Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2671 /2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
e
, nata a [...] il [...] Controparte_2 entrambi assistiti dall'Avv. GIANFRANCO CECI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in
Pers data 03/05/1986 a Bonate Sotto e che dalla loro unione sono nati i figli il 30/12/1991) e Per_2
(il 21/12/1995), ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale (entrambi credibilmente dichiarano che la separazione non ha subito alcuna interruzione e l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio).
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie a legge.
Nulla sulle spese.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in il 03/05/1986 tra , nato a [...] Controparte_1
SOTTO (BG) il 30/09/1955 e nata a [...] il [...]; Controparte_2
dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di (Atto n. 4 Parte II Serie A Anno 1986).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 26/06/2025
IL PRESIDENTE EST.
Raffaella Cimminiello