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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2460/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE CI, Presidente
EL TO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15716/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMPOST SOSTITUT 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Chiede l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso e conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme richieste, oltre interessi e spese di giudizio.
Resistente
Chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, impugnando il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 12 aprile 2024 e notificata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli a mezzo posta elettronica certificata.
Il ricorrente esponeva che le somme richieste a rimborso traevano origine dalla dichiarazione dei redditi
Modello Unico PF 2015, relativa all'anno d'imposta 2014, presentata in data 29 dicembre 2015, con protocollo telematico n. 18482818549-0000001.
In particolare, nel quadro RX della predetta dichiarazione risultavano indicati crediti d'imposta per i seguenti importi:
IRPEF: euro 6.171,00;
Addizionale regionale IRPEF: euro 308,00;
Addizionale comunale IRPEF: euro 60,00;
Imposta sostitutiva “nuovi minimi” (quadro LM): euro 517,00; per un importo complessivo pari a euro 7.056,00, oltre interessi maturati e maturandi.
Il ricorrente deduceva che tali crediti non erano mai stati utilizzati in compensazione né risultavano essere stati rimborsati dall'Ufficio competente.
Esponeva, altresì, di avere presentato formale istanza di rimborso in data 12 aprile 2024, rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria;
il protrarsi del silenzio oltre i termini di legge doveva pertanto intendersi quale tacito diniego del rimborso, avverso il quale veniva proposto il presente ricorso.
L'Ufficio resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, assumendo di avere riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio resistente, con atto di costituzione depositato in data 20 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere riconosciuto la legittimità dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente e di avere conseguentemente disposto la convalida del rimborso, con successiva erogazione delle somme dovute.
Risulta pertanto integrata la fattispecie prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della controversia.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, rileva che l'istanza di rimborso fu presentata dal contribuente in data 30 maggio 2024, mentre il ricorso avverso il silenzio-rifiuto fu notificato in data 16 settembre 2025, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione finanziaria. Il riconoscimento del rimborso risulta intervenuto solo successivamente, in data 18 novembre 2025, in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Pertanto le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 700,00 oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'EMMANUELE CI, Presidente
EL TO, RE
PERONE ERNESTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15716/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1/3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMPOST SOSTITUT 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 344/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente
Chiede l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso e conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle somme richieste, oltre interessi e spese di giudizio.
Resistente
Chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, impugnando il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 12 aprile 2024 e notificata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli a mezzo posta elettronica certificata.
Il ricorrente esponeva che le somme richieste a rimborso traevano origine dalla dichiarazione dei redditi
Modello Unico PF 2015, relativa all'anno d'imposta 2014, presentata in data 29 dicembre 2015, con protocollo telematico n. 18482818549-0000001.
In particolare, nel quadro RX della predetta dichiarazione risultavano indicati crediti d'imposta per i seguenti importi:
IRPEF: euro 6.171,00;
Addizionale regionale IRPEF: euro 308,00;
Addizionale comunale IRPEF: euro 60,00;
Imposta sostitutiva “nuovi minimi” (quadro LM): euro 517,00; per un importo complessivo pari a euro 7.056,00, oltre interessi maturati e maturandi.
Il ricorrente deduceva che tali crediti non erano mai stati utilizzati in compensazione né risultavano essere stati rimborsati dall'Ufficio competente.
Esponeva, altresì, di avere presentato formale istanza di rimborso in data 12 aprile 2024, rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria;
il protrarsi del silenzio oltre i termini di legge doveva pertanto intendersi quale tacito diniego del rimborso, avverso il quale veniva proposto il presente ricorso.
L'Ufficio resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, assumendo di avere riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio resistente, con atto di costituzione depositato in data 20 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere riconosciuto la legittimità dell'istanza di rimborso proposta dal contribuente e di avere conseguentemente disposto la convalida del rimborso, con successiva erogazione delle somme dovute.
Risulta pertanto integrata la fattispecie prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della controversia.
Ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, rileva che l'istanza di rimborso fu presentata dal contribuente in data 30 maggio 2024, mentre il ricorso avverso il silenzio-rifiuto fu notificato in data 16 settembre 2025, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione finanziaria. Il riconoscimento del rimborso risulta intervenuto solo successivamente, in data 18 novembre 2025, in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Pertanto le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 700,00 oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario.