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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2340/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SELLARO GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
LA NI e IA NA AO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei di assegno ordinario di invalidità (art.1 L. n. 222/1984) dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' CP_1 dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno ordinario di invalidità (art.1 L. n.
222/1984) Prestazione n. 051-400000535257 Cat. ET (prestazione riconosciuta a seguito del
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro decreto di omologa R.G. n. 172/2023 emesso dal Tribunale di Latina in data 13/02/2024 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 5.9.2022) in favore della parte ricorrente, come dimostrato dal CP_ provvedimento di liquidazione del 17.9.2024 e dal cedolino di pagamento in atti avente data di valuta del 4.11.2024 (cfr. provvedimento di liquidazione e distinta di pagamento allegati alla memoria difensiva) - è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti nella loro qualità di eredi ad una pronuncia sulla domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto pagamento dei ratei successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del
17.6.2024) che alla sua notifica (del 13.9.2024), devono essere poste a carico dell' e si CP_1 liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 modificati dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.200
– 26.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria
(fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti - provvedimento di liquidazione e distinta di pagamento -, il cui esame, non implica CP_1 alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività defensionale) e della fase decisionale (risultando il giudizio non solo deciso in prima udienza ma involgendo temi semplici, nessuna questione di diritto o di fatto risulta emersa)
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 854,00 oltre Iva, CP_1
CPA, e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2340/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SELLARO GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
LA NI e IA NA AO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei di assegno ordinario di invalidità (art.1 L. n. 222/1984) dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' CP_1 dei ratei maturati e non riscossi a titolo di assegno ordinario di invalidità (art.1 L. n.
222/1984) Prestazione n. 051-400000535257 Cat. ET (prestazione riconosciuta a seguito del
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro decreto di omologa R.G. n. 172/2023 emesso dal Tribunale di Latina in data 13/02/2024 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 5.9.2022) in favore della parte ricorrente, come dimostrato dal CP_ provvedimento di liquidazione del 17.9.2024 e dal cedolino di pagamento in atti avente data di valuta del 4.11.2024 (cfr. provvedimento di liquidazione e distinta di pagamento allegati alla memoria difensiva) - è venuto meno l'interesse delle parti ricorrenti nella loro qualità di eredi ad una pronuncia sulla domanda principale, unitamente alle note conclusive, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996,
n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto pagamento dei ratei successivamente sia al deposito del ricorso giudiziario (del
17.6.2024) che alla sua notifica (del 13.9.2024), devono essere poste a carico dell' e si CP_1 liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 modificati dal D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.200
– 26.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria
(fase sostanzialmente assente emergendo un numero marginalissimo di documenti prodotti - provvedimento di liquidazione e distinta di pagamento -, il cui esame, non implica CP_1 alcuna difficoltà con sostanziale azzeramento dell'attività defensionale) e della fase decisionale (risultando il giudizio non solo deciso in prima udienza ma involgendo temi semplici, nessuna questione di diritto o di fatto risulta emersa)
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 854,00 oltre Iva, CP_1
CPA, e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro