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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11398 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. MASTROIANNI ERIKA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. MASTROIANNI ERIKA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 21.2.2019 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 10.6.1989 a
Roma, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi dovrà provvedere personalmente al proprio mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
3) Considerato che e sono economicamente indipendenti, i coniugi CP_2 Per_1 convengono che il sig. entro il giorno 27 di ogni mese, a mezzo bonifico, corrisponderà alla Pt_1 sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore per le sue spese CP_1 Per_2 ordinarie, euro 250,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) Nel predetto assegno di mantenimento sono comprese solo le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie saranno divise tra i genitori nella misura del 50%; 5) Il genitore che anticipa le spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore il conto con i relativi giustificativi di spesa, nonché i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da consentirgli di utilizzare il documento per le detrazioni fiscali che spettano ad entrambi nella misura del 50%, salvo diversi accordi;
6) La casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del sig. così come stabilito in sede di separazione consensuale;
Pt_1
7) I figli maggiorenni decideranno in via autonoma le modalità di frequentazione con il padre, mentre la figlia minore affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ancorché prossima alla Per_2 maggiore età, sarà collocata in via prevalente presso la madre mentre il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, compatibilmente con gli orari lavorativi;
durante la settimana, il padre potrà tenere con sé la minore due giorni infrasettimanali da concordarsi preventivamente con la madre;
durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi alternando, di anno in anno con la madre, il periodo dal 24 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì di Pasquetta;
durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
la minore, indipendentemente dalla calendarizzazione di cui sopra, trascorrerà sempre con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno di quest'ultimo; trascorrerà sempre con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della stessa. Relativamente al giorno del compleanno della minore, i genitori, qualora lo desiderino, parteciperanno congiuntamente a quanto eventualmente organizzato per l'occasione ovvero, in caso di disaccordo, si alterneranno di anno in anno;
8) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, in quanto ogni tipologia di bene è stato già diviso bonariamente in sede di separazione consensuale;
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia minore, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 10.6.1989, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1989, parte 2, serie A03, n. 696, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11398 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. MASTROIANNI ERIKA Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. MASTROIANNI ERIKA CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 21.2.2019 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 10.6.1989 a
Roma, alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi dovrà provvedere personalmente al proprio mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
3) Considerato che e sono economicamente indipendenti, i coniugi CP_2 Per_1 convengono che il sig. entro il giorno 27 di ogni mese, a mezzo bonifico, corrisponderà alla Pt_1 sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore per le sue spese CP_1 Per_2 ordinarie, euro 250,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4) Nel predetto assegno di mantenimento sono comprese solo le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie saranno divise tra i genitori nella misura del 50%; 5) Il genitore che anticipa le spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore il conto con i relativi giustificativi di spesa, nonché i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da consentirgli di utilizzare il documento per le detrazioni fiscali che spettano ad entrambi nella misura del 50%, salvo diversi accordi;
6) La casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del sig. così come stabilito in sede di separazione consensuale;
Pt_1
7) I figli maggiorenni decideranno in via autonoma le modalità di frequentazione con il padre, mentre la figlia minore affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ancorché prossima alla Per_2 maggiore età, sarà collocata in via prevalente presso la madre mentre il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, compatibilmente con gli orari lavorativi;
durante la settimana, il padre potrà tenere con sé la minore due giorni infrasettimanali da concordarsi preventivamente con la madre;
durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi alternando, di anno in anno con la madre, il periodo dal 24 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivi o del giorno di Pasqua o del Lunedì di Pasquetta;
durante le vacanze estive, un periodo di 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
la minore, indipendentemente dalla calendarizzazione di cui sopra, trascorrerà sempre con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno di quest'ultimo; trascorrerà sempre con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della stessa. Relativamente al giorno del compleanno della minore, i genitori, qualora lo desiderino, parteciperanno congiuntamente a quanto eventualmente organizzato per l'occasione ovvero, in caso di disaccordo, si alterneranno di anno in anno;
8) I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra, in quanto ogni tipologia di bene è stato già diviso bonariamente in sede di separazione consensuale;
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia minore, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in Roma, in data 10.6.1989, trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1989, parte 2, serie A03, n. 696, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi