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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2346/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa NA PI, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. AR CO HI;
- per parte convenuta: l'avv. Luca Giagnoni anche in sostituzione dell'avv. Martina Gentile.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e dunque come in atto di citazione, anche in via istruttoria.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo.
A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, uscito dalla camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2346/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA PI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2346/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR CO HI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Luca Giagnoni e dall'avv. Martina Gentile, entrambi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Corso Italia n. 2, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
Oggetto: appalto;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e, dunque, come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale di Pistoia adito, per le causali tutte di cui in premessa, contrariis rejectis, accertata la responsabilità della convenuta in persona del Controparte_2
L.r.p.t., in ordine ai vizi e difetti dell'opera per cui è causa e ai danni provocati e
2 R.G. 2346/2024 provocandi all'attrice, determinare il prezzo dovuto per l'opera nella misura inferiore a quello richiesto dalla convenuta e per l'effetto condannarla alla restituzione alla Sig.ra di quanto risulti dalla stessa pagato in eccesso;
Parte_1 in ogni caso condannarla al pagamento a favore della Sig.ra della somma Parte_1 di Euro centotrentunomilacinquecentonovantanove/11 (€ 131.599,11), oltre gli oneri di legge siccome dovuti, ovvero della somma diversa minore o maggiore di Giustizia determinata.
Con vittoria di spese e competenze di lite, anche in relazione al precedente giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis C.P.C.”.
Conclusioni del procuratore di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e, dunque, come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare perché infondate le domande proposte dalla Sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, anche in relazione al precedente giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio (di seguito, per brevità, deducendo quanto Controparte_1 CP_2 segue:
- la sig.ra è proprietaria di immobile sito in località Candeglia (PT), Via di Parte_1
Bigiano e dei Castel Bovani n. 39-41, acquistato in data 13/09/2021 al prezzo di €
270.000,00-;
- stante la necessità di eseguire significativi interventi di ristrutturazione sul predetto immobile, l'attrice incaricava la società Blu Power Engineering S.r.l. (BPE S.r.l.) di effettuare opere di efficientamento energetico e di recupero edilizio ed architettonico,
3 R.G. 2346/2024 all'uopo sottoscrivendo i contratti di appalto del 10/02/2022 (relativo alle opere di efficientamento energetico) e del 13/05/2022 (relativo ai lavori di ristrutturazione interna);
- nessun ulteriore accordo veniva concluso tra le parti, né l'appaltatore condivideva con la committenza ulteriori documentazioni, quali il computo metrico estimativo, il capitolato di spesa, lo stato di avanzamento lavori, i preventivi si spesa;
invero, la sig.ra Pt_1 riceveva unicamente le fatture di pagamento, dalla stessa puntualmente saldate;
- le opere di ristrutturazione prendevano avvio nella primavera del 2022, proseguendo con discontinuità; il cantiere, difatti, rimaneva inattivo per lunghi periodi di tempo, per poi essere abbandonato definitivamente nel mese di aprile 2023;
- le opere di ristrutturazione, pertanto, rimanevano incomplete, oltre che gravemente difformi rispetto alla regola dell'arte;
- nello specifico, come risulterebbe dai verbali di sopralluogo effettuati il 18/05/2023 e il
22/06/2023, avrebbe riconosciuto numerose problematiche di inesatta e/o CP_2 incompleta esecuzione dei lavori, tra cui criticità relative alla realizzazione della sottofondazione e dello scannafosso perimetrale, con conseguenti importanti fenomeni di umidità di risalita, muffe, macchie, impregnatura dei muri sia interni che esterni all'edificio; inoltre, emergevano errori nell'effettuazione dei calcoli termotecnici, con verificazione di ponti termici e conseguenti formazioni di muffe e condense;
infine, la società appaltatrice ometteva la fornitura degli infissi concordati;
- con riferimento al costo dell'appalto, parte attrice ne ha contestato il complessivo ammontare, rilevando la mancata esatta quantificazione delle lavorazioni eseguite e dando atto di aver contestato le fatture già pagate con riguardo all'ammontare degli oneri tecnici, solo genericamente indicati;
- quanto, invece, ai danni e ai costi per l'eliminazione dei vizi, parte attrice ha dedotto la necessità di dover effettuare nuovi interventi sull'immobile de quo al fine di completare le opere non correttamente eseguite, quantificando i costi necessari e i danni riportati nell'importo complessivo di € 131.599,11 così articolato: a) € 60.000,00 quale danno da disvalore dell'immobile; b) € 2.277,96 per costi di rifiniture mancanti;
c) € 14.732,05 oltre iva per costi di eliminazione dei vizi inerenti lo scannafosso;
d) € 13.500,00 oltre iva per
4 R.G. 2346/2024 costi di eliminazione dei vizi relativi ai ponti termici;
e) € 20.500,00 oltre iva per costi necessari alla eliminazione degli ulteriori vizi dovuti all'effetto dell'umidità; f) € 8.450,00 oltre iva per costi di completamento delle pratiche edilizie;
g) € 6.265,10 per spese e compensi legali, oltre € 5.774,00 per spese di consulenza tecnica preventiva già sostenute dall'attrice;
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 2841/2023 parte attrice ha adito il
Tribunale di Pistoia attivando lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, conclusosi con il deposito della relazione peritale in data
16/11/2024, integralmente contestata;
- detta consulenza, infatti, sarebbe viziata per violazione del principio del contradditorio, incompletezza e mancata risposta ai quesiti peritali formulati, oltre che da errori metodologici e di calcolo, tali da richiedere la rinnovazione della c.t.u.-.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, richiamata la normativa codicistica in materia di responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti dell'opera, parte attrice ha concluso insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/02/2025 si è costituita in giudizio Blu Power Engineering S.r.l. (BPE S.r.l.) contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, sia in punto di fatto che di diritto.
