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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/06/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 61/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 4/2025 RG Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 61/2023 R.G.
Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Marcari, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante
contro
:
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Campobasso, domiciliato come in atti
appellato
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 25.10.2022 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in veste di giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 208/2020, notificata il 04.11.2020. Detto provvedimento era fondato sul verbale ispettivo notificato il 22.7.2019, con il quale si contestava al ricorrente di aver occupato, il giorno 20.10.2017, alle proprie dipendenze i lavoratori e senza Controparte_2 Controparte_3
la preventiva comunicazione, entro il giorno antecedente, di instaurazione del rapporto di lavoro al
Centro per l'Impiego,
Il ricorrente deduceva, a sostegno della propria domanda, in via preliminare, la genericità nonché
l'infondatezza della contestazione, basata sulla richiesta di intervento da parte di Controparte_3
per la regolarizzazione e il pagamento della retribuzione per il periodo dal 20.10.2017 al
31.10.2017. Sosteneva di non aver mai dichiarato agli ispettori di aver avuto alle proprie dipendenze il e di non essersi recato, il 09.03.2018, presso gli uffici dell' Controparte_3 CP_1
a rendere dichiarazioni (come, invece, affermato dagli ispettori) e che l'ulteriore elemento su cui si fondava la contestazione era costituito dalla dichiarazione di , il quale aveva Controparte_2
riferito di avere lavorato nello stesso periodo e nello stesso cantiere del , e di non essere CP_3
stato regolarizzato. Eccepiva, infine, l'impossibilità di elevare una sanzione nei confronti della ditta
”, cancellata dal 27.10.20009. Parte_1
2. L' , regolarmente costituitosi, Controparte_4 evidenziava la correttezza del proprio operato, sia in riferimento all'obbligo di motivazione dell'ordinanza opposta, sia in riferimento all'eccepita violazione del diritto di difesa.
Quanto alla dedotta inesistenza della ditta, riferiva che entrambi i lavoratori, e Controparte_3
, sentiti in seguito alla richiesta di intervento dell' da parte dello stesso Controparte_2 CP_1
, avevano confermato l'occupazione irregolare presso la ditta ”. Lo CP_3 Parte_1
stesso odierno appellante, inoltre, dopo aver dichiarato, in data 9 marzo 2018, di essere l'amministratore della cooperativa edile “Manuel Edilizia Srls”, aveva aggiunto che “Riguardo alla questione del lavoratore posso riferire che lo stesso ha lavorato con me (con lui Controparte_3
2 e non con la cooperativa citata!) nel comune di Toro presso la casa per anziani in viale San
Francesco solo tre giorni nel periodo 20-31 ottobre 2017, per i quali ho ricevuto un compenso di
€300,00. Per lo stesso non ho provveduto alla regolarizzazione del suo rapporto di lavoro” (cfr. memoria di costituzione nel giudizio di primo grado – pag. 3), risultando, pertanto, non veritiera l'affermazione dell'allora opponente di non aver mai reso dichiarazioni sui fatti di causa dinanzi all' . Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con condanna al pagamento delle spese CP_1
di giudizio.
3. Il Tribunale di Campobasso, rigettata l'eccezione preliminare di genericità, attesa l'ammissibilità della motivazione per relationem delle ordinanze ingiunzione, rigettava, altresì, nel merito il ricorso. Fondava il proprio convincimento sulla dichiarazione resa dallo stesso ricorrente (per la quale ha ritenuto non ammissibile il disconoscimento della sottoscrizione in quanto “atto pubblico con valore fidefaciente rispetto al quale non è sufficiente il disconoscimento (ma è necessaria la querela di falso;
cfr. ex plurimis Cassazione n. 19982/20)”, oltre che sulle dichiarazioni rese dai lavoratori e , coerenti tra loro, non contestate dal ricorrente. CP_3 CP_2
4. Avverso tale decisione ha proposto appello , il quale reitera Parte_1 preliminarmente l'eccezione di genericità del contenuto del verbale ispettivo del 23.01.2019.
Eccepisce, altresì, l'illegittimità delle operazioni ispettive per violazione del diritto di difesa, per non avere informato l'ispezionato del diritto di farsi assistere, nel corso dell'accertamento e delle attività di verifica e controllo, da un professionista abilitato. Denuncia, inoltre, la mancanza, nel verbale ispettivo, “degli elementi utili a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti tale da assicurare la piena ed effettiva difesa della ditta appellante” (cfr. atto di appello – pag. 7).
Ribadisce che l' non si sarebbe recato, il 09.03.2018, presso gli uffici dell'ispettorato del Pt_1
lavoro e non avrebbe, in detta occasione, riferito di avere avuto alle sue dipendenze CP_3
. Informa, quindi, di avere proposto, in separato giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
Campobasso, querela di falso per l'accertamento della dedotta mancata apposizione da parte di della propria sottoscrizione in calce alla dichiarazione del 9.3.2018. Parte_1
Nel merito, contesta le risultanze istruttorie basate sulle dichiarazioni dei due lavoratori CP_2
e , a suo dire, generiche e insufficienti da sole a dimostrare l'esistenza di un rapporto CP_3
irregolare. Ribadisce, quindi, l'eccezione relativa alla cancellazione della ditta
[...]
dalle certificazioni camerali fin dal 27.10.2009, con cessazione dell'attività in data Parte_1
21.10.2009, comportando, l'inesistenza della ditta, l'inesistenza del verbale elevato.
3 Conclude, quindi, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento della opposta ordinanza ingiunzione, in quanto priva di motivazione e, nel merito, perché infondata;
in subordine chiede revocarsi o ridursi le sanzioni irrogate, accertando e dichiarando, in ogni caso, il diritto dell'appellante ad ottenere la restituzione e/o ripetizione delle somme pagate nelle more dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta, al solo fine di evitare la sospensione dell'attività imprenditoriale.
Reitera la richiesta di prova testimoniale, come articolata in primo grado, sulla circostanza per cui lo stesso non avrebbe mai avuto alle sue dipendenze e e sulla Controparte_2 Controparte_3 avvenuta cancellazione, il 27.10.2009, della ditta ” Parte_1
5. Si è costituito l' , evidenziando che Controparte_5 le doglianze proposte dall'appellante, mera riproposizione di quelle proposte in prime cure, sono, come già evidenziato dal primo giudice, prive di pregio. Ripropone, pertanto, le medesime eccezioni già proposte nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e dell'ordinanza ingiunzione opposta.
6. Disposto l'interrogatorio libero dell'appellante (per consentire di precisarne nome e cognome, venendo lo stesso indicato in diversi atti, anche dal suo difensore, come ”), e Controparte_6
ammessa la prova orale con i testi e sulla sola circostanza del rapporto di lavoro CP_3 CP_2 con l'appellante, si procedeva all'ascolto dei predetti testi all'udienza del 19.04.2024 (il ) e CP_3
del 20.09.2024 (il ). CP_2
Acquisite, quindi, le note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
7. L'appello è infondato, con la conseguenza che va confermata la sentenza impugnata.
8.Si evince dagli atti prodotti dalle parti che in data 23.01.2019 personale dell' CP_1
di dava corso ad una verifica nei confronti di Controparte_1 Controparte_5 [...]
(verbale di primo accesso ispettivo, all. 9 del fascicolo di appello dell'ispettorato), Parte_1
essendo pervenuta a quell'ufficio, in data 03.01.2018, richiesta di intervento da parte di CP_3
(all. 9). Questi, tramite il sindacato di riferimento, aveva segnalato di avere lavorato in
[...] nero, dal 21.10.2017 al 31.10.2017 per l' otto ore al giorno, nel cantiere sito in Toro, in Pt_1
Viale San Francesco, per la costruzione di una casa di riposo per anziani. Per l'attività prestata aveva ricevuto solo un acconto di cento euro. Allegava fotografie che ritraevano il cantiere e lui
4 stesso mentre era impegnato nell'attività lavorativa. Gli ispettori procedevano, quindi, ad assumere dichiarazioni dallo stesso , il quale confermava la denuncia a suo tempo presentata Controparte_3
(verbale del 17.04.2019) e da , anch'egli assunto irregolarmente dall' Controparte_2 Pt_1
come riferito dal , per i lavori nel cantiere di Toro (verbale del 18.06.2019). CP_3
, come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 14805 Parte_1
del 22.07.2019 (all. 6), era stato sentito fin dal 09.03.2018 dagli ispettori e, ammessi gli addebiti, si era dichiarato disponibile a pervenire ad una conciliazione. Lo stesso tuttavia, non si Pt_1 presentava nella data indicata presso l' , ragion per cui, in data 23.01.2019, si provvedeva CP_1
alla notifica del verbale di primo accesso (v. pag. 2 del verbale unico di accertamento e notificazione).
9.Tanto premesso, deve convenirsi con il primo giudice che ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della ordinanza e/o del verbale unico di accertamento e notificazione, per difetto di motivazione. Entrambi gli atti danno specifico conto della violazione contestata (art. 3, co. 3 e 3ter,
D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito, con modificazioni, nella l. 23.04.2003, n. 73 e successive modifiche). In essi sono indicati i periodi di assunzione irregolare per ciascun lavoratore, e, nel verbale ispettivo, le fonti di prova fondanti la contestazione.
Nel verbale di primo accesso, inoltre, si dà atto delle informazioni fornite al soggetto ispezionato circa la possibilità dello stesso di farsi assistere da un professionista abilitato, donde anche sotto tale profilo non si ravvisano profili di nullità del predetto atto e di quelli successivi.
10.Sono infondati gli ulteriori rilievi mossi dall'appellante alla sentenza. Si sostiene che l' non si sarebbe recato, il 09.03.2018 presso l'ispettorato del lavoro e non avrebbe reso Pt_1
le dichiarazioni cristallizzate nel verbale redatto in tale occasione. Ebbene deve rilevarsi che le dichiarazioni, come attestato nel verbale di cui trattasi, sono state rese dall' presso la sua Pt_1
abitazione in c.da Pesco S. Angelo a Campodipietra, donde è escluso che effettivamente lo stesso si sia recato presso la sede dell'ispettorato. Il soggetto che rese nell'occasione le dichiarazioni, e che ammise di avere avuto alle sue dipendenze, senza regolare contratto, il , nel periodo 10- CP_3
31 ottobre 2017, pur se solo per tre giorni, nel cantiere di Toro per la costruzione della casa di riposo per anziani, è stato compiutamente identificato dagli ispettori in , n. a Parte_1
Campodipietra il 31.03.1964. Nell'occasione il soggetto in questione precisò di essere amministratore della “Manuel Edilizia srls”. Ebbene l'odierno appellante, in sede di interrogatorio libero, nel confermare di essere nato a [...] il [...], ha riferito che all'epoca dei
5 fatti “avevo una ditta srl denominata “Manuel edilizia s.r.l”. Non residuano, quindi, dubbi sul fatto che in data 09.03.2018 l'odierno appellante abbia dinanzi agli ispettori del lavoro ammesso di avere avuto alle sue dipendenze, senza assumerlo regolarmente, il Del resto, l'odierno Parte_2 appellante non ha inteso informare la Corte dell'esito della querela di falso proposta dinanzi al
Tribunale di Campobasso con riferimento al menzionato verbale di dichiarazioni del 09.03.2018
(v. atto di citazione di cui all'allegato 2 all'atto di appello).
Né ha rilievo la circostanza che la ditta ” fosse cessata, come riferito Parte_1 dall'appellante, fin dal 2009, essendo state compiute le verifiche ispettive nei confronti di persona fisica, quale autore della violazione contestata e destinatario della Parte_1
ordinanza ingiunzione.
11.Neppure è fondata la censura relativa alla presunta genericità delle dichiarazioni rese da CP_3
e , i quali, deponendo dinanzi al collegio, hanno di fatto confermato le
[...] Controparte_2
dichiarazioni rese a suo tempo agli ispettori del lavoro. In particolare, il ha riferito di CP_2 avere anch'egli lavorato, per dieci giorni, alle dipendenze di , senza mai Parte_1
essere regolarmente assunto e di avere eseguito lavori di carpenteria nel cantiere di Toro finalizzato alla realizzazione di una struttura di proprietà della “Fisiomedica Loretana”. Il teste ha precisato che in quel periodo non ci fu alcun controllo da parte degli ispettori del lavoro, apprendendo solo in seguito da che lo stesso aveva denunciato l' per rivendicazioni Controparte_3 Pt_1
salariali.
12. Del tutto inammissibile è, infine, in quanto generica e sfornita di qualunque argomentazione, la richiesta di riduzione dell'entità delle sanzioni irrogate con l'ordinanza ingiunzione.
13. Alla luce di quanto fin qui osservato, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
Le spese, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale.
6 Va, infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellato di un ulteriore importo, pari a quello versato per il presente appello, a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - giudice del lavoro - del 25.10.2022, proposto con ricorso qui depositato il 20.4.2023 da , nei Parte_1
confronti di , in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso atto di appello.
Campobasso, 10 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., sez. L., sentenza n. 17702 del 07.09.2015: “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta”.