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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 808/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al N. 808/2025 R.G. promossa da on sede legale in Milano, Via Monte Rosa 91, in persona dei procuratori p.t., con gli Parte_1
Avv.ti MASSIMO PROTO, CARLO MARIA MARTINO, SILVIO MARTUCCELLI presso i cui indirizzi pec Email_1 Email_2
è elettivamente domiciliata Email_3
appellante contro
con sede in Crescentino (VC), Piazza Caretto 5, in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. - contumace con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino 8, in persona del consigliere CP_2
delegato p.t., con l'Avv. MARIA BRANCA, presso il cui studio in Sassari, Via Roma 120 è elettivamente domiciliata appellati
Oggetto: impugnazione avviso di accertamento – canone unico patrimoniale.
Conclusioni
(come da atto di citazione in appello): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n.
275/2024 del Giudice di Pace di Vercelli pubblicata il 4 dicembre 2024:
1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da al Pt_1 Controparte_1
2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831,
L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, CP_1 Pt_1
neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione
e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo sarebbe stato esigibile prima del 30 aprile
2 Controparte_1 2024 dal a titolo di CUP Cavi e Condutture per le occupazioni asseritamente effettuate da Wind Tre nel Comu l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
(come da comparsa di costituzione e risposta in appello): CP_2
“rigettare ogni domanda formulata dall'odierna appellante nei confronti della perché del tutto infondata, in fatto e CP_2
diritto,
2) accertare e dichiarare legittimo, valido e pienamente efficace l'avviso di accertamento esecutivo n. 46, relativo a Canone
Unico Patrimoniale, annualità 2023del Comune di , con tutte le conseguenze di legge. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.” Motivi della decisione
Con atto di citazione in appello notificato al e a a mezzo pec il 4.6.2025 Controparte_1 CP_2
ha impugnato la sentenza n. 275/2024 (RG 433/2024) emessa dal Giudice di pace di Vercelli Parte_1
il 4.12.2024, pubblicata in pari data, non notificata, con cui è stata respinta l'opposizione contro l'avviso di accertamento n. 46 del 13.2.2024 notificato il 14.2.2024 da concessionario del CP_2 [...]
, con cui fu ingiunto il pagamento di complessivi € 1.243,00 per canone unico patrimoniale per CP_1
l'anno 2023 ex art. 1816 segg. l. 160/2019, oltre sanzione amministrativa, interessi e spese.
Il Giudice di pace ha ritenuto che:
a) utilizzi in via mediata le infrastrutture TIM con collegamenti VULA e NGA e che per Parte_1
questo rientra tra i soggetti passivi di cui al c. 831 della norma sopra citata;
b) non è stata prodotta l'autodichiarazione prevista dal c. 831 e che avrebbe dovuto inviare Parte_1
3 entro il 30.4.2024 perché “si presume non fosse variata la situazione già comunicata per l'anno precedente”, quindi, “non essendo mutato il quadro normativo di riferimento, si ritiene dovuto l'importo richiesto con il provvedimento impugnato”.
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. omessa pronuncia sull'eccepita nullità dell'avviso di accertamento, dal contenuto indeterminato;
2. motivazione apparente e violazione dell'art. 1831 l. 160/2019 dato che l'avviso di accertamento relativo all'occupazione di suolo pubblico nell'anno 2023 fu notificato prima del 30.4.2024, momento a partire dal quale il canone sarebbe stato esigibile;
3. mancanza dei presupposti di applicazione del CUP, violazione degli artt. 1831 l. 160/2019, 1151 CPC e
2697 CC, dato che non utilizza materialmente le infrastrutture di TIM né cavi e Parte_1
conduttore propri, trattandosi di c.d. operatore virtuale che commercializza servizi di telecomunicazioni senza essere titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Il Giudice di pace ha trascurato che nessuna delle tecnologie impiegate da del Parte_1 Controparte_1
determina occupazione in via mediata di suolo pubblico e non ha specificamente contestato CP_2
questo fatto.
Il 16.6.2025 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_2 Il non si è costituito. Controparte_1
Alla prima udienza del 13.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuto opportuno procedere ex art. 3504 CPC – 350 bis1 CPC per la ridotta complessità della causa, di natura documentale, il giudice ha ordinato alle parti di precisare le conclusioni e di discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del c. 3 dell'anzidetta disposizione.
La causa viene ora in decisione.
***
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , a cui l'atto di citazione in Controparte_1
appello è stato tempestivamente e regolarmente notificato via pec il 4.6.2025.
2. Inoltre, va dato atto che per errore nel verbale d'udienza del 13.11.2025 è scritto che comparve “per
l'Avv. Matteo Sarasso in sostituzione dell'Avv. Maria Branca”, dato che il Controparte_1
4 CP_2 difensore comparve per
3.Il primo motivo d'appello – che ripropone argomenti su cui il Giudice di pace non si è pronunciato – è fondato e il suo accoglimento assorbe i restanti due.