In particolare, parte convenuta ha rilevato, in punto di fatto, che la sig.ra all'epoca Pt_1 dei fatti di causa, era dipendente della e, pertanto, non solo aveva piena CP_2 conoscenza dei progetti, dell'andamento dei lavori e dello stato del cantiere, ma aveva, altresì, a disposizione tutta la documentazione relativa alle opere da realizzare, la quale veniva trasmessa in modo deformalizzato a mezzo di chat telefonica.
Inoltre, la convenuta ha dedotto la integrale esecuzione dei lavori, ai quali non sarebbe seguita alcuna contestazione da parte della committenza, oltre che la congruità dei prezzi applicati, precisando, altresì, che non vi sarebbe stato alcun abbandono dal cantiere, ma piuttosto un allontanamento voluto dalla stessa sig.ra la quale, in seguito alla Pt_1 rassegnazione delle proprie dimissioni – avvenute nel marzo 2023 – avrebbe impedito alla di accedere al cantiere per terminare le opere. CP_2
5 R.G. 2346/2024 Contestata, infine, la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere e rilevata la correttezza della consulenza tecnica espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda avversaria.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
Nel merito
1. La domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
1.1. agisce in giudizio al fine di ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto Parte_1 commissionato alla società avente ad oggetto la realizzazione Controparte_1 di lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Candeglia (PT), Via di Bigiano e dei Castel Bovani n. 39-41-.
Ebbene, avendo parte attrice espressamente subordinato detta domanda di riduzione del prezzo all'accertamento della responsabilità di parte convenuta in ordine a dedotti vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori, ritiene il Tribunale che detta azione debba essere correttamente inquadrata nell'ambito della garanzia per i vizi nell'appalto, disciplinata dall'art. 1668 c.c.-.
In particolare, l'art. 1668 c.c. dispone che il committente può chiedere che “le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore”, con l'ulteriore precisazione che “se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”; pertanto, al ricorrere dei presupposti per l'operatività della garanzia, il committente può chiedere l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore – la quale viene a costituire un'ipotesi di reintegrazione in forma specifica
– ovvero, in alternativa, la riduzione del prezzo, la cui finalità è quella di porre il
6 R.G. 2346/2024 committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, ovverosia comprensiva dei difetti, essendo la predetta azione finalizzata a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni dedotte in contratto.
Ora, come ribadito da recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c.-, l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, raffronto che ben può farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare le difformità o i vizi lamentati
(cfr. Cass. Civ. n. 3051/2025; Cass. Civ. n. 11409/2008; Cass. Civ. n. 8043/1994).
1.2. Tanto premesso e considerato, pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti in causa, la sig.ra ha dedotto la sussistenza di vizi e difformità Parte_1 nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile.
In particolare, come rilevato nei verbali di sopralluogo del 18/05/2023 e 22/06/2023 (cfr. docc.
5-6 di parte attrice) parte attrice ha rilevato le seguenti difformità: mancata stuccatura in aderenza tra pavimento e fascia a vista alzata, anche relativamente al disimpegno posto al piano primo;
difetto di tinteggiatura dell'alzata della scala posta a sinistra (vista cucina frontale) e sbavature su entrambi i lati della scala di accesso al piano primo;
ripostiglio non terminato, mancante di stuccature, sportello e con difetti di tinteggiatura;
corrugati elettrici lasciati a vista;
errore di realizzazione delle murature contenenti le porte a filo muro al piano terra e primo;
difetto di tinteggiatura dei davanzali al piano terra e primo;
mancanza di cartongesso di copertura del pannello radianti;
mancanza di finitura angolare e angoli sbreccati;
mancata tinteggiatura del vano lavanderia;
presenza di forature non ripristinate nelle mezzane in cotto;
mancata tinteggiatura delle alzate con LED incassati;
scannafosso tombato in assenza di aperture di ispezione e griglie di areazione;
interruzione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche;
non ultimazione della pergola di supporto dei pannelli fotovoltaici;
presenza di segni di bruciamento di materiale di risulta del cantiere nel resede;
deterioramento del muretto di contenimento dell'area a verde.
