Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4532 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: Parte_1
, residente a [...] C.F._1
(già via Fornace n° 30), elettivamente domiciliato in Via dei Mille 243, presso lo studio dell'Avv. Antonio Arena, Cod. Fisc.:
, pec: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
06/09/1963; PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 04.11.2024, premesso che in data Parte_1
11.05.1989 a Messina aveva contratto matrimonio, in regime di comunione dei beni, con (atto iscritto nei registri degli atti di Controparte_2
matrimonio di detto Comune al n. 102 parte 1 anno 1989); che dall'unione erano nati due figli, a Messina il 25.08.1989 e a Messina Per_1 Per_2
il 10.02.2002, entrambi ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la casa coniugale sita a Messina era di proprietà dello che egli era pensionato mentre la moglie era casalinga ma svolgeva Pt_2
l'attività lavorativa in nero di badante;
che egli non era proprietario di beni immobili;
che la crisi coniugale si era manifestata una prima volta nel
1995, dopo che egli era stato scarcerato, tanto che i coniugi avevano deciso di interrompere la convivenza per incompatibilità caratteriali;
che nell'anno
2001 i coniugi avevano tentato di ricostituire l'unione coniugale ma essendo rimaste irrisolte le problematiche di coppia, si erano nuovamente separati di fatto nel 2005; che egli aveva continuato a provvedere alle esigenze dei figli fino a quando questi non si erano resi autonomi;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi e che, decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
(rectius lo scioglimento del matrimonio civile) contratto a Messina, in data
11 maggio 1989.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 03.12.2024.
All'udienza dell'08.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo
2 di conciliazione, in quanto la resistente, benché ritualmente citata non si era costituita. Dichiarata, quindi, la contumacia di il Controparte_1
Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati ed invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni con riferimento alla richiesta di pronuncia di sentenza non definitiva di separazione, riservando all'esito dell'udienza di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, può serenamente affermarsi, in base a tutti gli
3 elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Peraltro, ormai i coniugi vivono separati da tempo, tanto che la risulta irreperibile, e ciò rende evidente che il contenuto CP_1
del rapporto coniugale è da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente che dalla resistente.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulla domanda di divorzio, formulata ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., per il cui esame occorre che sia decorso il termine previsto dalla legge, ed in simili casi, sulla domanda di separazione giudiziale proposta congiuntamente alla domanda di divorzio occorre pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., mentre è con la sentenza definitiva che il Tribunale è chiamato a decidere sulle ulteriori domande proposte, regolando anche le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04.11.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata Controparte_1
a Villa San Giovanni (RC) il 06/09/1963, uniti in matrimonio civile in data 11.05.1989 nel Comune di Messina con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 102 parte 1 anno 1989;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
4 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) rimette la causa davanti al Giudice delegato, dott. Corrado
BONANZINGA per l'ulteriore come da separata ordinanza;
4) riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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