3.1 L'art. 1831 l. 160/2019, per la parte rilevante ai fini di causa, dispone: per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone
è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
3.2 Dunque, la legge prevede quali elementi costitutivi del CUP:
➢ soggettivi passivi: a) il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico;
b) i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione;
➢ criterio di calcolo: numero delle rispettive utenze moltiplicate per tariffa forfetaria dipendente dal numero di abitanti nel territorio comunale.
5 3.3 L'avviso di accertamento n. 46 del 13.2.2024 (doc. 3 contenuto nel doc. C) dell'appellante) ha tale contenuto:
3.4 Come rilevato con il primo motivo d'appello (par.
1.3 pag. 8), nell'avviso di accertamento non è indicato non solo se è soggetto passivo perché ha occupato il suolo pubblico direttamente o Parte_1
in via mediata, ma anche – e soprattutto, viene da dire – il numero delle utenze da moltiplicare alla tariffa forfettaria, quindi, il criterio di calcolo attraverso cui si è giunti a quantificare il canone sopra indicato.
3.5 che pacificamente è concessionaria per la riscossione del Comune di , ha CP_2 CP_1
obiettato che l'avviso impugnato “specifica, nella tabella di pag. 1 e 2, la tipologia del canone dovuto tra quelli previsti, facendo chiaro riferimento a “occupazione” Uso “Utenze minime” Ubicazione “territorio comunale” nonché, contrariamente a quanto ex adverso eccepito, il numero delle utenze Quantità “ 1” e “fissa inoltre sia la tariffa unitaria in
Euro 1,74 (pari al canone rivalutato dovuto per ciascuna utenza in un comune con popolazione pari o inferiore a 20000 abitanti) e sia l'importo finale del canone da pagare in € 924,00 (pari all'importo minimo dovuto rivalutato), senza che possano sollevarsi dubbi in termini di comprensibilità ove detti dati siano letti in maniera coordinata con le suddette menzionate disposizioni normative di chiaro contenuto esplicativo” (pag. 3 parr. d) ed e) della comparsa in appello).
6 3.6 Queste affermazioni non smentiscono quanto sostenuto con il primo motivo d'appello.
In primo luogo, nell'avviso di accertamento non è indicato, tra le varie, quale specie di canone unico patrimoniale è dovuta al , dato che vi è un generico richiamo all'art. 1 commi 816 Controparte_1
segg. l. 160/2019 ed è indicato “occupazione cod. 2266” che non si comprende a cosa si riferisca.
In secondo luogo – e ammesso che rientri tra i soggetti passivi del canone – sostenere che Parte_1
sarebbe indicato “il numero delle utenze Quantità “ 1” e che l'avviso “fissa inoltre sia la tariffa unitaria in Euro 1,74
(pari al canone rivalutato dovuto per ciascuna utenza in un comune con popolazione pari o inferiore a 20000 abitanti)” lascia indimostrato com'è stato calcolato il canone, dato che non si allega né si dimostra il numero complessivo di utenze per cui andrebbe moltiplicata la tariffa unitaria di € 1,74. A questa lacuna non sopperisce “il numero delle utenze Quantità “ 1”, poiché è sconosciuto a quanto ammonti in concreto, né “1” è intendibile come una sola utenza.
Non sono richiamati altri provvedimenti con cui si possa ritenere integrata la motivazione mancante nell'avviso di accertamento.
3.7 Ne discende la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione su elementi essenziali per dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, spettante all'amministrazione e per essa al concessionario della riscossione (art. 71 ter l. 212/2000: gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione – cfr. anche art. 1162 l. 296/2006: gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale).
3.8 All'accoglimento dell'appello consegue la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
7 Spese di lite.
soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite di entrambi CP_2 Parte_1
i gradi di giudizio (nel primo grado sono state compensate), liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- giudizi innanzi al giudice di pace – giudizi d'appello;
- scaglione: € 1.101,00 - € 5.200,00 (valore di causa € 1.243,00);
- fasi (per entrambi i gradi): tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per tutte le fasi in primo grado;
per il grado d'appello: medie le fasi di studio e introduttiva, minime per la decisionale avvenuta all'unica udienza con discussione ex art. 281 sexies CPC tramite integrale richiamo all'atto di citazione in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 808/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
e ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1 CP_2
- ACCOGLIE l'appello; - in riforma della sentenza n. 275/2024 (R.G. 433/2024) emessa dal Giudice di pace di Vercelli il
4.12.2024, pubblicata in pari data, l'avviso di accertamento n. 46 del 13.2.2024 notificato il Pt_2
14.2.2024 da CP_2
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del primo grado, che si liquidano CP_2 Parte_1
in € 900,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del grado d'appello, che si CP_2 Parte_1
liquidano in € 1.500,00 per compensi, € 174,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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