7 R.G. 2346/2024 Ora, al fine di far accertare l'effettiva sussistenza dei dedotti vizi, parte attrice incardinava il procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 2841/2023 nell'ambito del quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'architetto Persona_1 ai cui esiti questo Tribunale ritiene di poter aderire, in quanto logicamente argomentati e frutto di operazioni effettuate alla presenza e nel costante coinvolgimento dei consulenti tecnici di parte e, dunque, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Ebbene, il c.t.u. a risposta dei quesiti formulati circa la sussistenza dei lamentati vizi, ha constato quanto segue:
- con riferimento alla realizzazione dello scannafosso e del vespaio areato al piano terra ha riscontrato la mancanza delle “necessarie bocchette di aerazione per il riciclo dell'aria”
(cfr. pag. 12 della perizia) il che renderebbe l'opera non sufficiente a garantire una adeguata ventilazione delle intercapedini;
pertanto, il consulente ha quantificato i costi per la eliminazione dei suddetti vizi nell'importo complessivo di € 16.958,83 (cfr. pagg. 31-32 della perizia);
- inoltre, con riferimento alle opere descritte come non complete nel verbale 22/06/2023 il c.t.u. ha stimato un costo complessivo pari ad € 2.277,96 (cfr. pag. 33 della perizia).
Dunque, alla luce dell'esame tecnico, l'importo totale delle spese necessarie alla eliminazione delle riscontrate difformità ammonta a complessivi € 19.236,96-.
Tale somma, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, individua il differenziale tra il valore dell'opera pattuita e il valore dell'opera come effettivamente realizzata;
dunque, tale importo, dovrà essere sottratto dal costo complessivo dei lavori eseguiti, la cui esatta determinazione risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di a.t.p.-.
All'uopo, difatti, si ribadisce la piena adesione del Tribunale alle risultanze della consulenza in atti anche con riferimento alle operazioni peritali attinenti la determinazione del prezzo dell'appalto.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice circa l'asserita violazione del contraddittorio nell'acquisizione della documentazione, si osserva, innanzitutto, che il computo metrico relativo ai lavori di ristrutturazione (cfr. doc. 7 di parte convenuta) –
8 R.G. 2346/2024 documento che la sig.ra sostiene di non aver mai visionato durante i lavori - Parte_1
è stato condiviso e accettato dallo stesso c.t.p. di parte attrice geom. sebbene Parte_2 limitatamente alle voci ivi indicate (cfr. pag. 3 della perizia), essendo, poi, precipuo compito del c.t.u. provvedere all'accertamento della quantità dei lavori effettuati e del relativo prezzo;
del pari, il consulente tecnico ha avuto modo di visionare le opere extra capitolato – tra le quali, in particolare, quelle inerenti lo – effettivamente poste Parte_3 in essere dalla convenuta sul cantiere de quo e ciò a prescindere dall'intervenuto scambio di specifica documentazione scritta anteriormente alla realizzazione dei suddetti lavori.
Ebbene, tanto premesso, il consulente ha quantificato il costo complessivo delle opere di esecuzione dell'appalto di cui si discute in € 162.661,12-, di cui € 15.277,52 ancora non corrisposti da parte della sig.ra e al netto degli oneri tecnici (cfr. pag. 10 della Pt_1 perizia in atti).
1.3. Tanto chiarito, non resta che procedere alla riduzione del prezzo dei lavori eseguiti in esecuzione dell'appalto, come sopra determinato, sottraendo dall'importo di € 162.661,12
l'importo di € 19.236,96-, pari ai costi necessari alla eliminazione dei vizi riscontrati, ottenendo così il minore importo di € 143.424,16-.
Al predetto importo devono, poi, sommarsi gli importi dovuti dalla committenza a titolo di oneri tecnici per le prestazioni professionali rese da nell'ambito di tali lavori, CP_2 anch'essi oggetto di contestazione.
All'uopo, il c.t.u. ha determinato tale voce di costo nell'importo complessivo di €
19.730,98 (cfr. pag. 34 della perizia), oltre oneri tecnici per il progetto strutturale, adempimenti del Genio Civile/Direzione per € 5.820,79 e oneri tecnici per l'autorizzazione paesaggistica per € 6.347,15 (cfr. pag. 35 della perizia), per un totale complessivo di €
31.898,92-.
Dunque, il costo totale dell'appalto (comprensivo, quindi, dei costi di realizzazione e degli oneri tecnici) inerente le opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di parte attrice va ridotto ad € 175.323,08-.
