalente presso la madre, prevedere i tempi di permanenza del minore con il padre come dallo stesso indicato in parte motiva ed un obbligo a suo carico di contribuzione al mantenimento del figlio in misura non superiore ad
€ 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale Civile di Palermo.
La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
obbligo a carico di di corrispondere un assegno di € 350,00 a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 relative allo stesso.
All'udienza dell'8/10/2024, sentite le parti ed espletata l'audizione del minore Per_1
il Giudice ha rinviato la causa, al fine di consentire alle parti di trovare un accordo per la definizione concordata del giudizio.
2 Quindi, scaduto il termine del 24/1/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno rappresentato la volontà di definire il giudizio sulla base delle condizioni di cui all'accordo depositato in data 13/1/2025 e di seguito integralmente trasposte:
“1. Il figlio minore delle parti, rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con domicilio prevalente presso la madre, ove il minore deve vivere ed avere la sua residenza anagrafica, e con diritto del padre di tenerlo con sé secondo il seguente calendario:
- una settimana dal martedì, dall'uscita della scuola, al venerdì mattina con accompagnamento
a scuola;
- l'altra settimana dal martedì dall'uscita della scuola al giovedì mattina con accompagnamento
a scuola, oltre il fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
Alla luce del superiore regime di visita, il sig. avrà cura di tenere presso la sua dimora Pt_1 abbigliamento e scarpe sufficienti a consentire l'adeguato cambio del minore.
Con riguardo alle festività natalizie, le parti convengono che il figlio minore passerà ad anni alterni con il padre o la madre il 24 dicembre. Il 25 Dicembre di ogni anno resterà con la Per_1 madre dalle ore 10,00 alle ore 17,00 del 25 Dicembre, tenuto conto che è il giorno del di lei compleanno, mentre dalle ore 17,00 del 25 Dicembre alle ore 10,00 del 27 Dicembre resterà ogni anno con il padre.
Nel mese di Agosto il minore trascorrerà con il padre 15 giorni anche non continuativi.
Con riguardo alle festività pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Sempre secondo la regola dell'alternanza il minore trascorrerà tutte le altre feste religiose e civili con l'uno o l'altro genitore.
Il giorno del suo compleanno trascorrerà mezza giornata con un genitore e mezza con Per_1
l'altro, salvo che i signori e non riescano a trascorrerlo congiuntamente col figlio minore. CP_1 Pt_1
2. Il sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio provvederà al pagamento Pt_1 Per_1 in favore della signora della somma di euro 200,00 da versarsi entro il 15 di ogni mese, con CP_1 rivalutazione secondo indice ISTAT come per legge. Le parti concordano che l'assegno unico previsto dalla vigente normativa venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite e sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Palermo del 2.7.2019.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente
3 dichiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
4. Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.”.
Ebbene, tali condizioni non appaiono in contrasto con il preminente interesse del minore e possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
a) dispone la modifica del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti, di cui al decreto del 26-29/5/2017 del Tribunale di Palermo, alle Persona_4
condizioni concordate tra le parti e integralmente riportate in parte motiva;
b) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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