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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola, all' udienza di discussione del 9.7.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 21502/24 R.G.A.C. tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, come da Parte_1
mandato in atti, dall'avv. Emanuele Guarino -RICORRENTE- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, rapp.to e difeso dall'avv Anna di Stefano -RESISTENTE -
OGGETTO: Naspi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.10.24 l'istante conveniva in giudizio l' CP_2
esponendo:
- Di aver lavorato alle dipendenze della Società Ambra srl dal 01/08/2017 al 30/09/2023 presentando dimissioni per giusta causa non avendo percepito le retribuzioni relative ai mesi di lavoro da maggio 2023 a settembre 2023;
- Che prima di inoltrare le dimissioni per giusta causa, aveva costituito in mora il datore di lavoro ed a denunciato l'accaduto alla ITL di Napoli, senza però ottenere riscontro alcuno dal datore di lavoro;
- Che il 07/11/2023 aveva richiesto l'erogazione della NASPI, rigettata perché “causa di cessazione non valida”;
- Che aveva instaurato giudizio contro la società datrice di lavoro presso il tribunale di Napoli, avente rg 1996 del 2024, ad oggi in attesa di escutere i testi, inoltrando in via amministrativa all la documentazione CP_2
necessaria al riesame della domanda;
- Che il 04/10/2024 aveva presentato a mezzo pec richiesta di riesame e/o ricorso amministrativo, senza esito.
Tanto premesso, allegata la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, chiedeva che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere dall'ente convenuto la prestazione di cui all'oggetto del presente giudizio a far data dal 01/10/2023, primo giorno successivo all'interruzione del rapporto di lavoro, e/o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, avendone i requisiti di legge;
2) accertata la sussistenza dei requisiti di legge in capo al ricorrente, condannare l'ente convenuto al riconoscimento in favore dello stesso del beneficio dell'indennità di disoccupazione ordinaria – NASPI - e ciò con decorrenza dalla data di maturazione dello stato di disoccupazione,
30/09/2023, ovvero dal giorno successivo alla interruzione del rapporto di lavoro, o da quella diversa che il GL riterrà di giustizia;
3) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 28.11.24 con CP_2
la quale eccepiva la improcedibilità della domanda giudiziale in assenza di prova del ricorso amministrativo e la infondatezza della domanda non risultando trasmessa alcuna ulteriore documentazione per cui gli unici documenti a sua disposizione erano gli estratti dalla procedura hydraweb (conto individuale) con codice cessazione 1B equivalente a “ dimissioni volontarie” e l' del CP_3
mese di settembre 2023 da cui si rileva il codice “DI = dimissioni volontarie”.
Concludeva quindi perché questo giudice volesse DICHIARARE
INAMMISSIBILE il ricorso, ovvero rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa.
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il ricorso amministrativo è dell'8.310.24 (in atti ricorrente).
Ai fini del decidere è del tutto irrilevante erano l'estratto dalla procedura hydraweb (conto individuale) posto che si tratta di atto interno della parte.
L'istante il 9.8.23 ha presentato denuncia all'ITL per il mancato pagamento delle retribuzioni come allegato in ricorso. Ad inizio anno 2024 ha presentato innanzi questo Tribunale ricorso rubricato al n. 1996 R.G. per il mancato pagamento delle retribuzioni da giugno 2023 e non risulta il pagamento delle retribuzioni da giugno 2023 alla data delle dimissioni (settembre 2023); orbene il mancato pagamento delle retribuzioni di giugno, luglio ed agosto determina che le dimissioni non possono che ritenersi intervenute per giusta causa.
Dunque le dimissioni volontarie furono presentate per il mancato pagamento delle retribuzioni da giugno 2023 da parte del datore di lavoro.
La Naspi è assicurazione contro la disoccupazione involontaria ovvero a fronte della interruzione del rapporto di lavoro non per libera scelta del lavoratore. Posto che il lavoro serve per realizzare la persona ma anche perché la stessa possa assicurarsi una esistenza libera e dignitosa, il mancato pagamento delle retribuzioni per mesi sei priva il lavoratore della possibilità di realizzare l'obiettivo tipico della prestazione lavorativa e lo costringe alle dimissioni. Infatti il comma 2 dell'art 3 del d.lgs. n. 22/15 espressamente prevede che “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa…”.
Ne deriva che, in assenza di altre contestazioni in sede amministrativa da parte dell , la stessa spetta all'istante senza alcun dubbio. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna l al pagamento della NASPI in favore dell'istante per CP_2
come richiesta;
2) Condanna l al pagamento delle spese di lite dell'istante che si CP_2
liquidano in €. 2697,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)