2. Tanto premesso e considerato, la domanda di parte attrice di condanna della convenuta alla restituzione di quanto asseritamente versato in eccesso va, però, rigettata, tenuto conto
9 R.G. 2346/2024 del fatto che, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'espletata c.t.u.-, è emerso che la sig.ra ha corrisposto alla società la minor somma di € Parte_1 CP_2
147.383,60 (importo, quest'ultimo, dato dalla sottrazione dell'importo di € 15.277,52 ancora dovuto dall'originario prezzo di € 162.661,12-, cfr. pag. 30 della perizia).
3. Parte attrice formula, altresì, domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni - quantificati nell'importo complessivo di € 131.599,11 – pari ai costi necessari alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati oltre che alla perdita di valore commerciale dell'immobile.
Anche questa domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Difatti, con riferimento ai costi indicati da parte attrice come necessari per la eliminazione dei vizi, si osserva che in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c. “l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo;
infatti, tale azione riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l'esperimento dell'azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo, in quanto concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi o le spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente;
pertanto, nell'ambito di tale azione risarcitoria rientrano i danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile di proprietà del committente riconducibili alla necessità di procedere ad interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata o ancora quelli relativi al ritardo nell'adempimento, essendo configurabile un pregiudizio derivante al committente dalla eventuale ridotta utilizzazione dell'appartamento conseguente all'ingiustificata protrazione dei lavori da eseguire rispetto ai termini pattuiti” (cfr. Cass. Civ. n. 25921/2005).
Pertanto, dalla giurisprudenza sopra richiamata emerge come l'azione risarcitoria di cui si discute è finalizzata ad ottenere il ristoro di pregiudizi dovuti alla condotta inadempiente colposa dell'appaltatore che non siano già coperti dalla riduzione del prezzo determinata attraverso il riferimento al costo per la eliminazione dei vizi e/o difetti dell'opera appaltata,
10 R.G. 2346/2024 non potendo la stessa essere strumento atto ad ottenere una indebita duplicazione risarcitoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, le voci di danno elencate da parte attrice e relative ai costi per l'eliminazione dei vizi sono già state esaminate e considerate nell'ambito della domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice.
Quanto, invece, alla voce di danno - quantificata in € 60.000,00 – inerente alla dedotta perdita di valore dell'immobile, la stessa appare solo genericamente allegata e del tutto sprovvista di supporto probatorio, non avendo parte attrice articolato idonei mezzi di prova sul punto.
Quanto, infine, alla voce di danno individuata nelle spese necessarie al completamento delle pratiche edilizie e civili – determinate in € 8.450,00 – la stessa appare del tutto destituita di fondamento, dal momento che il c.t.u. non ha rilevato difformità o irregolarità nella presentazione delle pratiche, pur dando atto dei termini entro cui procedere alla loro ultimazione al fine di garantire la regolarità urbanistica dell'immobile (cfr. pag. 19 della perizia).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte attrice, sia con riferimento al presente procedimento, sia in riferimento al procedimento di a.t.p. n. 2841/2023 R.G.-, escluso il riconoscimento del compenso per la proposta querela di falso, dal momento che alcun sub- procedimento si è aperto a fronte della declaratoria di inammissibilità della querela.
Le spese di lite vengono liquidate in favore di parte convenuta secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 38/2017 e dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 131.599,11), ridotto del 50 % il compenso per la fase decisionale del presente giudizio, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Il compenso così determinato per ciascun procedimento viene ridotto del 30% atteso l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.
11 R.G. 2346/2024 Spese di c.t.u. nel procedimento n. 2841/2023 R.G. definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro, atteso che la consulenza ha accertato, tra il resto, la fondatezza della domanda di riduzione del prezzo accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA PI, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie per le causali di cui in motivazione la domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice e, per l'effetto, riduce il costo complessivo dell'appalto, epurati i costi per la eliminazione dei vizi secondo i criteri di cui in parte motiva, ad € 175.323,08-; rigetta la domanda di restituzione dell'indebito; rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della società convenuta liquidate come di seguito:
- per il procedimento di a.t.p.-: € 2.678,90-, oltre 15 % spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per il presente giudizio di merito: € 8.383,90-, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge
Spese di c.t.u. nel procedimento n. 2841/2023 R.G. definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in
12 R.G. 2346/2024 cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA PI
13 R.G. 2346/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 16 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa NA PI, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. AR CO HI;
- per parte convenuta: l'avv. Luca Giagnoni anche in sostituzione dell'avv. Martina Gentile.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e dunque come in atto di citazione, anche in via istruttoria.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo.
A questo punto il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, uscito dalla camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2346/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA PI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2346/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR CO HI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Luca Giagnoni e dall'avv. Martina Gentile, entrambi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Corso Italia n. 2, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
Oggetto: appalto;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e, dunque, come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale di Pistoia adito, per le causali tutte di cui in premessa, contrariis rejectis, accertata la responsabilità della convenuta in persona del Controparte_2
L.r.p.t., in ordine ai vizi e difetti dell'opera per cui è causa e ai danni provocati e
2 R.G. 2346/2024 provocandi all'attrice, determinare il prezzo dovuto per l'opera nella misura inferiore a quello richiesto dalla convenuta e per l'effetto condannarla alla restituzione alla Sig.ra di quanto risulti dalla stessa pagato in eccesso;
Parte_1 in ogni caso condannarla al pagamento a favore della Sig.ra della somma Parte_1 di Euro centotrentunomilacinquecentonovantanove/11 (€ 131.599,11), oltre gli oneri di legge siccome dovuti, ovvero della somma diversa minore o maggiore di Giustizia determinata.
Con vittoria di spese e competenze di lite, anche in relazione al precedente giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis C.P.C.”.
Conclusioni del procuratore di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 01/12/2025 e, dunque, come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare perché infondate le domande proposte dalla Sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di lite, anche in relazione al precedente giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio (di seguito, per brevità, deducendo quanto Controparte_1 CP_2 segue:
- la sig.ra è proprietaria di immobile sito in località Candeglia (PT), Via di Parte_1
Bigiano e dei Castel Bovani n. 39-41, acquistato in data 13/09/2021 al prezzo di €
270.000,00-;
- stante la necessità di eseguire significativi interventi di ristrutturazione sul predetto immobile, l'attrice incaricava la società Blu Power Engineering S.r.l. (BPE S.r.l.) di effettuare opere di efficientamento energetico e di recupero edilizio ed architettonico,
3 R.G. 2346/2024 all'uopo sottoscrivendo i contratti di appalto del 10/02/2022 (relativo alle opere di efficientamento energetico) e del 13/05/2022 (relativo ai lavori di ristrutturazione interna);
- nessun ulteriore accordo veniva concluso tra le parti, né l'appaltatore condivideva con la committenza ulteriori documentazioni, quali il computo metrico estimativo, il capitolato di spesa, lo stato di avanzamento lavori, i preventivi si spesa;
invero, la sig.ra Pt_1 riceveva unicamente le fatture di pagamento, dalla stessa puntualmente saldate;
- le opere di ristrutturazione prendevano avvio nella primavera del 2022, proseguendo con discontinuità; il cantiere, difatti, rimaneva inattivo per lunghi periodi di tempo, per poi essere abbandonato definitivamente nel mese di aprile 2023;
- le opere di ristrutturazione, pertanto, rimanevano incomplete, oltre che gravemente difformi rispetto alla regola dell'arte;
- nello specifico, come risulterebbe dai verbali di sopralluogo effettuati il 18/05/2023 e il
22/06/2023, avrebbe riconosciuto numerose problematiche di inesatta e/o CP_2 incompleta esecuzione dei lavori, tra cui criticità relative alla realizzazione della sottofondazione e dello scannafosso perimetrale, con conseguenti importanti fenomeni di umidità di risalita, muffe, macchie, impregnatura dei muri sia interni che esterni all'edificio; inoltre, emergevano errori nell'effettuazione dei calcoli termotecnici, con verificazione di ponti termici e conseguenti formazioni di muffe e condense;
infine, la società appaltatrice ometteva la fornitura degli infissi concordati;
- con riferimento al costo dell'appalto, parte attrice ne ha contestato il complessivo ammontare, rilevando la mancata esatta quantificazione delle lavorazioni eseguite e dando atto di aver contestato le fatture già pagate con riguardo all'ammontare degli oneri tecnici, solo genericamente indicati;
- quanto, invece, ai danni e ai costi per l'eliminazione dei vizi, parte attrice ha dedotto la necessità di dover effettuare nuovi interventi sull'immobile de quo al fine di completare le opere non correttamente eseguite, quantificando i costi necessari e i danni riportati nell'importo complessivo di € 131.599,11 così articolato: a) € 60.000,00 quale danno da disvalore dell'immobile; b) € 2.277,96 per costi di rifiniture mancanti;
c) € 14.732,05 oltre iva per costi di eliminazione dei vizi inerenti lo scannafosso;
d) € 13.500,00 oltre iva per
4 R.G. 2346/2024 costi di eliminazione dei vizi relativi ai ponti termici;
e) € 20.500,00 oltre iva per costi necessari alla eliminazione degli ulteriori vizi dovuti all'effetto dell'umidità; f) € 8.450,00 oltre iva per costi di completamento delle pratiche edilizie;
g) € 6.265,10 per spese e compensi legali, oltre € 5.774,00 per spese di consulenza tecnica preventiva già sostenute dall'attrice;
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.r.g. 2841/2023 parte attrice ha adito il
Tribunale di Pistoia attivando lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, conclusosi con il deposito della relazione peritale in data
16/11/2024, integralmente contestata;
- detta consulenza, infatti, sarebbe viziata per violazione del principio del contradditorio, incompletezza e mancata risposta ai quesiti peritali formulati, oltre che da errori metodologici e di calcolo, tali da richiedere la rinnovazione della c.t.u.-.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, richiamata la normativa codicistica in materia di responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti dell'opera, parte attrice ha concluso insistendo per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04/02/2025 si è costituita in giudizio Blu Power Engineering S.r.l. (BPE S.r.l.) contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, sia in punto di fatto che di diritto.
In particolare, parte convenuta ha rilevato, in punto di fatto, che la sig.ra all'epoca Pt_1 dei fatti di causa, era dipendente della e, pertanto, non solo aveva piena CP_2 conoscenza dei progetti, dell'andamento dei lavori e dello stato del cantiere, ma aveva, altresì, a disposizione tutta la documentazione relativa alle opere da realizzare, la quale veniva trasmessa in modo deformalizzato a mezzo di chat telefonica.
Inoltre, la convenuta ha dedotto la integrale esecuzione dei lavori, ai quali non sarebbe seguita alcuna contestazione da parte della committenza, oltre che la congruità dei prezzi applicati, precisando, altresì, che non vi sarebbe stato alcun abbandono dal cantiere, ma piuttosto un allontanamento voluto dalla stessa sig.ra la quale, in seguito alla Pt_1 rassegnazione delle proprie dimissioni – avvenute nel marzo 2023 – avrebbe impedito alla di accedere al cantiere per terminare le opere. CP_2
5 R.G. 2346/2024 Contestata, infine, la sussistenza di vizi e difetti nell'esecuzione delle opere e rilevata la correttezza della consulenza tecnica espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda avversaria.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
Nel merito
1. La domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
1.1. agisce in giudizio al fine di ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto Parte_1 commissionato alla società avente ad oggetto la realizzazione Controparte_1 di lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in Candeglia (PT), Via di Bigiano e dei Castel Bovani n. 39-41-.
Ebbene, avendo parte attrice espressamente subordinato detta domanda di riduzione del prezzo all'accertamento della responsabilità di parte convenuta in ordine a dedotti vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori, ritiene il Tribunale che detta azione debba essere correttamente inquadrata nell'ambito della garanzia per i vizi nell'appalto, disciplinata dall'art. 1668 c.c.-.
In particolare, l'art. 1668 c.c. dispone che il committente può chiedere che “le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore”, con l'ulteriore precisazione che “se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”; pertanto, al ricorrere dei presupposti per l'operatività della garanzia, il committente può chiedere l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore – la quale viene a costituire un'ipotesi di reintegrazione in forma specifica
– ovvero, in alternativa, la riduzione del prezzo, la cui finalità è quella di porre il
6 R.G. 2346/2024 committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, ovverosia comprensiva dei difetti, essendo la predetta azione finalizzata a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni dedotte in contratto.
Ora, come ribadito da recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c.-, l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, raffronto che ben può farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare le difformità o i vizi lamentati
(cfr. Cass. Civ. n. 3051/2025; Cass. Civ. n. 11409/2008; Cass. Civ. n. 8043/1994).
1.2. Tanto premesso e considerato, pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti in causa, la sig.ra ha dedotto la sussistenza di vizi e difformità Parte_1 nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile.
In particolare, come rilevato nei verbali di sopralluogo del 18/05/2023 e 22/06/2023 (cfr. docc.
5-6 di parte attrice) parte attrice ha rilevato le seguenti difformità: mancata stuccatura in aderenza tra pavimento e fascia a vista alzata, anche relativamente al disimpegno posto al piano primo;
difetto di tinteggiatura dell'alzata della scala posta a sinistra (vista cucina frontale) e sbavature su entrambi i lati della scala di accesso al piano primo;
ripostiglio non terminato, mancante di stuccature, sportello e con difetti di tinteggiatura;
corrugati elettrici lasciati a vista;
errore di realizzazione delle murature contenenti le porte a filo muro al piano terra e primo;
difetto di tinteggiatura dei davanzali al piano terra e primo;
mancanza di cartongesso di copertura del pannello radianti;
mancanza di finitura angolare e angoli sbreccati;
mancata tinteggiatura del vano lavanderia;
presenza di forature non ripristinate nelle mezzane in cotto;
mancata tinteggiatura delle alzate con LED incassati;
scannafosso tombato in assenza di aperture di ispezione e griglie di areazione;
interruzione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche;
non ultimazione della pergola di supporto dei pannelli fotovoltaici;
presenza di segni di bruciamento di materiale di risulta del cantiere nel resede;
deterioramento del muretto di contenimento dell'area a verde.
7 R.G. 2346/2024 Ora, al fine di far accertare l'effettiva sussistenza dei dedotti vizi, parte attrice incardinava il procedimento di accertamento tecnico preventivo R.G. 2841/2023 nell'ambito del quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'architetto Persona_1 ai cui esiti questo Tribunale ritiene di poter aderire, in quanto logicamente argomentati e frutto di operazioni effettuate alla presenza e nel costante coinvolgimento dei consulenti tecnici di parte e, dunque, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Ebbene, il c.t.u. a risposta dei quesiti formulati circa la sussistenza dei lamentati vizi, ha constato quanto segue:
- con riferimento alla realizzazione dello scannafosso e del vespaio areato al piano terra ha riscontrato la mancanza delle “necessarie bocchette di aerazione per il riciclo dell'aria”
(cfr. pag. 12 della perizia) il che renderebbe l'opera non sufficiente a garantire una adeguata ventilazione delle intercapedini;
pertanto, il consulente ha quantificato i costi per la eliminazione dei suddetti vizi nell'importo complessivo di € 16.958,83 (cfr. pagg. 31-32 della perizia);
- inoltre, con riferimento alle opere descritte come non complete nel verbale 22/06/2023 il c.t.u. ha stimato un costo complessivo pari ad € 2.277,96 (cfr. pag. 33 della perizia).
Dunque, alla luce dell'esame tecnico, l'importo totale delle spese necessarie alla eliminazione delle riscontrate difformità ammonta a complessivi € 19.236,96-.
Tale somma, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, individua il differenziale tra il valore dell'opera pattuita e il valore dell'opera come effettivamente realizzata;
dunque, tale importo, dovrà essere sottratto dal costo complessivo dei lavori eseguiti, la cui esatta determinazione risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di a.t.p.-.
All'uopo, difatti, si ribadisce la piena adesione del Tribunale alle risultanze della consulenza in atti anche con riferimento alle operazioni peritali attinenti la determinazione del prezzo dell'appalto.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice circa l'asserita violazione del contraddittorio nell'acquisizione della documentazione, si osserva, innanzitutto, che il computo metrico relativo ai lavori di ristrutturazione (cfr. doc. 7 di parte convenuta) –
8 R.G. 2346/2024 documento che la sig.ra sostiene di non aver mai visionato durante i lavori - Parte_1
è stato condiviso e accettato dallo stesso c.t.p. di parte attrice geom. sebbene Parte_2 limitatamente alle voci ivi indicate (cfr. pag. 3 della perizia), essendo, poi, precipuo compito del c.t.u. provvedere all'accertamento della quantità dei lavori effettuati e del relativo prezzo;
del pari, il consulente tecnico ha avuto modo di visionare le opere extra capitolato – tra le quali, in particolare, quelle inerenti lo – effettivamente poste Parte_3 in essere dalla convenuta sul cantiere de quo e ciò a prescindere dall'intervenuto scambio di specifica documentazione scritta anteriormente alla realizzazione dei suddetti lavori.
Ebbene, tanto premesso, il consulente ha quantificato il costo complessivo delle opere di esecuzione dell'appalto di cui si discute in € 162.661,12-, di cui € 15.277,52 ancora non corrisposti da parte della sig.ra e al netto degli oneri tecnici (cfr. pag. 10 della Pt_1 perizia in atti).
1.3. Tanto chiarito, non resta che procedere alla riduzione del prezzo dei lavori eseguiti in esecuzione dell'appalto, come sopra determinato, sottraendo dall'importo di € 162.661,12
l'importo di € 19.236,96-, pari ai costi necessari alla eliminazione dei vizi riscontrati, ottenendo così il minore importo di € 143.424,16-.
Al predetto importo devono, poi, sommarsi gli importi dovuti dalla committenza a titolo di oneri tecnici per le prestazioni professionali rese da nell'ambito di tali lavori, CP_2 anch'essi oggetto di contestazione.
All'uopo, il c.t.u. ha determinato tale voce di costo nell'importo complessivo di €
19.730,98 (cfr. pag. 34 della perizia), oltre oneri tecnici per il progetto strutturale, adempimenti del Genio Civile/Direzione per € 5.820,79 e oneri tecnici per l'autorizzazione paesaggistica per € 6.347,15 (cfr. pag. 35 della perizia), per un totale complessivo di €
31.898,92-.
Dunque, il costo totale dell'appalto (comprensivo, quindi, dei costi di realizzazione e degli oneri tecnici) inerente le opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di parte attrice va ridotto ad € 175.323,08-.
2. Tanto premesso e considerato, la domanda di parte attrice di condanna della convenuta alla restituzione di quanto asseritamente versato in eccesso va, però, rigettata, tenuto conto
9 R.G. 2346/2024 del fatto che, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'espletata c.t.u.-, è emerso che la sig.ra ha corrisposto alla società la minor somma di € Parte_1 CP_2
147.383,60 (importo, quest'ultimo, dato dalla sottrazione dell'importo di € 15.277,52 ancora dovuto dall'originario prezzo di € 162.661,12-, cfr. pag. 30 della perizia).
3. Parte attrice formula, altresì, domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni - quantificati nell'importo complessivo di € 131.599,11 – pari ai costi necessari alla eliminazione dei vizi e difetti riscontrati oltre che alla perdita di valore commerciale dell'immobile.
Anche questa domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Difatti, con riferimento ai costi indicati da parte attrice come necessari per la eliminazione dei vizi, si osserva che in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1668 c.c. “l'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo;
infatti, tale azione riguarda il ristoro dei pregiudizi patrimoniali non realizzabile tramite l'esperimento dell'azione per la eliminazione dei vizi o di quella di riduzione del prezzo, in quanto concerne la lesione di interessi del committente tutelati dall'ordinamento, quali il danno a persone o a cose derivanti dai vizi o le spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente;
pertanto, nell'ambito di tale azione risarcitoria rientrano i danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile di proprietà del committente riconducibili alla necessità di procedere ad interventi finalizzati alla eliminazione dei vizi dell'opera appaltata o ancora quelli relativi al ritardo nell'adempimento, essendo configurabile un pregiudizio derivante al committente dalla eventuale ridotta utilizzazione dell'appartamento conseguente all'ingiustificata protrazione dei lavori da eseguire rispetto ai termini pattuiti” (cfr. Cass. Civ. n. 25921/2005).
Pertanto, dalla giurisprudenza sopra richiamata emerge come l'azione risarcitoria di cui si discute è finalizzata ad ottenere il ristoro di pregiudizi dovuti alla condotta inadempiente colposa dell'appaltatore che non siano già coperti dalla riduzione del prezzo determinata attraverso il riferimento al costo per la eliminazione dei vizi e/o difetti dell'opera appaltata,
10 R.G. 2346/2024 non potendo la stessa essere strumento atto ad ottenere una indebita duplicazione risarcitoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, le voci di danno elencate da parte attrice e relative ai costi per l'eliminazione dei vizi sono già state esaminate e considerate nell'ambito della domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice.
Quanto, invece, alla voce di danno - quantificata in € 60.000,00 – inerente alla dedotta perdita di valore dell'immobile, la stessa appare solo genericamente allegata e del tutto sprovvista di supporto probatorio, non avendo parte attrice articolato idonei mezzi di prova sul punto.
Quanto, infine, alla voce di danno individuata nelle spese necessarie al completamento delle pratiche edilizie e civili – determinate in € 8.450,00 – la stessa appare del tutto destituita di fondamento, dal momento che il c.t.u. non ha rilevato difformità o irregolarità nella presentazione delle pratiche, pur dando atto dei termini entro cui procedere alla loro ultimazione al fine di garantire la regolarità urbanistica dell'immobile (cfr. pag. 19 della perizia).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, quindi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico di parte attrice, sia con riferimento al presente procedimento, sia in riferimento al procedimento di a.t.p. n. 2841/2023 R.G.-, escluso il riconoscimento del compenso per la proposta querela di falso, dal momento che alcun sub- procedimento si è aperto a fronte della declaratoria di inammissibilità della querela.
Le spese di lite vengono liquidate in favore di parte convenuta secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 38/2017 e dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 131.599,11), ridotto del 50 % il compenso per la fase decisionale del presente giudizio, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.-.
Il compenso così determinato per ciascun procedimento viene ridotto del 30% atteso l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo.
11 R.G. 2346/2024 Spese di c.t.u. nel procedimento n. 2841/2023 R.G. definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro, atteso che la consulenza ha accertato, tra il resto, la fondatezza della domanda di riduzione del prezzo accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NA PI, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: accoglie per le causali di cui in motivazione la domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice e, per l'effetto, riduce il costo complessivo dell'appalto, epurati i costi per la eliminazione dei vizi secondo i criteri di cui in parte motiva, ad € 175.323,08-; rigetta la domanda di restituzione dell'indebito; rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della società convenuta liquidate come di seguito:
- per il procedimento di a.t.p.-: € 2.678,90-, oltre 15 % spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per il presente giudizio di merito: € 8.383,90-, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge
Spese di c.t.u. nel procedimento n. 2841/2023 R.G. definitivamente e per intero a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, in ogni caso solidalmente tra loro.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in
12 R.G. 2346/2024 cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA PI
13 R.G. 2346/2024